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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13889/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.40 sono presenti l'avv. Martorana in sostituzione dell'avv. PERRONE
PAOLO per parte ricorrente . Nessuno è presente per . CP_2
chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13889 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PERRONE PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
- resistente contumace- oggetto: revoca reddito cittadinanza - indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_1
accoglie il ricorso.
Dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del RDC e che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito.
Condanna l' a corrispondere gli arretrati del reddito di cittadinanza, con decorrenza CP_1
dalla data di sospensione della prestazione.
Condanna altresì l' a rifondere allo Stato le spese di lite, separatamente liquidate, CP_1
essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 27/03/2021 con la quale l' comunicava all'odierno CP_1
ricorrente la revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza con protocollo n. presentata in data 20/03/2019, con la seguente Controparte_4
motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” nonchè la successiva nota del 16/02/2022 con la quale l' chiedeva, in relazione alla domanda con protocollo CP_1
n. la restituzione dell'importo di Euro 20.872,36, per il reddito di Controparte_4
cittadinanza percepito dal mese di aprile 2019 fino al mese di settembre 2020 e proponeva opposizione avverso la nota del 4/05/2021, con la quale l' comunicava all'odierno CP_1
ricorrente la revoca del beneficio relativo alla seconda domanda di reddito di cittadinanza presentata in data 01/10/2020 ed avente protocollo n. con la Controparte_5
seguente motivazione:“ domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui al'art. 7 comma 11, della Legge n. 26/2019”;
Assumeva che invero quanto dedotto dall' era infondato e a tal fine allegava sentenza CP_3
del Tribunale Penale di Palermo n. 1433/2023 depositata in data 23/05/2023 che lo aveva assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv, e 7 co 1 DL 4/2019 con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, chiedeva, pertanto: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente aveva diritto per i periodi aprile 2019-settembre 2020 nonché novembre 2020-marzo 2021 a percepire il reddito di cittadinanza. - Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con prot. 2019-911307del CP_6
27/03/2021 e conseguentemente annullare l'indebito di Euro 20.872,36, nonché ritenere e dichiarare l'illegittimità del secondo provvedimento di revoca del 4/05/2021, relativo alla domanda con protocollo n. e conseguentemente annullare Controparte_5
l'indebito di 5.827,21. - Condannare inoltre l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento e liquidazione degli arretrati del reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data di sospensione della prestazione ovvero aprile 2021 sino al mese di aprile 2022, per l'importo di Euro 15.617,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
L' ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo così contumace. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del
D.L. cit., a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la CP_1
revoca del sussidio per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettivo reddito percepito dal ricorrente per l'anno in contestazione.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il ricorrente non ha mai ottenuto le vincite e non ha mai fornito false dichiarazioni nella domanda amministrativa al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza e che pertanto non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, data la veridicità delle dichiarazioni rese possedendo i requisiti reddituali per potere usufruire del beneficio del Reddito di Cittadinanza.
Il ricorrente, infatti, documentava che in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di
Finanza sottoposto ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo, avente r.g.n.r. 2108/2021, per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 convertito nella Legge
26 del 2019, perchè al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, in violazione dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 comma 11 del medesimo D.L., ometteva di riportare di essere stato vincitore di somme di denaro attraverso dei conti di gioco, veniva assolto con sentenza irrevocabile n. 1433/2023 depositata in data 23/05/2023,perchè “il fatto non sussiste”.
In forza della predetta sentenza viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l' CP_1
alla revoca del beneficio per i periodi sopra riportati.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché conseguentemente va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione. CP_3
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente accolto.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza.
Si provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 13889/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.40 sono presenti l'avv. Martorana in sostituzione dell'avv. PERRONE
PAOLO per parte ricorrente . Nessuno è presente per . CP_2
chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 17 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13889 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PERRONE PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
- resistente contumace- oggetto: revoca reddito cittadinanza - indebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_1
accoglie il ricorso.
Dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del RDC e che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito.
Condanna l' a corrispondere gli arretrati del reddito di cittadinanza, con decorrenza CP_1
dalla data di sospensione della prestazione.
Condanna altresì l' a rifondere allo Stato le spese di lite, separatamente liquidate, CP_1
essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la nota del 27/03/2021 con la quale l' comunicava all'odierno CP_1
ricorrente la revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza con protocollo n. presentata in data 20/03/2019, con la seguente Controparte_4
motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizioni, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” nonchè la successiva nota del 16/02/2022 con la quale l' chiedeva, in relazione alla domanda con protocollo CP_1
n. la restituzione dell'importo di Euro 20.872,36, per il reddito di Controparte_4
cittadinanza percepito dal mese di aprile 2019 fino al mese di settembre 2020 e proponeva opposizione avverso la nota del 4/05/2021, con la quale l' comunicava all'odierno CP_1
ricorrente la revoca del beneficio relativo alla seconda domanda di reddito di cittadinanza presentata in data 01/10/2020 ed avente protocollo n. con la Controparte_5
seguente motivazione:“ domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui al'art. 7 comma 11, della Legge n. 26/2019”;
Assumeva che invero quanto dedotto dall' era infondato e a tal fine allegava sentenza CP_3
del Tribunale Penale di Palermo n. 1433/2023 depositata in data 23/05/2023 che lo aveva assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv, e 7 co 1 DL 4/2019 con la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, chiedeva, pertanto: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente aveva diritto per i periodi aprile 2019-settembre 2020 nonché novembre 2020-marzo 2021 a percepire il reddito di cittadinanza. - Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza con prot. 2019-911307del CP_6
27/03/2021 e conseguentemente annullare l'indebito di Euro 20.872,36, nonché ritenere e dichiarare l'illegittimità del secondo provvedimento di revoca del 4/05/2021, relativo alla domanda con protocollo n. e conseguentemente annullare Controparte_5
l'indebito di 5.827,21. - Condannare inoltre l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento e liquidazione degli arretrati del reddito di cittadinanza, con decorrenza dalla data di sospensione della prestazione ovvero aprile 2021 sino al mese di aprile 2022, per l'importo di Euro 15.617,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
L' ritualmente convenuto in giudizio non si costituiva rimanendo così contumace. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del
D.L. cit., a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la CP_1
revoca del sussidio per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettivo reddito percepito dal ricorrente per l'anno in contestazione.
Dalla documentazione agli atti è emerso che il ricorrente non ha mai ottenuto le vincite e non ha mai fornito false dichiarazioni nella domanda amministrativa al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza e che pertanto non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, data la veridicità delle dichiarazioni rese possedendo i requisiti reddituali per potere usufruire del beneficio del Reddito di Cittadinanza.
Il ricorrente, infatti, documentava che in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di
Finanza sottoposto ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Palermo, avente r.g.n.r. 2108/2021, per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 convertito nella Legge
26 del 2019, perchè al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, in violazione dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 comma 11 del medesimo D.L., ometteva di riportare di essere stato vincitore di somme di denaro attraverso dei conti di gioco, veniva assolto con sentenza irrevocabile n. 1433/2023 depositata in data 23/05/2023,perchè “il fatto non sussiste”.
In forza della predetta sentenza viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l' CP_1
alla revoca del beneficio per i periodi sopra riportati.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché conseguentemente va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione. CP_3
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente accolto.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza.
Si provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione delle spese essendo stata parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio