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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3235/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Parte CONCETTA
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. MANGIAFICO MILENA Parte_1
Per l'avv. MILAZZO MASSIMO Controparte_2
Per l'avv. RIZZA GIAMBATTISTA, oggi sostituito dall'avv. Livio Panzeri Controparte_1
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3235/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Siracusa Via augusta n. 37; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAFICO MILENA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), domiciliato in CORSO GELONE N. 103 SIRACUSA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. MILAZZO MASSIMO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO GELONE 63 Controparte_1 C.F._4
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. RIZZA GIAMBATTISTA giusta procura in atti.
domiciliato in CORSO GELONE N. 103 SIRACUSA;
pagina 3 di 8 CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità
[...] Controparte_1 CP_2
del contratto di mantenimento stipulato il 16 giugno 2023 n. rep 2492 e n. racc. 1947, la declaratoria di nullità dello stesso atto come donazione per mancanza di testimoni e l'intervenuta usucapione per possesso ininterrotto e indisturbato dell'immobile sito in Rosolini via Cesare Battisti n. 72, in via subordinata parte attrice ha domandato il rimborso di euro 40.000,00 a titolo di migliorie apportate sull'immobile per cui è causa.
A sostegno della domanda premesso di essere figlio di e fratello Parte_1 Controparte_1
di ha esposto che: - nel 1981 ha ricevuto in eredità uno stacco di terreno CP_2 Controparte_1
sito in Rosolini via Cesare Battisti n. 72; - che padre dell'odierno attore, ha edificato una Persona_1
palazzina; - che nel 1983 e hanno deciso di completare l'edificazione della Parte_1 CP_2
struttura scegliendo ognuno un piano dell'immobile; - che ha speso ingenti somme per la Parte_1
ristrutturazione ove ha vissuto unitamente alla propria famiglia;
- che da quando si è Controparte_1
trasferita a vivere presso l'abitazione della figlia nessun familiare ha più avuto rapporti;
CP_2
di avere appreso che ha trasferito l'immobile di sua proprietà alla figlia a Controparte_1 CP_2
fronte di un'assistenza materiale e morale vita natural durante.
e costituendosi in giudizio hanno eccepito in via preliminare Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire nonché l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento alla domanda di usucapione parte convenuta ha evidenziato che in altro giudizio tra le parti avente ad oggetto la cessazione degli effetti del comodato concluso tra e e quest'ultimo ha dichiarato di detenere i Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 8 cespiti in virtù di un contratto di comodato. Infine, i convenuti hanno anche contestato la domanda subordinata perché generica ed in ogni caso in contrasto con il dettato di cui all'art. 1808 c.c.
Con comparsa di costituzione del 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter cpc, con ordinanza del 5 febbraio 2025
sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va evidenziato che parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha rinunciato alla domanda di acquisto per usucapione e pertanto tale domanda non sarà oggetto di esame nella presente pronuncia.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Come esposto in premessa, ha agito in giudizio al fine di ottenere in via principale Parte_1
la declaratoria di nullità del contratto di mantenimento stipulato il 16 giugno 2023 n. rep 2492 e n. racc.
1947.
I convenuti e hanno ritenuto che l'attore sia privo di interesse ad CP_2 Controparte_1
agire, in quanto dalla declaratoria di nullità non deriverebbe alcun vantaggio alla sua sfera giuridica.
In linea generale si ricorda che, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità (Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
È stato anche precisato che “In materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad
esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un
proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova,
da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la
pagina 5 di 8 rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il
conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019).
Vi è dunque l'onere per l'attore di indicare e provare il proprio interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un contratto rispetto al quale è terzo.
Nel caso in esame si è limitato ad evidenziare che il proprio interesse deriverebbe Parte_1
dall'attuale detenzione dell'immobile e dalla richiesta di di rilascio dell'immobile stesso. Parte_2
A ben vedere, l'eventuale declaratoria di nullità del contratto di vitalizio non determinerebbe in ogni caso alcun titolo in capo all'attore, in quanto l'immobile tornerebbe nella proprietà della dante causa
, la quale potrebbe sempre riottenere l'immobile. Pretesa peraltro già avanzata in Controparte_1
precedente giudizio iscritto al n. RG 15/2017.
In altri termini l'eventuale caducazione del vitalizio non comporterebbe alcun effetto concreto nella sfera giuridica dell'attore.
Né l'interesse ad agire può ricavarsi dalla circostanza meramente ipotetica che la CP_1
non avrebbe potuto richiedere la restituzione del bene.
[...]
Difetta dunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore quanto alla domanda di nullità del vitalizio del 16 febbraio 2023.
