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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 540/2023 R.G.
Promossa da
, nata ad [...] il [...], e ivi Parte_1
residente in [...], c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Augusta, via San Giuseppe n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Nadia Gallitto e Viviana Pavano che
La rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. - partita iva ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CP_ Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale
1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone, giusta procura in atti.
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2023 innanzi all'intestato
Tribunale la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 598 2022 00025461 82 000, notificato a mezzo pec in data 14.01.2023, avente ad oggetto la somma di Euro
17.506, 42 per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 04/2016 sino al 12/2021. L'atto impugnato traeva origine dal provvedimento notificato in data 23.06.2021 con il quale la ricorrente veniva informata dell'accertamento d'ufficio del
09.06.2021 e della relativa iscrizione alla Gestione commercianti a partire dal 01.04.2016, con decorrenza dell'obbligo contributivo da tale data..
L'opponente in via preliminare eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di addebito perché effettuata all'indirizzo pec
”,indirizzo di posta elettronica della società Email_1 di cui la sig.ra , odierna opponente, era Controparte_2 Parte_1 amministratore unico sino alla data del 04.06.2021, ritenendo invalida tale notificazione a soggetti privati, che al di fuori dell'esercizio di un'impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo pec, e ciò stante la mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata a suo nome. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata commercianti, assumendo di essere stata solo ed esclusivamente socio-amministratore della CP_3
, fino alla data del 04.06.2021e di non essere soggetta, come
[...]
2 tale, alla contribuzione minima dei commercianti, non svolgendo alcuna opera all'interno dell'impresa. Deduceva altresì la cessazione anche da tale carica a far data dal 04.06.2021 quando le subentrava il sig. anch'esso socio della Controparte_4 Controparte_2 come documentato dalla visura camerale versata in atti.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, in via preliminare insisteva CP_1 sulla validità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, nel merito, ritenendo che tutti i poteri decisionali e organizzativi della società fossero di fatto in capo alla ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell'iscrizione alla Gestione CP_ Commercianti. Assumeva l' infatti, che la ricorrente, in quanto socio ed amministratore unico della società, partecipasse personalmente al lavoro aziendale attraverso un apporto all'attività
d'impresa, con un ingerimento diretto nel ciclo produttivo della stessa.
Deduceva l' , a tal riguardo, che la ricorrente era socio al 33% CP_1 della ditta sopra meglio specificata, e che l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata commercianti era avvenuta a seguito della comunicazione alla Camera di Commercio, in data 08.06.2021, della cessazione della qualifica di amministratrice della società in oggetto, in favore del padre non iscritto in quanto Controparte_4 dipendente pubblico. L'istituto riteneva, quindi che, detenendo la ricorrente inoltre il 50% delle quote sociali di un'altra società denominata “Sinergiaquattro srl”- nella quale risultava operare unicamente un altro soggetto quale preposto- e sussistendo, in capo alla sig.ra , dei i redditi derivanti dalla Parte_1 partecipazione all'attività sociale, l'attività posta in essere dalla ricorrente in seno alla citata società rappresentasse la sua l'occupazione principale. Ne derivava , quindi, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della legge 662/1996, non risultando altresì lo svolgimento di altre attività soggette a contribuzione obbligatoria.
3 Con provvedimento del 27.03.2023, depositato il 30.03.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
La causa veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Come chiarito, infatti dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 1615 del 22.01.2025 “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (ex multis Cass. n. 2460/2021; Cass.,
n. 12134/2024) . La notifica de quo deve, pertanto, ritenersi pienamente valida ed efficace.
Nel merito, osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia
4 richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dall'esame del quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, dunque, la prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, come confermato da granitico orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
3637/2020 e n. 3829/2020).
Pertanto, posto che in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, nel caso di specie si ritiene che l' convenuto non abbia CP_6 adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti.
Dall'esame testimoniale è emerso, per contro, che l'odierna ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa presso la società
. Inoltre, il teste su CP_3 Testimone_1 specifica domanda, ha negato che la , nel Parte_1 periodo in contestazione, partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, limitandosi a svolgere una mera attività di direzione e coordinamento dell'azienda, poiché lui stesso si occupava di tutta l'attività della ditta.
Tali circostanze venivano, peraltro, confermate dall'altro teste escusso, . Testimone_2
5 In assenza di una prova contraria, quindi, si ritiene di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla
Gestione commercianti disposta dall' e, per l'effetto, degli CP_1 avvisi di addebito impugnati ed illegittimamente emessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, art. 4 co. 4, in assenza di questioni di fatto e di diritto, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta,
PQM
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1) Accoglie il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione alla CP_ Gestione commercianti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati. CP_
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1500,00 , oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge,
Siracusa, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 540/2023 R.G.
