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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.576 del 2024 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
- società con unico socio - in liquidazione (C.F/P.iva: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Trapani, via Marconi n. 1, in persona del liquidatore pro tempore, Sig. (C.F: Controparte_1
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], che C.F._1 agisce in proprio e nella spiegata qualità, e la Sig.ra (C.F: , Parte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], e residente in [...], rappresentati e difesi dagli Avv. Ignazio Ardagna e Maria Cristina Ciulla
Opponente
Contro
(C.F: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Milano, Via V. Betteloni n. 2, e per essa, quale procuratrice, la
[...]
a socio unico (C.F/P.iva: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6/a e 6/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Messina Vitrano Opposto
Concisa esposizione dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i predetti proponevano formale opposizione all'atto di precetto notificato in data 03.04.2024, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 48.528,83 (comprensiva di spese di precetto), in forza della sentenza n.05/2024 (R.G: 504/2020), pubblicata in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di Trapani.
Deducevano, in particolar modo, che l'opposta aveva già ricevuto, per la somma intimata, pagamenti come conseguenza delle escussioni delle garanzie dei singoli rapporti oggetto del giudizio di accertamento concluso con la sentenza n.05/2024 pronunciata dal
Tribunale di Trapani;
nello specifico si deduceva come i rapporti risultavano garantiti, rispettivamente, da , e Credimpresa. CP_4 Controparte_5
Ed in particolare:
- conto corrente n. 6007476 da;
CP_4 - finanziamento n. 63057 da MCC;
- finanziamento n. 62561 da Credimpresa.
Avuto riguardo ai precitati rapporti gli opponenti rilevavano che, considerate le garanzie azionate ed avuto riguardo, quindi, ai pagamenti ricevuti, non sussisteva alcun credito, secondo lo schema come dettagliato:
- conto corrente n. 6007476: a credito di parte opponente per + €.41.016,40 (vista l'escussione ); CP_4
- finanziamento n. 63057: a debito degli opponenti per - € 4.038,44 (presa in esame l'escussione MCC);
- finanziamento n. 62561: a debito degli opponenti per - € 24.455,26;
- conto corrente n. 6007531: a credito degli attori per + € 2.356,12.
In ragione di quanto rappresentato, parte opponente ha eccepito che, tenuto conto delle escussioni e, quindi, degli incassi percepiti da parte opposta, veniva in essere l'importo: + €
14.878,82 (+41.016,40 - 4.038,44 - 24.455,26 + 2.356,12), a credito degli opponenti.
Proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per il riconoscimento di tale somma.
Si costituiva in giudizio la nel merito contestando quanto dedotto ed CP_6 eccepito,
La causa veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione, a seguito di rituale deposito di note di trattazione in sostituzione di udienza, giusto il combinato disposto dell'art. 127 ter-281 sexies c.p.c.
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento.
In via generale si osserva che l'opposizione ex art. 615 1°comma c.p.c. è lo strumento che consente al debitore l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, funzionalizzato, in estrema sintesi, ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza formale o sostanziale del diritto azionato in executivis.
Può avere ad oggetto, altresì, sia la contestazione del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, ricomprendendovi anche la contestazione totale o parziale del quantum del credito intimato (art. 615 c.p.c.) ovvero soltanto la regolarità formale del titolo e del precetto (art. 617 c.p.c.).
Allorquando, come nel caso di specie, si contesti il diritto a procedere in via esecutiva, si è in presenza di opposizione all'esecuzione ex art. 615 1°comma c.p.c., non essendo ancora stata iniziata l'esecuzione – come peraltro confermato da parte opponente nella stessa istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale.
Accertata la tipologia della domanda proposta, occorre verificare il fondamento dell'eccezione di intervento pagamento, come dedotta, che costituirebbe fatto estintivo e di conseguente declaratoria di inefficacia del precetto.
Incontestata è la circostanza che l'intimazione di pagamento tragga origine dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 05/2024 (r.g. 504/2020 g.i. dott. emessa nel Per_1 giudizio di accertamento negativo promosso dagli odierni opponenti nei confronti della banca
EV PA (oggi DI Agricole Spa); all'esito del predetto giudizio il tribunale così statuiva: condanna gli attori, in solido fra loro, al pagamento in favore di della complessiva Controparte_2 somma di 48.370,83, distinta come in parte motiva, oltre interessi convenzionali come da contratti, entro i limiti del tasso soglia antiusura, dal 13.3.21 al soddisfo.
Parte opposta, tuttavia, nel contestare le argomentazioni proposte, introduce, in verità, argomenti, in punto di diritto, che non possono trovare ingresso in questa sede.
Ed invero, la Difesa testualmente afferma che La sentenza compie un errore perché per il rapporto di cc. nr.7476 dapprima statuisce che il saldo è maturato alla data del 31/12/2019, per cui gli interessi decorrono dal 01/01/2020; successivamente, quando condanna a pagare la complessiva somma di euro 48.370,83 statuisce oltre interessi dal 13/03/2021 anche per il suddetto conto corrente. Per il conto corrente nr.7476 la sentenza si ferma al 31/12/2019
(cfr.pag.5 comparsa di costituzione).
In prosieguo, la stessa società creditrice afferma aver provveduto diligentemente ad effettuare un elaborato peritale sui rapporti oggetto di causa e, segnatamente, sul cc nr.7476 e sui mutui chirografari nr.62561 e 63057, partendo dai saldi accertati dalla statuizione emessa da questo Onorevole Tribunale che si produce unitamente a n.7 allegati, venendo così a rideterminare il proprio credito: A) per il rapporto di conto corrente nr.7476 ha aggiornato il saldo debitore ed ha detratto, come si evincerebbe dalla CTP, le somme incassate da : euro 30.150,00 ed euro CP_4
16.750,00 entrambi a valere sul cc nr. 7476 in data 13/09/2022.
Pertanto considerati gli ulteriori movimenti e gli incassi imputati secondo legge il saldo debitore del cc nr.7476 maturato alla data del 30/06/2024 (ultima chiusura trimestrale) è pari ad Euro
28.658,59; B) per il rapporto di mutuo nr.63057: ha incassato da MCC euro 16.308,87 in data
08/02/2023 per cui il saldo debitore degli Opponenti maturati alla data del 30/06/2024 ammonta ad
Euro 8.107,57; C) per il rapporto di mutuo nr.62561: ha incassato da Credimpresa euro 5.260,59 in data 21/03/2023 per cui il saldo debitore degli Opponenti maturato alla data del 30/06/2024 ammonta ad Euro 24.757,21.
Quindi il debito complessivo di Parte Opponente ammonta a complessivi euro 61.523,37 per il quale si chiede alla SV. ILL.MA la condanna degli Opponenti al pagamento (cfr. pag.6 comparsa di costituzione).
Ciò posto, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art.480 c.p.c., possono essere intimate con l'atto di precetto le somme risultanti dal titolo giudiziale, spese e interessi, anche non espressamente indicati nel titolo giudiziale purché siano ad esso riconducibili per legge o mediante un semplice calcolo matematico, dovendosi escludere, di converso, la possibilità di includere nell'intimazione somme che siano frutto dell'elaborazione e/o di un conteggio di parte unilateralmente formulato – come nel caso di specie.
Peraltro, in sede di costituzione, parte opposta ha lamentato il mancato conteggio, in sede di accertamento giudiziale, degli interessi dal 01.01.2020 al 13.03.2021, proponendo una rideterminazione del proprio credito ed introducendo, così di fatto, una questione che può essere oggetto, al più, di gravame, ma non può essere accertata in questo giudizio, per lo specifico ambito di operatività del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 1°comma c.p.c., come prima ricordato.
Al contempo, parte opposta ha riconosciuto la sussistenza dei pagamenti ricevuti in ragione dell'avventa escussione delle garanzie accessorie, laddove il maggiore e diverso credito, opposto e richiesto in via riconvenzionale, in quanto conseguente ad una determinazione unilaterale eseguita da parte opposta sul rapporto, non verificabile né accertabile in questa sede, non può essere contenuta nell'intimazione di pagamento, fondata su una precisa statuizione giudiziale.
Ne discende che l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto.
Del pari, non può trovare ingresso la richiesta di accertamento del maggior credito, avanzata da parte opponente, ritenuto che simile indagine involge, necessariamente, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e ben può essere proposta in sede di gravame.
In considerazione del rigetto reciproco delle domande proposte in via riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta;
- Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 03.04.2024.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio dell'11.04.2025
la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone