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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
R.G. 1091 / 2025
Il Giudice, nella persona del dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 15/04/2025,
- letti gli atti di causa;
- vista la richiesta in data 14/04/2025, pervenuta a questa A.G. in pari data alle ore 18:43, di convalida del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio emesso il 14/04/2025 dal Questore di Potenza nei confronti di
, generalizzato come in Controparte_1 atti, C.U.I.: C.F._1
- considerato che il Questore di Potenza, con richiesta pervenuta in Cancelleria il 14.04.2025 alle ore 18:43, ha chiesto la conva- lida del trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gerva- sio finalizzato all'allontanamento immediato del cittadino co- munitario (bulgaro) , Controparte_1 generalizzato come in atti, C.U.I.: disposto ai sensi C.F._1 dell'art. 20, comma 11, d.lgs. 30/2007 dal Questore di Frosino- ne in data 14.04.2025, notificato all'interessato in pari data al- le ore 11:55;
- rilevato che la richiesta si fonda sul provvedimento di allonta- namento immediato dal territorio dello Stato emesso dal Pre- fetto di Frosinone in data 14.04.2025, motivato sulla base del- la sussistenza delle condizioni dei cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, per il ricorrere di <motivi imperativi di pubblica sicurezza>>, in ragione del fatto che <a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali: stupefacenti - art. 73 comma 1 dpr
309/90, ricettazione estorsione, rapina aggravata, lesioni per- sonali, danneggiamento seguito da incendio>> (cfr. pag. 1 de- creto prefettizio in atti), sicché il cittadino dell'Unione rientre- rebbe <in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui
Pag. 1 di 8 all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto: - tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuo- si;
- tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ri- tenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose>>, per cui costituirebbe <minaccia con- creta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica tanto che, esami- nato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ul- teriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e si- cura convivenza>> (cfr. pag. 1 decreto prefettizio in atti);
- osservato che, come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento del questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allon- tanamento, salvo verificare l'esistenza e l'efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di Cassazione Sez. 6, Or- dinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale, esterno, di esistenza ed effi- cacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto, e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che indussero ad allontanare il cittadino comunita- rio»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25657 del
17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834 del
28/02/2011);
- osservato, ancora, che, con riguardo in generale all'accompa- gnamento alla frontiera degli stranieri, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria, deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con la conseguenza che da essa deve evin- cersi che questi abbia esercitato il controllo tanto sul provve-
Pag. 2 di 8 dimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 5715 del 29/02/2008) e che la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera inci- de sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, benché non in regola con le norme che ne consentono
l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere universa- le della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la
Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008 cit.);
- considerato, tuttavia, che se è indubbio che secondo l'orienta- mento della Suprema Corte non spetti al giudice della conva- lida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di allon- tanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvede- re alla convalida dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sen- tenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica;
- considerato, inoltre, che con specifico riguardo al cittadino dell'Unione Europea (non “straniero” in senso tecnico a norma dell'art. 1, comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) a norma dell'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo n. 30 del 2007 - come modificato dal d.l.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modifiche in l. 2 agosto
Pag. 3 di 8 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circola- zione dei cittadini comunitari e per il recepimento della diret- tiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi ir- regolari - «il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qua- lora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza»;
- considerato che, a norma dell'art. 30, III comma della direttiva
2004/38/CE, ogni provvedimento diretto a limitare la circola- zione ed il soggiorno di cittadini in ambito U.E. deve riportare
«l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione»; come si ricava dalla co- municazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al
Consiglio, concernente gli orientamenti per un migliore rece- pimento e una migliore applicazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul ter- ritorio degli Stati membri (COM/2009/313, Testo rilevante ai fini del SEE) «ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, il termine impartito per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese, fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata.
La giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata»;
- valutato, dunque, che le decisioni di allontanamento, qualun- que ne siano i motivi, sono immediatamente eseguite dal Que-
soltanto nel caso in cui il ricorso a tale modalità appaia Pt_1 come misura proporzionata, dettata da particolare urgenza da accertare e motivare caso per caso con riguardo all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza della persona sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
oggetto
Pag. 4 di 8 di valutazione è nella specie il diritto del cittadino europeo a circolare e soggiornare nell'ambito dell'Unione, tenendo conto della titolarità della «cittadinanza europea», automaticamente conferita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ad ogni persona che abbia la cittadinanza di uno Stato mem- bro dell'UE (cfr. articolo 20 - ex articolo 17 del TCE – per cui
«è istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'U- nione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro») e del diritto fondamentale del cittadino dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. articolo 20, II comma per cui «i cittadini dell'U- nione … hanno, tra l'altro: … il diritto di circolare e di sog- giornare liberamente nel territorio degli Stati membri»);
- valutata, pertanto, la necessità di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo e di vaglio dell'A.G. discende dunque dall'incidenza sui menzionati diritti fondamentali del- la libertà personale e della libera circolazione;
- considerato che, nella specie, dall'esame del provvedimento di trattenimento finalizzato all'accompagnamento immediato, adottato dal Questore della provincia di Frosinone in data
14.045.2025, non si rileva alcuna indicazione con riguardo ai motivi che hanno indotto alla scelta della misura dell'immediato accompagnamento alla frontiera del cittadino europeo, atteso che dal citato provvedimento si rileva difatti esclusivamente che «l'interessato è stato allontanato con prov- vedimento emesso in data 14/04/2025, notificato il
14/04/2025, dal Prefetto di Frosinone ai sensi dell'art. 20, c. 3
e 11 del D. Lgs. 30/2007 e successive modificazioni, per motivi imperativi di pubblica sicurezza»;
- ritenuto che il provvedimento oggetto del presente giudizio manchi dell'indicazione dei motivi specifici per cui si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che, come detto, secondo le norme sopra richiamate devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali
Pag. 5 di 8 da rendere l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale «in- compatibile con la civile e sicura convivenza», mentre la moti- vazione del detto provvedimento si limita a richiamare il provvedimento di allontanamento del Prefetto;
- ritenuto, in ogni caso, che, pur in carenza di motivazione sul punto del provvedimento oggetto di convalida, appare comun- que doveroso verificare se ragioni di particolare urgenza pos- sano evincersi per relationem dal presupposto provvedimento prefettizio di allontanamento;
- osservato, come già innanzi evidenziato, che dalla lettura del provvedimento di allontanamento immediato dal territorio dello Stato, emesso dal Prefetto di Frosinone in data
14.04.2025, si evince che lo stesso è motivato sulla base della sussistenza delle condizioni dei cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, per il ricorrere di <motivi imperativi di pubblica sicurezza>>, in ragione del fatto che <a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali: stupefacenti - art. 73 comma 1 dpr
309/90, ricettazione estorsione, rapina aggravata, lesioni per- sonali, danneggiamento seguito da incendio>> (cfr. pag. 1 de- creto prefettizio in atti), sicché il cittadino dell'Unione rientre- rebbe <in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto: - tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuo- si;
- tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ri- tenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose>>, per cui costituirebbe <minaccia con- creta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica tanto che, esami- nato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ul- teriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e si- cura convivenza>> (cfr. pag. 1 decreto prefettizio in atti);
- osservato che il provvedimento prefettizio, nel caso di specie, risulta aver tratto le ragioni dell'urgenza dell'allontanamento
Pag. 6 di 8 del cittadino europeo e dell'incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul T.N. con la civile e sicura convivenza unica- mente dalle condanne riportate e dai relativi titoli di reato, senza valutare, in concreto, la sussistenza di una attuale peri- colosità sociale né la proporzionalità della misura adottata, in relazione alle ulteriori condizioni personali del cittadino stra- niero;
- tenuto conto, in particolare, del disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007, a tenore dei quali <4. I provvedi- menti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. 5. Nell'adottare un provvedimento di allonta- namento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'inte- ressato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel ter- ritorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine>>;
