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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento ex art. 739 c.p.c. vertente
T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, Via della Fisica n° 7, presso C.F._1
lo studio del procuratore, avv. Nicoletta CASTIGLIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] ) e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via E. Gianturco n°11, presso lo studio dei procuratori, avv.
Rita COLLELUORI e avv. Valeria RISPOLI, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memoria di costituzione
RECLAMATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 9689/2022 del Tribunale di Roma emesso il
21 luglio 2022 e pubblicato il 28 luglio 2022
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio - 30 settembre 2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Roma perché, in riforma delle condizioni di divorzio stabilite dal medesimo
Tribunale con la sentenza n° 20022/2013 emessa il 27 settembre 2013 - con cui venivano recepite le condizioni allora concordate tra le parti – disponesse l'affido esclusivo a sé della minore (nata a [...] il [...]), collocandola presso la casa coniugale, Per_1
di cui chiedeva l'assegnazione, ovvero presso l'immobile da lui locato, ubicato in Roma,
Via Cechov n° 99; affinché disponesse il mantenimento diretto da parte sua sia della figlia sia della figlia (nata a [...] il [...]); perché inoltre revocasse Per_1 Per_2
ovvero riducesse l'assegno divorzile riconosciuto in favore di e Controparte_1
disponesse la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ex-coniuge in misura pari a euro 35.000,00.
Si costituiva che contestava l'avverso ricorso, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto; chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'avvio di un percorso psicologico per Per_1
e per le parti;
che l' fosse condannato al pagamento della somma ritenuta di giustizia PT
ex art. 709 ter c.p.c. e che fosse revocato l'assegno di mantenimento della figlia , Per_2
trasferitasi presso altra abitazione a fa data dal 1° agosto 2020.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di ctu e l'ascolto della figlia e nel corso del quale veniva nominato un curatore speciale per la minore - il Per_1
Tribunale di Roma, con decreto cronologico n° 9689/2022 emesso il 21 luglio 2022, depositato il 28 luglio 2022, accoglieva in parte il ricorso e disponeva il collocamento della figlia minore presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita materno;
Per_1
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla;
revocava il contributo CP_1
dovuto dall' per il mantenimento di entrambe le figlie a far data dal deposito del PT
ricorso (25 settembre 2020) e, preso atto che aveva costituito un proprio nucleo Per_2
familiare, stabiliva il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore Per_1
per i tempi di rispettiva frequentazione, ripartendo al 50% le spese straordinarie.
2 Con ricorso depositato il 5 agosto 2022 ha proposto reclamo avverso Parte_1
il suindicato decreto, lamentando che il Tribunale di Roma, che non aveva ammesso i mezzi di prova da lui articolati, aveva erroneamente disposto che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto della figlia nonostante questa non avesse Per_1
più alcun rapporto con la madre;
non aveva a lui assegnato la casa familiare, pur essendo il genitore collocatario;
aveva erroneamente indicato la data del deposito del ricorso a decorrere dalla quale era stato revocato il contributo dovuto per il mantenimento delle figlie e aveva erroneamente confermato l'assegno divorzile riconosciuto in favore della ex coniuge.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
costituendosi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'avverso reclamo;
nel merito, ne ha contestato il fondamento e ne ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 3 aprile 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con decreto del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stata disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2024; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nonostante non abbia prodotto Parte_1
prova di aver notificato il suo reclamo anche al curatore speciale nominato dal Tribunale per la minore non va disposta alcuna integrazione del contraddittorio nei suoi Per_1
confronti: osserva infatti questa Corte che nelle more del presente procedimento Per_1
(e segnatamente nel termine assegnato per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza), ha raggiunto la maggiore età; di conseguenza non vi è più spazio per l'adozione di provvedimenti ex art. 330, 333 e 336 c.c. così come stabilito nel decreto del 31 maggio
2021 dal Tribunale di Roma.
3 Ciò precisato, nel merito il reclamo proposto da è parzialmente Parte_1
fondato e va accolto per quanto di ragione. Lamenta l'odierno reclamante - con più motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome tutti diretti a contestare le statuizioni economiche adottate dal Tribunale di Roma – l'erroneità dell'impugnato provvedimento con cui il primo giudice, oltre ad aver confermato l'obbligo a suo carico di corrispondere a l'assegno divorzile di euro 2.000,00, aveva stabilito Controparte_1
il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore;
specifica in Per_1
particolare l'odierno appellante che era iniqua la previsione di un mantenimento diretto di che aveva interrotto ogni contatto con la madre (sulla quale dunque di fatto non Per_1
incombeva alcun onere di mantenimento) ed era altresì errato il rigetto della sua richiesta di eliminare ovvero di ridurre l'assegno divorzile previsto in favore della sua ex coniuge. I motivi possono essere condivisi solo in parte. Osserva in proposito questo Collegio, quanto alla statuizione relativa al mantenimento diretto della figlia ormai divenuta Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che è stato lo stesso odierno reclamante al punto C) delle conclusioni dal medesimo rassegnate con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, a chiedere di <… disporre a carico del Sig. PT
il mantenimento diretto in favore della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente…>> (così testualmente a pag. 41 del ricorso introduttivo): del tutto esattamente dunque il Tribunale di Roma ha disposto il mantenimento diretto di
(avendo nelle more costituito un suo autonomo nucleo familiare attraverso Per_1 Per_2
il matrimonio) accogliendo la richiesta al riguardo avanzata dall' . Osserva ancora PT
questo Collegio che l'importo dell'assegno divorzile posto a carico dell' è stato PT
dal medesimo concordato con;
tale accordo è stato quindi recepito Controparte_1
nella sentenza n° 20022 del 2013, emessa dal Tribunale di Roma il 27 settembre 2013 e depositata il 9 ottobre 2013; in tale sentenza si dà inoltre atto che dagli accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio di separazione, era emerso che <… il marito, unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare in costanza della convivenza coniugale, può contare su un reddito derivantegli dalla professione di avvocato di circa E. 7.000,00 mensili, mentre la moglie, casalinga, risulta avere la disponibilità della somma liquida di circa 170.000 e che entrambi non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa coniugale di cui sono comproprietari al 50 %...>> (così
4 testualmente a pag. 3 della motivazione della sentenza n° 20022/13 che riporta in parte la motivazione della sentenza di separazione personale tra l' e la ). PT CP_1
Osserva di conseguenza questa Corte che già all'epoca l' era a conoscenza che PT
la aveva la disponibilità di una ingente somma di denaro (allora 170.000,00 CP_1
euro oggi deduce che tale somma sia pari a euro 212.000,00); è inoltre fatto incontestato che la non ha mai svolto attività lavorativa – tranne un breve periodo come CP_1
impiegata presso la BRISTOL, periodo terminato nel 1995 – né per ragioni di età (essendo nata il [...] ella ha raggiunto i sessanta anno di età) è ormai in grado di trovare un impiego lavorativo;
del tutto correttamente dunque il primo giudice ha affermato che non era emersa alcuna nuova circostanza di fatto in proposito e ha conseguentemente confermato che l'assegno divorzile era dovuto. Osserva tuttavia questa Corte che la circostanza che la figlia abbia scelto di trasferirsi presso l'abitazione del padre e Per_1
che quest'ultimo di fatto provveda all'integrale mantenimento di che ha deciso Per_1
di non avere più rapporti con la madre, deve essere tenuta in considerazione e induce questo collegio a ridurre l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall' alla PT
, che di conseguenza deve essere quantificato nella minor somma di euro CP_1
1.500,00 mensili (considerato altresì che il padre non è più tenuto a provvedere al mantenimento della figlia , ormai ultratrentenne essendo nata il [...], che Per_2
