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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 2999/2013
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Cutolo Parte_1
APPELLANTE
E
-in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Angelo Rocco Bochicchio
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Rionero in Vulture Parte_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2013 del 29.03.2013, emessa dal Comandante della Polizia Locale del Comune di , con la quale gli è CP_1
stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.549,00 sulla base del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 14 del 22/04/2008 elevato dal Corpo Forestale dello Stato-posto fisso di Badia San Michele.
In particolare, con il predetto verbale è stata contestata a la violazione Parte_1
dell'art. 68 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.06.1931) e l'art. 666 c.p., comma 1,
pagina 1 di 4 depenalizzato ex art 49 del D. Lgs. 507/99, perché “circolava con un trenino lillipuziano composto da una locomotiva targata BP 148 CP ed una carrozza targata
AB 94782 di proprietà del coobbligato in solido senza aver ottenuto la licenza per spettacoli viaggianti prevista per legge”.
Tale verbale, ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, è stato trasmesso all'Ufficio territorialmente competente, individuato nel Sindaco del Comune di , e il CP_1
Comandante della Polizia Municipale ha emesso l'ordinanza ingiunzione applicando la sanzione pecuniaria di euro 1.559,00.
Il Giudice di Pace di Rionero in Vulture con la sentenza n. 125/13 ha modificato l'ordinanza-ingiunzione nella parte relativa la somma ingiunta, rideterminando la sanzione dovuta in euro 800,00.
La citata sentenza è stata impugnata dal il quale a sostegno del gravame ha Pt_1
proposto i seguenti motivi:
1) illegittimità della ordinanza ingiunzione perché è stata adottata dal Comandante della Polizia Municipale che è un organo incompetente ad emettere provvedimenti sanzionatori il cui potere spetta al sindaco ex art 54 Dlvo
267/2000;
2) erronea statuizione sulle spese di lite avendo il giudice di pace pronunciato nei suoi confronti la condanna alle spese (con parziale compensazione delle stesse) sebbene fosse risultato vittorioso nel giudizio di primo grado.
Il si è costituito in giudizio e con articolate argomentazioni ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello.
Tanto premesso si ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento. il primo motivo di gravame è infondato.
Posto che al Comandante della Polizia Municipale del comune di , con decreto CP_1
n. 1 del 01.02.2012 sono state assegnate le funzioni gestionali attinenti i servizi di polizia locale, vi è da rilevare che dopo l'entrata in vigore del d.lg. 18 agosto 2000 n.
267, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'art. 107 del d.lg. citato, e dispone, al comma 1, che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di pagina 2 di 4 governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma 2, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale, circostanze queste ultime che non ricorrono nel caso di specie non rientrando la comminazioni della sanzione amministrativa di cui si tratta tra le funzioni attribuite dalla legge al sindaco quale organo del governo ex art 54 Dlvo 267/2000.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità anche nell'ipotesi analoga a quella in esame relativa alla competenza del comandante della polizia municipale in materia di sanzioni amministrative ( v.
Cassazione civile, sez. II, 06/10/2006, n. 21631; n.13516/2012; n8560/2009).
La disciplina esaminata è stata, pertanto, correttamente applicata dal giudice di pace con la sentenza impugnata.
Altrettanto infondato è anche il secondo motivo di appello atteso che la regolamentazione sulle spese di lite operata dal giudice di primo grado appare conforme alla disciplina e ai principi che governano la materia.
L'odierno appellante, infatti, come ha ben evidenziato il comune appellato, risulta soccombente in ordine a tutti i motivi posti a fondamento dell'opposizione proposta e il giudice di pace, decidendo oltre la domanda proposta dal ricorrente, ha disposto la riduzione della sanzione amministrativa compensando in parte le spese di lite.
Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. nonché D.P.R. n. 115/2002.
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” come previsto dall'art. 92 c.p.c. che è stato novellato dapprima con la legge n. 263/2005 ( nel senso che richiedeva che i giusti motivi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”) e in maniera molto più incisiva con la legge n. 69/2009, applicabile nel caso di specie.
pagina 3 di 4 Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto corretto governo dei principi esaminati.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, al minimo dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta ( esclusa la fase istruttoria).
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002 (applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia del 31-1-2013) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'amministrazione appellata delle spese processuali del grado, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Potenza, lì 13 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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