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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con reclamo da
C.F. e P.IVA ], con sede legale in Milano, Via Amilcare Parte_1 P.IVA_1
Ponchielli n. 7, in persona del procuratore , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma [C.F. ; PEC CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Email_1
Milano, Via della Posta n. 7
Parte reclamante contro
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Giovanni XXIII n. 5, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Alberto Munari del Foro di Verona, C.F. con domicilio C.F._3
digitale eletto all'indirizzo PEC al quale ha chiesto vengano Email_2
effettuate eventuali notifiche o comunicazioni inerenti al presente procedimento
Parte reclamata
1 OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 87/2025 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per parte reclamante:
“A. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento
per cui è causa e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 87/2025 del 13
febbraio 2025, nonché l'Ordinanza n. 814/2023 del 18 febbraio 2023, rese entrambe dal Tribunale di Verona, nella persona della Dott.ssa
Angeletti, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarando risolto il rapporto di lavoro di cui è causa alla data del licenziamento e condannare
il sig. alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della predetta Sentenza e della predetta Ordinanza, per i motivi esposti CP_1 nel presente reclamo e con tutti gli effetti di Legge;
B. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare l'insussistenza della giusta causa di
recesso, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in relazione al recesso di cui è causa e disporne la
conversione in recesso per giustificato motivo soggettivo, rigettando conseguentemente tutte le domande avversarie nel merito, in quanto
infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di Legge;
C. In via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare e dichiarare la illegittimità
del licenziamento di cui è causa per difetto del requisito di motivazione ovvero per violazione della procedura disciplinare e condannare
l'odierna Reclamante al risarcimento del danno ex art. 18, comma 5, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012,
accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, limitando tale risarcimento alla misura minima prevista ex lege per
le ragioni esposte nella memoria della precedente fase del presente giudizio e nel presente ricorso.
A. In via di estremo subordine, e nella denegatissima ipotesi di accertamento dell'illegittimità del recesso di cui è causa e di condanna
dell'odierna Reclamanate alla reintegrazione del Reclamato e al risarcimento del danno ex art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970,
limitare tale risarcimento nella misura minima prevista ex lege;
B. In ogni caso si chiede la restituzione dell'aliunde perceptum, nella misura di Euro 20.517,56, come meglio esposto al paragrafo VII.
C. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge.”
Per parte reclamata:
“Nel merito, in via principale
1. Rigettare, per tutte le causali esposte nella presente memoria, il reclamo proposto da e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace, o come meglio ritenuto, il licenziamento disciplinare per giusta causa
inflitto da nei confronti del sig. con lettera raccomandata datata 3 novembre 2021, per tutte le causali e i Parte_1 CP_1 motivi già esposti negli atti del giudizio di primo grado e nel presente atto, confermando integralmente l'Ordinanza n. 814/2023 del 18
febbraio 2023 e la Sentenza n. 87/2025 del 13 febbraio 2025, entrambe emesse dal Tribunale di Verona, Giudice dott.ssa C. Angeletti.
2. Condannare pertanto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. nel Parte_1 Controparte_1 proprio precedente posto di lavoro e a versare in suo favore un'indennità risarcitoria pari a n. 12 retribuzioni globali di fatto, oltre a interessi
legali e rivalutazione monetaria come per legge e oltre al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 18 comma
4 Stat. Lav., senza farsi luogo ad alcuna compensazione con altri importi corrisposti al lavoratore o detrazione di altre somme
eventualmente percepite dal sig. . CP_1
2 Nel merito, in via subordinata
3. Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, condannare
[...]
al versamento in favore del sig. dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso non goduto dal lavoratore. Parte_1 CP_1
In ogni caso
4. Con rifusione di spese di causa e competenze professionali, rimb. forf. 15% e Cpa 4%.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da ed ha, pertanto, confermato l'ordinanza resa all'esito della fase Parte_1
sommaria del c.d. rito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa del CP_2
sig. , condannando la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al relativo CP_1
risarcimento del danno. Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. dal 18.7.2005, da ultimo con CP_1 Parte_1
inquadramento nel 4° livello CCNL Distribuzione Moderna Organizzata e mansioni di cassiere. In
data 15.10.2021 il lavoratore riceveva contestazione disciplinare per aver “sottratto” della merce,
simulando alcune vendite ad un prezzo inferiore a quello effettivo (complessivi € 5,00 anziché €
19,50), per aver abbandonato, a tal fine, la postazione di lavoro alla cassa e per aver minacciato il suo collega (responsabile della sicurezza), il quale aveva eseguito il controllo sulla merce Per_1
da lui asportata dal punto vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo.
La società non accoglieva le giustificazioni del lavoratore, il quale si era limitato a contestare la veridicità degli addebiti, e, anche a fronte di precedenti provvedimenti disciplinari, con lettera del
3.11.2021 irrogava il licenziamento per giusta causa. La società, altresì, sporgeva querela per il reato di truffa, ma il procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento in data 9.12.2021 e ha instaurato il presente procedimento.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione proposta dalla società, confermando l'ordinanza della fase sommaria sulla base della seguente motivazione:
“Nella fase ex art. 1 comma 48 della legge 92/1992 sono stati ascoltati i testimoni , Testimone_1 Testimone_2
; all'esito questo giudice pronunciava ordinanza di accoglimento della domanda di reintegra e Testimone_3 condannava la convenuta al risarcimento del danno pari a 12 mensilità globali di fatto.
Nella successiva fase, instaurata a seguito dell'opposizione di parte convenuta, è stata acquisita la testimonianza
3 della funzionaria e del sig. , testimonianza quest'ultima che, per le ragioni Controparte_3 Testimone_4 qui di seguito esposte, ha ulteriormente supportato la valutazione di non legittimità del licenziamento intimato.
Il testimone suddetto, infatti, ha chiarito i termini della loro interlocuzione che appare ancora entro i limiti fisiologici
del confronto sul luogo di lavoro, fra persone che esprimono posizioni fra loro divergenti: '..non si arrabbiò quando lo fermai
però c'era un po' di tensione perché eravamo molto amici e io ero convinto di aver fatto il mio lavoro…Ricordo un
messaggio whatsapp con toni accesi, del tipo questa che hai fatto te la ricorderai, mi sono sentito minacciato, ho avuto
paura, il sig. non è una persona violenta, ma il messaggio mi ha fatto male, è come se mi avesse detto me la sono CP_1 legata al dito, io sapevo che è una bravissima persona..'.
La questione di maggior rilievo sulla quale le parti hanno discusso è la sussistenza di un'autorizzazione
all'acquisto da parte del superiore gerarchico sig. , affermata da parte ricorrente e negata da parte Testimone_1 resistente.
Sul punto, il testimone (non più in servizio, perché si dimise circa 15 giorni dopo dalla Testimone_1 contestazione dei fatti al sig. ) ha dichiarato quanto segue: '..mi chiese l'autorizzazione ad acquistare le vaschette CP_1 di salumi…io gli dissi di sì purchè non fossero in numero eccessivo, gli dissi “sì va bene, ma non acquistarne dieci, prendine
4/5”…Come ho già detto, il mi chiese l'autorizzazione, telefonicamente, e io dissi alla che poteva CP_1 Tes_2 consegnarglieli…'.
