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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3304/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CICCARELLO GIANCARLO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di MAGGIO 2024;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/03/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di
Parte_2
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 3304/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CICCARELLO GIANCARLO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di MAGGIO 2024;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/03/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di
Parte_2
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, successiva al deposito del ricorso, le spese di lite vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno