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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 841/2022 del Ruolo Generale
tra in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Parte_1
, nonché quest'ultimo in proprio, rappresentati e difesi, in virtù di Parte_2
procura alle liti in atti dall'avv. Isabella Tritta che elegge domicilio digitale come in atti
-attori-
E
, elettivamente domiciliato in - C.so Italia, 8 presso Controparte_1 Pt_1
lo studio dell'Avv. GIOVANNI LOCONTE, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da diffamazione”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 7.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, in persona del suo Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante, , nonché quest'ultimo Parte_2
1 in proprio – premesso che , sin dal dicembre 2018, ricopre l'incarico Parte_2
di Amministratore Unico dell' operante quale “società in house” Parte_1
del nel servizio pubblico di igiene ambientale e di gestione dei Controparte_2
rifiuti; che nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale bandita nel corso dell'anno 2019 per l'assunzione di nuovo personale, si è avvalsa Parte_1
della prestazione lavorativa di alcuni lavoratori interinali, tra cui Controparte_1
il quale ha lavorato, dal 07.08.2020 al 31.03.2021, con contratto a tempo determinato di somministrazione intervenuto con la Tempor Spa;
che immediatamente CP_1
dopo la scadenza del proprio contratto di lavoro, avviato un contenzioso con la società per differenze retributive, ha iniziato a pubblicare numerosi commenti gravemente lesivi dell'onore e del decoro dell'odierno attore, sia sul noto social network “Facebook”, che all'interno delle pagine pubbliche denominate
“ .it”, , “ , nonché su di un “gruppo”, CP_3 Controparte_4 CP_5
parimenti pubblico, denominato “ – Trani ai tranesi, tutti riportati CP_6
letteralmente ai punti da 4.a a 4.n dell'atto di citazione;
che accusare e, per Pt_1
essa, il suo organo amministrativo di aver posto in essere concorsi truccati, di aver posto in essere “imbrogli”, di essersi “riempito le tasche”, di mala gestio, di scambio elettorale, di collusione e rivolgere alla persona fisica appellativi “pezzo di m***a,
“magnaroun”, costituisce diffamazione comportando un attacco personale alla dignità umana e professionale dell'odierno attore, nonché all'immagine dell'ente e alla reputazione e stima di cui la persona fisica gode anche nell'ambiente lavorativo;
che il ha travalicato il limite della continenza;
che i commenti pubblicati su CP_1
pagine pubbliche di Facebook, sono accessibili da chiunque, quindi, potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato e/o, comunque, quantitativamente largamente apprezzabile di persone;
che accertata la natura diffamatoria delle notizie, agli attori deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali
2 nella forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3
Cost. nella misura determinabile sulla scorta delle tabelle dell'Osservatorio della
Giustizia Civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
– tutto quanto premesso, hanno convenuto in giudizio per sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: < accertare e dichiarare la sussistenza di grave
pubblica diffamazione commessa dal ai danni degli odierni Controparte_1
attori, per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra esposte;
2) per effetto di quanto
accertato e dichiarato, condannare 2/a) in via principale, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e/o 2059 c.c., al pagamento in favore di
e dell'Ing. rispettivamente della somma di €. Parte_1 Parte_2
15.000,00 ed € 35.000,00 ciascuno, anche in via equitativa, o della somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi dalla data del primo
evento (03.11.2021) sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale in tutte le componenti e profili esposti nella precedente narrativa,
causato agli attorii dalla condotta illecita del;
2/b) in via gradata, alla CP_1
immediata pubblicazione della sentenza o, comunque, di un articolo di smentita su
quanto diffuso ai danni degli odierni attori diffamati di dimensione e rilievo pari a
quello in precedenza pubblicato, il tutto con onere e spese carico dell'odierno
convenuto; in via ulteriormente gradata, ordinare al la Controparte_1
immediata rimozione/cancellazione di tutti i commenti a contenuto diffamatorio
esposti in narrativa;
con vittoria delle spese di lite>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2022 si è costituito CP_1
contestando di essere l'autore dei messaggi e dei post elencati dagli attori,
[...]
invocando l'esimente del diritto di critica e concludendo per il rigetto della domanda
3 con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, disattesa la richiesta di ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il ha contestato, anche genericamente nel corso dell'interrogatorio formale, CP_1
di essere l'autore di tutti i messaggi indicati dagli attori come lesivi dell'onore e della reputazione della società e del suo amministratore.
L'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria per cui è causa non è suscettibile di accoglimento.
In tema di diffamazione a mezzo “Facebook” la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'individuazione dell'autore di un post o di un commento ben può
essere effettuata anche in mancanza di specifici accertamenti sull'intestazione dell'indirizzo IP e sulla base di elementi di natura indiziaria.
Si legge in un recente arresto in materia penale che: in tema di diffamazione a
mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza
dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria,
a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente;
l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti;
il
rapporto tra le parti;
la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale
dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso;
l'assenza di denuncia di
"furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la
pubblicazione dei "post" incriminati> (Cass. penale sez. V, 17/03/2023, n.25037).
A fortiori, il principio applicato alla responsabilità penale dell'imputato che è
4 personale, deve trovare applicazione in ambito civile.
Per quanto riguarda i messaggi postati sul profilo del social network FACEBOOK,
è sufficiente osservare che i ridetti messaggi compaiono sulla pagina del CP_1
caratterizzata da continue interazioni quotidiane e numerosissime fotografie del convenuto postate negli anni e riconosciute dal medesimo nel corso dell'interrogatorio formale, dimodoché risulta temerario riconoscere come propria la pagina social, ma negare di essere l'autore anche dei post pubblicati sulla medesima.
Quanto ai messaggi e ai commenti postati su testate giornalistiche on line
“ .it”, “ , “ , nonché sulla pagine del CP_3 Controparte_4 CP_5
“gruppo”, parimenti pubblico, denominato “ news – Trani ai tranesi”, tutti Pt_1
firmati da l'analogia con il tenore dei post pubblicati sulla Controparte_1
propria pagina social, l'identità dell'argomento oggetto dei commenti offensivi, il rapporto lavorativo intercorso tra il e l'azienda e, come osservato CP_1 Pt_1
dagli attori, il riferimento specifico in uno di questi commenti, alle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti depongono univocamente per l'attribuzione al della paternità di tutti i messaggi. CP_1
Circostanze questa da valutare unitamente alla omessa denuncia del furto di identità
da parte del che non ha spiegato come mai non abbia mai reagito CP_1
all'attribuzione a suo nome di commenti e messaggi abusivamente postati da terzi peraltro potenzialmente forieri di responsabilità civile e penale
Nel merito, i commenti e i post, considerati unitariamente e nella loro molteplicità,
travalicano i limiti della continenza verbale e del diritto di critica e si risolvono in gravi offese alla reputazione di e all'onore e al decoro del suo CP_7
amministratore.
In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre
5 equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in
condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto
che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in
breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato;
il "post"
in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva,
in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol
perché veicolata tramite il mezzo prescelto> (Cassazione civile sez. I, 16/05/2023,
n.13411).
E ancora, la diffusione di un messaggio attraverso la sua condivisione su un
“gruppo” facebook ha potenzialmente capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia per la libera accessibilità dei contenuti per tutti gli utenti della piattaforma informatica, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che,
proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante risocializzazione(Cass. Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, sentenza n. 41276
del 19/03/2015, sentenza n. 44980 del 16/10/2012).
Nel caso in esame i post indicati presentano queste caratteristiche e dalla lettura dei medesimi emerge, piuttosto che l'esternazione di un legittimo diritto di critica dell'operato di amministratori pubblici, un intento offensivo e denigratorio della persona, in quanto tale e come organo amministrativo di una società a partecipazione pubblica, che travalica il limite della continenza utilizzando frasi allusive,
insinuazioni, offese alla persona esorbitanti i limiti di una lecita contestazione civica.
Il riferimento è ai commenti postati da del tipo: Dopo aver fatto Controparte_1
tutti i c****suoi e facendo assunzioni agenzia e concorsi truccati lui è il socio primo
6 cittadino e insieme KTM” (seguono emoticons di escrementi), nonché “e chi non lo
sa lo sanno anche i morti di tutti i brogli assunzioni aum aumm> (cfr. articolo dal titolo “ lascia l'azienda”, pubblicato in data 03.11.2021 sulla Pt_1 Parte_2
CP_ pagina Facebook “ .it”); “Aaaaaa. Re e fagiuolo si stanno riempiendo CP_3
le tasche vergognatevi state rovinando una città terra dei fuochi ci vuole anche il
pergolato e stiamo bene questo colui che viene da Bari sta facendo il padrone alla
città di non solo alla città di Barletta Bisceglie Bitonto Cerignola Pt_1 Parte_1
tutti i paesi dei mitrofi cambiali da pagare bravi bravi” (cfr. articolo pubblicato dal
“ il 14.12.2021, dal titolo “Messa in sicurezza della discarica, Controparte_4
:” Abbiamo investito nella tutela dell'ambiente” “Vi mostriamo i Per_1 Pt_2
Fatti”); “Ciao dopo tanti brogli vai via ruc ruc” (cfr. articolo pubblicato dal Pt_2
“ il 15.12.2021, dal titolo “ sulle dimissioni Controparte_4 Parte_1 Per_1
di “rispetto la scelta); “Cambiali elettorali e Pt_2 Persona_2 [...]
(inserita immagine di escremento) (cfr. articolo su Persona_3 Parte_3
“ del 14.12.2021); “deve pagare il male fatto agli operatori del CP_5 Pt_1
vergogna noi che abbiamo lavorato nel pieno della pandemia e non dimentico
l'intervista li fecero dire che noi eravamo tutti figli suoi p…..mda (pezzo
di…omissis,n.d.r. seguono immagini/emoticons di escrementi) ed ancora “le merde
vanno sempre insieme” “E' tutto un complotto aum aummm” nonché “cosa ti serve
un po' di frutti di mare se li vuoi il dottore fa un friscio alla pesceria è ti fa
assaggiare se non sed va direttamente all' li lo vede e ordina è paga a Natale Pt_1
(seguono emoticons risata) chiosando poi con “ ..si devono spartire la torta pisellino
CP_ e re (bacheca Facebook del giornale “TraniLive.it”, 28.12.2021 dal titolo
“ esta almeno fino al 10 gennaio); “noi cittadini che vogliamo risposta Pt_1 Pt_2
come mai tutti questi incucci di ecc è assunzioni farlocche.ops e come Parte_4
mai operaio agenzia di BARI è in collaborazione dall'Amministratore che li Pt_1
7 fa un altro rinnovo e si è fatto due anni di lavoro e i tranesi fanno solo 7 mesi e
questo operaio di Bari ma questo è santificato dall'ingegnere i tranesi vogliono una
risposta che vergogna” (commento del 2.1.2022 in calce all'articolo pubblicato sulla pagina “ .it”, dal titolo “Progetti di rigenerazione urbana: altri 9 milioni di CP_3
euro per il ); “Ecco come mentono sapendo di mentire. Voglio Controparte_2
ricordare al impiegato addetto stampa di (segue immagine emoticons di Pt_1
) assunto con non si sa come (concorso ad personam) ma lei che tipo di Parte_5
percentuale adotta? 76,5% ??? ma voi pensate che siamo tutti con Per_4
l'anello al naso? Fatti raccomandare alla regione chiedi trasferimento ..dovete dire
14,5% il 76,5% iaaa di indifferenziato.. bugiardi con la lode” (articolo pubblicato il
17.1.2022sulla pagina Facebook della citata testata giornalistica “il giornale di
Trani”, dal titolo: “Differenziata, è ufficiale: miglior capoluogo di Puglia del Pt_1
2021 con il 76,5%).
