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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai SInori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria ConSIliere
3) dott. Carmelo Ioppolo ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 889 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimiliano Parte_1 Parte_2
Marinelli e dall'Avv.to Dario Greco presso il cui studio in Palermo via Marchese di Villabianca n.54 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Bondì e dall'Avv.to Rosalia Controparte_1
RR presso il cui studio in Palermo viale Regine Margherita n.21 è elettivamente domiciliata appellato e CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria CP_2 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 20.2.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2521/2022, emessa in data 8.7.2022, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., in accoglimento del ricorso proposto da , così statuiva: Controparte_1
“accerta e dichiara che ha lavorato alle dipendenze della (già Controparte_1 Parte_2
dal 6 settembre 2006 al mese di settembre 2013 da Controparte_3 lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 e da ottobre 2013 al licenziamento decorrente dal 30 marzo 2016 dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno;
Pag.1 condanna ed al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 della somma di € € 70.733,34 a titolo di differenze retributive ed € 11.327,57 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori nella misura legalmente dovuta fino al saldo;
condanna ed alla regolarizzazione contributiva del rapporto Parte_2 Parte_1 di lavoro;
condanna ed al pagamento in favore degli avv.ti Rosalia Parte_2 Parte_1
RR e Giuseppe Bondì, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di CP_1
delle spese di lite di quest'ultimi, che si liquidano in € 9.156,00 per compenso, oltre spese
[...] generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di ed le spese di c.t.u. Parte_2 Parte_1 liquidate con separato decreto”.
Premetteva, il primo Giudice, che la aveva chiesto che la CP_1 Parte_2
e venissero condannati “al pagamento di €70.623,35 a titolo di
[...] Parte_1 differenze retributive e del trattamento di fine rapporto maturato, oltre al risarcimento del danno derivante dalla riduzione oraria da 20 a 15 ore di lavoro imposta dal 25 marzo 2015 fino al licenziamento (intimato il 15 febbraio 2016 con decorrenza 30 marzo 2016), nonché, ancora, alla regolarizzazione contributiva dell'intero rapporto di lavoro”. Che, la ricorrente, a sostegno dell'azione incoata, aveva dedotto:
- “di aver lavorato come addetta alla poltrona (IV livello CCNL studi professionali) alle dipendenze della (poi divenuta in nero Controparte_3 Parte_2 dal 6 settembre al 16 novembre 2006 e formalmente da tale ultima data al 30 marzo 2016, prestando servizio 1) nel periodo tra il 16 novembre 2006 ed il mese di ottobre 2013, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (sebbene il rapporto fosse formalizzato soltanto per 4 ore al giorno); 2) nel periodo tra ottobre
2013 ed il 24 marzo 2015, dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno;
3) nel periodo tra il 25 marzo 2015 ed il 30 marzo 2016, per tre ore al giorno (sebbene l'orario di lavoro pattuito di 4 ore al giorno fosse rimasto inalterato);
- “di avere diritto ad una maggiore retribuzione rispetto a quella pagata dal datore di lavoro, di non aver percepito la tredicesima mensilità, di aver ricevuto soltanto parzialmente la tredicesima mensilità e di non aver ricevuto alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto”;
- di avere diritto “al risarcimento del danno conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro nel periodo tra il 25 marzo 2015 ed il 30 marzo 2016, nonché alla regolarizzazione contributiva del rapporto (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate)”.
Tanto premesso, il Tribunale riteneva, che lo svolgimento di “attività lavorativa “in nero” nel periodo tra il 6 settembre ed il 16 novembre 2006, data della formale assunzione da parte della del dott. , risultava dimostrato alla luce di quanto Parte_2 Controparte_3 affermato dalla testimone . TE
Riteneva, di contro, inattendibili le dichiarazioni di , Testimone_2 Tes_3
e “dipendenti della ditta convenuta”, avendo le stese riferito che il rapporto
[...] Tes_4
Pag.2 della era iniziato nel 2015, ossia una circostanza smentita dagli stessi resistenti CP_1 che avevano riconosciuto che l'assunzione era avvenuta a novembre 2006.
Affermava, altresì, sussistente la prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente in forza delle dichiarazioni rese dalla testimone che TE non potevano ritenersi smentite né dal teste “né dai tre testimoni escussi all'udienza Tes_5 dell'11 novembre 2020, visto che quest'ultimi” avevano “riferito esclusivamente per il periodo successivo al 2015 … allorquando il rapporto era pacificamente part time”.
Soggiungeva che “il fatto che la avesse intrapreso un'azione giudiziaria nei TE confronti dei medesimi convenuti oggi parti in causa (cfr. note conclusive depositate dai resistenti il 27 giugno 2022) non” poteva “di per sé condurre ad una valutazione di inattendibilità del testimone, la quale, infatti” aveva “fornito, impegnandosi moralmente e giuridicamente, indicazioni chiare ed univoche, in quanto non contraddette da elementi probatori o anche soltanto indiziari di segno contrario”. Quanto alla “questione controversa, concernente l'asserito distacco temporaneo presso la Controparte_
riteneva che la stessa non meritasse di essere “approfondita, perché irrilevante ai fini della decisione”, atteso che “per tutto il periodo oggetto di causa (2006-2016) la CP_1 lavorava alle dipendenze della prima società in accomandita semplice (sostanzialmente per Parte_2 tutto il rapporto), poi, dal febbraio 2016 a responsabilità limitata (cfr. atto di trasformazione societaria di cui all'allegato n. 8 del ricorso e visura camerale di cui all'allegato n. 13 del ricorso): i convenuti, infatti, non l'hanno contestata e, anzi, l'hanno espressamente riconosciuta (cfr. memoria di costituzione)”. Che, pertanto, non vi era dubbio “circa la responsabilità solidale di entrambi i convenuti, ciascuno nelle rispettive qualità (cfr. ricorso), per il credito maturato dalla lavoratrice e di seguito accertato”. In ordine al “diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittima riduzione dell'orario di lavoro per il periodo tra il 25 marzo 2015 ed il 30 marzo 2016” osservava che anche “tale questione” avesse “scarsa rilevanza pratica: visto che la ricorrente” aveva “domandato il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro e che la controparte” aveva
“dedotto che la stessa aveva lavorato sempre quattro ore al giorno, è del tutto evidente che il credito accertato dal consulente tecnico d'ufficio a titolo di differenze retributive esaurisca ogni pretesa della
[...]
non potendosi riconoscere un ulteriore credito risarcitorio rispetto alla retribuzione maturata per CP_1 lo svolgimento di quattro ore di lavoro al giorno anche nel periodo 25 marzo 2015 - 30 marzo 2016”.
Avverso tale decisione hanno interposto gravame e la Parte_1
chiedendone la riforma. Parte_2
Gli appellanti, premettono che il Tribunale ha fondato “l'accoglimento delle domande di controparte esclusivamente sulla deposizione resa dalla SI.ra , già dipendente della Persona_1 società odierna appellante”. Rilevano che tale teste, “riferendo su fatti avvenuti circa quindici anni prima … ha collocato con esattezza l'inizio del rapporto di lavoro di controparte nel settembre del 2006 (e non nel
Pag.3 successivo mese di novembre), e ha riferito che l'odierna appellata avrebbe lavorato dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì (confermando l'articolato di prova di controparte) almeno dal 2006 al 2012”.
Lamentano che il primo Giudice ha ritenuto tale deposizione non “inficiata dalle deposizioni degli altri soggetti escussi” in quanto gli stessi “avrebbero riferito circostanze non vere in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro”; che, inoltre, il fatto che la avesse TE proposto “un'azione giudiziaria nei confronti degli odierni appellanti (di contenuto identico a quella promossa dalla SI.ra n.d.r.)” non poteva condurre “ad una valutazione di CP_1 inattendibilità del testimone”. Richiamano la giurisprudenza della Suprema Corte circa l'onere probatorio in materia di lavoro straordinario e sostengono che qualora “non si raggiunga la prova in ordine all'effettivo svolgimento di ore di lavoro ulteriori, rispetto a quelle contenute nel contratto, la domanda del lavoratore va rigettata”.
Pur consapevoli che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247)”, rilevano, tuttavia, che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Cass. sez. II, 2 agosto 2019, n. 20865)”.
Evidenziano che nel corso del giudizio di primo grado avevano depositato “in vista dell'udienza del 17 febbraio 2021 (nel corso della quale avrebbe dovuto essere ascoltato la teste la cui audizione è stata poi differita al 9 luglio 2021) una copia della sentenza TE
n.3936/2020 del 17 dicembre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nel giudizio promosso dalla predetta testimone contro gli odierni appellati”.
Deducono che tale produzione “non era ovviamente tardiva, in quanto il documento si era formato in corso di causa, ed era stato depositato in vista della prima udienza utile dopo la sua formazione”. Rilevano al riguardo:
Pag.
4 - che da tale “atto risulta che la SI.ra aveva nell'atto introduttivo del predetto TE giudizio affermato di avere iniziato a lavorare presso la il 1 settembre 2006, a fronte di Parte_2 un'assunzione formale avvenuta il 16 novembre 2006. Aveva altresì dedotto di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale, ma di avere in concreto lavorato fino al settembre 2012 con un orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17”;
- che tali “affermazioni sono del tutto sovrapponibili con quelle della SI.ra non a CP_1 caso chiamata a deporre nel giudizio promosso dalla SI.ra ; TE
- che quanto “dedotto dalla testimone nel suddetto giudizio è stato però ritenuto infondato dal Tribunale, che ha dunque rigettato il ricorso della SI.ra condannando la stessa al pagamento TE delle spese di lite (aspetto questo che avrebbe già dovuto insospettire il Giudice in ordine all'attendibilità della predetta)”;
- che tale “giudizio di infondatezza” si era fondato “su quanto risultante dall'istruttoria, nel corso della quale soltanto il marito della SI.ra e l'odierna appellata avevano confermato le CP_1 allegazione della ricorrente”;
- che gli “altri testimoni escussi hanno invece innanzitutto escluso che la SI.ra avesse TE iniziato a lavorare per il dr. l'1 settembre 2006, per cui non si comprende in che modo questa Pt_1 avrebbe potuto riferire che la SI.ra aveva iniziato a lavorare il 6 settembre 2006”; CP_1
- che, in particolare, “le testimoni e (che avevano lavorato Tes_6 Testimone_7 negli stessi locali in cui la SI.ra avrebbe svolto a tempo pieno e con continuità la propria TE attività) avevano affermato che la testimone era stata saltuariamente presente (due/tre volte la settimana e senza vincolo di orario) per apprendere le nozioni necessarie a sostituire la SI.ra (la quale si Tes_7 sarebbe dimessa proprio alla fine di novembre del 2006)”;
- che, “ancora maggiore rilievo assume – ai fini della valutazione dell'attendibilità della SI.ra
– quanto accertato dal Tribunale in ordine alla infondatezza della domanda della testimone, TE volta al riconoscimento di un orario di lavoro a tempo pieno (dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì) nello stesso periodo oggetto del presente giudizio” avendo il Giudice “ritenuto inattendibili le dichiarazioni della odierna appellata e del marito della testimone, volte a dimostrare che la SI.ra lavorava TE per un numero di ore superiore a quelle indicate nel contratto”.
- che invece ha “correttamente valorizzato le deposizioni dei testimoni chiamati a deporre dagli odierni appellanti, i quali hanno riferito (cfr. p. 7 della sentenza) “che la lavorava solo TE di mattina per non più di venti ore alla settimana escluso il sabato e precisato che la stessa nel pomeriggio lavorava presso una libreria e svolgeva la attività di wedding planner”;
- che tali “conclusioni sono suffragate da una serie di dichiarazioni precise, rese sotto giuramento: · dalla SI.ra la quale ha affermato di avere visto la SI.ra lavorare Tes_6 TE solo al mattino, e andare via dal luogo di lavoro intorno alle 13, per recarsi a prestare la sua opera presso una libreria;
· dalla SI.ra , la quale pur vivendo nello stesso stabile in cui si Testimone_3 trova lo studio dentistico non aveva mai incontrato nel pomeriggio la testimone in questione;
· dal portiere dello stabile, SI. , il quale aveva dichiarato “vedevo la ricorrente solo arrivare al Testimone_8 mattino alle 9,00 circa ma non la vedevo uscire dal lavoro … i miei orari di lavoro vanno dalle 8,00
Pag.5 alle 13,00 e poi rientro dalle 15,30/16.00 alle 19,30 … non ho mai visto la ricorrente nel pomeriggio né entrare né uscire”;
- che nella “predetta sentenza veniva poi dato atto dell'assoluta inattendibilità della teste
, la cui deposizione non assumeva dunque alcun rilievo probatorio”. Testimone_9
Rilevano, pertanto, che le pretese “indicazioni chiare ed univoche (…) non contraddette da elementi probatori o anche soltanto indiziari di segno contrario”, ritenute dal primo Giudice, erano
“state smentite proprio dall'esito del giudizio autonomamente instaurato dalla teste contro gli TE odierni appellanti”; che, dunque, la “presenza di un giudizio promosso contro gli odierni appellanti dalla testimone … non costituiva l'unico elemento da valutare ai fini dell'inattendibilità di questa, dato che dall'esito dello stesso giudizio, e dalle prove assunte in contraddittorio tra le parti in quella sede, erano emerse circostanze del tutto incompatibili con i fatti riferiti in giudizio dalla testimone”.
Ritengono, in altri termini, che “dall'accertamento degli orari realmente svolti dalla SI.ra dovesse discendere da parte del Tribunale di Palermo un giudizio di totale inattendibilità della TE testimone, in quanto la stessa non era presente negli orari nei quali la SI.ra avrebbe prestato CP_1 la sua opera oltre le ore previste dal contratto di assunzione (dato che si allontanava dal lavoro intorno alle 13,00 e al pomeriggio svolgeva altre attività), e aveva iniziato a lavorare soltanto nel novembre del
2006 (per cui non avrebbe potuto dedurre con dovizia di particolari in ordine alla pretesa prestazione di lavoro di controparte nel settembre di quell'anno)”.
Deducono che “ulteriori elementi nel senso dell'inattendibilità della testimone si possono ricavare dalla querela presentata il 25 luglio 2016 dal dr. nei confronti della SI.ra Parte_1
(doc. 3), in ordine alla dedotta esistenza di fatti qualificabili come truffa ai suoi danni da TE parte della predetta dipendente, e alla successiva querela proposta dalla SI.ra l'11 ottobre TE
2017 nei confronti del dott. (doc. 4)”. Pt_1
Sostengono che l'assenza di “prove favorevoli alla tesi di controparte – dato che la deposizione della SI.ra era da ritenere inattendibile – avrebbe dovuto condurre al rigetto delle TE domande avversarie, per mancato raggiungimento della prova positiva sui fatti allegati”.
Deducono, ancora, l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha ritenuto “non attendibili e non rilevanti le deposizioni degli altri testimoni”. Osservano, a tal proposito, che il “Giudice di prime cure è caduto in confusione in merito alle dichiarazioni delle SI.re , e , sulla data di inizio Testimone_2 Testimone_3 Testimone_10 del rapporto di lavoro con l'appellata”.
Rilevano:
- che “le SI.re hanno riferito che il rapporto di lavoro sarebbe iniziato nel 2015 (data Tes_3 mai indicata dagli appellanti, che hanno sempre riferito l'inizio del rapporto con la SI.ra al CP_1
2006) in quanto nel predetto anno controparte iniziò a lavorare presso lo studio ubicato al terzo piano dello stabile, nel quale le stesse prestavano la loro opera”;
- che le “SI.re hanno peraltro precisato che controparte aveva iniziato a lavorare prima Tes_3 del 2015 presso lo studio ubicato al piano ammezzato, affermando quanto segue: “sono sicura che abbia lavorato per la prima del 2015” (SI.ra ); “la lavorava come me al CP_4 Testimone_2 CP_1
Pag.6 terzo, era l'unico dello studio ) ha lavorato anche al primo ammezzato, presso uno studio Parte_2 che ha cambiato denominazione più volte nel tempo, ma sempre di proprietà del dott. (SI.ra Pt_1
)”. Testimone_3
- che, “più precisa era stata la teste la quale aveva indicato che la SI.ra Testimone_10 [...] aveva lavorato “al primo ammezzato, soltanto il pomeriggio, dal 2006 al 2013”. CP_1
- che a “p. 7 delle note conclusionali prodotte in vista dell'udienza di decisione dell'8 luglio 2022, controparte aveva riguardo a questa deposizione, affermato quanto segue: “la teste Tes_4 infatti, dapprima individua con certezza le date di relativa adibizione, della al primo CP_1 ammezzato (2006-2013) che, per inciso, coincidono con quanto indicato da questa difesa. Subito dopo, invece, ricorda … una situazione più vaga: dimentica la data testè dichiarata e parla di un generico part time di essa ricorrente. E' chiaro come appaia, ictu oculi, maggiormente attendibile la prima dichiarazione, evidentemente rilasciata d'impeto e … senza riflettere troppo””;
- che la ““prima dichiarazione”, ritenuta attendibile anche da controparte, oltre a indicare il periodo dell'impiego di controparte al piano ammezzato – circostanza questa correttamente ritenuta irrilevante dal Tribunale – precisava però che la prestazione lavorativa si era svolta soltanto nel pomeriggio (e dunque il successivo riferimento al part time era una precisazione di quanto già riferito, dato che un rapporto di lavoro soltanto pomeridiano non poteva in alcun modo attingere il numero di ore proprio del contratto a tempo pieno)”.
Soggiungono che “parimenti non corretta è la valutazione data dal Tribunale alla deposizione del teste , il quale non avrebbe “saputo fornire indicazioni precise in conseguenza Tes_5 della saltuaria frequentazione dello studio dentistico dei convenuti”. Rilevano che tale “affermazione avrebbe potuto avere un senso, laddove si fosse trattato di un testimone chiamato a confermare la costante presenza dell'appellata sul luogo di lavoro”; che invece il teste aveva “riferito circostanze che, indipendentemente dal numero di giornate nelle quali si era recato presso i locali in cui controparte prestava la sua opera, smentivano l'assunto della SI.ra , CP_1 atteso che “il teste aveva affermato di recarsi una volta la settimana nei predetti locali, di avere avuto assegnata un'assistente che non sempre era l'appellata, e di ritenere che la SI.ra si recasse al CP_1 lavoro nel pomeriggio”; che tale “affermazione indica che il ricordo del teste, ancorché vago, era nel senso della presenza di controparte soltanto per una parte della giornata”.
Assumono in definitiva, che “non soltanto l'unica testimone che aveva confermato le affermazioni di controparte era inattendibile, alla luce di quanto accertato nella sentenza che aveva definito il giudizio promosso dalla SI.ra contro gli appellanti, ma vi erano sicuri elementi di TE prova che smentivano l'assunto difensivo di controparte”.
si è ritualmente costituita in giudizio resistendo e chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame. Insiste, preliminarmente, “nella richiesta di stralcio della sentenza, afferente la detta teste
…. depositata … irritualmente e senza alcuna autorizzazione del Magistrato del primo TE grado prima che totalmente priva di conducenza per il presente giudizio”.
Pag.7 Ritiene corretto l'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal primo Giudice laddove ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni degli altri testi.
Rileva che “le richiamate testimonianze, ritenute non attendibili dal primo Giudice, risultano ulteriormente “incredibili”, per la loro non veridicità, dinanzi alla circostanza, presente pure per tabulas, oltre che mai contestata (con gli effetti di cui al noto art. 115 c.p.c.), secondo cui la GG sino almeno all'ottobre 2013, occupava entrambi i piani di Piazza UL SA (primo piano ammezzato, ove era addetta la e terzo piano, dove erano adibiti i testi escussi)”; che risulta CP_1
“davvero difficile credere che le dipendenti/colleghe della verosimilmente adibite (?) a piani CP_1 diversi e però lavorando, tutte, per la stessa società, non abbiano avuto alcuna conoscenza diretta ed effettiva del relativo rapporto di lavoro dell'odierna appellata, prima che della menzionata data di inizio (che, secondo le richiamate testimonianze, avvenne soltanto nel 2015!)”.
Soggiunge che “sono gli stessi appellanti … ad ammettere pacificamente l'inammissibilità (in appello) di entrambi i motivi” e che ciononostante ritengono di “potere ricorrere alle ricordate deposizioni e gravare la sentenza proprio “attaccando” le motivazioni offerte dal primo Giudice circa l'utilizzo del materiale probatorio”. In ogni caso, deduce che il primo Giudice ha valutato “tutte le deposizioni acquisiste, spiegando nel dettaglio perché alcune sono state ritenute attendibili ed altre no”, sicchè l'appello deve ritenersi “totalmente inammissibile prima che infondato sotto ogni profilo”.
Ribadisce, pertanto, “l'estraneità della richiamata documentazione e relative deposizioni al presente giudizio” e chiede “lo stralcio della relativa sentenza “Trippodo” dagli atti prodotti in primo grado ed in grado di appello”. Precisa, “in via intuitivamente gradata … come il ricorso afferente le pretese della ripetuta
è stato rigettato non per inattendibilità di chicchessia e/o mancanza di prove, ma a detta del TE relativo Giudice: “essendo emerso un contrasto insanabile tra i testi escussi in merito alla durata, alle modalità e agli orari in cui si sarebbe svolto il rapporto di lavoro medesimo e non potendosi le deposizioni degli uni ritenersi più attendibili di quelle degli”.
Evidenzia, poi, che “le somme riconosciute …, giusta sentenza appellata, sono in buona parte non (più) contestabili – ai sensi dell'art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non specificatamente contestati, sono da considerarsi pacificamente ammessi da controparte - anche perché estranee ai motivi di appello e quindi coperte dal c.d. giudicato sostanziale”. Rammenta che “il TFR, mai contestato, non è stato ancora corrisposto, con l'effetto che sicuramente lo sarà almeno per la metà dell'importo indicato nella ctu svolta in primo grado” e che le controparti non hanno preso “alcunissima posizione,
(neppure in primo grado) sul mancato pagamento di (parte) delle 13° e (di tutte) le 14° come richieste nel ricorso introduttivo e come conteggiate dal CTU;
con l'effetto che tali voci sono sicuramente dovute”.
Anche l' si è costituito in giudizio, insistendo nella propria posizione CP_2 processuale.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza del 19.9.2024), all'udienza del 26.9.2024 parte appellante chiedeva acquisirsi le “informazioni di
Pag.8 Polizia Giudiziaria e il decreto di citazione a giudizio disposto a carico di a seguito Persona_1 della querela per falsa testimonianza proposta nei suoi confronti”.
Concesso termine, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 10.10.2024, questa
Corte ammetteva “la documentazione versata in atti dall'appellante (comunicazione sezione P.G. Carabinieri Procura della Repubblica di Palermo 7.4.2023 con allegate n.2 deposizioni, decreto di citazione a giudizio del 25.9.2023 e verbale di udienza del 21.3.2024) … in quanto formatasi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado” e disponeva procedersi a “c.t.u. contabile integrativa” (cfr. ordinanza 10.10.2024).
Depositata la c.t.u., all'odierna udienza, questa Corte, preliminarmente, dichiarava la “non utilizzabilità delle note depositate il 19/02 u.s. in quanto non autorizzate”. Parte appellante si riportava “alle difese già spiegate in atti e nei verbali di causa”.
Parte appellata si riportava “alla memoria di costituzione” facendo presente “la proposta querela nei confronti di e dei testi escussi nel primo grado di giudizio” chiedendo la Pt_1 sospensione “del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di querela”.
Indi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Deve, anzitutto, ritenersi infondata l'eccezione di parte appellante che si appunta sulla ritenuta inammissibilità dell'appello proposto da e la Parte_1
Parte_2
Al contrario di quanto sostenuto in memoria, infatti, nel caso di specie l'appellante non ha fatto altro che censurare (come, del resto, avviene, fisiologicamente, in larga parte dei giudizi di appello che, come è noto, è un grado di merito e non di legittimità) la sentenza impugnata in punto di apprezzamento, ad opera del Tribunale, delle risultanze istruttorie, offrendo, a sostegno della propria posizione processuale, una diversa lettura delle stesse sia sul piano dell'attendibilità dei testi escussi (sulla cui dichiarazioni è stata resa la pronuncia di primo grado) sia sul piano della ricostruzione del fatto oggetto di accertamento giudiziale.
Senza necessità di immorare oltre sul punto, è appena il caso di richiamare, qui, l'autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo cui “l'appellante "che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello” (Cass.
32524/2023). Nel medesimo solco si è affermato che “ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale
Pag.9 analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (Cass. n.27689/2023)
In altri termini “nessuna norma nè alcun principio dell'ordinamento … vieta all'appellante di riproporre in grado di appello non solo le domande, ma anche le argomentazioni difensive che non fossero state condivise dal giudice di primo grado. …. se l'attore invoca l'esistenza del fatto "A" fondato sulla prova "B", e il giudice di primo grado rigetti la domanda negando l'attendibilità della prova "B", il soccombente che intenda dolersi di tale statuizione non può che riproporre al giudice d'appello quanto già dedotto in primo grado: ovvero l'attendibilità della prova "B".
….
l'appello resta un giudizio di merito pieno sul rapporto dedotto in giudizio, sia pure nei limiti dei motivi proposti dall'appellante.
La Corte d'appello, entro tali limiti, è chiamata a stabilire se la pretesa dell'attore sia fondata, non se il Tribunale abbia correttamente applicato la legge. Anzi, proprio la modifica dell' art. 360 c.p.c., n. 5, e l'abrogazione della sindacabilità in sede di legittimità del vizio di motivazione, ha accentuato la delicatezza del compito affidato al giudice di secondo grado, i cui accertamenti di fatto ben difficilmente potranno essere ulteriormente censurati.
