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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2575 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PAGGINI Parte_1
LAURETTA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. LAZZERI MARCELLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025,
l'Avv. PAGGINI LAURETTA per , conclude come segue: “(…) in Parte_1
via istruttoria, si richiede che sia riesaminata tutta la documentazione anche strumentale menzionata dalle relazioni e certificazioni già presenti in atti, mai richiesta dal CTU. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta
1 ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto, Controparte_2
condannare il sig. , residente in [...]loc. Marcena n. 25 e la Controparte_2
Compagnia di , in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante p.t., con sede legale in Milano via Ignazio Gardella n.2 in solido tra loro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, al pagamento della somma di €
25.925,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, come in narrativa determinata o quella somma diversa che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. - Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario (…)”;
l'Avv. LAZZERI MARCELLO per conclude Controparte_1 come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in tesi ed in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, previo accertamento della congruità della somma già offerta da
[...]
al Sig. e pari ad euro 2.000,00, respingere la domanda Controparte_1 Parte_1
attrice; in ulteriore ipotesi liquidare il danno secondo le risultanze processuali;
in via istruttoria, ammettere le richieste di prova formulate dalla odierna convenuta non accolte. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in Parte_1
data 18.12.2019, mentre si trovava a bordo della autovettura di sua proprietà, modello
Alfa Romeo 156, targata CE499DJ, era giunto in prossimità del semaforo di Via
Amendola; che, mentre si trovava fermo dietro ad altri veicoli, esso esponente era stato tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblò, di proprietà e condotta da
, così come risultante dal rapporto di incidente stradale n. 653/2019, Controparte_2
redatto dalla Polizia Municipale intervenuta a seguito del sinistro (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che, a causa dell'urto ricevuto, esso aveva riportato delle lesioni tali Pt_1
da richiedere il trasporto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Arezzo;
che, giunto in Ospedale, ad esso attore erano state prestate le cure del caso ed erano stati effettuati gli opportuni esami medici e le indagini del caso;
che, successivamente, esso
2 era stato dimesso con una diagnosi di “(…) trauma distorsivo-contusivo spalla sx Pt_1
e rachide cervicale e con prognosi di 5 giorni (…)”, come risultante dalla relazione clinica n. 2019/154512 del 18.12.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione); che, in data
10.01.2020, esso esponente si era poi sottoposto ad esame ecografico ed RMN, sia alla spalla sinistra che al rachide cervicale, con una prognosi di ulteriori giorni 20 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in data 27.01.2020, il peggioramento progressivo della sintomatologia aveva costretto esso a ricorrere nuovamente alle cure del dr. Pt_1
il quale aveva prolungato la prognosi di ulteriori giorni 20, oltre a richiedere Per_1 un esame elettromiografico agli arti superiori (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, in data 24.02.2020, a causa del persistere dello stato patologico, si era recato ad un controllo specialistico, dove era stata confermata la presenza di una contrattura paraspinale cervicale e sovrascapolare, con prognosi di ulteriori giorni 20 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che esso attore, a causa del blocco sanitario per l'emergenza
COVID-19, non aveva potuto eseguire pienamente i trattamenti riabilitativi prescritti e che, in data 15.06.2020, si era recato al controllo ortopedico prescritto, dove il medico aveva verificato che i disturbi segnalati apparivano stabilizzati e poco suscettibili di miglioramento clinico ed aveva certificato la guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico-legale (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, successivamente, in data
28.10.2020, il dr. aveva accertato la presenza di “(…) sintomatologia Per_2
vertiginosa e quella parestesica, dolorosa e la limitazione funzionale del rachide cervicale appaiono quindi in rapporto a grave cervicoartrosi con scompenso dell'equilibrio che si era strutturato negli anni a causa del colpo di frusta dallo stesso patito nel dicembre 2019 (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione); che, inoltre, in data
02.11.2020, anche lo specialista in Ortopedia aveva certificato uno “(…) scompenso funzionale post traumatico del rachide cervicale già sede in di spondilo-uncoartrosi ma clinicamente asintomatica prima dell'incidente stradale, a prova di ciò non risulta che il paziente abbia mai necessitato di valutazioni ortopediche per tal motivo. Attualmente permane quadro clinico di limitazione funzionale su tutti i piani del rachide cervicale con dolore in particolare nella rotazione e nella flessione (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, in data 10.11.2020, esso si era, poi, sottoposto ad esame Pt_1
medico-legale, presso lo studio del dr. ove gli erano stati riconosciuti Persona_3
dei postumi permanenti nella misura non inferiore al 8%, nonché un periodo di
3 invalidità temporanea assoluta di giorni 120 ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale valutabile al 50% per ulteriori 60 giorni, come da c.t.p. medico- legale in atti (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, dunque, esso esponente aveva provveduto a denunciare il sinistro direttamente alla propria Compagnia di
Assicurazioni, la quale aveva aperto la relativa pratica;
che Controparte_1
esso aveva richiesto reiteratamente il risarcimento dei danni alla Pt_1 [...]
quale compagnia che copriva la responsabilità civile del veicolo a bordo CP_1
del quale si trovava esso che, in particolare, esso attore aveva inviato alla Pt_1
Compagnia di Assicurazioni tutta la documentazione necessaria per la definizione del danno subito, comprensivo sia del danno materiale riportato dal mezzo che di quello biologico (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, tanto premesso, a dire di esso esponente, la responsabilità del sinistro in oggetto avrebbe dovuto essere ascritta, in via esclusiva a , quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò targata EC406ZH; che, infatti, come risultante dal verbale redatto dagli Agenti
Accertatori intervenuti nell'immediatezza del sinistro, il aveva tamponato _2 esso esponente, urtando posteriormente l'autovettura Alfa Romeo 156 condotta da esso il quale lo precedeva nella marcia, così come rilevato dall'autorità intervenuta;
Pt_1
che, peraltro, la dinamica del sinistro non era mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte della che, infatti, la Compagnia di Assicurazioni, Controparte_1 con missiva del 29.01.2020 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) aveva offerto ad esso la somma di euro 1.000,00 per la definizione del danno meccanico riportato dal Pt_1
mezzo di sua proprietà; che, tuttavia, esso esponente, a fronte di un preventivo della
TCM Service di euro 3.391,88 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione) e della spesa di euro
138,00, sostenuta per il soccorso stradale (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), con comunicazione del 10.02.2020 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione), aveva rifiutato detta offerta;
che, a seguito di ulteriori trattative, in data 07.04.2020, era stato sottoscritto dalle parti un accordo transattivo per i soli danni patrimoniali al veicolo (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione); che, in data 28.09.2020, era pervenuta ad esso Pt_1 un'altra comunicazione di offerta, questa volta relativa al danno biologico, per una somma di euro 2.000,00 così suddivisa: invalidità temporanea totale gg. 0, invalidità temporanea parziale gg. 40 euro 831,08, invalidità permanente 1% euro 553,70, spese mediche documentate euro 609,00 (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, in data
4 07.10.2020, esso esponente aveva riscontrato detta comunicazione, rendendo noto che la cifra offerta non sarebbe stata accettata, per la sua non congruità rispetto al danno subito e che, nel caso la predetta somma fosse stata liquidata, la stessa sarebbe stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione); che, infatti, come accertato dal proprio c.t.p., dr. medico-legale esso a Persona_3 Pt_1
causa del sinistro, aveva riportato dei postumi permanenti in una misura non inferiore all'8%, nonché una invalidità permanente pari a 120 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; che, pertanto, il danno biologico arrecato ad esso esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, sulla base della Tabella predisposta dal Tribunale di Milano (cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione), avrebbe potuto essere quantificato nel complessivo importo di euro 27.925,00, di cui euro 12.175,00 per invalidità permanente, euro 11.880,00 per invalidità temporanea assoluta ed euro 2.970,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre le spese mediche sostenute per euro 700,00, come attestato dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione); che, stante l'esito negativo delle trattative, in data
17.11.2011, esso attore aveva provveduto ad inviare alla Compagnia di Assicurazione, a mezzo legale, un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione), ma che, tuttavia, quest'ultima, con lettera del
09.12.2020, aveva comunicato di non voler partecipare al procedimento di negoziazione e di non accogliere le richieste ivi formulate in punto di quantum, ritenendo di “(…) aver già gestito la posizione con una liquidazione equa e congrua (…)” (cfr. all.to n. 21 all'atto di citazione); che, solo successivamente, in data 13.02.2021, la Compagnia assicurativa aveva comunicato di aver dato disposizione per l'invio di assegno pari ad euro 2.000,00, a titolo di ristoro delle lesioni personali subite da esso (cfr. all.to n. Pt_1
22 all'atto di citazione); che esso esponente, con pec del 01.03.2021 (cfr. all.to n. 23 all'atto di citazione), aveva risposto che, stante l'incongruità dell'offerta, la stessa non sarebbe stata accettata e che esso attore avrebbe trattenuto detto importo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute;
che, pertanto, a dire di esso esponete, la
[...]
al netto della somma di euro 2.000,00, avrebbe dovuto liquidare, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno biologico, l'ulteriore importo di euro 25.925,00, corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dal calcolo del danno non patrimoniale secondo la Tabella di Milano - pari ad euro 27.925,00 – la somma di cui
5 alla predetta offerta – pari ad euro 2.000,00 -, oltre le spese mediche documentate.
Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio e Controparte_1
, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro de quo e per l'effetto, condannare il sig. , residente in [...]
