CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
OS UC, RE
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8365/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003826358000 IVA IRAP IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090045283905000 TRIBUTI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120082992417000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120166631458000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130081561008000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7583/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11543/31/2024, del 14/5//2024, depositata in data 16/7/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 sas avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239003826358000, notificata a mezzo pec il 14/2/2023, in relazione relativa alle cartelle:
a) n. 07120090045283905000 per Irap anno 2005, notificata il 03/05/2010, per € 15.451,09,
b) n. 07120120082992417000, per Iva anno 2008, notificata il 22/05/2012, per € 8.155,25,
c) n. 07120120166631458000, per ritenute anno 2009 notificata il 01/06/2013, per € 1.489,32,
d) n. 07120130081561008000, per tassa rifiuti anno 2009, notificata 27/07/2013, per € 3.177,74.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente eccepiva:
- l'omessa notifica delle cartelle e, con particolare riferimento alla cartella sub a), che la pretesa ivi portata era stata oggetto di annullamento nel giudizio 3441/2020 con sentenza n. 7211/2021, passata in cosa giudicata;
- l'illegittimità dell'intimazione priva dei necessari elementi contenutistici;
- la decadenza e la prescrizione, quanto meno in relazione alle sanzioni e agli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la rituale notifica delle cartelle prodromiche e l'infondatezza della prescrizione, nel caso di specie, decennale, stante anche la notifica di atti interruttivi.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso.
Con riguardo alla cartella n. n. 07120120082992417000, pur essendo la stessa ritualmente notificata, il credito era estinto per prescrizione, trattandosi di IVA per l'anno 2008.
In relazione alle altre due cartelle, n. 07120120166631458000 e n. 07120130081561008000, le stesse non risultavano correttamente notificate per mancanza della CAD, con conseguente prescrizione delle pretese in esse contenute alla data di notifica dell'intimazione.
Ha proposto appello l'agenzia delle entrate SI, rilevando che il credito limitatamente di cui alla cartella n. 07120120082992417000 non risultava prescritto in quanto beneficiava dei termini sospensione covid (08/03/2020 - 31/08/2024), e della legge di stabilità 2014; della sospensione ruoli emessi entro il
31/12/2013; della sospensione 01/01/2014-16/06/2014. Eccepiva, altresì la rituale notifica delle altre cartelle, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta.
Evidenziava, altresì la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, come la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120179003283331000, avvenuta in data 31/1/2017 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199048026506000, avvenuta in data 1/10/2019.
Si costituiva con controdeduzioni il contribuente eccependo l'intervenuto annullamento della cartella n.
07120090045283905000, ad opera della sentenza 7311/2021, passata in giudicato, sentenza che aveva annullato anche l'intimazione n. 07120199048026506/000 notificata a mezzo pec in data l'1/10/2019.
Con riguardo alla notifica delle altre cartelle, evidenziava, oltre alla mancanza della Cad, anche il trasferimento della società ad altro indirizzo (Luogo_1 Indirizzo_1), come risultava dalla visura camerale. Eccepisce, altresì la decadenza triennale.
Eccepiva altresì la novità dell'eccezione fondata sull'applicazione della normativa Covid, applicabile solo ai carichi affidati nel periodo emergenziale, derivanti da affidamenti all'Agente della riscossione nel solo periodo 8/3/2020 – 31/8/2021.
Con riguardo alle cartelle n. 07120120166631458000 e n. 07120130081561008000, le stesse erano estinte per prescrizione.
All'udienza del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla cartella n. 07120090045283905000, correttamente i primi giudici hanno ritenuto fondato il ricorso avendo la parte ricorrente prodotto in giudizio la pronuncia n 7311/2021 con la quale veniva disposto l'annullamento del credito.
Con riguardo alla cartella n. 07120120082992417000, la stessa, come correttamente affermato dai primi giudici, risulta ritualmente notificata al contribuente in data 22 maggio 2012 con consegna al portiere dello stabile. IN (cfr. Cass Ordinanza n. 28554 del 15 dicembre 2020) “l'avviso di liquidazione o di accertamento, nonché la cartella esattoriale possono essere notificati direttamente, anche dal concessionario in plico raccomandato mediante il servizio postale, senza quindi bisogno di relazione di notifica. È valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa, se effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore.”
Con riguardo alla cartella n. 07120120166631458000, la stessa risulta notificata mediante affissione presso la casa Comunale, risultando il destinatario sconosciuto.
Con riguardo alla cartella n. 07120130081561008000, la stessa risulta notificata mediante affissione presso la casa Comunale, risultando il destinatario sconosciuto.
Secondo la Cassazione (ord. 1172/2024) “ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto”.
Sul tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. i Giudici hanno nell'occasione ricordato che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Come dunque chiarito dalla Corte “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett.
e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. (Cass.
31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Nel caso di specie, deve ritenersi non ritualmente effettuata la notifica, con le modalità dell'irreperibilità assoluta, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità di una ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il portiere dello stabile, il quale si era limitato ad asserire che non conosceva la società contribuente o che la stessa si era trasferita altrove, risultando, tra l'altro, dalla visura camerale già prodotta in primo grado, che la società aveva sede in Luogo_1 alla Indirizzo_1.
Risulta, però, ritualmente notificata, a mezzo pec, l'intimazione di pagamento n. 07120179003283331000, avvenuta in data 31/1/2017 che non risulta impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria.
Non risultano pertanto prescritte le pretese relative alla cartella n. 07120120082992417000, per Iva anno
2008, applicandosi la prescrizione decennale.
Per le cartelle n. 07120120166631458000, per ritenute anno 2009 e n. 07120130081561008000, per tassa rifiuti anno 2009, la prescrizione è quinquennale.
Va però applicata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 (art. 68 del D.L. 18/2020; proroga con Legge 106/2021) per 541 giorni, con conseguente prescrizione al 26/7/2023.
In primo luogo, va rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione (ord. 960/2025),
l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del
15/10/2009; Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
I giudici di legittimità hanno ribadito che la normativa emergenziale, in particolare gli articoli 67 e 68 del D.
L. n. 18/2020, letti in combinato con l'articolo 12 del D.lgs. n. 159/2015, ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione. Questa sospensione non si limita a posticipare le singole scadenze che cadono nel periodo indicato, ma provoca uno slittamento in avanti di tutta la decorrenza dei termini per una durata pari a quella della sospensione stessa.
L'appello va pertanto parzialmente accolto, limitatamente alle cartelle n. 07120120082992417000, n.
07120120166631458000 e n. 07120130081561008000.
Le spese del doppio grado vanno compensate stante la soccombenza reciproca .
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
OS UC, RE
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8365/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239003826358000 IVA IRAP IRPEF
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090045283905000 TRIBUTI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120082992417000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120166631458000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130081561008000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7583/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11543/31/2024, del 14/5//2024, depositata in data 16/7/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 sas avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239003826358000, notificata a mezzo pec il 14/2/2023, in relazione relativa alle cartelle:
a) n. 07120090045283905000 per Irap anno 2005, notificata il 03/05/2010, per € 15.451,09,
b) n. 07120120082992417000, per Iva anno 2008, notificata il 22/05/2012, per € 8.155,25,
c) n. 07120120166631458000, per ritenute anno 2009 notificata il 01/06/2013, per € 1.489,32,
d) n. 07120130081561008000, per tassa rifiuti anno 2009, notificata 27/07/2013, per € 3.177,74.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente eccepiva:
- l'omessa notifica delle cartelle e, con particolare riferimento alla cartella sub a), che la pretesa ivi portata era stata oggetto di annullamento nel giudizio 3441/2020 con sentenza n. 7211/2021, passata in cosa giudicata;
- l'illegittimità dell'intimazione priva dei necessari elementi contenutistici;
- la decadenza e la prescrizione, quanto meno in relazione alle sanzioni e agli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la rituale notifica delle cartelle prodromiche e l'infondatezza della prescrizione, nel caso di specie, decennale, stante anche la notifica di atti interruttivi.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso.
Con riguardo alla cartella n. n. 07120120082992417000, pur essendo la stessa ritualmente notificata, il credito era estinto per prescrizione, trattandosi di IVA per l'anno 2008.
In relazione alle altre due cartelle, n. 07120120166631458000 e n. 07120130081561008000, le stesse non risultavano correttamente notificate per mancanza della CAD, con conseguente prescrizione delle pretese in esse contenute alla data di notifica dell'intimazione.
Ha proposto appello l'agenzia delle entrate SI, rilevando che il credito limitatamente di cui alla cartella n. 07120120082992417000 non risultava prescritto in quanto beneficiava dei termini sospensione covid (08/03/2020 - 31/08/2024), e della legge di stabilità 2014; della sospensione ruoli emessi entro il
31/12/2013; della sospensione 01/01/2014-16/06/2014. Eccepiva, altresì la rituale notifica delle altre cartelle, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta.
Evidenziava, altresì la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, come la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120179003283331000, avvenuta in data 31/1/2017 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199048026506000, avvenuta in data 1/10/2019.
Si costituiva con controdeduzioni il contribuente eccependo l'intervenuto annullamento della cartella n.
07120090045283905000, ad opera della sentenza 7311/2021, passata in giudicato, sentenza che aveva annullato anche l'intimazione n. 07120199048026506/000 notificata a mezzo pec in data l'1/10/2019.
Con riguardo alla notifica delle altre cartelle, evidenziava, oltre alla mancanza della Cad, anche il trasferimento della società ad altro indirizzo (Luogo_1 Indirizzo_1), come risultava dalla visura camerale. Eccepisce, altresì la decadenza triennale.
Eccepiva altresì la novità dell'eccezione fondata sull'applicazione della normativa Covid, applicabile solo ai carichi affidati nel periodo emergenziale, derivanti da affidamenti all'Agente della riscossione nel solo periodo 8/3/2020 – 31/8/2021.
Con riguardo alle cartelle n. 07120120166631458000 e n. 07120130081561008000, le stesse erano estinte per prescrizione.
All'udienza del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla cartella n. 07120090045283905000, correttamente i primi giudici hanno ritenuto fondato il ricorso avendo la parte ricorrente prodotto in giudizio la pronuncia n 7311/2021 con la quale veniva disposto l'annullamento del credito.
Con riguardo alla cartella n. 07120120082992417000, la stessa, come correttamente affermato dai primi giudici, risulta ritualmente notificata al contribuente in data 22 maggio 2012 con consegna al portiere dello stabile. IN (cfr. Cass Ordinanza n. 28554 del 15 dicembre 2020) “l'avviso di liquidazione o di accertamento, nonché la cartella esattoriale possono essere notificati direttamente, anche dal concessionario in plico raccomandato mediante il servizio postale, senza quindi bisogno di relazione di notifica. È valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa, se effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore.”
Con riguardo alla cartella n. 07120120166631458000, la stessa risulta notificata mediante affissione presso la casa Comunale, risultando il destinatario sconosciuto.
Con riguardo alla cartella n. 07120130081561008000, la stessa risulta notificata mediante affissione presso la casa Comunale, risultando il destinatario sconosciuto.
Secondo la Cassazione (ord. 1172/2024) “ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto”.
Sul tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60 lett. e) cit. i Giudici hanno nell'occasione ricordato che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune”.
Come dunque chiarito dalla Corte “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60 lett.
e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. (Cass.
31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Nel caso di specie, deve ritenersi non ritualmente effettuata la notifica, con le modalità dell'irreperibilità assoluta, non essendo sufficiente, ai fini della configurabilità di una ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il portiere dello stabile, il quale si era limitato ad asserire che non conosceva la società contribuente o che la stessa si era trasferita altrove, risultando, tra l'altro, dalla visura camerale già prodotta in primo grado, che la società aveva sede in Luogo_1 alla Indirizzo_1.
Risulta, però, ritualmente notificata, a mezzo pec, l'intimazione di pagamento n. 07120179003283331000, avvenuta in data 31/1/2017 che non risulta impugnata, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria.
Non risultano pertanto prescritte le pretese relative alla cartella n. 07120120082992417000, per Iva anno
2008, applicandosi la prescrizione decennale.
Per le cartelle n. 07120120166631458000, per ritenute anno 2009 e n. 07120130081561008000, per tassa rifiuti anno 2009, la prescrizione è quinquennale.
Va però applicata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 (art. 68 del D.L. 18/2020; proroga con Legge 106/2021) per 541 giorni, con conseguente prescrizione al 26/7/2023.
In primo luogo, va rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione (ord. 960/2025),
l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21929 del
15/10/2009; Sez. 2 – Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018).
I giudici di legittimità hanno ribadito che la normativa emergenziale, in particolare gli articoli 67 e 68 del D.
L. n. 18/2020, letti in combinato con l'articolo 12 del D.lgs. n. 159/2015, ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione. Questa sospensione non si limita a posticipare le singole scadenze che cadono nel periodo indicato, ma provoca uno slittamento in avanti di tutta la decorrenza dei termini per una durata pari a quella della sospensione stessa.
L'appello va pertanto parzialmente accolto, limitatamente alle cartelle n. 07120120082992417000, n.
07120120166631458000 e n. 07120130081561008000.
Le spese del doppio grado vanno compensate stante la soccombenza reciproca .
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.