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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1253/2021 R.G.A.C. assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell' 11.12.2024, vertente
TRA
C.F. ), quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), in virtù di procura autenticata da Notaio in Londra il 23.10.06 P.IVA_2 CP_2
(munita di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.61 e depositata in Italia il 10.11.06 presso il Dr Notaio in Roma, rep. 373828 racc. 16489), in persona della Dott.ssa Persona_1
(a tanto abilitata in forza di procura conferita dall'A.D. Dott. CP_3 Persona_2
con atto per Notar del 24.3.21 rep. 191520 racc. 21520), elettivamente Persona_3 domiciliata in Catanzaro, alla Via Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Maria Folino Raso, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Madeo, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._1 Controparte_5
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 166, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Antonella Iantorno, la quale li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI:
1 Per quale procuratrice di “stante la Parte_1 Controparte_1
rinuncia all'azione depositata dall'esponente il 21.10.24 ed i relativi allegati, rinuncia all'azione accettata dalla controparte con note di trattazione scritte depositate il 5.12.24, insiste perché l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con osservanza.>
Per e : “questa difesa, con il presente Controparte_4 Controparte_5
atto, dichiara espressamente di accettare l'atto di rinuncia così come previamente depositato dall'attrice; si associa, conseguentemente, alla richiesta della cessazione della materia del contendere.>
Fatto e diritto quale procuratrice di ha riassunto con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
regolarmente notificato a e a in data 13/07/2021 il giudizio Controparte_4 Controparte_5 di opposizione all'esecuzione a suo tempo instaurato da e . Controparte_4 Controparte_5
L'opposizione fondata sulla mancanza della prova della cessione del credito azionato è stata decisa in senso favorevole agli opponenti dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Catanzaro. La sentenza della Corte di Appello è stata cassata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 10200/2021 che ha determinato l'odierno giudizio di rinvio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 novembre
2021 si sono costituiti in giudizio e rassegnando le Controparte_4 Controparte_5
conclusioni riportate in epigrafe.
L'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato tali note e con provvedimento depositato il 18/07/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
In data 21/10/2024, l'attrice in riassunzione ha depositato istanza di rinuncia all'azione allegando l'accordo transattivo. Ha precisato che le condizioni stabilite nell'accordo si sono verificate e, per tali ragioni, ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite, così come hanno convenuto i difensori delle parti.
Con successivo provvedimento del 28/11/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo perché il Collegio ha rilevato quanto segue: “con le note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle
2 conclusioni del 10 luglio 2024 entrambe le parti hanno chiesto che la casa fosse decisa riportandosi alle posizioni difensive espresse negli atti di causa;
che rispettivamente in data 11 e 15 ottobre 2024 i difensori dell'attore e del convenuto in riassunzione hanno depositato regolare comparsa conclusionale;
che il difensore di parte attrice in data 21 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio datato 16 ottobre 2024 privo, tuttavia, dell'accettazione della controparte;
che la difesa ha altresì depositato un atto di transazione intercorso tra le parti che prevedeva che al verificarsi di determinate condizioni sarebbe stato depositato atto di rinuncia alla presente lite;
che detto atto risulta sottoscritto da entrambe le parti;
che allo stato, tuttavia, la rinuncia non può ritenersi regolare perché non accettata, ma che
l'esame del complessivo carteggio tra le parti induce a ritenere che verosimilmente esse non hanno più interesse alla decisione;
che per la verifica dell'effettiva ricorrenza di detta condizione occorre tuttavia rimettere la causa sul ruolo per consentire in alternativa la produzione dell'atto di rinuncia recante accettazione della controparte o la formulazione congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.
All'udienza dell'11/12/2024, tutte le parti hanno depositato le note di trattazione scritta.
In particolare, con le note depositate il 5/12/2024, e hanno Controparte_4 Controparte_5
dichiarato espressamente di accettare l'atto di rinuncia così come previamente depositato dall'attrice in riassunzione e si sono associati, conseguentemente, alla richiesta della cessazione della materia del contendere. L'attrice in riassunzione ha ribadito la volontà di rinunciare all'azione e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Corte rileva che seppure attraverso l'improprio richiamo alla rinuncia e alla accettazione, per le quali continuano a difettare i requisiti formali e che comunque determinerebbero una pronuncia di estinzione, nelle conclusioni rassegnate le parti hanno chiaramente dato atto che, per effetto dell'accordo transattivo raggiunto, non hanno alcun interesse ad una definizione giudiziaria della lite ed hanno entrambe richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'intervenuta composizione stragiudiziale e le concordi conclusioni sono condizione necessaria e sufficiente per l'emissione della pronuncia nei termini richiesti. Poiché nella transazione depositata in atti è espressamente previsto che la definizione della lite avverrà con compensazione delle spese di lite, ricorrono giustificati motivi per disporre detta compensazione.
P.Q.M.
3 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'opposizione all'esecuzione proposta da e Controparte_4
nei confronti di quale procuratore di Controparte_5 Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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