- osservato, al riguardo, che – pur in presenza di precedenti pe- nali a carico del cittadino straniero (cfr. quanto dallo stesso dichiarato a verbale dell'udienza di convalida del 15.04.2025 e quanto depositato telematicamente dalla sua Difesa, in atti) –
l'odierno trattenuto risulta aver scontato interamente le pene inflitte e dagli atti si evince che lo stesso, durante l'espiazione della pena, ha inteso intraprendere un percorso di reinseri- mento sociale, anche attraverso la riabilitazione e la disintos- sicazione dalla dipendenza da sostanze stupefacenti (cfr., al riguardo, relazione della Comunità pedagogico-riabilitativa per il recupero dalle dipendenze patologiche “Il Noce” di Ter- moli, CB, depositata in atti dalla difesa), dovendosi peraltro osservare che non risulta dagli atti trasmessi dalla Questura
Pag. 7 di 8 che vi sia stato un provvedimento giurisdizionale di perma- nenza, all'attualità, di una concreta pericolosità sociale del cit- tadino straniero;
- osservato, ancora, che dagli atti risulta che il cittadino stranie- ro è giunto in Italia nel 1999 (cfr. decreto prefettizio in atti), all'età di tredici anni, e che nel 2014, unitamente alla sorella è stato adottato dal cittadino italiano sposato Parte_2 con la sua madre biologica, la cittadina bulgara Parte_3
(cfr. sentenza di adozione pronunciata dal Tribunale
[...] di Tivoli, depositata in atti dalla Difesa), avendo peraltro sempre mantenuto la propria residenza in Italia (cfr. certifica- to storico di residenza, depositato in atti dalla Difesa), sicché si prospettano profili di dubbia proporzionalità complessiva dell'allontanamento rispetto alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine;
- ritenuto quindi che non possano ritenersi adeguatamente inte- grati i presupposti per procedere alla convalida richiesta;
P.Q.M.
- NON ACCOGLIE la richiesta di convalida e, per l'effetto,
- DISPONE il pronto rilascio dal C.P.R. di Palazzo San Gervasio di , generalizzato come CP_1 Controparte_1 in atti, C.U.I.: Nume_1
- MANDA con urgenza alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Dato il 16/04/2025, ore 09:45
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
R.G. 1091 / 2025
Il Giudice, nella persona del dott. Filippo Palumbo, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 15/04/2025,
- letti gli atti di causa;
- vista la richiesta in data 14/04/2025, pervenuta a questa A.G. in pari data alle ore 18:43, di convalida del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio emesso il 14/04/2025 dal Questore di Potenza nei confronti di
, generalizzato come in Controparte_1 atti, C.U.I.: C.F._1
- considerato che il Questore di Potenza, con richiesta pervenuta in Cancelleria il 14.04.2025 alle ore 18:43, ha chiesto la conva- lida del trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gerva- sio finalizzato all'allontanamento immediato del cittadino co- munitario (bulgaro) , Controparte_1 generalizzato come in atti, C.U.I.: disposto ai sensi C.F._1 dell'art. 20, comma 11, d.lgs. 30/2007 dal Questore di Frosino- ne in data 14.04.2025, notificato all'interessato in pari data al- le ore 11:55;
- rilevato che la richiesta si fonda sul provvedimento di allonta- namento immediato dal territorio dello Stato emesso dal Pre- fetto di Frosinone in data 14.04.2025, motivato sulla base del- la sussistenza delle condizioni dei cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, per il ricorrere di <motivi imperativi di pubblica sicurezza>>, in ragione del fatto che <a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali: stupefacenti - art. 73 comma 1 dpr
309/90, ricettazione estorsione, rapina aggravata, lesioni per- sonali, danneggiamento seguito da incendio>> (cfr. pag. 1 de- creto prefettizio in atti), sicché il cittadino dell'Unione rientre- rebbe <in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui
Pag. 1 di 8 all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto: - tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuo- si;
- tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ri- tenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose>>, per cui costituirebbe <minaccia con- creta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica tanto che, esami- nato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ul- teriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e si- cura convivenza>> (cfr. pag. 1 decreto prefettizio in atti);
- osservato che, come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento del questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allon- tanamento, salvo verificare l'esistenza e l'efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di Cassazione Sez. 6, Or- dinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale, esterno, di esistenza ed effi- cacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto, e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che indussero ad allontanare il cittadino comunita- rio»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25657 del
17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834 del
28/02/2011);