Arezzo loc. Marcena n. 25 e la , in Parte_2
persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Milano via Ignazio Gardella
n.2 in solido tra loro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, al pagamento della somma di € 25.925,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, come in narrativa determinata o quella somma diversa che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. -
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario (…)”.
Con comparsa del 26.01.2023, si costituiva Controparte_1
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, essa Compagnia di
Assicurazioni deduceva che non veniva posta in contestazione la dinamica del sinistro come ricostruita dalla parte attrice;
che, infatti, effettivamente, in data 18.12.2019,
[...]
, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata CE499DJ di sua proprietà, Per_4 era stato tamponato dall'auto Fiat Doblò condotta da;
che, tuttavia, Controparte_2
essa esponente intendeva contestare espressamente il quantum della domanda attorea, poiché eccessivo, non giustificato, non provato ed incongruo, se rapportato all'entità esigua dei danni materiali;
che, invero, essa Compagnia di Assicurazioni, dopo la denuncia di sinistro effettuata dal aveva provveduto a risarcire il danno materiale Pt_1 subito dall'autovettura, liquidando all'attore una somma pari ad euro 2.200,00 (oltre euro 200,00 per onorari di avvocato), la quale era stata accettata dalla controparte in data 07.04.2020; che, invece, relativamente al danno personale subito dal la Pt_1 controparte aveva rifiutato l'offerta pari ad euro 2.000,00, ritenendola incongrua;
che, tuttavia, a dire di essa esponente, la predetta offerta risultava assolutamente congrua ai fini del risarcimento suddetto;
che, in particolare, secondo le conclusioni medico-legali del c.t.p. di parte attrice, dr. l'attore, in conseguenza del sinistro, Persona_3
6 aveva subito lesioni personali permanenti quantificabili nell'8% di I.P. ed, inoltre, aveva riportato anche una I.T.T. per 120 giorni e una I.T.P. al 50% per ulteriori 60 giorni;
che, tuttavia, a dire di essa Compagnia, detta quantificazione, anche alla luce della relazione medico-legale redatta dal proprio c.t.p., dr. medico-legale non Persona_5
appariva in alcun modo condivisibile;
che, infatti, secondo quanto attestato nella relazione redatta dal proprio c.t.p., il a causa - dell'incidente in questione, aveva Pt_1
riportato una invalidità permanente pari al 2,50%, una I.T.P. al 75 % per 10 gg, al 50% per ulteriori giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); che, invero, come risultante da un estratto del casellario INAIL
(cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), il in data 04.08.2006, Pt_1
aveva già subito un infortunio, per il quale era già stato risarcito per lesioni al rachide cervicale;
che, dunque, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia,
l'attore non avrebbe potuto nuovamente pretendere un ulteriore indennizzo per le stesse causali;
che, inoltre, il proprio c.t.p., dr. medico-legale aveva Persona_5
riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute dalla controparte, per un importo pari ad euro 608,68; che, dunque, a dire di essa Compagnia, la valutazione effettuata dal dr. appariva assolutamente in linea con l'esiguità del danno materiale subito dal Per_5
(pari ad euro 2.200,00), il quale molto difficilmente avrebbe potuto causare un Pt_1
danno personale pari ad euro 27.925,00, quale quello richiesto dalla parte attrice;
che, peraltro, dal momento che i postumi permanenti riportati dall'attore non erano di entità superiore al 9%, nel caso di specie, non avrebbe potuto farsi riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano;
che, infatti, qualora, come nel caso in esame, le lesioni permanenti fossero risultate di lieve o lievissima entità – ovvero di entità pari od inferiore al 9% -, avrebbero dovuto trovare applicazione le tabelle predisposte dall'art. 139 del d.lgs. n.
209/2005; che, in altri termini, dal momento che il proprio c.t.p., dr. aveva Per_5
quantificato le lesioni subite dal in 2,5 punti percentuali di I.P. – e, peraltro, anche Pt_1
nella denegata ipotesi in cui si fosse fatto riferimento alla valutazione del c.t.p. di parte attrice, dr. il quale aveva quantificato i postumi permanenti nella Persona_3 percentuale dell'8% -, non avrebbe potuto farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano;
che, in definitiva, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, l'ammontare del danno riportato dalla controparte avrebbe dovuto, comunque, essere notevolmente ridimensionato rispetto alla richiesta avanzata in citazione. Tutto ciò premesso,
7 concludeva come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito, contrariis rejectis, in tesi ed in via principale , respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, previo accertamento della congruità della somma già offerta al Sig. dalla e pari ad Parte_1 Controparte_1
euro 2.000,00, respingere la domanda attrice;
in ulteriore ipotesi liquidare il danno secondo le effettive risultanze processuali. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”.
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale; all'esito dell'udienza cartolare del
15.01.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******************
Innanzitutto, attesa la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, pur risultando regolarmente citato in giudizio, Controparte_2
non si è costituito.
Devono, poi, essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini della decisione.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa
(c.d. an debeatur)
All'uopo, occorre rammentare che, in materia di sinistri stradali, che coinvolgono più veicoli, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale, precisamente, stabilisce che “(…) nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Dunque, in base alla norma sopra citata, nel caso in cui, nel corso del giudizio, non emergano idonei elementi di ricostruzione del fatto, dovrebbe trovare applicazione il
8 principio della presunzione di pari responsabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, comma secondo, c.c..
Con riferimento allo specifico caso in esame, deve, tuttavia, innanzitutto, rilevarsi che la non ha posto in contestazione la dinamica del Controparte_1 sinistro, come ricostruita dalla parte attrice, a pag. 1 dell'atto di citazione, ovvero che l'incidente stradale del 18.12.2019 per cui è causa si sia verificato per responsabilità esclusiva di , quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò in questione.
In particolare, la Compagnia di Assicurazioni non ha espressamente e puntualmente contestato che “(…) il giorno 18 dicembre 2019, il sig. si trovava a bordo Parte_1 dell'autovettura tipo ALFAROMEO 156 targata CE499DJ di sua proprietà, quando in prossimità del semaforo di via Amendola, fermo dietro altri veicoli, veniva tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblò condotta dal sig. così Controparte_2
come risulta dal rapporto n. 653/2019 di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo (doc. 1) (…)” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
A tal proposito, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della Compagnia di
Assicurazioni, devono considerarsi pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, è bene evidenziare che, nel caso in esame, la Controparte_1
non solo non ha espressamente e puntualmente contestato la dinamica del sinistro come ricostruita da parte attrice – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, ma, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, ha anche espressamente ammesso
9 che non veniva eccepito alcunché “(…) in merito all' an del sinistro, in quanto effettivamente il giorno 18 dicembre 2019 il Sig. , a bordo dell'autovettura Persona_4
Alfa Romeo 156 tg CE499DJ di sua proprietà, veniva tamponato in via Amendola in
Arezzo dall'auto Fiat Doblò condotta da (…)”. Controparte_2
Occorre, poi, rilevare che - ferma rimanendo, comunque, non solo l'assenza di espressa e puntuale contestazione in punto di c.d. an debeatur, ma anche l'esplicita ammissione da parte della Compagnia di Assicurazione -, in ogni caso, la dinamica del sinistro stradale del 18.12.2019, come ricostruita dalla parte attrice, risulta anche avvalorata da quanto attestato nel verbale redatto, nell'immediatezza del sinistro, dalla
Polizia Municipale di Arezzo (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), che, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)”.
In particolare, dalla lettura del verbale di incidente stradale n. 653/2019, è possibile evincere che, nel sinistro del 18.12.2019 per cui è causa, sono stati coinvolti due veicoli e, segnatamente, la “(…) Autovettura Privata marca Fiat Doblò di colore grigio Targa
EC406ZH (…)”, condotta dal proprietario (c.d. veicolo A) e la “(…) Controparte_2
marca Alfa Romeo 156 di colore nero Targa CE499DJ (…)”, Controparte_3
condotta dal proprietario (c.d. veicolo B) (cfr. pag. 2 e 3 del verbale della Parte_1
Polizia Municipale).
In punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, nella suddetta relazione di incidente stradale, è, poi, riportato che “(…) alla guida della Controparte_2
propria autovettura Fiat Doblò, proveniente dal lato di Via Fiorentina percorreva Viale
Giovanni Amendola in direzione della rotatoria dove confluisce anche Via Setteponti e
Via Filippo Turati;
nella marcia impegnava la corsia di dx delle due presenti. Lo stesso, oltrepassando lo svincolo di uscita dal parcheggio prospiciente il centro commerciale “Obi”, distraendosi alla guida, come dallo stesso dichiarato, andava ad urtare posteriormente l'Alfa Romeo 156 condotta da che lo precedeva Parte_1
nella marcia (…)” (cfr. pag. 4 del verbale della Polizia Municipale).
Dalla disamina di detto verbale di incidente, emerge, altresì, che “(…) l'urto avveniva all'interno della corsia di percorrenza delle due autovetture e si concretizzava
10 CP_ tra la parte frontale sx della e la parte posteriore dx dell'Alfa Romeo (…)” (cfr. pag. 4 del verbale della Polizia Municipale).
In altre parole, alla luce di quanto riportato nel verbale redatto dalla Polizza
Municipale – che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)” - e della documentazione fotografica ivi allegata, risulta provato che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si sia verificato a causa del tamponamento dell'autovettura Alfa Romeo, targata
CE499DJ, condotta da (c.d. veicolo tamponato), da parte di Parte_1 _2
, conducente dell'autovettura Fiat Doblò, targata EC406ZH (c.d. veicolo
[...]
tamponante).