Promossa da
, nata ad [...] il [...], e ivi Parte_1
residente in [...], c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliata in Augusta, via San Giuseppe n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Nadia Gallitto e Viviana Pavano che
La rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. - partita iva ), in persona del CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CP_ Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale
1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone, giusta procura in atti.
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2023 innanzi all'intestato
Tribunale la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 598 2022 00025461 82 000, notificato a mezzo pec in data 14.01.2023, avente ad oggetto la somma di Euro
17.506, 42 per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 04/2016 sino al 12/2021. L'atto impugnato traeva origine dal provvedimento notificato in data 23.06.2021 con il quale la ricorrente veniva informata dell'accertamento d'ufficio del
09.06.2021 e della relativa iscrizione alla Gestione commercianti a partire dal 01.04.2016, con decorrenza dell'obbligo contributivo da tale data..
L'opponente in via preliminare eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di addebito perché effettuata all'indirizzo pec
”,indirizzo di posta elettronica della società Email_1 di cui la sig.ra , odierna opponente, era Controparte_2 Parte_1 amministratore unico sino alla data del 04.06.2021, ritenendo invalida tale notificazione a soggetti privati, che al di fuori dell'esercizio di un'impresa o professione, non abbiano preventivamente rilasciato il proprio espresso consenso alla ricezione di notifiche a mezzo pec, e ciò stante la mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata a suo nome. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata commercianti, assumendo di essere stata solo ed esclusivamente socio-amministratore della CP_3
, fino alla data del 04.06.2021e di non essere soggetta, come
[...]
2 tale, alla contribuzione minima dei commercianti, non svolgendo alcuna opera all'interno dell'impresa. Deduceva altresì la cessazione anche da tale carica a far data dal 04.06.2021 quando le subentrava il sig. anch'esso socio della Controparte_4 Controparte_2 come documentato dalla visura camerale versata in atti.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, in via preliminare insisteva CP_1 sulla validità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, nel merito, ritenendo che tutti i poteri decisionali e organizzativi della società fossero di fatto in capo alla ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell'iscrizione alla Gestione CP_ Commercianti. Assumeva l' infatti, che la ricorrente, in quanto socio ed amministratore unico della società, partecipasse personalmente al lavoro aziendale attraverso un apporto all'attività
d'impresa, con un ingerimento diretto nel ciclo produttivo della stessa.
Deduceva l' , a tal riguardo, che la ricorrente era socio al 33% CP_1 della ditta sopra meglio specificata, e che l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata commercianti era avvenuta a seguito della comunicazione alla Camera di Commercio, in data 08.06.2021, della cessazione della qualifica di amministratrice della società in oggetto, in favore del padre non iscritto in quanto Controparte_4 dipendente pubblico. L'istituto riteneva, quindi che, detenendo la ricorrente inoltre il 50% delle quote sociali di un'altra società denominata “Sinergiaquattro srl”- nella quale risultava operare unicamente un altro soggetto quale preposto- e sussistendo, in capo alla sig.ra , dei i redditi derivanti dalla Parte_1 partecipazione all'attività sociale, l'attività posta in essere dalla ricorrente in seno alla citata società rappresentasse la sua l'occupazione principale. Ne derivava , quindi, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della legge 662/1996, non risultando altresì lo svolgimento di altre attività soggette a contribuzione obbligatoria.
3 Con provvedimento del 27.03.2023, depositato il 30.03.2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
La causa veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Come chiarito, infatti dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 1615 del 22.01.2025 “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto” (ex multis Cass. n. 2460/2021; Cass.,
n. 12134/2024) . La notifica de quo deve, pertanto, ritenersi pienamente valida ed efficace.
Nel merito, osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1 L. 160/75: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia
4 richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dall'esame del quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, dunque, la prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, come confermato da granitico orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
3637/2020 e n. 3829/2020).
Pertanto, posto che in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, nel caso di specie si ritiene che l' convenuto non abbia CP_6 adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti.
Dall'esame testimoniale è emerso, per contro, che l'odierna ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa presso la società
. Inoltre, il teste su CP_3 Testimone_1 specifica domanda, ha negato che la , nel Parte_1 periodo in contestazione, partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, limitandosi a svolgere una mera attività di direzione e coordinamento dell'azienda, poiché lui stesso si occupava di tutta l'attività della ditta.
Tali circostanze venivano, peraltro, confermate dall'altro teste escusso, . Testimone_2
5 In assenza di una prova contraria, quindi, si ritiene di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla
Gestione commercianti disposta dall' e, per l'effetto, degli CP_1 avvisi di addebito impugnati ed illegittimamente emessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, art. 4 co. 4, in assenza di questioni di fatto e di diritto, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta,
PQM
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1) Accoglie il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione alla CP_ Gestione commercianti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati. CP_
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1500,00 , oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge,
Siracusa, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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