… Da questi principi discende che l'appellante, vistosi affermare dal primo giudice l'esistenza d'un fatto che egli assume inesistente, o l'inesistenza d'un fatto che egli proclama esistente, quanto intenda lamentare una disattenta ponderazione delle prove da parte del primo giudice, ben può limitarsi a sottoporre al giudice di merito le stesse prove e gli stessi argomenti infruttuosamente impiegati per convincere il primo giudice.
In simili evenienze, infatti, il giudice d'appello è chiamato a valutare ex novo le prove e soppesare ex novo gli argomenti non considerati nel precedente grado, e non a stabilire se il giudice di primo grado abbia correttamente motivato la propria valutazione di quelle prove” (così Cass. n.3115/2018).
Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
Sempre in via preliminare va sgombrato il campo da qualsivoglia equivoco in ordine alle querele presentate dalle parti in causa nei confronti dei vari testimoni escussi in primo grado.
In linea di principio, infatti, l'inattendibilità e/o la falsità dei testimoni non può farsi discendere, sulla scorta di una sorta di nesso di necessaria consequenzialità, dalla intervenuta proposizione di querele e/o denunce, in sede penale, nei loro confronti.
In disparte il fatto che, nel caso di specie - sul piano strettamente cronologico (e, quindi, senza voler minimamente sindacare il diritto esercitato in sede penale né tampoco voler affermare la strumentalità di tale atto rispetto al presente giudizio) - le querele (sia quella dell' nei confronti della evocata durante l'udienza del 26.9.2024, Pt_1 TE cui ha fatto seguito l'acquisizione della documentazione di cui si è già detto;
sia quella
Pag.10 della nei confronti dell' e dei testi escussi nel primo grado di giudizio, CP_1 Pt_1 evocata durante l'udienza di discussione del 20.2.2025) sono state presentate dopo il deposito della sentenza qui impugnata (la querela dell' risulta iscritta al Pt_1
n.14725/2022 RGNR della locale Procura della Repubblica), deve categoricamente escludersi che la dedotta falsità dei testi escussi in primo grado possa automaticamente ed esclusivamente farsi discendere dal fatto che siano state presentate nei loro confronti le querele in questione.
A ben vedere, infatti, portando alle estreme conseguenze un tale argomento difensivo, sarebbe sufficiente, in casi del tipo di quello che occupa, che una parte del processo presenti (in qualsiasi tempo) una denuncia e/o querela nei confronti dei testimoni per vulnerare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dagli stessi nel corso del giudizio.
Né, tampoco, ricorrono i presupposti per una sospensione del processo, in attesa della definizione dei relativi procedimenti penali, essendo demandato a questa Corte
l'esclusivo ed autonomo compito di valutare, ai fini della decisione, il materiale probatorio acquisito in giudizio sulla scorta dei motivi posti a fondamento del gravame dagli appellanti e delle difese spiegate dall'appellata.
Ancora in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione della lavoratrice appellata che si incentra sulla ritenuta inutilizzabilità della sentenza n.3936/2020 del Tribunale G.L. di Palermo pubblicata il 17.12.2020 depositata dagli odierni appellanti, nel corso del giudizio di primo grado, in data 9.2.2021 ossia in vista dell'udienza del 17.2.2021 in cui il
Tribunale (con ordinanza dell'11.11.2020) aveva disposto “ad integrazione dell'ordinanza istruttoria del 26 settembre 2020” l'audizione dei testi e rilevando “per Tes_5 TE quanto riguarda quest'ultima, che la stessa non è incapace a testimoniare, mentre il giudizio di attendibilità che il giudice è chiamato a compiere riguarda le dichiarazioni rese dal teste, certamente anche alla luce dei rapporti con le parti, ma non la persona in quanto tale” (cfr. ord. fascicolo d'ufficio di primo grado). Premesso che il riferimento alla pendenza della separata causa di lavoro intrapresa dalla era stato fatto dalla stessa nel corpo dell'atto introduttivo del TE CP_1 giudizio (al quale vennero pure allegati il ricorso della e la memoria di TE costituzione della e dell' riguardanti quel procedimento – cfr. doc. Parte_2 Pt_1 fasc. di parte) e che la parte datoriale si era opposta all'audizione a testimone della
(come desumibile dal verbale di udienza dell'11.11.2020 e dall'ordinanza TE emessa, in pari data, con la quale il Tribunale, ad integrazione della precedente ordinanza del 26.9.2020, aveva ammesso la prova con i testi e ), risulta evidente, in Tes_5 TE ogni caso, che trattavasi di documento sopravvenuto (formatosi per l'appunto il 17.12.2020 data di pubblicazione della sentenza n.3936/2020) che, in quanto tale, del tutto legittimamente la parte aveva titolo ed interesse a produrre al fine di confutare
Pag.11 l'attendibilità di una persona che (per effetto dell'ordinanza dell'11.11.2020) era stata ammessa a deporre sui fatti di causa.
La circostanza che il primo Giudice non ne abbia tenuto conto in sentenza e/o che non si sia espressamente pronunciato sul punto è del tutto irrilevante, trattandosi di documento tempestivamente prodotto e come tale certamente utilizzabile, anche in questa sede, ai fini della decisione. Tanto lo si afferma anche in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass n.16358/2024). Infine, deve qui confermarsi l'ammissibilità dei documenti prodotti dagli appellanti in data 27.9.2024 per le ragioni già esposte con l'ordinanza di questa Corte del 10.10.2024 (cfr. doc. in atti).
3) Tanto premesso, l'appello è fondato per quanto di ragione.
La sentenza di primo grado, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla
, si fonda, invero, sulla deposizione resa da . CP_1 Persona_1
Per come osservato dagli appellanti “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. n.20865/2019). Orbene, per come dedotto dalla stessa nel ricorso introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado e per come risulta dal tenore della sentenza n.3936/2020 (cfr. doc. fasc. di parte), la aveva giudizialmente spiegato una domanda del tutto TE analoga - quanto a periodo (da settembre 2006) e consistenza (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, fino al 2012) dell'attività lavorativa svolta – rispetto a quella dell'odierna lavoratrice appellata.
Se è (pur) vero, per un verso, che la dedotta coeva pendenza di un distinto giudizio tra la e gli odierni appellanti, non comportasse, di per sé, ex art. 246 c.p.c., una TE incapacità a testimoniare, è parimenti certo, per altro verso, che nel caso che occupa – avuto riguardo alla natura delle pretese azionate in giudizio dalla , CP_1
Pag.12 sovrapponibili a quelle della - fosse del tutto patente ed immanente un interesse TE
(seppure indiretto) alle sorti del giudizio.
A quanto dianzi detto - che, di per sé, non depone affatto per un giudizio favorevole in termini di attendibilità del teste (tanto più ove si consideri che la TE era, poi, risultata soccombente in quel giudizio) - si affianca, sempre sul piano dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, il rapporto con le parti in causa. Risulta, infatti, documentato sia dagli appellanti che dalla lavoratrice appellata, che l' , nel luglio del 2016 (ossia dopo l'instaurazione della causa di lavoro intrapresa Pt_1 dalla , avvenuta con ricorso del gennaio del 2016 – cfr. doc. fascicolo di parte TE appellata) aveva presentato una querela nei confronti della per il reato di cui TE all'art. 640 c.p. (cfr. doc. fascicoli di parte: atto di querela del luglio 2016, richiesta di archiviazione del P.M. della Procura della Repubblica di Palermo e decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Palermo del luglio 2017); risulta, altresì, documentato che a seguito dell'archiviazione, la aveva presentato, in data TE
11.10.2017, una denuncia/querela nei confronti dell' chiedendo che venissero Pt_1 accertati gli “estremi del rato di calunnia p. e p. dall'art. 368 c.p.” (cfr. doc. fascicolo di parte appellante); risulta, parimenti, documentato che la locale Procura della Repubblica aveva, poi, avanzato richiesta di rinvio a giudizio dell' per il reato di cui all'art.368 c.p. Pt_1 nell'ambito del proc. n.9221/18 R.GN.R. in cui la risultava identificata come TE persona offesa (cfr. doc. fascicolo di parte appellata).
Quanto or ora esposto, secondo questa Corte, restituisce, in maniera patente, il clima di estrema conflittualità personale esistente tra la e l' , che andava TE Pt_1 ben oltre i confini della causa di lavoro intentata dalla prima nei confronti del secondo.
Clima di conflittualità, si osserva, di cui viene dato atto anche nella richiesta di archiviazione sopra citata, nella parte in cui il P.M. della locale Procura della Repubbli ca ebbe ad esprimersi nei seguenti termini: “risulta infatti dagli atti come, in data antecedente alla presentazione della querela da parte dell' la avesse adito il Tribunale del Pt_1 TE
Lavoro di Palermo per il riconoscimento delle spettanze derivanti dal rapporto di lavoro con il denunciante. Tale circostanza appalesa l'esistenza di ragioni di contrasto pregresse fra le parti, che impone una valutazione dei fatti basata esclusivamente sugli elementi oggettivi raccolti …”. In altri conclusivi termini, ritiene la Corte che la credibilità del teste, in quanto tale, fosse, al momento della sua deposizione, minata in radice dalla pendenza della causa di lavoro intrapresa nei confronti del datore di lavoro per ragioni analoghe a quelle della
[...]
, dalla soccombenza, in tal procedimento, con condanna alle spese processuali in CP_1 seguito alla sentenza n.3936/2020 e dall'acceso (reciproco) contrasto esistente tre le parti (ossia tra la e l' ) siccome consacrata dalle querele presentate e dalla TE Pt_1 richiesta di rinvio a giudizio dell' per il reato di cui all'art.368 c.p. in cui la Pt_1
risultava persona offesa;
assenza di credibilità soggettiva che era ed è destinata TE
Pag.13 a svuotare di qualsivoglia valore probatorio il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado.
Trattasi di elementi, quelli sopra descritti, che emergono pacificamente dagli atti di causa prodotti da entrambe le parti e che assumono, secondo questa Corte, quelle caratteristiche di “particolare rilevanza” per rendere “sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” nei termini enucleati dalla Cassazione sopra citata (cfr. anche Cass. n.9630/2024, Cass. n.35814/2023, Cass. n.29613/2023).
Ciò, posto, e anche a voler scrutinare, col rigore che si impone, le dichiarazioni rese della in primo grado, rileva la Corte che le stesse, contrariamente a quanto TE sostenuto dal Tribunale, non siano affatto idonee a provare i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata dalla . CP_1
La , per come è dato leggersi dal verbale di udienza del 9.7.2021, ha TE dichiarato:
“2) Non ricordo il giorno, ma posso dire che il rapporto è iniziato nel mese di settembre 2006.
Io ho iniziato a lavorare nello studio del dott. nel momento in cui c'era il passaggio tra Pt_1
Implantoral Club srl e Ho iniziato a lavorare il primo lunedì del mese di settembre CP_5
2006. Ho finito di lavorare nel 2016. 3) Vero, lavorava full time. Non ricordo l'anno preciso in cui è terminato il lavoro full time, ma dal 2006 sono sicura che abbia lavorato full time almeno fino al 2012. Nel 2012 ci furono dei lavori di ristrutturazione all'interno dello studio, nel periodo estivo. Per questo ne sono sicuro. Per il periodo successivo non ricordo. L'avv. Agate rileva che la ricorrente presente in aula ha suggerito qualcosa al teste prima della sua risposta.
Adr. Avv. RR: potrebbe essere che la fine del full time avvenne con la nascita del figlio della CP_1
7) vero. Il dott. dirigeva tutte le società, le quali erano distribuite su vari piani dello Pt_1 stesso edificio”.
Salvo quello che si dirà oltre con specifico riferimento alle deposizioni degli altri testi escussi in primo grado (e di quelle risultanti dalle s.i.t. acquisite dalla P.G. in sede di indagini preliminari di cui ai documenti prodotti in data 27.9.2024) e in disparte la rilevanza di tale testimonianza (per come resa) oltre che del verbalizzato suggerimento di
“qualcosa”, sulla intrinseca credibilità della versione dei fatti fornita dalla e sulla TE conseguente valenza probatoria di quanto dalla stessa dichiarato, si osserva quanto segue. Per come risulta dalla sentenza n.3936/2020 (cfr. doc. fasc. di parte) il Tribunale ha rigettato il ricorso della ritenendo non provata “all'esito dell'istruttoria svolta … TE una data d'inizio del rapporto di lavoro anteriore a quella contrattualmente fissata” e, “del pari”, non provato “che l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente avesse le caratteristiche dedotto in ricorso”. In quella sede il giudice procedente ha rilevato che la teste Testimone_7 aveva precisato che la ricorrente tra settembre e novembre del 2006 si era recata allo
Pag.14 studio due tre volte a settimana senza “vincolo d'orario” e che le testimoni e Tes_6
avevano dichiarato che la lavorava solo al mattino per non più Testimone_3 TE di venti ore a settimana escluso il sabato;
che, in particolare, la aveva affermato Tes_6 che la “ricorrente intorno alle 13,00 andava via per recarsi a lavorare presso una libreria”; che lo stesso portiere dello stabile, , aveva riferito di aver visto la ricorrente Testimone_8 arrivare al mattino alle ore 9,00 e di non averla mai vista “nel pomeriggio né entrare né uscire”, precisando, altresì, che “di sera” chiudeva “lo studio dentistico … a mero titolo di cortesia”.