A questo punto, accertato che, nel caso in esame, come appena evidenziato, il sinistro per cui è causa si è concretizzato nel tamponamento tra due veicoli, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n.
3398 del 03.02.2023; in tal senso anche: Cass. Civ., Sentenza n. 8051/2016; Cass. Civ.,
Sentenza n. 21513/2020; Cass. Civ., Sentenza n. 18884/2015; Cass. Civ., Sentenza n.
6193/2014).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità, in materia di sinistri stradali, qualora l'incidente sia consistito in un tamponamento di un'autovettura (c.d. tamponante) nei confronti di un altro veicolo (c.d. tamponato), la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., deve ritenersi derogata dalla presunzione c.d. de facto della inosservanza, da parte del tamponante, della distanza di sicurezza imposta dall'art. 149, comma primo, del Codice della Strada;
11 norma, quest'ultima, in base alla quale “(…) durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (…)”.
Ne consegue che il conducente del veicolo tamponante, per poter vincere la presunzione de facto di responsabilità esclusiva a suo carico, ha l'onere di fornire la c.d. prova contraria, ovvero di dimostrare che il tamponamento sia derivato da una causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 8051/2016; Cass. Civ.,
Sentenza n. 21513/2020; Cass. Civ., Sentenza n. 18884/2015; Cass. Civ., Sentenza n.
6193/2014).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che la prova liberatoria di cui sopra può essere integrata, ad esempio, da “(…) una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico (…)” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 17206/2015), la quale può consistere anche nel fatto che “(…) il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale
(…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del 03.02.2023).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo un tamponamento tra veicoli - dovendosi escludere l'operatività della presunzione legale di pari responsabilità dei conducenti, ex art. 2054, comma secondo, c.c. -, qualora il conducente del veicolo tamponante non fornisca la prova liberatoria del fatto che il tamponamento è stato determinato da una situazione di anomalia e che, comunque, sia derivato da una “(…) causa (…) a lui non imputabile (…)”, deve trovare applicazione la presunzione de facto di responsabilità esclusiva del tamponante, di cui all'art. 149, comma primo, del Codice della Strada.
Ebbene, nel caso in esame, , nella sua qualità di conducente del Controparte_2
veicolo tamponante – ossia l'autovettura Fiat Doblò di sua proprietà, targata EC406ZH -
, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito la prova liberatoria del fatto che “(…) il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (…)”, ossia che l'autovettura condotta da (c.d. veicolo tamponato), nella fattispecie de Parte_1 qua, abbia costituito “(…) un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del
03.02.2023).
Ed infatti, il non ha provato la circostanza di cui sopra, atteso che _2
12 quest'ultimo non si è neppure costituito in giudizio, preferendo rimanere contumace e lasciando, dunque, verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto - fermo rimanendo che, in ogni caso, la Compagnia di Assicurazioni non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in punto di c.d. an debeatur -, poiché, nel caso in esame, risulta provato che il sinistro stradale in oggetto si sia concretizzato in un tamponamento del veicolo condotto dall'attore (c.d. veicolo tamponato), da parte dell'autovettura condotta da (c.d. veicolo Controparte_2 tamponante), e considerato che il – nella sua qualità di conducente del _2
veicolo tamponante – non risulta aver fornito la prova liberatoria nei termini in precedenza evidenziati, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del 03.02.2023), nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 149, comma primo, del Codice della Strada, deve, comunque, trovare applicazione la presunzione c.d. de facto di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
Di conseguenza, in assenza di prova contraria, deve, in ogni caso, presumersi - in applicazione della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante – che il sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa si sia verificato per colpa esclusiva di – conducente del veicolo tamponante -. Controparte_2
Inoltre, fermo rimanendo il fatto che, nel caso di specie – per quanto già rilevato in precedenza -, deve, comunque, trovare applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante, si osserva che, in ogni caso, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), sembra emergere la prova della sussistenza di una colpa esclusiva del nella _2
causazione del sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa.
Ed infatti, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale e dalla relativa documentazione fotografica, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal _2
medesimo agli Agenti Accertatori, appare provato che il sinistro in oggetto sia stato determinato, in via esclusiva, dalla condotta di guida di , la quale, Controparte_2
oltre a presentarsi come imprudente e negligente, risulta essere stata posta anche in violazione delle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della Strada.
In particolare, sul punto, primariamente, si osserva che, da quanto attestato nel verbale di incidente stradale n. 653/2019 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione) – il quale,
13 si ribadisce, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)” -, emerge che, a carico di
, è stata elevata una sanziona amministrativa pecuniaria, per Controparte_2 violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 141, commi secondo e undicesimo del Codice della Strada, poiché il aveva “(…) perso il controllo (…)” del _2 proprio veicolo, “(…) in quanto, distrattosi alla guida, come dallo stesso dichiarato
(…)” era andato “(…) ad urtare altro veicolo posteriormente (…)”, come da verbale di contestazione n. 400106 (cfr. pag. 5 del Verbale della Polizia Municipale).
Peraltro, la circostanza che il sinistro in parola sia riconducibile alla responsabilità esclusiva di sembra trovare un'ulteriore conferma anche nelle Controparte_2 dichiarazioni rese dal medesimo agli Agenti Accertatori nell'immediatezza _2 dell'incidente.
Ed infatti, a pag. 4 del verbale di incidente in questione, è riportato che “(…) il conducente del Fiat (ossia , n.d.r.) ha riferito di essersi distratto Controparte_2
nella guida in quanto chinatosi con il busto per raccogliere una borsa presente sul poggia-piedi lato passeggero anteriore, intenzionato a posizionarla sul relativo sedile
(…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione).
In altre parole, lo stesso riconoscendo espressamente, di fronte agli _2
Agenti, che, in occasione del sinistro in questione - per chinarsi a raccogliere una borsa
- si era distratto nella guida, andando ad urtare da tergo il veicolo condotto dall'attore, ha, sostanzialmente, riconosciuto di aver adottato una condotta di guida imprudente e negligente, oltre che in violazione della normativa di cui al Codice della Strada.
A tal proposito, occorre evidenziare che, se certamente, come insegna la Suprema
Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 25646 del 31.08.2022), l'atto pubblico “(…) fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione (…)”; tuttavia, le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dai predetti soggetti, quanto al loro contenuto, possono, comunque, essere utilizzate dal Giudice, con una “(…) efficacia (…)” di natura “(…) indiziaria (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 25646 del 31.08.2022).
14 Dunque, nel caso di esame, le dichiarazioni sopra riportate, rilasciate dal _2
agli Agenti della Polizia Municipale, pur non potendo essere utilizzate come confessione stragiudiziale con valore di prova legale, ex art. 2735 c.c., appaiono, comunque, utilizzabili in questa sede, nella loro efficacia di prova indiziaria, come un ulteriore elemento a conferma degli elementi probatori assunti nel corso del giudizio
(accertamenti contenuti nel verbale della Polizia Municipale, documentazione fotografica allegata alla relazione di incidente, ecc…).
Infine, si osserva che la sussistenza, in relazione al sinistro in esame, di una responsabilità esclusiva di appare avvalorata anche dalla condotta Controparte_2
processuale del medesimo, il quale, rimanendo contumace nel presente _2
giudizio, lascia verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riferito, non resta che dichiarare che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di
, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Doblò targata Controparte_2
EC406ZH per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento della somma che in questa sede verrà liquidata nei confronti di parte attrice.
2. La domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice sotto il profilo del c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, richiesto il risarcimento del danno asseritamente riportato in conseguenza del sinistro stradale in oggetto, ovvero del danno biologico - comprensivo dell' aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, del danno morale e delle spese mediche.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il c.t.u., dr. medico-legale Per_6
a pagina 1 della propria relazione depositata in data 24.06.2024, ha indicato la
[...] data di nascita della parte attrice nel “(…) 30 marzo 1945 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti.
Dunque, , all'epoca del sinistro, verificatosi in data 18.12.2019, aveva, Parte_1
15 pacificamente, un'età di anni 74.
Ciò posto, il c.t.u., a pagina 5 della propria relazione, ha descritto i traumi riportati dall'attore, in conseguenza del sinistro stradale del 18.12.2019, individuando altresì la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u., dopo aver valutato ed esaminato tutta la documentazione medica nonché proceduto all'esame diretto della parte attrice, ha accertato che “(…) tenuto conto anche delle preesistenze, il ricorrente, a causa del sinistro oggetto di causa, riportò un trauma distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)”
(cfr. pag. 20 e 21 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, precisato che “(…) dall'esame degli atti, e in particolare dal Casellario Centrale Infortuni, risulta che il ricorrente, oltre ad essere titolare di rendita INAIL (lesioni per contusione arto inferiore sinistro, commozione cerebrale e altre non codificate) ha subito sinistri trattati da compagnie assicurative. In particolare il 4 agosto 2006 riportò un'invalidità valutata da UnipolSai 5% per lesioni
“non codificabile”; sempre per un evento occorso in pari data la compagnia aveva riconosciuto un'invalidità del 2% per lesione “non codificabile CP_5 colonna vertebrale.”. Inoltre, per un successivo sinistro dell'11 marzo 2008 UnipolSai riconobbe un'invalidità del 2,5%per lesioni “colpo di frusta colonna vertebrale cervicale” (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
Inoltre, il dr. medico-legale dopo aver attestato che “(…) a seguito del Persona_6 sinistro del 18 dicembre 2019, la cui modalità non è contestata, all'Ospedale San
Donato di Arezzo fu rilevato: “ … Esame obiettivo EON8 negativo, GCS 15, non trauma cranico, non segni clinici di ipertensione endocranica, sensibilità e coordinazione nella norma, dolore spalla sx, non edema né ematoma, EO cardio - polmonare negativo, addome negativo, non trauma toraco -addominale, non trauma agli arti, bacino negativo, non trauma del rachide D Parametri vitali nella norma …
RX negativo Asintomatico. … Sintesi finale … Gravità dimissione: Azzurro Prognosi:
Giorni: 5 Diagnosi di uscita Trauma distorsivo - contusivo spalla sx e rachide cervicale. Terapia prescritta Braccio al collo Ghiaccio Tachidol bust al bisogno
Collare cervicale Valutazione dal curante. ” La diagnosi di uscita è compatibile con la dinamica del trauma (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u.), ha, poi, precisato che “(…) è stato
16 visitato da specialista ortopedico il 10 gennaio 2020, il 27 gennaio 2020 (in tale occasione fu annotata la comparsa di parestesie agli arti superiori), il 15 febbraio
2020, il 24 febbraio 2020, dove si cita una “sofferenza radicolare neurogena” rilevata all'elettromiografia. Il 15 giugno 2020 lo stesso ortopedico attestava la guarigione
(…)” (cfr. pag. 19 della relazione).
