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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2332 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Vincenzo Varano Parte_1 C.F._1
-attore/opponente-
E
(c.f. ), con l'avvocato Alessandro Corasaniti CP_1 C.F._2
-convenuta/opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
affitto d'azienda.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 6/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 373/2020, con cui il Tribunale di Catanzaro gli ha intimato il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 6.531,25, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Nello specifico, il credito azionato traeva origine dal contratto di affitto di azienda stipulato, in data
23/5/2014, tra (padre dell'opposta, deceduto in data 4/4/2019) e Persona_1 Parte_1
in virtù del quale il primo, in qualità di affittante e titolare della concessione demaniale
[...] marittima n. 01/2012 rilasciata dal Comune di Isca sullo ON, affittava al secondo l'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione dello stabilimento-balneare realizzato proprio in detto Comune.
Pag. 1 a 6 A sostegno dell'opposizione, l'odierno attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, che non aveva documentato il proprio subentro nel contratto d'affitto, né l'effettività della successione;
nonché, in ogni caso, l'insussistenza della pretesa creditoria, dal momento che, a causa della condotta dell'affittante, che non aveva curato la voltura della concessione, l'affittuario era stato sottoposto a procedimento penale per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo ed aveva, altresì, subìto la chiusura dell'attività, con conseguente ingente danno patrimoniale.
1.1. Si è costituita argomentando per l'infondatezza dell'avversa opposizione, di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
1.1. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del
25/5/2021), la causa, previa istruzione meramente documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'opposizione è infondata.
3. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
18/04/2024, n. 10519).
Nel caso di specie, non essendo controverso tra le parti né il decesso di in data Persona_1
4/4/2019, né che fosse figlia del de cuius, può ritenersi, anche ai sensi dell'art. 115 CP_1
c.p.c., che l'opposta abbia assolto a tale onere probatorio.
Con riguardo all'accettazione dell'eredità, inoltre, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità: secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, Pag. 2 a 6 essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.
La stessa proposizione dell'azione in parola può ritenersi, dunque, idonea a provare l'accettazione implicita dell'eredità, così come anche il fatto che l'odierna opposta, con atto prot. n. 1266 del
21/5/2019, ha chiesto al Comune di Isca sullo ON (ed ha ottenuto – cfr. autorizzazione n. 01 del
6/8/2019) il subingresso nella concessione demaniale marittima n. 01/2012 del 02/07/2012, intestata al defunto padre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, co. 3, cod. nav. (secondo cui “In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca”).
La prova della qualità di erede, pertanto, legittima il soggetto ad agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto stipulato tra e l'opponente, Persona_1 essendo pacifico che la titolarità dei rapporti contrattuali è oggetto di successione mortis causa, sia a titolo particolare, sia a titolo universale. Invero, oggetto della successione mortis causa è tutta la parte trasmissibile del patrimonio del defunto, e non vi è dubbio che i rapporti contrattuali siano componenti di tale patrimonio, con la sola eccezione delle ipotesi di intrasmissibilità espressamente previste dalla legge.
Ne consegue che, avendo l'opposta azionato un credito scaturente dal contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra il de cuius e , la stessa, nella sua qualità di erede, sia Parte_1 pienamente legittimata a far valere la pretesa de qua.
Né è necessario che ad agire siano tutti i coeredi (ossia, e ), dal Controparte_2 Controparte_3 momento che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti
(Cassazione civile sez. III, 18/04/2024, n.10585). Estensione del contraddittorio che, tuttavia, nella presente sede non è stata richiesta.
Pag. 3 a 6 4. Venendo al merito, la controversia può essere decisa in ossequio agli ordinari principi in materia di riparto degli oneri probatori tra le parti del giudizio: al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Orbene, dagli atti di causa emerge che, con contratto d'affitto d'azienda rogato dal Notaio Per_2
(rep. n. 8809, racc. n. 5812), in data 23/5/2014, affittò a
[...] Persona_1 Parte_1
l'azienda avente ad oggetto l'attività di esercizio dello stabilimento balneare sito nel
[...]
Comune di Isca sullo ON (CZ), con locali adibiti a bar e tettoie, realizzato sull'area di proprietà demaniale per una superficie di 1.120 mq, giusta l'originaria concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune di Isca sullo ON in data 2/7/2012 n. 01/2012 del Registro e n. 06/2012 di repertorio e successivo nulla osta all'ampliamento fino a 1.464,20 mq, rilasciato sempre dal predetto
Comune in data 18/12/2013 prot. n. 4198.
L'art. 10 del suddetto contratto stabiliva espressamente che fossero a carico dell'affittuario “tutte le spese e tutti gli oneri inerenti l'azienda e conseguenti al suo esercizio, quali, a titolo esemplificativo
e non tassativo, canone demaniale, tasse, telefono, acqua, energia elettrica, tassa rifiuti solidi urbani, manutenzioni ordinarie in genere ed in particolare spese per il mantenimento integrale di tutte le attrezzature”.
A fronte della suddetta previsione, parte opposta ha allegato e dedotto l'inadempimento dell'opponente nel pagamento dei canoni demaniali relativi agli anni 2018 e 2019 (che, a termini di concessione, avrebbe dovuto essere corrisposto in rate annue anticipate), nonché, per i medesimi anni, del tributo di cui all'art. 26 l.r. n. 17/2005, pari al 15% del canone di concessione.
Ha, inoltre, dimostrato di aver provveduto al pagamento dei suddetti oneri (cfr. modelli F24 e ricevute di bollettino postale), per un importo complessivo di € 6.531,25, pari esattamente alla somma ingiunta.
La parte creditrice ha, dunque, assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
Viceversa, parte opponente – convenuta in senso sostanziale – non ha dedotto, né allegato, fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
In primo luogo, non ha dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione.
Pag. 4 a 6 In secondo luogo, ha addebitato alla controparte contrattuale delle inadempienze rimaste, tuttavia, indimostrate.
Ed invero, l'affittuario ha affermato che l'affittante, nonostante l'espressa previsione riportata nel contratto d'affitto (art. 8), si era rifiutato di favorire la voltura della concessione, tanto che lo era stato imputato, nell'ambito del procedimento penale n. 4638/2018 RGNR, del reato Parte_1 di cui all'art. 1161 del RD 327/1942, per avere, sostanzialmente, occupato senza titolo l'area demaniale oggetto del contratto d'affitto (fatto accertato nell'agosto 2018).
L'assunto è, tuttavia, smentito dalla circostanza per la quale , con atto acquisito al Persona_1 protocollo comunale al n. 0000383 dell'8/2/2016, aveva chiesto al Comune di Isca sullo ON
l'autorizzazione, ex art. 45-bis cod. nav. (secondo cui “Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione”), ad affidare la gestione delle attività oggetto della concessione n. 01/2012 proprio all'odierno opponente, in tal modo ponendo in essere quanto di sua competenza per favorire il rilascio dell'idoneo titolo autorizzativo in capo all'affittuario.
L'attività provvedimentale successiva spettava all'ente comunale interessato, sì che non può essere imputato all'affittante alcun inadempimento alle obbligazioni assunte, non competendo a quest'ultimo l'effettivo rilascio dell'autorizzazione, ma soltanto la presentazione della relativa istanza.
Ne consegue, altresì, che alcun danno patrimoniale (invero, non provato e, a ben vedere, neppure richiesto nella presente sede – cfr. conclusioni dell'opposizione) può essere rivendicato nei confronti dell'odierna parte opposta, quale conseguenza della chiusura dello stabilimento balneare.
5. La pretesa creditoria avanzata dall'opposta è, dunque, fondata. Ne discende che l'opposizione deve essere respinta.
6. Per completezza espositiva, deve essere soltanto aggiunto che, tra le parti, in data 31/1/2023, interveniva atto di transazione, in virtù del quale l'opponente si impegnava a versare, in favore dell'opposta, la somma di € 4.300,00 in 21 rate mensili da € 205,00 ciascuna, a fronte della rinuncia al presente giudizio.
L'opposta ha, tuttavia, dedotto il mancato adempimento dell'opponente alle obbligazioni assunte (cfr. note di trattazione scritta del 23/3/2023), tanto da aver comunicato alla controparte l'intervenuta risoluzione della transazione.
Ora, essendo stata espressamente qualificata quest'ultima quale transazione non novativa (art. 4), ed essendo stata, in ogni caso, prevista apposita clausola risolutiva espressa in caso di mancato
Pag. 5 a 6 pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti (cfr. sempre art. 4), in conseguenza della risoluzione il rapporto preesistente rivive e, pertanto, vi è l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 6.531,25), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 373/2020;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 24/06/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6