- osservato, ancora, che, con riguardo in generale all'accompa- gnamento alla frontiera degli stranieri, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria, deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con la conseguenza che da essa deve evin- cersi che questi abbia esercitato il controllo tanto sul provve-
Pag. 2 di 8 dimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 5715 del 29/02/2008) e che la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera inci- de sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, benché non in regola con le norme che ne consentono
l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere universa- le della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la
Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008 cit.);
- considerato, tuttavia, che se è indubbio che secondo l'orienta- mento della Suprema Corte non spetti al giudice della conva- lida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di allon- tanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvede- re alla convalida dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sen- tenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a di- sporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla fron- tiera a mezzo di forza pubblica;
- considerato, inoltre, che con specifico riguardo al cittadino dell'Unione Europea (non “straniero” in senso tecnico a norma dell'art. 1, comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) a norma dell'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo n. 30 del 2007 - come modificato dal d.l.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modifiche in l. 2 agosto
Pag. 3 di 8 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circola- zione dei cittadini comunitari e per il recepimento della diret- tiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi ir- regolari - «il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qua- lora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza»;
- considerato che, a norma dell'art. 30, III comma della direttiva
2004/38/CE, ogni provvedimento diretto a limitare la circola- zione ed il soggiorno di cittadini in ambito U.E. deve riportare
«l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione»; come si ricava dalla co- municazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al
Consiglio, concernente gli orientamenti per un migliore rece- pimento e una migliore applicazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul ter- ritorio degli Stati membri (COM/2009/313, Testo rilevante ai fini del SEE) «ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, il termine impartito per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese, fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata.
La giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata»;
- valutato, dunque, che le decisioni di allontanamento, qualun- que ne siano i motivi, sono immediatamente eseguite dal Que-
soltanto nel caso in cui il ricorso a tale modalità appaia Pt_1 come misura proporzionata, dettata da particolare urgenza da accertare e motivare caso per caso con riguardo all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza della persona sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
oggetto
Pag. 4 di 8 di valutazione è nella specie il diritto del cittadino europeo a circolare e soggiornare nell'ambito dell'Unione, tenendo conto della titolarità della «cittadinanza europea», automaticamente conferita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ad ogni persona che abbia la cittadinanza di uno Stato mem- bro dell'UE (cfr. articolo 20 - ex articolo 17 del TCE – per cui
«è istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'U- nione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro») e del diritto fondamentale del cittadino dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. articolo 20, II comma per cui «i cittadini dell'U- nione … hanno, tra l'altro: … il diritto di circolare e di sog- giornare liberamente nel territorio degli Stati membri»);
- valutata, pertanto, la necessità di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo e di vaglio dell'A.G. discende dunque dall'incidenza sui menzionati diritti fondamentali del- la libertà personale e della libera circolazione;
- considerato che, nella specie, dall'esame del provvedimento di trattenimento finalizzato all'accompagnamento immediato, adottato dal Questore della provincia di Frosinone in data
14.045.2025, non si rileva alcuna indicazione con riguardo ai motivi che hanno indotto alla scelta della misura dell'immediato accompagnamento alla frontiera del cittadino europeo, atteso che dal citato provvedimento si rileva difatti esclusivamente che «l'interessato è stato allontanato con prov- vedimento emesso in data 14/04/2025, notificato il
14/04/2025, dal Prefetto di Frosinone ai sensi dell'art. 20, c. 3
e 11 del D. Lgs. 30/2007 e successive modificazioni, per motivi imperativi di pubblica sicurezza»;
- ritenuto che il provvedimento oggetto del presente giudizio manchi dell'indicazione dei motivi specifici per cui si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che, come detto, secondo le norme sopra richiamate devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali
Pag. 5 di 8 da rendere l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale «in- compatibile con la civile e sicura convivenza», mentre la moti- vazione del detto provvedimento si limita a richiamare il provvedimento di allontanamento del Prefetto;
- ritenuto, in ogni caso, che, pur in carenza di motivazione sul punto del provvedimento oggetto di convalida, appare comun- que doveroso verificare se ragioni di particolare urgenza pos- sano evincersi per relationem dal presupposto provvedimento prefettizio di allontanamento;
- osservato, come già innanzi evidenziato, che dalla lettura del provvedimento di allontanamento immediato dal territorio dello Stato, emesso dal Prefetto di Frosinone in data
14.04.2025, si evince che lo stesso è motivato sulla base della sussistenza delle condizioni dei cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007, per il ricorrere di <motivi imperativi di pubblica sicurezza>>, in ragione del fatto che <a carico dell'interessato risultano i seguenti precedenti penali: stupefacenti - art. 73 comma 1 dpr
309/90, ricettazione estorsione, rapina aggravata, lesioni per- sonali, danneggiamento seguito da incendio>> (cfr. pag. 1 de- creto prefettizio in atti), sicché il cittadino dell'Unione rientre- rebbe <in una delle categorie del D.Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto: - tra coloro che debba ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuo- si;
- tra coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ri- tenersi che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose>>, per cui costituirebbe <minaccia con- creta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica tanto che, esami- nato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza dell'allontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ul- teriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e si- cura convivenza>> (cfr. pag. 1 decreto prefettizio in atti);
- osservato che il provvedimento prefettizio, nel caso di specie, risulta aver tratto le ragioni dell'urgenza dell'allontanamento
Pag. 6 di 8 del cittadino europeo e dell'incompatibilità della sua ulteriore permanenza sul T.N. con la civile e sicura convivenza unica- mente dalle condanne riportate e dai relativi titoli di reato, senza valutare, in concreto, la sussistenza di una attuale peri- colosità sociale né la proporzionalità della misura adottata, in relazione alle ulteriori condizioni personali del cittadino stra- niero;
- tenuto conto, in particolare, del disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007, a tenore dei quali <4. I provvedi- menti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. 5. Nell'adottare un provvedimento di allonta- namento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'inte- ressato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel ter- ritorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine>>;
- osservato, al riguardo, che – pur in presenza di precedenti pe- nali a carico del cittadino straniero (cfr. quanto dallo stesso dichiarato a verbale dell'udienza di convalida del 15.04.2025 e quanto depositato telematicamente dalla sua Difesa, in atti) –
l'odierno trattenuto risulta aver scontato interamente le pene inflitte e dagli atti si evince che lo stesso, durante l'espiazione della pena, ha inteso intraprendere un percorso di reinseri- mento sociale, anche attraverso la riabilitazione e la disintos- sicazione dalla dipendenza da sostanze stupefacenti (cfr., al riguardo, relazione della Comunità pedagogico-riabilitativa per il recupero dalle dipendenze patologiche “Il Noce” di Ter- moli, CB, depositata in atti dalla difesa), dovendosi peraltro osservare che non risulta dagli atti trasmessi dalla Questura
Pag. 7 di 8 che vi sia stato un provvedimento giurisdizionale di perma- nenza, all'attualità, di una concreta pericolosità sociale del cit- tadino straniero;
- osservato, ancora, che dagli atti risulta che il cittadino stranie- ro è giunto in Italia nel 1999 (cfr. decreto prefettizio in atti), all'età di tredici anni, e che nel 2014, unitamente alla sorella è stato adottato dal cittadino italiano sposato Parte_2 con la sua madre biologica, la cittadina bulgara Parte_3
(cfr. sentenza di adozione pronunciata dal Tribunale
[...] di Tivoli, depositata in atti dalla Difesa), avendo peraltro sempre mantenuto la propria residenza in Italia (cfr. certifica- to storico di residenza, depositato in atti dalla Difesa), sicché si prospettano profili di dubbia proporzionalità complessiva dell'allontanamento rispetto alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine;
- ritenuto quindi che non possano ritenersi adeguatamente inte- grati i presupposti per procedere alla convalida richiesta;
P.Q.M.
- NON ACCOGLIE la richiesta di convalida e, per l'effetto,
- DISPONE il pronto rilascio dal C.P.R. di Palazzo San Gervasio di , generalizzato come CP_1 Controparte_1 in atti, C.U.I.: Nume_1
- MANDA con urgenza alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Dato il 16/04/2025, ore 09:45
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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