Dunque, il c.t.u. ha accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in
[...]
, dei postumi permanenti consistenti, in particolare, in “(…) un trauma Pt_1
distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)” (cfr. pag. della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
Nello specifico, relativamente alla quantificazione dei postumi di carattere permanente, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) le alterazioni a carico del rachide e della spalla sinistra, desunte dalle varie relazioni (ma, come più volte ho detto, i referti non sono stati allegati) si riferiscono a fenomeni degenerativi (…)” (cfr. pag. 19 della relazione) e che “(…) l'unica lesione verosimilmente accertata strumentalmente è la sofferenza radicolare, in parziale accordo con la sintomatologia lamentata attualmente dal ricorrente alla mano sinistra . Si tratterebbe di una sofferenza all'epoca in atto, e cioè non derivante da precedenti lesioni (…)” (cfr. pag.
19 e 20 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Pertanto, il c.t.u. ha accertato che “(…) tenuto conto dei precedenti risarcimenti ottenuti 9, in particolare quello riferito al “colpo di frusta colonna vertebro-cervicale” per infortunio dell'11 marzo 2008, valutato 2,5%, la valutazione del danno attribuibile all'evento attuale si attesta tra l'1 e il 2% (…)” (cfr. pag. 20 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver ribadito che “(…) tenuto conto anche delle preesistenze, il ricorrente, a causa del sinistro oggetto di causa, riportò un trauma distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)” (cfr. pag. 20 e 21 della relazione tecnica d'ufficio), ha, quindi, concluso che “(…) sussistano postumi invalidanti di carattere permanente strumentalmente accertati, valutabili 1 - 2 (uno - due)% (…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
In altri termini, il c.t.u., dr. medico-legale a pag. 21 della propria Persona_6 relazione, ha determinato nella percentuale dell'1/2% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere permanente.
Infine, il consulente tecnico ha individuato l'invalidità temporanea in giorni 5 al
17 75%, giorni 25 al 50% e successivi giorni 10 al 25% (cfr. pag. 21 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che, peraltro, non risulta in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. micro-invalidità
(ossia di invalidità pari od inferiore al 9%), ai fini della quantificazione del pregiudizio in oggetto, sono stati considerati i criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale, stabiliti dall'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del
D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod..
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione Civile Sezione III, ordinanza
15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 25164, del
28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce della c.t.u. e tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non appare opportuno riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva e neppure l'incremento connesso alla personalizzazione del danno
18 biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice non sembra che abbia provato la sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
Ed infatti, entrambe le predette voci di danno – ovvero sia il danno morale che il c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto sfornite di prova, dal momento che l'attore non risulta aver provato la circostanza che il sinistro in oggetto gli abbia generato una particolare sofferenza interiore e/o che abbia determinato una notevole compromissione delle proprie normali abitudini di vita, non avendo, peraltro, neppure articolato alcun capitolo di prova orale sul punto.
Devono, invece, essere riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte attrice, atteso che le predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che “(…) i trattamenti sanitari fin qui compiuti appaiono ricollegabili alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro e le spese (€ 500,69 - cinquecentovirgolasessantanove) sostenute e dimostrate sono sostanzialmente congrue
(…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Andando, poi, a rivalutare le predette spese – pari a complessivi euro 500,69 – all'attualità, si ottiene l'importo di euro 587,81.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 587,81.
Ciò posto, è bene evidenziare che, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno biologico permanente, si è ritenuto congruo riconoscere un'invalidità permanente nella percentuale dell'1,5%, atteso che il c.t.u. - si ribadisce -, a pag. 21 della propria relazione, ha determinato l'invalidità permanente nell'1/2%.
Inoltre, deve precisarsi che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, pari ad euro 947,30; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 55,24.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, utilizzando la Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
19 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod., il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 1.030,66; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro
1.035,75.
Di conseguenza, il danno sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa - comprensivo del danno biologico e delle spese mediche -, deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 2.654,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, occorre, tuttavia, evidenziare che la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, ha espressamente riconosciuto che “(…) in data 28/09/2020 perveniva al sig. altra comunicazione di offerta, questa volta relativa al danno biologico, Pt_1 dell'importo di € 2.000,00 così suddivisa: invalidità temporanea totale gg. 0, invalidità temporanea parziale gg. 40 € 831,08, invalidità permanente 1% € 553,70, spese mediche documentate € 609,00 (doc 16) (…)” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e che
“(…) in data 13/02/2021, l'assicurazione comunicava di aver dato disposizione per
l'invio di assegno pari ad € 2.000,00 per lesioni (doc 22) (…)” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Inoltre, l'attore medesimo, a pag. 4 dell'atto introduttivo, ha ammesso di aver “(…) trattenuto detto importo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute (…)”.
Deve, dunque, ritenersi pacifico – in quanto espressamente ammesso dall'attore medesimo – che , relativamente al sinistro stradale in oggetto, abbia già Parte_1
ricevuto dalla a titolo di risarcimento del danno biologico, Controparte_1
la complessiva somma di euro 2.000,00.
Dunque, andando a rivalutare la predetta somma all'attualità, si ottiene l'importo di euro 2.326,00.
In definitiva, preso atto del fatto che ha già ricevuto, da parte della Parte_1
a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di Controparte_1
euro 2.000,00 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00 -non resta che condannare e , in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del residuo Parte_1
20 importo, già rivalutato, di euro 328,22, così ottenuto: euro 2.654,22 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 2.326,00 (somma già corrisposta all'attore dalla rivalutata), oltre gli interessi legali, da Controparte_1
calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, atteso l'esito del presente giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare interamente tra le parti le predette spese, considerato che la domanda avanzata dalla parte attrice è stata accolta solo in minima parte – in quanto, in questa sede, è stata liquidata, alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ad euro 328,22, a fonte di una richiesta risarcitoria di euro 25.925,00 – ed alla luce di quanto si dirà oltre.
Ed infatti, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che – come già rilevato in precedenza -, la Compagnia di Assicurazioni, in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno, ha già, pacificamente, offerto alla parte attrice la somma di euro
2.000,00 (che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00) - la quale è stata accettata dall'attore a titolo di acconto -, non può escludersi che, ove la parte attrice, in sede stragiudiziale - anziché chiedere alla il pagamento Controparte_1
della somma di euro 25.925,00 -, si fosse limitata a richiedere alla Compagnia di
Assicurazioni il pagamento della minor somma di euro 328,22 – corrispondente all'importo ad essa liquidato, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno -, la avrebbe accolto la predetta richiesta (di liquidazione della Controparte_1
somma di euro 328,22) già in sede stragiudiziale, rendendo, dunque, non necessaria la instaurazione del presente giudizio.
Infine, atteso l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
21 , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, Controparte_2
nella contumacia di : Controparte_2
1. dichiara che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò, targata EC406ZH, per cui è causa;
2. dichiara che il danno subito da , in conseguenza del sinistro Parte_1
oggetto di causa - comprensivo del danno biologico e delle spese mediche -, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 2.654,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
3. preso atto del fatto che l'attore ha già ricevuto da parte della
[...]
a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di Controparte_1
euro 2.000,00 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00 -, condanna
, in solido tra di loro, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
residuo importo, già rivalutato, di euro 328,22, così ottenuto: euro 2.654,22 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 2.326,00 (somma già corrisposta all'attore dalla rivalutata), oltre gli interessi Controparte_1
legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
6. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2575 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PAGGINI Parte_1
LAURETTA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. LAZZERI MARCELLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
e
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025,
l'Avv. PAGGINI LAURETTA per , conclude come segue: “(…) in Parte_1
via istruttoria, si richiede che sia riesaminata tutta la documentazione anche strumentale menzionata dalle relazioni e certificazioni già presenti in atti, mai richiesta dal CTU. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta
1 ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto, Controparte_2
condannare il sig. , residente in [...]loc. Marcena n. 25 e la Controparte_2
Compagnia di , in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante p.t., con sede legale in Milano via Ignazio Gardella n.2 in solido tra loro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, al pagamento della somma di €
25.925,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, come in narrativa determinata o quella somma diversa che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. - Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario (…)”;
l'Avv. LAZZERI MARCELLO per conclude Controparte_1 come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in tesi ed in via principale, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, previo accertamento della congruità della somma già offerta da
[...]