a sua volta ha formato un proprio nucleo familiare) a decorrere dal 31 luglio 2020, data di proposizione della relativa domanda in primo grado mediante deposito di ricorso, dovendo tenersi conto della circostanza che tale ricorso era stato erroneamente iscritto al registro contenzioso anziché a quello di volontaria giurisdizione e che la data del 30 settembre 2020 individuata dal Tribunale si riferisce non alla data di deposito del ricorso introduttivo bensì a quella della iscrizione di questo nel registro corretto. Alla medesima data del 31 luglio 2020, e per le medesime ragioni sin qui illustrate, va altresì fatta decorrere l'efficacia della revoca dell'assegno dovuto dall' per il mantenimento delle figlie. PT
Va invece respinta la domanda avanzata da quest'ultimo per ottenere l'assegnazione della ex casa coniugale. Osserva in proposito questa Corte che l' si è ormai PT
allontanato dalla ex casa coniugale da quasi diciassette anni;
inoltre Per_1
5 allontanandosene, ha spontaneamente reciso il suo legame con tale immobile;
del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta al riguardo dall' osservando che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza della PT
Suprema Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne <<… è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare “l'habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare …>> (così per tutte Cass. n° 33610/21; vedi altresì in tal senso anche Cass. 23501/23). In tal senso ed entro tali limiti va dunque parzialmente accolto il reclamo così come proposto da avverso l'impugnato decreto n° Parte_1
9689/22 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28 luglio 2022.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nella quale le domande proposte dal reclamante sono state accolte solo in minima parte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: Controparte_1
in parziale accoglimento del reclamo proposto da e in parziale riforma Parte_1
dell'impugnato decreto n° 9689/22 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28 luglio 2022, ridetermina l'importo dell'assegno divorzile dovuto da a Parte_1 CP_1
in complessivi euro 1.500,00 mensili a decorrere dal 31 luglio 2020;
[...]
revoca a decorrere dal 31 luglio 2020 l'assegno di mantenimento già dovuto da
[...]
per le due figlie;
PT
conferma nel resto l'impugnato provvedimento;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
6
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento ex art. 739 c.p.c. vertente
T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliato in Roma, Via della Fisica n° 7, presso C.F._1
lo studio del procuratore, avv. Nicoletta CASTIGLIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] ) e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in via E. Gianturco n°11, presso lo studio dei procuratori, avv.
Rita COLLELUORI e avv. Valeria RISPOLI, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla memoria di costituzione
RECLAMATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 9689/2022 del Tribunale di Roma emesso il
21 luglio 2022 e pubblicato il 28 luglio 2022
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio - 30 settembre 2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Roma perché, in riforma delle condizioni di divorzio stabilite dal medesimo
Tribunale con la sentenza n° 20022/2013 emessa il 27 settembre 2013 - con cui venivano recepite le condizioni allora concordate tra le parti – disponesse l'affido esclusivo a sé della minore (nata a [...] il [...]), collocandola presso la casa coniugale, Per_1
di cui chiedeva l'assegnazione, ovvero presso l'immobile da lui locato, ubicato in Roma,
Via Cechov n° 99; affinché disponesse il mantenimento diretto da parte sua sia della figlia sia della figlia (nata a [...] il [...]); perché inoltre revocasse Per_1 Per_2
ovvero riducesse l'assegno divorzile riconosciuto in favore di e Controparte_1
disponesse la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ex-coniuge in misura pari a euro 35.000,00.
Si costituiva che contestava l'avverso ricorso, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto; chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'avvio di un percorso psicologico per Per_1
e per le parti;
che l' fosse condannato al pagamento della somma ritenuta di giustizia PT
ex art. 709 ter c.p.c. e che fosse revocato l'assegno di mantenimento della figlia , Per_2
trasferitasi presso altra abitazione a fa data dal 1° agosto 2020.
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di ctu e l'ascolto della figlia e nel corso del quale veniva nominato un curatore speciale per la minore - il Per_1
Tribunale di Roma, con decreto cronologico n° 9689/2022 emesso il 21 luglio 2022, depositato il 28 luglio 2022, accoglieva in parte il ricorso e disponeva il collocamento della figlia minore presso il padre, con regolamentazione del diritto di visita materno;
Per_1
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla;
revocava il contributo CP_1
dovuto dall' per il mantenimento di entrambe le figlie a far data dal deposito del PT
ricorso (25 settembre 2020) e, preso atto che aveva costituito un proprio nucleo Per_2
familiare, stabiliva il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore Per_1
per i tempi di rispettiva frequentazione, ripartendo al 50% le spese straordinarie.
2 Con ricorso depositato il 5 agosto 2022 ha proposto reclamo avverso Parte_1
il suindicato decreto, lamentando che il Tribunale di Roma, che non aveva ammesso i mezzi di prova da lui articolati, aveva erroneamente disposto che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto della figlia nonostante questa non avesse Per_1
più alcun rapporto con la madre;
non aveva a lui assegnato la casa familiare, pur essendo il genitore collocatario;
aveva erroneamente indicato la data del deposito del ricorso a decorrere dalla quale era stato revocato il contributo dovuto per il mantenimento delle figlie e aveva erroneamente confermato l'assegno divorzile riconosciuto in favore della ex coniuge.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
costituendosi ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'avverso reclamo;
nel merito, ne ha contestato il fondamento e ne ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 3 aprile 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con decreto del 17 aprile 2024, depositato in pari data, è stata disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 maggio 2024; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nonostante non abbia prodotto Parte_1
prova di aver notificato il suo reclamo anche al curatore speciale nominato dal Tribunale per la minore non va disposta alcuna integrazione del contraddittorio nei suoi Per_1
confronti: osserva infatti questa Corte che nelle more del presente procedimento Per_1
(e segnatamente nel termine assegnato per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza), ha raggiunto la maggiore età; di conseguenza non vi è più spazio per l'adozione di provvedimenti ex art. 330, 333 e 336 c.c. così come stabilito nel decreto del 31 maggio
2021 dal Tribunale di Roma.
3 Ciò precisato, nel merito il reclamo proposto da è parzialmente Parte_1
fondato e va accolto per quanto di ragione. Lamenta l'odierno reclamante - con più motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome tutti diretti a contestare le statuizioni economiche adottate dal Tribunale di Roma – l'erroneità dell'impugnato provvedimento con cui il primo giudice, oltre ad aver confermato l'obbligo a suo carico di corrispondere a l'assegno divorzile di euro 2.000,00, aveva stabilito Controparte_1
il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore;
specifica in Per_1
particolare l'odierno appellante che era iniqua la previsione di un mantenimento diretto di che aveva interrotto ogni contatto con la madre (sulla quale dunque di fatto non Per_1
incombeva alcun onere di mantenimento) ed era altresì errato il rigetto della sua richiesta di eliminare ovvero di ridurre l'assegno divorzile previsto in favore della sua ex coniuge. I motivi possono essere condivisi solo in parte. Osserva in proposito questo Collegio, quanto alla statuizione relativa al mantenimento diretto della figlia ormai divenuta Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, che è stato lo stesso odierno reclamante al punto C) delle conclusioni dal medesimo rassegnate con il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, a chiedere di <… disporre a carico del Sig. PT
il mantenimento diretto in favore della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente…>> (così testualmente a pag. 41 del ricorso introduttivo): del tutto esattamente dunque il Tribunale di Roma ha disposto il mantenimento diretto di
(avendo nelle more costituito un suo autonomo nucleo familiare attraverso Per_1 Per_2
il matrimonio) accogliendo la richiesta al riguardo avanzata dall' . Osserva ancora PT
questo Collegio che l'importo dell'assegno divorzile posto a carico dell' è stato PT
dal medesimo concordato con;
tale accordo è stato quindi recepito Controparte_1