Orbene, pur non venendo in rilievo un giudicato riflesso, ritiene questa Corte che non possa non tenersi conto, ai fini dell'apprezzamento di quanto narrato dalla TE in primo grado, delle risultanze e dell'esito negativo del separato procedimento incoato dalla predetta.
Se, infatti, è stato giudizialmente escluso, in quella sede, che la avesse TE iniziato a lavorare a settembre del 2006 e che avesse espletato lavoro supplementare rispetto a quello contrattualmente pattuito, non è dato comprendersi come potessero e possano ritenersi oggettivamente attendibili e, dunque, considerarsi come prova utilizzabile ai fini della decisione, le dichiarazioni resa dalla stessa, nella parte in cui (sul presupposto di aver iniziato a lavorare a settembre 2006) ha affermato che il rapporto di lavoro della fosse “iniziato nel mese di settembre 2006” e che quest'ultima “lavorava full time”. CP_1
Appare evidente, dunque, come il primo Giudice (malgrado l'eccezione sollevata dalla parte datoriale e nonostante la produzione della sentenza n.3936/2020 pubblicata il
17.12.2020 pure richiamata nella memoria conclusionale del 27.6.2022) abbia omesso di operare un tanto doveroso quanto compiuto ed osteso vaglio circa l'attendibilità della e la credibilità intrinseca dei fatti riferiti dalla stessa (le cui dichiarazioni, per TE come emerge dal tenore della sentenza impugnata, hanno comportato l'accoglimento della domanda della ) ed abbia, in definitiva, errato laddove ha affermato che la detta CP_1 testimone avesse fornito “indicazioni chiare ed univoche, in quanto non contraddette da elementi probatori o anche soltanto indiziari di segno contrario”.
Al contrario, ritiene questa Corte che la testimonianza della (oltre a non TE possedere, a ben vedere, intrinseci connotati di autosufficienza) si è posta, nel suo nucleo essenziale, in contraddizione con le risultanze e con l'esito del procedimento di cui si è sopra detto, proposto dalla stessa nei confronti degli odierni appellanti;
contraddizione che, inevitabilmente e specularmente, si riverbera, travolgendone la portata probatoria, sul contenuto delle dichiarazioni rese il 9.7.2021. D'altro canto, si osserva, le dichiarazioni rese dalla e dalla nella causa Tes_6 Tes_3 di lavoro intentata dalla , sono state pure confermate dalle stesse innanzi alla TE
Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Palermo (cfr. doc. prodotti il 27.9.2024). In tal sede, infatti, la ha riferito che la “lavorava quale segretaria Tes_6 TE solamente al mattino, difatti la stessa puntualmente verso le ore 13,00 andava via per recarsi a lavorare
Pag.15 presso una libreria. Affermo ciò in quanto la stessa , su mia richiesta, mi disse che andava TE via per recarsi a lavorare presso una libreria”; la ha affermato che la “lavorava Tes_3 TE quale segretaria solamente al mattino. Inoltre ricordo che durante una conversazione la mi TE disse che lavorava anche in una libreria”. Talchè, non potendosi comprendere come la stessa abbia potuto riferire che la
[...]
lavorasse full-time, deve concludersi per l'inattendibilità complessiva della sua CP_1 deposizione e, comunque, per la sua intrinseca carenza di logicità e coerenza;
inattendibilità oggettiva, dunque, che si affianca e si aggiunge a quella soggettiva (di per sé dirimente) di cui già si è detto sopra.
A ben vedere, poi, le dichiarazioni della appaiono pure contraddette da TE quelle rese dai e escussi in prime cure e non adeguatamente prese in Tes_4 Tes_5 considerazione dal Tribunale.
(cfr. verbale udienza dell'11.11.2020), infatti, ha riferito: Testimone_10
“Non ricordo, anzi, penso, che fosse intorno al 2015. Ricordo che la collega in Tes_3 quell'anno si era ammalata, con lei facevamo i turni. Mi riferisco al terzo piano. Ricordo che prima del 2015 la lavorava al primo piano, presso un altro studio dentistico del dott. Credo CP_1 Pt_1 di averla conosciuta quando la lavorava giù, ma non ricordo che anno fosse. Non so dire se CP_1 fosse qualche anno prima del 2015 o di più.
3) Ricordo che al lavorava al primo ammezzato soltanto il pomeriggio, dal 2006 al CP_1
2013. Anzi, preciso che non ricordo le date, ricordo soltanto che la SInora lavorava part time presso la
Io lavoravo al terzo piano. Dal 2015 abbiamo lavorato entrambe al terzo piano. Io lavoravo o CP_4 la mattina o il pomeriggio. Vedevo la soltanto il pomeriggio. Quando mi toccava il turno di CP_1 mattina, non vedevo mai la Posso dire soltanto che la vedevo il pomeriggio presso la CP_1
non so riferire altro. Ribadisco che dal 2015 la lavorava al terzo piano, prima CP_6 CP_1 era all'ammezzato”. Al di là dei ripetuti e in parte confusi riferimenti al terzo piano e al piano ammezzato (in cui, per come è pacifico tra le parti, operava in varia veste lo studio dentistico), dal tenore di tale deposizione può ricavarsi che la , secondo quanto CP_1 riferito dalla teste, prima di essere adibita, nel 2015, al terzo piano, lavorava al piano ammezzato “soltanto il pomeriggio” e comunque in “part.time presso la . CP_4
(“odontoiatra”), dal canto suo (cfr. verbale di udienza del 17.2.2021), Persona_2 ha dichiarato:
“2)… lavoravo occasionalmente con l' Mi occupavo di ortodonzia. Ho iniziato tale Pt_1 collaborazione prima dell'arrivo della Non ricordo quanto quest'ultima ha iniziato a CP_1 lavorare nello studio, dove io mi recavo soltanto una volta a settimana. 3) …. Preciso che quando andavo mi veniva assegnata un'assistente, che non sempre era la
[...]