Il resoconto del sig. è del tutto convergente con quello della signora (in servizio anche al Tes_1 Tes_2 momento della deposizione) che ha chiarito: 'Io ricordo che il sig. mi disse che era d'accordo con nel CP_1 Tes_1 senso che poteva acquistare le vaschette ad un euro e lo stesso mi confermò poco dopo che sapeva di averlo Tes_1 autorizzato. All'inizio ne aveva prese dieci, poi il disse che erano troppe e ne poteva acquistare 5. Tes_1
Nei giorni successivi mi fecero fare una dichiarazione e io dissi la verità e cioè che era stato autorizzato dal
Tes_1
Contrariamente a quanto affermato da e il testimone (attuale direttore del punto Tes_1 Tes_2 Tes_3 vendita) ha dichiarato: '..il ricorrente non fu autorizzato. Lo so per certo perché mi è stato detto dal ..se il Tes_1
avesse riferito di aver autorizzato l'acquisto sarebbe stato destinatario di un procedimento disciplinare..'. Tes_1
Ritiene questo giudice, a fronte del contrasto evidenziato, che la versione della testimone sia - Tes_2 diversamente da quella del esente da profili di inattendibilità, di non credibilità e non consequenzialità. Tes_3
In primo luogo, la stessa -essendo ancora in servizio- non ha alcun interesse a rendere una deposizione, non
veritiera e sfavorevole al suo datore di lavoro. E' inoltre perfettamente a conoscenza dei fatti, avvenuti con il suo diretto
coinvolgimento. Ha deposto in maniera chiara e precisa, precisando di aver già riferito al datore di lavoro che il era CP_1 stato autorizzato. Non è smentita neppure dalla precedente dichiarazione resa nell'ambito delle indagini aziendali interne,
atteso che tale dichiarazione da' conto solo degli ante-fatti (aver passato i prodotti allo scanner, aver informato
[...]
della necessità di 'prezzarli' e averli riposti nei cartoni) e nulla aggiunge sul prosieguo della vicenda, ossia Tes_1 sull'acquisto con o senza autorizzazione, che ne rappresenta il nodo centrale.
4 Per contro la testimonianza del non è né logica né credibile. Tes_3
Non va esente da profili di credibilità, atteso che lo stesso -in qualità di responsabile del punto vendita- ha
dichiarato di aver personalmente acquisito le informazioni dai suoi colleghi, durante la fase di indagini aziendali interne,
esponendosi quindi professionalmente ed emotivamente in favore del datore di lavoro.
Non è logico ipotizzare che la non gli abbia riferito durante tali indagini interne aziendali quanto dichiarato Tes_2 in giudizio e cioè che il ricorrente fu autorizzato all'acquisto. Non è dunque credibile che il sig. non abbia Tes_3 appreso dalla stessa quanto ella ha confermato anche in giudizio. E perciò non è credibile la sua deposizione nella parte
in cui asserisce che il non fu autorizzato. CP_1
Non è logico che il responsabile del punto vendita fondi in buona fede tale convincimento solo sulle dichiarazioni
del il quale, come da lui stesso ammesso, poteva avere uno specifico interesse a non far trapelare (anche) una Tes_1 sua responsabilità, senza indagare attraverso l'unica persona informata e priva di interesse, ossia la signora il Tes_2 reale andamento dei fatti.
Dunque, per plurimi ordini di ragioni, la testimonianza attendibile appare essere quella della signora Tes_2 confermata nei suoi aspetti centrali dal . Tes_1
Chiarito che il punto centrale della contestazione è smentito dall'istruttoria, non avendo il sottratto merce CP_1 aziendale ma compiuto un acquisto autorizzato dal capo settore, suo superiore gerarchico, verranno esaminati gli ulteriori
profili della contestazione.
E' del pari infondato, per ragioni diverse, l'addebito afferente all'allontanamento dal posto di lavoro, perché il
tempo necessario per raggiungere i prodotti, distanti di qualche metro e per acquistarli è stimabile in circa un minuto e,
sotto tale specifico profilo, trattasi di violazione minimale, irrilevante disciplinarmente anche per la considerazione che
difetta la prova circa le ricadute di tale allontanamento sulla regolarità del servizio di assistenza alle casse. Si tratta inoltre
di una condotta che va valutata, non atomisticamente, ma nel contesto di una valutazione complessiva della vicenda.
Precisamente, occorre, quindi, vagliare la legittimità della specifica condotta addebitata, consistita nell'aver
acquistato prodotti durante l'orario di lavoro e prima della loro formale prezzatura.