Il senso di tutti i messaggi postati è quello di accusare e in particolare Pt_1
l'amministratore i brogli, di malaffare negli affidamenti pubblici, di condotte Pt_2
penalmente rilevanti, di collusione e di mala gestio, così gettando discredito sull'ente e sulla persona fisica, cui vengono poi esplicitamente rivolti epiteti ingiuriosi, come “pezzo di m***da, “magnaroun”, “pisellino”.
Non vi è modo di ricondurre le invettive del al rango di mero dissenso, CP_1
lecita espressione del diritto di critica, trattandosi di insulti peraltro del tutto privi di riscontri oggettivi, ripetuti numerose volte, orientati a convincere gli altri utenti della inclinazione a delinquere del e della corruzione all'interno di una società a Pt_2
partecipazione pubblica.
La condotta del va in definitiva ritenuta diffamatoria siccome pienamente CP_1
lesiva dell'onore e della reputazione di e del Parte_1 Pt_2
Con specifico riferimento alla persona giuridica, per giurisprudenza costante, anche
8 nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione
- compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione (Cass.
Sez.
3 - Sentenza n. 20345 del 14/07/2023).
Il danno all'immagine della persona giuridica si sostanzia, sotto il profilo del danno non patrimoniale, nella diminuzione della considerazione di cui la persona giuridica o l'ente gode nei confronti della collettività, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente,
sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce (sul punto, Cass. sez. civile, sentenza n. 12929/2007).
Quanto alla prova, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle
persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità
costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di
allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e
delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza>
(Cass. civile sez. III, 18/11/2022, n.34026).
Nella specie, ai fini della prova del danno non patrimoniale patito dall'ente e dal suo amministratore, vengono in rilievo la ripetitività e il carattere ridondante delle offese, pubblicate on line con cadenza quasi giornaliera, la facilità con cui queste possono essere “condivise” e rese accessibili ad una platea potenzialmente indeterminata di utenti, la rilevanza e la gravità delle offese e delle accuse.
La liquidazione del danno non patrimoniale, avendo natura di pregiudizio non suscettibile di una immediata valutazione in termini economici, è determinata nel
9 suo preciso ammontare in via equitativa dal giudice ex art. 1226 c.c.
Affinché tale liquidazione in via equitativa non sfoci in mero arbitrio, il danno va liquidato sulla base dei criteri richiamati dalle Tabelle di Milano e più precisamente dei criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa' edizione 2024 (il danno non patrimoniale dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito , cfr. Cass. civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
E allora, considerati i parametri dati dalla assenza di notorietà del diffamante, dalla gravità delle offese attribuite all'ente e al sul piano personale e professionale, Pt_2
dalla reiterazione degli episodi diffamatori, dalla diffusività del mezzo diffamatorio che è però significativa solo nel contesto di riferimento, dalla assenza di risonanza mediatica e dalla intensità dell'elemento soggettivo in capo all'autore della diffamazione, nonché valutato il grado di disagio che inevitabilmente è conseguito con riferimento all'amministratore, continuo bersaglio di attacchi personali, risulta congruo liquidare in favore di la somma di € 5.000,00 e in favore di Parte_1
la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito, Parte_2
secondo valori già attuali, da porre a carico del convenuto CP_1
Su tali importi sono dovuti gli interessi compensativi legali codicistici con decorrenza dal giorno della notifica dell'atto di citazione (8.2.2022) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli ulteriori interessi legali (sul capitale + interessi compensativi) con decorrenza dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo (cfr. sent. Cass n. 25571/2011, Cass. n.
3931/2010, Cass n. 6367/2018).
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 841/2022 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di risarcimento del danno da diffamazione proposta da con atto di citazione notificato l'8.2.2022 e per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento in favore di in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante p.t. della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali come specificato in motivazione e in favore di della somma di € Parte_2
10.000,00, oltre interessi legali come specificato in motivazione;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attore che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Trani, 18.1.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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