Pertanto non so dire se fosse sempre presente. Io andavo in base agli appuntamenti, talvolta di CP_1 mattina e talvolta di pomeriggio. Credo che la venisse il pomeriggio”. CP_1
Pag.16 Tale testimonianza, si osserva, seppur non particolarmente dettagliata, avvalora quanto affermato dalla ossia che la svolgesse attività soltanto il Tes_4 CP_1 pomeriggio.
Che, poi, la non lavorasse full-time come sostenuto in ricorso e come CP_1 affermato dalla teste , risulta viepiù riscontrato dalle dichiarazioni rese da TE Tes_6
il 31.3.2023 innanzi alla Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della
[...]
Repubblica di Palermo, nell'ambito delle indagini preliminari poi sfociate nel decreto di citazione a giudizio della per il reato di cui all'art.372 c.p. (cfr. doc. prodotto il TE
27.9.2024 fascicolo di parte appellante)
In tal sede, infatti, la ha riferito che la “con la mansione di Assistente Tes_6 CP_1 alla Poltrona lavorava in detto studio ogni giorno dalle 14,00 in poi. Affermo ciò in quanto vedevo arrivare la sempre al solito orario, cioè alle or 14,00, ma non la vedevo quando finiva in CP_1 quanto a sua volta andavo via prima e cioè alle 17,00/18,00 e lasciavo la in studio”. CP_1
Analogamente (sempre in sede di sommarie informazioni rese Testimone_3 innanzi la P.G. il 3.4.2023 – cfr. doc. in atti) ha affermato che la “se non ricordo CP_1 male, mi sembra che lavorava con contratto part-time. Difatti non vedevo la tutto il giorno CP_1 ma solamente o al mattino o al pomeriggio”. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, pertanto, escluso che possa attribuirsi autonoma rilevanza alla deposizione della (sia in ragione della sua inattendibilità TE soggettiva ed oggettiva, sia in quanto non supportata da ulteriori riscontri e sia perché contraddetta dalla versione dei fatti riferita dalla dal dalla e dalla Tes_4 Tes_5 Tes_3
), ritiene la Corte che non sia stata provato, diversamente a quanto affermato nella Tes_6 sentenza di primo grado, l'inizio del rapporto di lavoro (anche sotto il profilo della sussistenza dei tratti caratteristici della subordinazione) in data antecedente al 16.11.2006 né, tampoco, sia stato dimostrato il dedotto full-time ossia lo svolgimento di lavoro supplementare rispetto all'orario contrattualmente pattuito.
D'altro canto, si osserva, a fronte, della specifica contestazione sollevata dalla parte datoriale in memoria difensiva, era preciso onere della lavoratrice dimostrare il vincolo della subordinazione (per il periodo dal 6 settembre al 15 novembre 2006) e lo svolgimento dell'attività lavorativa supplementare nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto or ora detto, trova puntuale conforto nel consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20.02.2018, n.4076,
Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2024 n.25207). Nel medesimo solco, i Giudici di legittimità hanno sottolineato come sia onere del lavoratore “provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato
Pag.17 remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 9.2.2009 n.3194 – cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.1.2016 n.1595).
Facendo, dunque, corretta applicazione di tali criteri direttivi, rileva questa Corte che la compiuta disamina delle risultanze processuali, per come fin qui illustrate, porti ad escludere che il rapporto di lavoro tra le parti in causa fosse iniziato e si fosse svolto nei termini prospettati dalla nel corpo del ricorso introduttivo di primo grado. CP_1
Ed è giust'appunto sulla base di tali risultanze processuali che, in questa sede ed entro i limiti del devoluto, è stato conferito mandato al nominato C.T.U. di determinare la retribuzione dovuta alla anche a titolo di 13^ e 14^ mensilità tenendo conto di CP_1 un periodo lavorativo compreso tra il 16.11.2006 e il 30.3.2016 dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno, portando in detrazione le somme già percepite dalla stessa, oltre il T.F.R. per il medesimo periodo. Il C.T.U. dotto ha eseguito l'incarico ricevuto con relazione Persona_3 depositata in data 10.1.2025 (cfr. doc. in atti) ed è pervenuto, in relazione al periodo di lavoro dal 16.11.2006 al 30.3.2016, alla determinazione del complessivo credito di
€22.176,55 a titolo di differenze retributive e T.F.R. (comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati fino al dicembre 2024).
Il richiamato elaborato (al cui tenore si rinvia integralmente) è condivisibile essendo conforme al mandato ricevuto - a nulla rilevando le osservazioni critiche (per altro tardivamente) sollevate dagli appellanti rispetto alle quali il c.t.u. ha fornito adeguata ed esaustiva risposta (cfr. integrazione depositata il 28.1.2025) - sicchè la impugnata sentenza deve essere riformata con la rideterminazione e la riduzione dell'importo oggetto di statuizione di condanna della e di in favore di Parte_2 Parte_1 [...]
a complessivi €22.176,55 (di cui euro 10.281,09 a titolo di differenze CP_1 retributive, euro 6.488,57 a titolo di TFR, euro 3.350,88 a titolo di rivalutazione al 12/2024 ed euro 2.056,01 a titolo di interessi legali al 12/2024), oltre accessori nella misura di legge dall'1.1.2025 al saldo, e con condanna degli stessi appellanti alla corrispondente regolarizzazione contributiva.
4) Residua il regolamento delle spese del doppio grado. Considerato l'esito complessivo del giudizio, ritiene la Corte conforme a giustizia la parziale compensazione delle spese tra le parti in ragione della metà sia per il primo che per il secondo grado.
La restante quota, liquidata come da dispositivo, deve porsi a carico di parte appellante in favore della . CP_1
Pag.18 Considerata la particolare posizione processuale assunta nel presente giudizio dall' ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione nei confronti dello CP_2 stesso.
Infine, le spese di c.t.u., del doppio grado per come già liquidate, devono porsi definitivamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.2521/2022 emessa in data 8.7.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo ridetermina e riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna della e di Parte_2 Parte_1 in favore di a complessivi €22.176,55 - per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva - cui devono aggiungersi gli ulteriori accessori nella misura di legge dall'1.1.2025 al saldo, e condanna gli stessi appellanti alla corrispondente regolarizzazione contributiva.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell' CP_2
Compensa tra le altre parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà e per l'effetto condanna ed al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
della restante quota che liquida, per il primo grado, in complessivi Controparte_1
€1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari e, per il secondo grado, in complessivi €2.180,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di c.t.u. liquidate in primo e secondo grado.
Palermo 20 febbraio 2025
il ConSIliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente
Maria G. Di Marco
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