- Domanda di rimborso spese
Parte attrice ha chiesto, in via subordinata, il rimborso di euro 40.000,00 per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che ha rinunciato alla domanda di usucapione dell'immobile Parte_1
per cui è causa, ammettendo, in modo esplicito, di godere dell'immobile in virtù di un contratto di comodato gratuito concesso dalla propria madre “ Appare di lapalissiana evidenza che il comodato
pagina 6 di 8 gratuito è stato concesso dalla ad entrambi i figli con finalità esclusivamente familiari” (cfr. CP_1
pag. 1 note conclusive di parte attrice).
Ciò posto, tenuto che nel caso in esame parte attrice è titolare di un diritto personale di godimento in forza di un contratto di comodato, non può trovare applicazione né l'art. 1150 c.c. né l'art. 936
c.c.(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992: “Al comodatario non sono rimborsabili le
spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della
non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne' possessore ne' terzo, dei principi di cui
agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un
diritto ad indennizzo per le migliorie”), il credito asserito non potrebbe comunque derivare dall'esecuzione in sé delle opere, né corrispondere al relativo “
contro
-valore”, il comodatario, ai sensi dell'art. 1808 c.c., potendo, infatti, richiedere il rimborso soltanto degli esborsi economici in favore di terzi in concreto sostenuti e soltanto laddove si tratti di spese destinate alla “conservazione” del bene (e non al suo miglioramento) e altresì necessarie ed urgenti (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15699 del
14/06/2018; Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023; Sez. 3, 06/11/2002, n. 15543).
Nessuna idonea prova è stata offerta con riguardo alla natura conservativa delle opere e ancor meno quanto al relativo carattere, in specie quanto all'eventuale urgenza, se si considera che, da un lato, la prova orale articolata dalla convenuta, è inammissibile per genericità oltre che in parte valutativa;
dall'altro lato, la documentazione versata dall'attrice oltre che tardiva, perché depositata con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c, nulla dice in merito, la stessa nemmeno potendosi reputare esaustiva circa l'an dei lavori per come pretesi, né sulla relativa riferibilità soggettiva, né sull'an e sul quantum
degli esborsi economici.
Alla luce delle suesposte considerazioni, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del valore della domanda e nei parametri medi secondo il D.M. n. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva, in pagina 7 di 8 quelli minimi per la fase istruttoria, in difetto di attività di assunzione probatoria, e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
; CP_1
Condanna al rimborso in favore di e delle spese del Parte_1 Controparte_1 CP_2
presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP come per legge.
Condanna al rimborso in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1
si liquidano complessivamente in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3235/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Parte CONCETTA
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 10:42 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. MANGIAFICO MILENA Parte_1
Per l'avv. MILAZZO MASSIMO Controparte_2
Per l'avv. RIZZA GIAMBATTISTA, oggi sostituito dall'avv. Livio Panzeri Controparte_1
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3235/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Siracusa Via augusta n. 37; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MANGIAFICO MILENA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), domiciliato in CORSO GELONE N. 103 SIRACUSA;
rappresentato e C.F._3
difeso dall'avv. MILAZZO MASSIMO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO GELONE 63 Controparte_1 C.F._4
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. RIZZA GIAMBATTISTA giusta procura in atti.
domiciliato in CORSO GELONE N. 103 SIRACUSA;
pagina 3 di 8 CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di nullità
[...] Controparte_1 CP_2
del contratto di mantenimento stipulato il 16 giugno 2023 n. rep 2492 e n. racc. 1947, la declaratoria di nullità dello stesso atto come donazione per mancanza di testimoni e l'intervenuta usucapione per possesso ininterrotto e indisturbato dell'immobile sito in Rosolini via Cesare Battisti n. 72, in via subordinata parte attrice ha domandato il rimborso di euro 40.000,00 a titolo di migliorie apportate sull'immobile per cui è causa.
A sostegno della domanda premesso di essere figlio di e fratello Parte_1 Controparte_1
di ha esposto che: - nel 1981 ha ricevuto in eredità uno stacco di terreno CP_2 Controparte_1
sito in Rosolini via Cesare Battisti n. 72; - che padre dell'odierno attore, ha edificato una Persona_1
palazzina; - che nel 1983 e hanno deciso di completare l'edificazione della Parte_1 CP_2
struttura scegliendo ognuno un piano dell'immobile; - che ha speso ingenti somme per la Parte_1
ristrutturazione ove ha vissuto unitamente alla propria famiglia;
- che da quando si è Controparte_1
trasferita a vivere presso l'abitazione della figlia nessun familiare ha più avuto rapporti;
CP_2
di avere appreso che ha trasferito l'immobile di sua proprietà alla figlia a Controparte_1 CP_2
fronte di un'assistenza materiale e morale vita natural durante.
e costituendosi in giudizio hanno eccepito in via preliminare Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire nonché l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In particolare, con riferimento alla domanda di usucapione parte convenuta ha evidenziato che in altro giudizio tra le parti avente ad oggetto la cessazione degli effetti del comodato concluso tra e e quest'ultimo ha dichiarato di detenere i Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 8 cespiti in virtù di un contratto di comodato. Infine, i convenuti hanno anche contestato la domanda subordinata perché generica ed in ogni caso in contrasto con il dettato di cui all'art. 1808 c.c.
Con comparsa di costituzione del 22 novembre 2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter cpc, con ordinanza del 5 febbraio 2025
sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va evidenziato che parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha rinunciato alla domanda di acquisto per usucapione e pertanto tale domanda non sarà oggetto di esame nella presente pronuncia.
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
Come esposto in premessa, ha agito in giudizio al fine di ottenere in via principale Parte_1
la declaratoria di nullità del contratto di mantenimento stipulato il 16 giugno 2023 n. rep 2492 e n. racc.
1947.
I convenuti e hanno ritenuto che l'attore sia privo di interesse ad CP_2 Controparte_1
agire, in quanto dalla declaratoria di nullità non deriverebbe alcun vantaggio alla sua sfera giuridica.
In linea generale si ricorda che, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità (Cass. Civ., Sez. 2 -
, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
È stato anche precisato che “In materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad
esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un
proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova,
da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la
pagina 5 di 8 rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il
conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019).
Vi è dunque l'onere per l'attore di indicare e provare il proprio interesse ad agire per la dichiarazione di nullità di un contratto rispetto al quale è terzo.
Nel caso in esame si è limitato ad evidenziare che il proprio interesse deriverebbe Parte_1
dall'attuale detenzione dell'immobile e dalla richiesta di di rilascio dell'immobile stesso. Parte_2
A ben vedere, l'eventuale declaratoria di nullità del contratto di vitalizio non determinerebbe in ogni caso alcun titolo in capo all'attore, in quanto l'immobile tornerebbe nella proprietà della dante causa
, la quale potrebbe sempre riottenere l'immobile. Pretesa peraltro già avanzata in Controparte_1
precedente giudizio iscritto al n. RG 15/2017.
In altri termini l'eventuale caducazione del vitalizio non comporterebbe alcun effetto concreto nella sfera giuridica dell'attore.
Né l'interesse ad agire può ricavarsi dalla circostanza meramente ipotetica che la CP_1
non avrebbe potuto richiedere la restituzione del bene.
[...]
Difetta dunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore quanto alla domanda di nullità del vitalizio del 16 febbraio 2023.
- Domanda di rimborso spese
Parte attrice ha chiesto, in via subordinata, il rimborso di euro 40.000,00 per le migliorie apportate all'immobile per cui è causa.
La domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto chiarito che ha rinunciato alla domanda di usucapione dell'immobile Parte_1
per cui è causa, ammettendo, in modo esplicito, di godere dell'immobile in virtù di un contratto di comodato gratuito concesso dalla propria madre “ Appare di lapalissiana evidenza che il comodato
pagina 6 di 8 gratuito è stato concesso dalla ad entrambi i figli con finalità esclusivamente familiari” (cfr. CP_1
pag. 1 note conclusive di parte attrice).
Ciò posto, tenuto che nel caso in esame parte attrice è titolare di un diritto personale di godimento in forza di un contratto di comodato, non può trovare applicazione né l'art. 1150 c.c. né l'art. 936
c.c.(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992: “Al comodatario non sono rimborsabili le
spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della
non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne' possessore ne' terzo, dei principi di cui
agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un
diritto ad indennizzo per le migliorie”), il credito asserito non potrebbe comunque derivare dall'esecuzione in sé delle opere, né corrispondere al relativo “
contro
-valore”, il comodatario, ai sensi dell'art. 1808 c.c., potendo, infatti, richiedere il rimborso soltanto degli esborsi economici in favore di terzi in concreto sostenuti e soltanto laddove si tratti di spese destinate alla “conservazione” del bene (e non al suo miglioramento) e altresì necessarie ed urgenti (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15699 del
14/06/2018; Sez. 2, 18/10/2016, n. 21023; Sez. 3, 06/11/2002, n. 15543).
Nessuna idonea prova è stata offerta con riguardo alla natura conservativa delle opere e ancor meno quanto al relativo carattere, in specie quanto all'eventuale urgenza, se si considera che, da un lato, la prova orale articolata dalla convenuta, è inammissibile per genericità oltre che in parte valutativa;
dall'altro lato, la documentazione versata dall'attrice oltre che tardiva, perché depositata con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c, nulla dice in merito, la stessa nemmeno potendosi reputare esaustiva circa l'an dei lavori per come pretesi, né sulla relativa riferibilità soggettiva, né sull'an e sul quantum
degli esborsi economici.
Alla luce delle suesposte considerazioni, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del valore della domanda e nei parametri medi secondo il D.M. n. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva, in pagina 7 di 8 quelli minimi per la fase istruttoria, in difetto di attività di assunzione probatoria, e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
; CP_1
Condanna al rimborso in favore di e delle spese del Parte_1 Controparte_1 CP_2
presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP come per legge.
Condanna al rimborso in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1
si liquidano complessivamente in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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