nella sentenza n° 20022 del 2013, emessa dal Tribunale di Roma il 27 settembre 2013 e depositata il 9 ottobre 2013; in tale sentenza si dà inoltre atto che dagli accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio di separazione, era emerso che <… il marito, unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare in costanza della convivenza coniugale, può contare su un reddito derivantegli dalla professione di avvocato di circa E. 7.000,00 mensili, mentre la moglie, casalinga, risulta avere la disponibilità della somma liquida di circa 170.000 e che entrambi non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa coniugale di cui sono comproprietari al 50 %...>> (così
4 testualmente a pag. 3 della motivazione della sentenza n° 20022/13 che riporta in parte la motivazione della sentenza di separazione personale tra l' e la ). PT CP_1
Osserva di conseguenza questa Corte che già all'epoca l' era a conoscenza che PT
la aveva la disponibilità di una ingente somma di denaro (allora 170.000,00 CP_1
euro oggi deduce che tale somma sia pari a euro 212.000,00); è inoltre fatto incontestato che la non ha mai svolto attività lavorativa – tranne un breve periodo come CP_1
impiegata presso la BRISTOL, periodo terminato nel 1995 – né per ragioni di età (essendo nata il [...] ella ha raggiunto i sessanta anno di età) è ormai in grado di trovare un impiego lavorativo;
del tutto correttamente dunque il primo giudice ha affermato che non era emersa alcuna nuova circostanza di fatto in proposito e ha conseguentemente confermato che l'assegno divorzile era dovuto. Osserva tuttavia questa Corte che la circostanza che la figlia abbia scelto di trasferirsi presso l'abitazione del padre e Per_1
che quest'ultimo di fatto provveda all'integrale mantenimento di che ha deciso Per_1
di non avere più rapporti con la madre, deve essere tenuta in considerazione e induce questo collegio a ridurre l'importo dell'assegno divorzile dovuto dall' alla PT
, che di conseguenza deve essere quantificato nella minor somma di euro CP_1
1.500,00 mensili (considerato altresì che il padre non è più tenuto a provvedere al mantenimento della figlia , ormai ultratrentenne essendo nata il [...], che Per_2
a sua volta ha formato un proprio nucleo familiare) a decorrere dal 31 luglio 2020, data di proposizione della relativa domanda in primo grado mediante deposito di ricorso, dovendo tenersi conto della circostanza che tale ricorso era stato erroneamente iscritto al registro contenzioso anziché a quello di volontaria giurisdizione e che la data del 30 settembre 2020 individuata dal Tribunale si riferisce non alla data di deposito del ricorso introduttivo bensì a quella della iscrizione di questo nel registro corretto. Alla medesima data del 31 luglio 2020, e per le medesime ragioni sin qui illustrate, va altresì fatta decorrere l'efficacia della revoca dell'assegno dovuto dall' per il mantenimento delle figlie. PT
Va invece respinta la domanda avanzata da quest'ultimo per ottenere l'assegnazione della ex casa coniugale. Osserva in proposito questa Corte che l' si è ormai PT
allontanato dalla ex casa coniugale da quasi diciassette anni;
inoltre Per_1
5 allontanandosene, ha spontaneamente reciso il suo legame con tale immobile;
del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta al riguardo dall' osservando che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza della PT
Suprema Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne <<… è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare “l'habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare …>> (così per tutte Cass. n° 33610/21; vedi altresì in tal senso anche Cass. 23501/23). In tal senso ed entro tali limiti va dunque parzialmente accolto il reclamo così come proposto da avverso l'impugnato decreto n° Parte_1
9689/22 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28 luglio 2022.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nella quale le domande proposte dal reclamante sono state accolte solo in minima parte, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: Controparte_1
in parziale accoglimento del reclamo proposto da e in parziale riforma Parte_1
dell'impugnato decreto n° 9689/22 del Tribunale di Roma, pubblicato il 28 luglio 2022, ridetermina l'importo dell'assegno divorzile dovuto da a Parte_1 CP_1
in complessivi euro 1.500,00 mensili a decorrere dal 31 luglio 2020;
[...]
revoca a decorrere dal 31 luglio 2020 l'assegno di mantenimento già dovuto da
[...]
per le due figlie;
PT
conferma nel resto l'impugnato provvedimento;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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