La prima violazione è espressamente prevista dal RA (regolamento aziendale) ed anche il testimone Tes_1 sul punto ha chiarito che '..al termine dell'orario il dipendente può fare la spesa…qualche volta è successo anche a me,
ma la regola esisteva ed era applicata..'. Ne consegue la legittimità e fondatezza di questo ulteriore addebito disciplinare,
essendo pacifico che l'acquisto avvenne durante l'orario di lavoro.
Quanto all'acquisto prima della prezzatura, pare a questo Giudice non del tutto consequenziale la versione del
, secondo cui era prassi l'acquisto da parte dei clienti, come dei dipendenti, prima della formale prezzatura, Tes_1 apparendo contrario ad elementari regole di commercializzazione che un cliente o un dipendente possa acquistare un
prodotto ad un euro e dopo alcuni minuti ad un prezzo triplicato.
Maggiormente persuasiva sul punto è la deposizione della signora secondo cui il prodotto prima della Tes_2 formale prezzatura non era di norma posto in vendita e che, tuttavia, poiché l'acquisto fu autorizzato dal suo capo settore,
5 ella ritenette di poter procedere e lo consegnò al . CP_1
Valutate prudenzialmente le due testimonianze, pare logico ritenere che il prodotto non ancora 'prezzato' dal capo
settore non potesse essere acquistato al prezzo di 1 euro, salvo specifica autorizzazione rimessa alla sua valutazione e
alla sua responsabilità. In altri termini, era il capo settore a dover valutare correttamente la richiesta del dipendente.
Il sul punto ha dichiarato che per prassi gli acquisti ad 1 euro, entro certi limiti, erano autorizzati. E' Tes_1 verosimile ipotizzare che fosse eccezionale l'autorizzazione e che fosse legittima solo se ancorata alla valutazione
dell'interesse aziendale, cioè alla previsione del futuro prezzo, delle future rimanenze, alla valutazione del prezzo di
acquisto della merce da parte dell' , ecct.. Ma, ed è questo il punto, tali valutazioni dovevano essere correttamente Pt_1 compiute dal capo settore, potendo il dipendente a lui sottoposto confidare nella superiore valutazione. E, del resto, la
stessa procedette alla consegna della merce, essendo stata autorizzata, senza opporre alcunché e senza essere Tes_2 sottoposta ad alcun rilievo disciplinare, a dimostrazione del fatto che l'acquisto del prodotto non ancora ufficialmente
'prezzato' poteva eccezionalmente avvenire.
Per queste ragioni, tenuto conto della recidiva contestata e dell'unica violazione riscontrata, ovvero non aver
atteso la fine della giornata per l'acquisto della merce, si deve giungere alla conclusione che la massima sanzione
espulsiva fu illegittimamente irrogata e che l'unica condotta accertata, vietata dal regolamento aziendale, sia riconducibile
al comma 2, punto 2 dell'art. 222 ('esegua con negligenza il lavoro affidatogli'), atteso che l'aver proceduto all'acquisto
durante l'orario di lavoro, disattendendo il regolamento aziendale, è indicativo di scarsa diligenza nell'esecuzione della
prestazione.
In conclusione, la condotta del ricorrente, unitamente alla contestata recidiva, avrebbe dovuto essere punita con
la sanzione conservativa della multa.
Deve pertanto essere confermata l'ordinanza opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza” (pagg. 6-11).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto reclamo la soc. sulla base Parte_1
di sei motivi. La società, illustrata l'organizzazione dell'azienda, precisa che il sig. era stato CP_1
destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari per condotte analoghe (in data 13.9.2018 multa di un'ora per negligenza, in data 14.4.2020 multa di due ore per insubordinazione, in data 26.5.2021
biasimo scritto per negligenza). Ripercorre la vicenda di causa e sostiene che il giudice ha erroneamente valutato il materiale istruttorio (dichiarazioni stragiudiziali e testimoniali) attribuendo erroneamente maggiore credibilità alla deposizione della teste (asseritamente in contrasto Tes_2
con la dichiarazione stragiudiziale resa dalla medesima) rispetto a quelle di altri testi ed in particolare del teste , direttore del punto vendita. Sostiene che il corretto esame del materiale Tes_3
istruttorio consente di ritenere provato che in data 13.10.2021 il sig. - dopo aver appreso, a CP_1
6 seguito di verifica effettuata (in sua presenza) dalla collega che alcuni prodotti erano stati Tes_2
prezzati ad euro 1,00 a confezione, anziché con il corretto e più elevato prezzo, e nonostante la collega gli avesse detto che tali prodotti non potevano essere posti in vendita -, abbandonava Tes_2
la propria postazione di lavoro alle casse veloci e procedeva all'acquisto della predetta merce ancora riposta nel cartone (al prezzo di 1,00 euro a confezione anziché a quello, di lì a poco correttamente attribuito dall'amministrazione, di euro 3,90), nonché minacciava il responsabile della sicurezza che aveva effettuato un controllo nei suoi confronti. La società puntualizza che è pacifico che l'art. 10 del
Regolamento aziendale vieta a tutto il personale di effettuare la spesa personale durante il turno di lavoro.
2.1. Con il primo motivo di reclamo la società ha impugnato la sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La società ribadisce l'insussistenza di un'autorizzazione del capo settore sig. Tes_1
all'acquisto effettuato dal sig. . Osserva che la testimonianza resa in udienza dalla sig.ra CP_1
sul punto è inattendibile, in quanto contrasta con la sua precedente dichiarazione scritta del Tes_2
14.10.2021 (resa all'indomani dei fatti di causa) che non faceva riferimento all'asserita autorizzazione. Rileva che è significativo che il lavoratore, in sede di audizione durante il procedimento disciplinare, non ha mai invocato l'asserita autorizzazione del suo superiore. Si duole che il primo giudice non ha ritenuto attendibile la testimonianza del sig. , il quale, in Tes_3
qualità di direttore del punto vendita, aveva raccolto informazioni dai colleghi ( , , Tes_1 Per_1
in ordine all'accaduto e ha confermato in giudizio che non vi era stata alcuna autorizzazione Tes_2
all'acquisto contestato al sig. . CP_1
La società appellante ribadisce, altresì, che risultano provate le minacce avanzate dal sig.
nei confronti del sig. , responsabile della sicurezza nel punto vendita: il messaggio CP_1 Per_1
vocale inviato dal al tramite Whatsapp aveva un chiaro fine intimidatorio, tant'è CP_1 Per_1
vero che il sig. si è sentito in pericolo e ha ritenuto opportuno segnalare l'accaduto Per_1
all'azienda.
2.2. Con il secondo motivo di reclamo la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto
“minimale” e “irrilevante disciplinarmente” il comportamento contestato al lavoratore in punto
7 allontanamento dalla postazione di lavoro. La società evidenzia che è pacifico l'allontanamento dalla postazione di lavoro, segnalato dal responsabile della sicurezza, e che tale comportamento è vietato dal Regolamento aziendale (art. 3). Rileva che, comunque, la condotta principale contestata è la
“sottrazione” di merce attraverso una simulata vendita a prezzo irrisorio, che tale condotta non poteva essere autorizzata dal capo settore e che, comunque, una eventuale “autorizzazione”
sarebbe irrilevante, in quanto in contrasto con il Regolamento. Osserva che il lavoratore ha lasciato le casse incustodite, ha acquistato prodotti durante il turno di lavoro, ha consapevolmente lucrato su un errore di codificazione del prezzo di merce non ancora posta in vendita al pubblico, ha minacciato il responsabile della sicurezza. Sostiene, pertanto, che il comportamento del sig. è CP_1
assolutamente idoneo a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, anche alla luce dei gravi precedenti disciplinari. Precisa che vige il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale, sicchè è irrilevante che il procedimento penale sia stato archiviato.
2.3. Con il terzo motivo di reclamo la società ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di detrazione dell'aliunde perceptum.
2.4. Con il quarto motivo di reclamo la società ha impugnato la sentenza per non aver riconosciuto almeno la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo.
2.5. Con il quinto motivo di reclamo la società, in via subordinata, ha impugnato la sentenza per non aver applicato la disciplina di cui all'art. 18, commi 5 e 6, L. n. 30/1970.
2.6. Con il sesto motivo di reclamo la società ha sostenuto che, in via di ulteriore subordine,
nella denegata ipotesi di illegittimità del licenziamento, devono essere restituiti il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto nonché devono essere detratti l'aliunde perceptum e l'aliunde
percipiendum.
3. Si è costituito il sig. contestando il reclamo e chiedendone il rigetto. Sostiene CP_1
che la merce de qua gli è stata consegnata dalla collega dopo che il capo reparto Tes_2 Tes_1
lo aveva autorizzato ad acquistarne n. 5 confezioni (al prezzo di 1,00 euro l'una), regolarmente pagate presso le casse automatiche mediante bancomat.
Quanto al primo motivo di reclamo, il lavoratore evidenzia che i testi e – a Tes_1 Tes_2
diretta conoscenza dei fatti di causa – hanno confermato che l'acquisto della merce era stato
8 autorizzato. Osserva che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la precedente dichiarazione scritta della sig.ra riguardava soltanto ciò che ella fece nei momenti antecedenti Tes_2
rispetto ai fatti oggetto di contestazione disciplinare;
afferma che era onere della società svolgere un'approfondita indagine interna per verificare quale fosse stato il reale comportamento del sig.
; rileva che il teste ha riferito circostanze asseritamente apprese da terzi senza CP_1 Tes_3
aver provveduto ad alcuna verbalizzazione e ha deposto in contrasto con le altre deposizioni testimoniali assunte in giudizio;
sostiene che dalla testimonianza del sig. e dall'audizione Per_1
del contenuto integrale del messaggio vocale si evince l'assenza di carattere intimidatorio delle frasi del sig. . CP_1
Quanto al secondo motivo di reclamo, il lavoratore evidenzia come dall'istruttoria è emerso che il suo allontanamento dalle casse è stato estremamente limitato nello spazio (3 o 4 metri) e nel tempo (30 o 60 secondi), sicché le casse non sono state lasciate incustodite;
precisa che, attese le modalità di funzionamento delle casse automatiche, in sua assenza nessuno avrebbe potuto prelevare denaro;
ribadisce di non aver “sottratto” merce, ma di averla acquistata prima della prezzatura a seguito di autorizzazione del capo settore, come da prassi confermata dalle deposizioni testimoniali;
osserva che, all'esito dell'espletata istruttoria, tutti gli addebiti contestati sono risultati manifestamente infondati e privi di rilievo disciplinare;
ritiene irrilevanti i precedenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, trattandosi di accadimenti totalmente estranei ai fatti di causa;
ribadisce che l'art. 222 CCNL prevede sanzioni meramente conservative per ipotesi sovrapponibili o anche più
gravi rispetto alle condotte contestate in questa sede;
aggiunge che l'archiviazione del procedimento penale avviato per i fatti per cui è causa è un'ulteriore dimostrazione della palese tenuità delle condotte contestate.
Quanto al terzo motivo di reclamo, il lavoratore eccepisce che controparte non ha dimostrato alcunché circa l'aliunde percipiendum e dunque non ha adempiuto il proprio onere probatorio.
Quanto al quarto motivo di reclamo, il lavoratore afferma la correttezza della sentenza impugnata che, all'esito dell'istruttoria, ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso.
Quanto al quinto motivo di reclamo, il lavoratore sostiene che la sentenza impugnata ha
9 correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970 a fronte dell'insussistenza o irrilevanza dei fatti contestati.
Quanto al sesto motivo di reclamo, il lavoratore ribadisce l'infondatezza delle pretese avversarie.
4. All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il reclamo è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I primi due motivi di reclamo sono fondati e sono suscettibili di essere trattati congiuntamente per la loro connessione.