al Sig. e pari ad euro 2.000,00, respingere la domanda Controparte_1 Parte_1
attrice; in ulteriore ipotesi liquidare il danno secondo le risultanze processuali;
in via istruttoria, ammettere le richieste di prova formulate dalla odierna convenuta non accolte. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, in Parte_1
data 18.12.2019, mentre si trovava a bordo della autovettura di sua proprietà, modello
Alfa Romeo 156, targata CE499DJ, era giunto in prossimità del semaforo di Via
Amendola; che, mentre si trovava fermo dietro ad altri veicoli, esso esponente era stato tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblò, di proprietà e condotta da
, così come risultante dal rapporto di incidente stradale n. 653/2019, Controparte_2
redatto dalla Polizia Municipale intervenuta a seguito del sinistro (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione); che, a causa dell'urto ricevuto, esso aveva riportato delle lesioni tali Pt_1
da richiedere il trasporto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Arezzo;
che, giunto in Ospedale, ad esso attore erano state prestate le cure del caso ed erano stati effettuati gli opportuni esami medici e le indagini del caso;
che, successivamente, esso
2 era stato dimesso con una diagnosi di “(…) trauma distorsivo-contusivo spalla sx Pt_1
e rachide cervicale e con prognosi di 5 giorni (…)”, come risultante dalla relazione clinica n. 2019/154512 del 18.12.2019 (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione); che, in data
10.01.2020, esso esponente si era poi sottoposto ad esame ecografico ed RMN, sia alla spalla sinistra che al rachide cervicale, con una prognosi di ulteriori giorni 20 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione); che, in data 27.01.2020, il peggioramento progressivo della sintomatologia aveva costretto esso a ricorrere nuovamente alle cure del dr. Pt_1
il quale aveva prolungato la prognosi di ulteriori giorni 20, oltre a richiedere Per_1 un esame elettromiografico agli arti superiori (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, in data 24.02.2020, a causa del persistere dello stato patologico, si era recato ad un controllo specialistico, dove era stata confermata la presenza di una contrattura paraspinale cervicale e sovrascapolare, con prognosi di ulteriori giorni 20 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che esso attore, a causa del blocco sanitario per l'emergenza
COVID-19, non aveva potuto eseguire pienamente i trattamenti riabilitativi prescritti e che, in data 15.06.2020, si era recato al controllo ortopedico prescritto, dove il medico aveva verificato che i disturbi segnalati apparivano stabilizzati e poco suscettibili di miglioramento clinico ed aveva certificato la guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico-legale (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione); che, successivamente, in data
28.10.2020, il dr. aveva accertato la presenza di “(…) sintomatologia Per_2
vertiginosa e quella parestesica, dolorosa e la limitazione funzionale del rachide cervicale appaiono quindi in rapporto a grave cervicoartrosi con scompenso dell'equilibrio che si era strutturato negli anni a causa del colpo di frusta dallo stesso patito nel dicembre 2019 (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione); che, inoltre, in data
02.11.2020, anche lo specialista in Ortopedia aveva certificato uno “(…) scompenso funzionale post traumatico del rachide cervicale già sede in di spondilo-uncoartrosi ma clinicamente asintomatica prima dell'incidente stradale, a prova di ciò non risulta che il paziente abbia mai necessitato di valutazioni ortopediche per tal motivo. Attualmente permane quadro clinico di limitazione funzionale su tutti i piani del rachide cervicale con dolore in particolare nella rotazione e nella flessione (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, in data 10.11.2020, esso si era, poi, sottoposto ad esame Pt_1
medico-legale, presso lo studio del dr. ove gli erano stati riconosciuti Persona_3
dei postumi permanenti nella misura non inferiore al 8%, nonché un periodo di
3 invalidità temporanea assoluta di giorni 120 ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale valutabile al 50% per ulteriori 60 giorni, come da c.t.p. medico- legale in atti (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione); che, dunque, esso esponente aveva provveduto a denunciare il sinistro direttamente alla propria Compagnia di
Assicurazioni, la quale aveva aperto la relativa pratica;
che Controparte_1
esso aveva richiesto reiteratamente il risarcimento dei danni alla Pt_1 [...]
quale compagnia che copriva la responsabilità civile del veicolo a bordo CP_1
del quale si trovava esso che, in particolare, esso attore aveva inviato alla Pt_1
Compagnia di Assicurazioni tutta la documentazione necessaria per la definizione del danno subito, comprensivo sia del danno materiale riportato dal mezzo che di quello biologico (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, tanto premesso, a dire di esso esponente, la responsabilità del sinistro in oggetto avrebbe dovuto essere ascritta, in via esclusiva a , quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò targata EC406ZH; che, infatti, come risultante dal verbale redatto dagli Agenti
Accertatori intervenuti nell'immediatezza del sinistro, il aveva tamponato _2 esso esponente, urtando posteriormente l'autovettura Alfa Romeo 156 condotta da esso il quale lo precedeva nella marcia, così come rilevato dall'autorità intervenuta;
Pt_1
che, peraltro, la dinamica del sinistro non era mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte della che, infatti, la Compagnia di Assicurazioni, Controparte_1 con missiva del 29.01.2020 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) aveva offerto ad esso la somma di euro 1.000,00 per la definizione del danno meccanico riportato dal Pt_1
mezzo di sua proprietà; che, tuttavia, esso esponente, a fronte di un preventivo della
TCM Service di euro 3.391,88 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione) e della spesa di euro
138,00, sostenuta per il soccorso stradale (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione), con comunicazione del 10.02.2020 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione), aveva rifiutato detta offerta;
che, a seguito di ulteriori trattative, in data 07.04.2020, era stato sottoscritto dalle parti un accordo transattivo per i soli danni patrimoniali al veicolo (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione); che, in data 28.09.2020, era pervenuta ad esso Pt_1 un'altra comunicazione di offerta, questa volta relativa al danno biologico, per una somma di euro 2.000,00 così suddivisa: invalidità temporanea totale gg. 0, invalidità temporanea parziale gg. 40 euro 831,08, invalidità permanente 1% euro 553,70, spese mediche documentate euro 609,00 (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione); che, in data
4 07.10.2020, esso esponente aveva riscontrato detta comunicazione, rendendo noto che la cifra offerta non sarebbe stata accettata, per la sua non congruità rispetto al danno subito e che, nel caso la predetta somma fosse stata liquidata, la stessa sarebbe stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione); che, infatti, come accertato dal proprio c.t.p., dr. medico-legale esso a Persona_3 Pt_1
causa del sinistro, aveva riportato dei postumi permanenti in una misura non inferiore all'8%, nonché una invalidità permanente pari a 120 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; che, pertanto, il danno biologico arrecato ad esso esponente, a seguito del sinistro per cui è causa, sulla base della Tabella predisposta dal Tribunale di Milano (cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione), avrebbe potuto essere quantificato nel complessivo importo di euro 27.925,00, di cui euro 12.175,00 per invalidità permanente, euro 11.880,00 per invalidità temporanea assoluta ed euro 2.970,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, oltre le spese mediche sostenute per euro 700,00, come attestato dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione); che, stante l'esito negativo delle trattative, in data
17.11.2011, esso attore aveva provveduto ad inviare alla Compagnia di Assicurazione, a mezzo legale, un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all.to n. 20 all'atto di citazione), ma che, tuttavia, quest'ultima, con lettera del
09.12.2020, aveva comunicato di non voler partecipare al procedimento di negoziazione e di non accogliere le richieste ivi formulate in punto di quantum, ritenendo di “(…) aver già gestito la posizione con una liquidazione equa e congrua (…)” (cfr. all.to n. 21 all'atto di citazione); che, solo successivamente, in data 13.02.2021, la Compagnia assicurativa aveva comunicato di aver dato disposizione per l'invio di assegno pari ad euro 2.000,00, a titolo di ristoro delle lesioni personali subite da esso (cfr. all.to n. Pt_1
22 all'atto di citazione); che esso esponente, con pec del 01.03.2021 (cfr. all.to n. 23 all'atto di citazione), aveva risposto che, stante l'incongruità dell'offerta, la stessa non sarebbe stata accettata e che esso attore avrebbe trattenuto detto importo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute;
che, pertanto, a dire di esso esponete, la
[...]
al netto della somma di euro 2.000,00, avrebbe dovuto liquidare, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno biologico, l'ulteriore importo di euro 25.925,00, corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dal calcolo del danno non patrimoniale secondo la Tabella di Milano - pari ad euro 27.925,00 – la somma di cui
5 alla predetta offerta – pari ad euro 2.000,00 -, oltre le spese mediche documentate.
Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio e Controparte_1
, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro de quo e per l'effetto, condannare il sig. , residente in [...]
Arezzo loc. Marcena n. 25 e la , in Parte_2
persona del Legale Rappresentante p.t., con sede legale in Milano via Ignazio Gardella
n.2 in solido tra loro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, al pagamento della somma di € 25.925,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, come in narrativa determinata o quella somma diversa che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. -
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario (…)”.
Con comparsa del 26.01.2023, si costituiva Controparte_1
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, essa Compagnia di
Assicurazioni deduceva che non veniva posta in contestazione la dinamica del sinistro come ricostruita dalla parte attrice;
che, infatti, effettivamente, in data 18.12.2019,
[...]
