Articolo 7 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 novembre 1950
Art. 7.
Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'art. 6 e' ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo C o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle Forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato.
Il trattamento risultante dall'applicazione dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 6 e' raddoppiato per i concorsi di grado 7° e superiori.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950