6.1. Il Collegio non condivide la valutazione del materiale istruttorio operata dal primo giudice ed in particolare la valutazione di maggiore attendibilità della teste rispetto al teste Tes_2 Tes_3
(direttore del punto vendita).
Viceversa, il Collegio, all'esito di un apprezzamento complessivo della vicenda, ritiene la deposizione del teste - in ordine all'insussistenza dell'autorizzazione all'acquisto di Tes_3
merce al “prezzo” di un euro - maggiormente attendibile di quella resa (in giudizio) dalla teste Tes_2
(che ha confermato, in giudizio, la sussistenza della predetta autorizzazione.
Tale maggiore attendibilità (ancorchè il teste abbia riferito su circostanze apprese Tes_3
non de visu bensì durante l'indagine interna svolta dalla società) deriva dal fatto, emblematico, che il non ha fatto cenno all'asserita sussistenza dell'autorizzazione da parte del capo settore CP_1
durante il procedimento disciplinare, profilo genericamente addotto solo in sede Tes_1
giudiziale. Inoltre, il Collegio ritiene intrinsecamente contraddittoria la deposizione della teste Tes_2
laddove sostiene che il era stato autorizzato agli acquisti per cui è causa, ma al contempo CP_1
ha affermato, in generale, che i prodotti (provvisoriamente) “prezzati” ad un euro non si potevano vendere, perché tale “prezzatura” indicava che non erano stati ancora “prezzati” in via definitiva per la vendita al pubblico. Dal complessivo esame di tale deposizione non è possibile evincere che vi fosse una prassi aziendale volta a consentire al capo settore di autorizzare i dipendenti all'acquisto dei prodotti “prezzati” in via provvisoria. Del tutto generica, del resto, risulta la deposizione del teste
10 laddove afferma che tale prassi sussisteva o che, comunque, l'acquisto di prodotti ad un Tes_1
euro era già avvenuta in passato.
La deposizione del teste risulta intrinsecamente incoerente laddove egli afferma Tes_1
che i colleghi non dovevano chiedere a lui l'autorizzazione all'acquisto dei prodotti “prezzati” ad un euro: non si comprende, allora, perché nella fattispecie il l'avrebbe – in tesi del - CP_1 CP_1
chiesta e ottenuta e perché il si sarebbe anche preoccupato di informare di un tanto la Tes_1
Tes_2
In ogni caso, non è verosimile che, al di fuori di un regolamento aziendale (o comunque di una chiara ed inequivoca attribuzione di poteri in tal senso, non provata), un mero capo settore (il
) possa autorizzare vendite “nummo uno” di un numero di prodotti (del tutto idonei alla Tes_1
vendita e venduti al pubblico ad un prezzo quasi quattro volte superiore) da lui autonomamente deciso. Ed infatti, il teste ha confermato che, se il avesse dato tale Tes_3 Tes_1
autorizzazione, sarebbe stato lui stesso sanzionato (perché, evidentemente, privo di poteri in tal senso).
Infine, è emblematico anche che l' “acquisto” del sia avvenuto nell'immediatezza della CP_1
verifica operata dalla circa il fatto che i prodotti per cui è causa erano ancora “prezzati” ad un Tes_2
euro (tanto che il , durante il turno, ha dovuto pacificamente allontanarsi dalle casse presso CP_1
cui operava per acquistarli), laddove il prezzo corretto (quello a cui i prodotti di cui si discorre sono stati messi in vendita al pubblico) è stato pacificamente attribuito poco dopo (nel giro di una mezz'ora). E', dunque, verosimile che il abbia commesso tale ulteriore infrazione disciplinare CP_1
(è pacifico che l'allontanamento dalle casse è vietato, durante il turno di lavoro, dal Regolamento
aziendale) proprio perché sapeva non solo (come gli aveva detto la v. relativa testimonianza) Tes_2
che i prodotti in questione non potevano essere messi in vendita, ma anche che, di lì a poco, i prodotti sarebbero stati messi in vendita al prezzo corretto: in altri termini, se vi fosse stata la legittima autorizzazione da parte del capo settore, il non avrebbe avuto motivo di affrettarsi a effettuare CP_1
l'acquisto in orario di lavoro, ponendo in essere la condotta vietata relativa all'allontanamento dalle casse (in quanto ben avrebbe potuto acquistarli, al prezzo di un euro, a fine turno).