, a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata CE499DJ di sua proprietà, Per_4 era stato tamponato dall'auto Fiat Doblò condotta da;
che, tuttavia, Controparte_2
essa esponente intendeva contestare espressamente il quantum della domanda attorea, poiché eccessivo, non giustificato, non provato ed incongruo, se rapportato all'entità esigua dei danni materiali;
che, invero, essa Compagnia di Assicurazioni, dopo la denuncia di sinistro effettuata dal aveva provveduto a risarcire il danno materiale Pt_1 subito dall'autovettura, liquidando all'attore una somma pari ad euro 2.200,00 (oltre euro 200,00 per onorari di avvocato), la quale era stata accettata dalla controparte in data 07.04.2020; che, invece, relativamente al danno personale subito dal la Pt_1 controparte aveva rifiutato l'offerta pari ad euro 2.000,00, ritenendola incongrua;
che, tuttavia, a dire di essa esponente, la predetta offerta risultava assolutamente congrua ai fini del risarcimento suddetto;
che, in particolare, secondo le conclusioni medico-legali del c.t.p. di parte attrice, dr. l'attore, in conseguenza del sinistro, Persona_3
6 aveva subito lesioni personali permanenti quantificabili nell'8% di I.P. ed, inoltre, aveva riportato anche una I.T.T. per 120 giorni e una I.T.P. al 50% per ulteriori 60 giorni;
che, tuttavia, a dire di essa Compagnia, detta quantificazione, anche alla luce della relazione medico-legale redatta dal proprio c.t.p., dr. medico-legale non Persona_5
appariva in alcun modo condivisibile;
che, infatti, secondo quanto attestato nella relazione redatta dal proprio c.t.p., il a causa - dell'incidente in questione, aveva Pt_1
riportato una invalidità permanente pari al 2,50%, una I.T.P. al 75 % per 10 gg, al 50% per ulteriori giorni e al 25% per ulteriori 20 giorni (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); che, invero, come risultante da un estratto del casellario INAIL
(cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), il in data 04.08.2006, Pt_1
aveva già subito un infortunio, per il quale era già stato risarcito per lesioni al rachide cervicale;
che, dunque, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia,
l'attore non avrebbe potuto nuovamente pretendere un ulteriore indennizzo per le stesse causali;
che, inoltre, il proprio c.t.p., dr. medico-legale aveva Persona_5
riconosciuto come congrue le spese mediche sostenute dalla controparte, per un importo pari ad euro 608,68; che, dunque, a dire di essa Compagnia, la valutazione effettuata dal dr. appariva assolutamente in linea con l'esiguità del danno materiale subito dal Per_5
(pari ad euro 2.200,00), il quale molto difficilmente avrebbe potuto causare un Pt_1
danno personale pari ad euro 27.925,00, quale quello richiesto dalla parte attrice;
che, peraltro, dal momento che i postumi permanenti riportati dall'attore non erano di entità superiore al 9%, nel caso di specie, non avrebbe potuto farsi riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano;
che, infatti, qualora, come nel caso in esame, le lesioni permanenti fossero risultate di lieve o lievissima entità – ovvero di entità pari od inferiore al 9% -, avrebbero dovuto trovare applicazione le tabelle predisposte dall'art. 139 del d.lgs. n.
209/2005; che, in altri termini, dal momento che il proprio c.t.p., dr. aveva Per_5
quantificato le lesioni subite dal in 2,5 punti percentuali di I.P. – e, peraltro, anche Pt_1
nella denegata ipotesi in cui si fosse fatto riferimento alla valutazione del c.t.p. di parte attrice, dr. il quale aveva quantificato i postumi permanenti nella Persona_3 percentuale dell'8% -, non avrebbe potuto farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano;
che, in definitiva, a dire di essa Compagnia di Assicurazioni, l'ammontare del danno riportato dalla controparte avrebbe dovuto, comunque, essere notevolmente ridimensionato rispetto alla richiesta avanzata in citazione. Tutto ciò premesso,
7 concludeva come segue: “(…) piaccia all'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito, contrariis rejectis, in tesi ed in via principale , respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, previo accertamento della congruità della somma già offerta al Sig. dalla e pari ad Parte_1 Controparte_1
euro 2.000,00, respingere la domanda attrice;
in ulteriore ipotesi liquidare il danno secondo le effettive risultanze processuali. Con vittoria di spese e compensi legali in tesi, compensazione in ipotesi (…)”.
Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale; all'esito dell'udienza cartolare del
15.01.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******************
Innanzitutto, attesa la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, pur risultando regolarmente citato in giudizio, Controparte_2
non si è costituito.
Devono, poi, essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue ai fini della decisione.
Tanto premesso, occorre partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa
(c.d. an debeatur)
All'uopo, occorre rammentare che, in materia di sinistri stradali, che coinvolgono più veicoli, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., il quale, precisamente, stabilisce che “(…) nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Dunque, in base alla norma sopra citata, nel caso in cui, nel corso del giudizio, non emergano idonei elementi di ricostruzione del fatto, dovrebbe trovare applicazione il
8 principio della presunzione di pari responsabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2054, comma secondo, c.c..
Con riferimento allo specifico caso in esame, deve, tuttavia, innanzitutto, rilevarsi che la non ha posto in contestazione la dinamica del Controparte_1 sinistro, come ricostruita dalla parte attrice, a pag. 1 dell'atto di citazione, ovvero che l'incidente stradale del 18.12.2019 per cui è causa si sia verificato per responsabilità esclusiva di , quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò in questione.
In particolare, la Compagnia di Assicurazioni non ha espressamente e puntualmente contestato che “(…) il giorno 18 dicembre 2019, il sig. si trovava a bordo Parte_1 dell'autovettura tipo ALFAROMEO 156 targata CE499DJ di sua proprietà, quando in prossimità del semaforo di via Amendola, fermo dietro altri veicoli, veniva tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblò condotta dal sig. così Controparte_2
come risulta dal rapporto n. 653/2019 di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo (doc. 1) (…)” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
A tal proposito, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze sopra riportate, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della Compagnia di
Assicurazioni, devono considerarsi pacifiche tra le parti costituite (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, è bene evidenziare che, nel caso in esame, la Controparte_1
non solo non ha espressamente e puntualmente contestato la dinamica del sinistro come ricostruita da parte attrice – con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, ma, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, ha anche espressamente ammesso
9 che non veniva eccepito alcunché “(…) in merito all' an del sinistro, in quanto effettivamente il giorno 18 dicembre 2019 il Sig. , a bordo dell'autovettura Persona_4
Alfa Romeo 156 tg CE499DJ di sua proprietà, veniva tamponato in via Amendola in
Arezzo dall'auto Fiat Doblò condotta da (…)”. Controparte_2
Occorre, poi, rilevare che - ferma rimanendo, comunque, non solo l'assenza di espressa e puntuale contestazione in punto di c.d. an debeatur, ma anche l'esplicita ammissione da parte della Compagnia di Assicurazione -, in ogni caso, la dinamica del sinistro stradale del 18.12.2019, come ricostruita dalla parte attrice, risulta anche avvalorata da quanto attestato nel verbale redatto, nell'immediatezza del sinistro, dalla
Polizia Municipale di Arezzo (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), che, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)”.
In particolare, dalla lettura del verbale di incidente stradale n. 653/2019, è possibile evincere che, nel sinistro del 18.12.2019 per cui è causa, sono stati coinvolti due veicoli e, segnatamente, la “(…) Autovettura Privata marca Fiat Doblò di colore grigio Targa
EC406ZH (…)”, condotta dal proprietario (c.d. veicolo A) e la “(…) Controparte_2
marca Alfa Romeo 156 di colore nero Targa CE499DJ (…)”, Controparte_3
condotta dal proprietario (c.d. veicolo B) (cfr. pag. 2 e 3 del verbale della Parte_1
Polizia Municipale).
In punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, nella suddetta relazione di incidente stradale, è, poi, riportato che “(…) alla guida della Controparte_2
propria autovettura Fiat Doblò, proveniente dal lato di Via Fiorentina percorreva Viale
Giovanni Amendola in direzione della rotatoria dove confluisce anche Via Setteponti e
Via Filippo Turati;
nella marcia impegnava la corsia di dx delle due presenti. Lo stesso, oltrepassando lo svincolo di uscita dal parcheggio prospiciente il centro commerciale “Obi”, distraendosi alla guida, come dallo stesso dichiarato, andava ad urtare posteriormente l'Alfa Romeo 156 condotta da che lo precedeva Parte_1
nella marcia (…)” (cfr. pag. 4 del verbale della Polizia Municipale).
Dalla disamina di detto verbale di incidente, emerge, altresì, che “(…) l'urto avveniva all'interno della corsia di percorrenza delle due autovetture e si concretizzava
10 CP_ tra la parte frontale sx della e la parte posteriore dx dell'Alfa Romeo (…)” (cfr. pag. 4 del verbale della Polizia Municipale).
In altre parole, alla luce di quanto riportato nel verbale redatto dalla Polizza
Municipale – che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)” - e della documentazione fotografica ivi allegata, risulta provato che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si sia verificato a causa del tamponamento dell'autovettura Alfa Romeo, targata
CE499DJ, condotta da (c.d. veicolo tamponato), da parte di Parte_1 _2
, conducente dell'autovettura Fiat Doblò, targata EC406ZH (c.d. veicolo
[...]
tamponante).
A questo punto, accertato che, nel caso in esame, come appena evidenziato, il sinistro per cui è causa si è concretizzato nel tamponamento tra due veicoli, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n.
3398 del 03.02.2023; in tal senso anche: Cass. Civ., Sentenza n. 8051/2016; Cass. Civ.,
Sentenza n. 21513/2020; Cass. Civ., Sentenza n. 18884/2015; Cass. Civ., Sentenza n.
6193/2014).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità, in materia di sinistri stradali, qualora l'incidente sia consistito in un tamponamento di un'autovettura (c.d. tamponante) nei confronti di un altro veicolo (c.d. tamponato), la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., deve ritenersi derogata dalla presunzione c.d. de facto della inosservanza, da parte del tamponante, della distanza di sicurezza imposta dall'art. 149, comma primo, del Codice della Strada;
11 norma, quest'ultima, in base alla quale “(…) durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (…)”.
Ne consegue che il conducente del veicolo tamponante, per poter vincere la presunzione de facto di responsabilità esclusiva a suo carico, ha l'onere di fornire la c.d. prova contraria, ovvero di dimostrare che il tamponamento sia derivato da una causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 8051/2016; Cass. Civ.,
Sentenza n. 21513/2020; Cass. Civ., Sentenza n. 18884/2015; Cass. Civ., Sentenza n.
6193/2014).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che la prova liberatoria di cui sopra può essere integrata, ad esempio, da “(…) una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico (…)” (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 17206/2015), la quale può consistere anche nel fatto che “(…) il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale
(…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del 03.02.2023).
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo un tamponamento tra veicoli - dovendosi escludere l'operatività della presunzione legale di pari responsabilità dei conducenti, ex art. 2054, comma secondo, c.c. -, qualora il conducente del veicolo tamponante non fornisca la prova liberatoria del fatto che il tamponamento è stato determinato da una situazione di anomalia e che, comunque, sia derivato da una “(…) causa (…) a lui non imputabile (…)”, deve trovare applicazione la presunzione de facto di responsabilità esclusiva del tamponante, di cui all'art. 149, comma primo, del Codice della Strada.
Ebbene, nel caso in esame, , nella sua qualità di conducente del Controparte_2
veicolo tamponante – ossia l'autovettura Fiat Doblò di sua proprietà, targata EC406ZH -
, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito la prova liberatoria del fatto che “(…) il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (…)”, ossia che l'autovettura condotta da (c.d. veicolo tamponato), nella fattispecie de Parte_1 qua, abbia costituito “(…) un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del
03.02.2023).
Ed infatti, il non ha provato la circostanza di cui sopra, atteso che _2
12 quest'ultimo non si è neppure costituito in giudizio, preferendo rimanere contumace e lasciando, dunque, verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto - fermo rimanendo che, in ogni caso, la Compagnia di Assicurazioni non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in punto di c.d. an debeatur -, poiché, nel caso in esame, risulta provato che il sinistro stradale in oggetto si sia concretizzato in un tamponamento del veicolo condotto dall'attore (c.d. veicolo tamponato), da parte dell'autovettura condotta da (c.d. veicolo Controparte_2 tamponante), e considerato che il – nella sua qualità di conducente del _2
veicolo tamponante – non risulta aver fornito la prova liberatoria nei termini in precedenza evidenziati, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 3398 del 03.02.2023), nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 149, comma primo, del Codice della Strada, deve, comunque, trovare applicazione la presunzione c.d. de facto di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
Di conseguenza, in assenza di prova contraria, deve, in ogni caso, presumersi - in applicazione della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante – che il sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa si sia verificato per colpa esclusiva di – conducente del veicolo tamponante -. Controparte_2
Inoltre, fermo rimanendo il fatto che, nel caso di specie – per quanto già rilevato in precedenza -, deve, comunque, trovare applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante, si osserva che, in ogni caso, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione), sembra emergere la prova della sussistenza di una colpa esclusiva del nella _2
causazione del sinistro stradale del 18.12.2019 per cui è causa.
Ed infatti, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale e dalla relativa documentazione fotografica, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal _2
medesimo agli Agenti Accertatori, appare provato che il sinistro in oggetto sia stato determinato, in via esclusiva, dalla condotta di guida di , la quale, Controparte_2
oltre a presentarsi come imprudente e negligente, risulta essere stata posta anche in violazione delle specifiche prescrizioni imposte dal Codice della Strada.
In particolare, sul punto, primariamente, si osserva che, da quanto attestato nel verbale di incidente stradale n. 653/2019 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione) – il quale,
13 si ribadisce, in quanto atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., “(…) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (…)” -, emerge che, a carico di
, è stata elevata una sanziona amministrativa pecuniaria, per Controparte_2 violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 141, commi secondo e undicesimo del Codice della Strada, poiché il aveva “(…) perso il controllo (…)” del _2 proprio veicolo, “(…) in quanto, distrattosi alla guida, come dallo stesso dichiarato
(…)” era andato “(…) ad urtare altro veicolo posteriormente (…)”, come da verbale di contestazione n. 400106 (cfr. pag. 5 del Verbale della Polizia Municipale).
Peraltro, la circostanza che il sinistro in parola sia riconducibile alla responsabilità esclusiva di sembra trovare un'ulteriore conferma anche nelle Controparte_2 dichiarazioni rese dal medesimo agli Agenti Accertatori nell'immediatezza _2 dell'incidente.
Ed infatti, a pag. 4 del verbale di incidente in questione, è riportato che “(…) il conducente del Fiat (ossia , n.d.r.) ha riferito di essersi distratto Controparte_2
nella guida in quanto chinatosi con il busto per raccogliere una borsa presente sul poggia-piedi lato passeggero anteriore, intenzionato a posizionarla sul relativo sedile
(…)” (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione).
In altre parole, lo stesso riconoscendo espressamente, di fronte agli _2
Agenti, che, in occasione del sinistro in questione - per chinarsi a raccogliere una borsa
- si era distratto nella guida, andando ad urtare da tergo il veicolo condotto dall'attore, ha, sostanzialmente, riconosciuto di aver adottato una condotta di guida imprudente e negligente, oltre che in violazione della normativa di cui al Codice della Strada.
A tal proposito, occorre evidenziare che, se certamente, come insegna la Suprema
Corte (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 25646 del 31.08.2022), l'atto pubblico “(…) fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione (…)”; tuttavia, le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dai predetti soggetti, quanto al loro contenuto, possono, comunque, essere utilizzate dal Giudice, con una “(…) efficacia (…)” di natura “(…) indiziaria (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 25646 del 31.08.2022).
14 Dunque, nel caso di esame, le dichiarazioni sopra riportate, rilasciate dal _2
agli Agenti della Polizia Municipale, pur non potendo essere utilizzate come confessione stragiudiziale con valore di prova legale, ex art. 2735 c.c., appaiono, comunque, utilizzabili in questa sede, nella loro efficacia di prova indiziaria, come un ulteriore elemento a conferma degli elementi probatori assunti nel corso del giudizio
(accertamenti contenuti nel verbale della Polizia Municipale, documentazione fotografica allegata alla relazione di incidente, ecc…).
Infine, si osserva che la sussistenza, in relazione al sinistro in esame, di una responsabilità esclusiva di appare avvalorata anche dalla condotta Controparte_2
processuale del medesimo, il quale, rimanendo contumace nel presente _2
giudizio, lascia verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riferito, non resta che dichiarare che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di
, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Doblò targata Controparte_2
EC406ZH per cui è causa.
Di conseguenza, va da sé che i convenuti dovranno essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento della somma che in questa sede verrà liquidata nei confronti di parte attrice.
2. La domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice sotto il profilo del c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, richiesto il risarcimento del danno asseritamente riportato in conseguenza del sinistro stradale in oggetto, ovvero del danno biologico - comprensivo dell' aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale -, del danno morale e delle spese mediche.
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il c.t.u., dr. medico-legale Per_6
a pagina 1 della propria relazione depositata in data 24.06.2024, ha indicato la
[...] data di nascita della parte attrice nel “(…) 30 marzo 1945 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle parti.
Dunque, , all'epoca del sinistro, verificatosi in data 18.12.2019, aveva, Parte_1
15 pacificamente, un'età di anni 74.
Ciò posto, il c.t.u., a pagina 5 della propria relazione, ha descritto i traumi riportati dall'attore, in conseguenza del sinistro stradale del 18.12.2019, individuando altresì la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u., dopo aver valutato ed esaminato tutta la documentazione medica nonché proceduto all'esame diretto della parte attrice, ha accertato che “(…) tenuto conto anche delle preesistenze, il ricorrente, a causa del sinistro oggetto di causa, riportò un trauma distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)”
(cfr. pag. 20 e 21 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Il consulente tecnico d'ufficio ha, poi, precisato che “(…) dall'esame degli atti, e in particolare dal Casellario Centrale Infortuni, risulta che il ricorrente, oltre ad essere titolare di rendita INAIL (lesioni per contusione arto inferiore sinistro, commozione cerebrale e altre non codificate) ha subito sinistri trattati da compagnie assicurative. In particolare il 4 agosto 2006 riportò un'invalidità valutata da UnipolSai 5% per lesioni
“non codificabile”; sempre per un evento occorso in pari data la compagnia aveva riconosciuto un'invalidità del 2% per lesione “non codificabile CP_5 colonna vertebrale.”. Inoltre, per un successivo sinistro dell'11 marzo 2008 UnipolSai riconobbe un'invalidità del 2,5%per lesioni “colpo di frusta colonna vertebrale cervicale” (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
Inoltre, il dr. medico-legale dopo aver attestato che “(…) a seguito del Persona_6 sinistro del 18 dicembre 2019, la cui modalità non è contestata, all'Ospedale San
Donato di Arezzo fu rilevato: “ … Esame obiettivo EON8 negativo, GCS 15, non trauma cranico, non segni clinici di ipertensione endocranica, sensibilità e coordinazione nella norma, dolore spalla sx, non edema né ematoma, EO cardio - polmonare negativo, addome negativo, non trauma toraco -addominale, non trauma agli arti, bacino negativo, non trauma del rachide D Parametri vitali nella norma …
RX negativo Asintomatico. … Sintesi finale … Gravità dimissione: Azzurro Prognosi:
Giorni: 5 Diagnosi di uscita Trauma distorsivo - contusivo spalla sx e rachide cervicale. Terapia prescritta Braccio al collo Ghiaccio Tachidol bust al bisogno
Collare cervicale Valutazione dal curante. ” La diagnosi di uscita è compatibile con la dinamica del trauma (…)” (cfr. pag. 18 della c.t.u.), ha, poi, precisato che “(…) è stato
16 visitato da specialista ortopedico il 10 gennaio 2020, il 27 gennaio 2020 (in tale occasione fu annotata la comparsa di parestesie agli arti superiori), il 15 febbraio
2020, il 24 febbraio 2020, dove si cita una “sofferenza radicolare neurogena” rilevata all'elettromiografia. Il 15 giugno 2020 lo stesso ortopedico attestava la guarigione
(…)” (cfr. pag. 19 della relazione).
Dunque, il c.t.u. ha accertato che il sinistro stradale in oggetto ha cagionato, in
[...]
, dei postumi permanenti consistenti, in particolare, in “(…) un trauma Pt_1
distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)” (cfr. pag. della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
Nello specifico, relativamente alla quantificazione dei postumi di carattere permanente, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) le alterazioni a carico del rachide e della spalla sinistra, desunte dalle varie relazioni (ma, come più volte ho detto, i referti non sono stati allegati) si riferiscono a fenomeni degenerativi (…)” (cfr. pag. 19 della relazione) e che “(…) l'unica lesione verosimilmente accertata strumentalmente è la sofferenza radicolare, in parziale accordo con la sintomatologia lamentata attualmente dal ricorrente alla mano sinistra . Si tratterebbe di una sofferenza all'epoca in atto, e cioè non derivante da precedenti lesioni (…)” (cfr. pag.
19 e 20 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Pertanto, il c.t.u. ha accertato che “(…) tenuto conto dei precedenti risarcimenti ottenuti 9, in particolare quello riferito al “colpo di frusta colonna vertebro-cervicale” per infortunio dell'11 marzo 2008, valutato 2,5%, la valutazione del danno attribuibile all'evento attuale si attesta tra l'1 e il 2% (…)” (cfr. pag. 20 della c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver ribadito che “(…) tenuto conto anche delle preesistenze, il ricorrente, a causa del sinistro oggetto di causa, riportò un trauma distorsivo - contusivo alla spalla sinistra e al rachide (…)” (cfr. pag. 20 e 21 della relazione tecnica d'ufficio), ha, quindi, concluso che “(…) sussistano postumi invalidanti di carattere permanente strumentalmente accertati, valutabili 1 - 2 (uno - due)% (…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u., depositata in data 24.06.2024).
In altri termini, il c.t.u., dr. medico-legale a pag. 21 della propria Persona_6 relazione, ha determinato nella percentuale dell'1/2% il danno biologico, quanto al profilo dei postumi invalidanti di carattere permanente.
Infine, il consulente tecnico ha individuato l'invalidità temporanea in giorni 5 al
17 75%, giorni 25 al 50% e successivi giorni 10 al 25% (cfr. pag. 21 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che, peraltro, non risulta in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. micro-invalidità
(ossia di invalidità pari od inferiore al 9%), ai fini della quantificazione del pregiudizio in oggetto, sono stati considerati i criteri per il calcolo del danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale (invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale, stabiliti dall'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del
D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod..
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione Civile Sezione III, ordinanza
15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 25164, del
28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce della c.t.u. e tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non appare opportuno riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva e neppure l'incremento connesso alla personalizzazione del danno
18 biologico – sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice non sembra che abbia provato la sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
Ed infatti, entrambe le predette voci di danno – ovvero sia il danno morale che il c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto sfornite di prova, dal momento che l'attore non risulta aver provato la circostanza che il sinistro in oggetto gli abbia generato una particolare sofferenza interiore e/o che abbia determinato una notevole compromissione delle proprie normali abitudini di vita, non avendo, peraltro, neppure articolato alcun capitolo di prova orale sul punto.
Devono, invece, essere riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte attrice, atteso che le predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che “(…) i trattamenti sanitari fin qui compiuti appaiono ricollegabili alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro e le spese (€ 500,69 - cinquecentovirgolasessantanove) sostenute e dimostrate sono sostanzialmente congrue
(…)” (cfr. pag. 21 della c.t.u. depositata in data 24.06.2024).
Andando, poi, a rivalutare le predette spese – pari a complessivi euro 500,69 – all'attualità, si ottiene l'importo di euro 587,81.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 587,81.
Ciò posto, è bene evidenziare che, nel caso di specie, ai fini della quantificazione del danno biologico permanente, si è ritenuto congruo riconoscere un'invalidità permanente nella percentuale dell'1,5%, atteso che il c.t.u. - si ribadisce -, a pag. 21 della propria relazione, ha determinato l'invalidità permanente nell'1/2%.
Inoltre, deve precisarsi che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità - elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod. -, pari ad euro 947,30; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima Tabella, in euro 55,24.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, utilizzando la Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborata sulla base di quanto disposto all'art. 5 della legge
19 05.03.2001, n. 57, e del D.M. Sviluppo Economico 12.06.2007 e succ. mod., il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 1.030,66; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro
1.035,75.
Di conseguenza, il danno sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa - comprensivo del danno biologico e delle spese mediche -, deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 2.654,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, occorre, tuttavia, evidenziare che la stessa parte attrice, nell'atto di citazione, ha espressamente riconosciuto che “(…) in data 28/09/2020 perveniva al sig. altra comunicazione di offerta, questa volta relativa al danno biologico, Pt_1 dell'importo di € 2.000,00 così suddivisa: invalidità temporanea totale gg. 0, invalidità temporanea parziale gg. 40 € 831,08, invalidità permanente 1% € 553,70, spese mediche documentate € 609,00 (doc 16) (…)” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e che
“(…) in data 13/02/2021, l'assicurazione comunicava di aver dato disposizione per
l'invio di assegno pari ad € 2.000,00 per lesioni (doc 22) (…)” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Inoltre, l'attore medesimo, a pag. 4 dell'atto introduttivo, ha ammesso di aver “(…) trattenuto detto importo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute (…)”.
Deve, dunque, ritenersi pacifico – in quanto espressamente ammesso dall'attore medesimo – che , relativamente al sinistro stradale in oggetto, abbia già Parte_1
ricevuto dalla a titolo di risarcimento del danno biologico, Controparte_1
la complessiva somma di euro 2.000,00.
Dunque, andando a rivalutare la predetta somma all'attualità, si ottiene l'importo di euro 2.326,00.
In definitiva, preso atto del fatto che ha già ricevuto, da parte della Parte_1
a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di Controparte_1
euro 2.000,00 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00 -non resta che condannare e , in solido tra di loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del residuo Parte_1
20 importo, già rivalutato, di euro 328,22, così ottenuto: euro 2.654,22 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 2.326,00 (somma già corrisposta all'attore dalla rivalutata), oltre gli interessi legali, da Controparte_1
calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, atteso l'esito del presente giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare interamente tra le parti le predette spese, considerato che la domanda avanzata dalla parte attrice è stata accolta solo in minima parte – in quanto, in questa sede, è stata liquidata, alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ad euro 328,22, a fonte di una richiesta risarcitoria di euro 25.925,00 – ed alla luce di quanto si dirà oltre.
Ed infatti, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che – come già rilevato in precedenza -, la Compagnia di Assicurazioni, in sede stragiudiziale, a titolo di risarcimento del danno, ha già, pacificamente, offerto alla parte attrice la somma di euro
2.000,00 (che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00) - la quale è stata accettata dall'attore a titolo di acconto -, non può escludersi che, ove la parte attrice, in sede stragiudiziale - anziché chiedere alla il pagamento Controparte_1
della somma di euro 25.925,00 -, si fosse limitata a richiedere alla Compagnia di
Assicurazioni il pagamento della minor somma di euro 328,22 – corrispondente all'importo ad essa liquidato, in questa sede, a titolo di risarcimento del danno -, la avrebbe accolto la predetta richiesta (di liquidazione della Controparte_1
somma di euro 328,22) già in sede stragiudiziale, rendendo, dunque, non necessaria la instaurazione del presente giudizio.
Infine, atteso l'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
21 , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, Controparte_2
nella contumacia di : Controparte_2
1. dichiara che il sinistro stradale del 18.12.2019 in oggetto si è verificato per colpa esclusiva di , conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Controparte_2
Doblò, targata EC406ZH, per cui è causa;
2. dichiara che il danno subito da , in conseguenza del sinistro Parte_1
oggetto di causa - comprensivo del danno biologico e delle spese mediche -, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 2.654,22, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
3. preso atto del fatto che l'attore ha già ricevuto da parte della
[...]
a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di Controparte_1
euro 2.000,00 - che, rivalutata all'attualità, ammonta ad euro 2.326,00 -, condanna
, in solido tra di loro, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
residuo importo, già rivalutato, di euro 328,22, così ottenuto: euro 2.654,22 (danno complessivo come quantificato in questa sede, già rivalutato) – 2.326,00 (somma già corrisposta all'attore dalla rivalutata), oltre gli interessi Controparte_1
legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
6. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 10.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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