Il Collegio rileva che la condotta di allontanamento dalle casse durante il turno non è stata
11 negata dal che ha solamente cercato di “minimizzarne” la portata, quanto ai tempi e alla CP_1
distanza di allontanamento. Si tratta di circostanze che non elidono il disvalore dell'aver lasciato le casse incustodite. Posto che, per la conformazione delle casse, nessuno avrebbe potuto prelevare denaro, è comunque senz'altro verosimile che durante l'assenza del cassiere qualcuno avrebbe potuto transitare attraverso il varco incustodito senza pagare la merce.
6.2. In ogni caso, il Collegio ritiene che il profilo dirimente non è stabilire se il era stato CP_1
autorizzato o meno dal . Il punto dirimente è che il era pienamente consapevole Tes_1 CP_1
che il prezzo di un euro era errato o comunque provvisorio (si trattava di merce in attesa di corretta attribuzione del prezzo). E che, quindi, si trattava di prodotti non ancora in vendita al pubblico (tanto che non erano, pacificamente, collocati a scaffale). Come sopra già emerso, il disvalore della condotta oggetto di addebito disciplinare consiste nell'aver approfittato di un errore nella prezzatura o comunque di un frangente temporale in cui le merci non avevano ancora il prezzo al pubblico inserito a sistema per effettuare acquisti in danno della società (che ha subito un danno pari alla differenza tra i due prezzi), lasciando, come detto, le casse incustodite (anche se il denaro non era prelevabile, i clienti potevano approfittare del varco incustodito per uscire senza pagare), effettuando acquisti personali in orario di lavoro (comportamento pacificamente vietato), e ciò, come detto, per approfittare della limitata finestra temporale prima della correzione del prezzo.
Si tratta di condotta idonea a recidere immediatamente e irreparabilmente il vincolo fiduciario,
proprio in quanto posta in essere da un dipendente con mansioni di cassiere e che, proprio in virtù
dello svolgimento di tali mansioni, viene più agevolmente a conoscenza di situazioni come quelle per cui è causa.
6.3. La condotta addebitata al è aggravata dal fatto che il ha inviato al collega CP_1 CP_1
, responsabile di sicurezza che ha eseguito il controllo sulla merce da lui acquistata, un Per_1
messaggio audio dai toni minacciosi (del resto lo stesso , sentito quale teste, ha confermato Per_1
di essersi sentito minacciato).
6.4. In definitiva il Collegio ritiene che la valutazione complessiva della vicenda conferma la gravità delle condotte addebitate - che, valutate complessivamente e tenuto conto dell'elemento soggettivo, non rientrano nella previsione di alcuna sanzione conservativa (tanto meno nella
12 previsione relativa alla mera negligente esecuzione del lavoro, invocata dal ) - tale da CP_1
giustificare il licenziamento del , tenuto conto del livello di fiducia che l'azienda deve rivestire CP_1
in chi svolge le mansioni di cassiere.
7. I restanti motivi di reclamo restano assorbiti da quanto precede.
8. In conclusione, in accoglimento del reclamo e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande di accolte in primo grado devono essere rigettate. In assenza di Controparte_1
prova di pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza impugnata non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di restituzione formulata, peraltro genericamente, nelle conclusioni di parte reclamante, ma la presente sentenza è titolo per azionare la relativa pretesa, sussistendone i presupposti.
9. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse seguono la soccombenza di
. Controparte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione
[...]
dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario e IVA e CPA come per legge, nonché
rimborso del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento del reclamo e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande di accolte in primo grado;
Controparte_1
2) condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.377,00
e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.
Venezia, camera di consiglio del giorno 12.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
13 Silvia Burelli Barbara Bortot
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