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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4545 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 03/10/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), con con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n. 14, e per esso, l'avv. Antonio
Cristofaro, che in qualità di Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio
CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto
Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del Persona_1
28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, l'Avv. Alberta Scaglione, (C.F. ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locri, via D. Candida n.6
APPELLANTE
CONTRO
:
(C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 dall'Avv. Giovanni Martino, (C.F. ), con il quale C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla Piazza
Marconi, n. 9
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.10.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_3
3165/2022 (relativa al procedimento n. 8624/2021 R.G.), resa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 27.05.2022, con la quale è stata accolta la domanda promossa da ,di Parte_2
annullamento della cartella di pagamento n. 07120130113877692000
risultante dall'estratto ruolo, impugnato per intervenuta prescrizione.
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l'
[...]
, proponendo opposizione avverso la cartella di Parte_3
pagamento n. 07120130113877692000, deducendo la prescrizione del credito iscritto a ruolo e chiedendo di dichiararsi l'estinzione del diritto alla riscossione, con condanna alle spese di lite.
Si costituiva la quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire.
2 Con sentenza n. 3165/22, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva la domanda, dichiarando estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto alla riscossione di cui alla cartella di pagamento n. 07120130113877692000 e compensando le spese di lite.
Proponeva, pertanto, appello l' insistendo sulla già formulata CP_1
eccezione di inammissibilità dell'opposizione, per carenza di inter esse ad agire, non avendo l'Agente per la Riscossione avanzato alcuna pretesa nei confronti di e censurando la sentenza laddove aveva Parte_2
ritenuto autonoma-mente impugnabile l'estratto di ruolo, contrariamente al consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità.
Concludeva, pertanto, chiedendo in accoglimento dell'appello di rigettare la domanda formulata in primo grado da dichiarandola Parte_2
inammissibile ex art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire , con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio .
In data 15.12.2022, si costituiva contestando nel merito Parte_2
l'appello, del quale chiedeva il rigetto.
In via preliminare, eccepiva:
-inammissibilità dell'appello ex art. 342;
-in via principale ed assorbente - legittimità dei capi della sentenza oggetto di impugnazione - sull'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo e sulla corretta proposizione della domanda - totale infondatezza dell'avverso appello. La giurisprudenza vigente al momento della proposizione della domanda era conforme nel ritenere pienamente radicato l'interesse ad agire nel contribuente che sia costretto ad adire le sedi giudiziarie per opporsi alla inerzia delle Amministrazioni (i.e. il Concessionario della Ris cossione) e
3 ha adito il Giudice di prime cure dopo aver presentato Parte_2
formale istanza di sgravio della impugnata cartella di pagamento, senza ottenere riscontro alcuno. La mutata normativa di riferimento sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, è entrata in vigore in data 21
dicembre 2021, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 8 settembre 2021 e, dunque, anteriormente alla entrata in vigore della riforma normativa, pertanto non può essere applicata al caso di specie, non avendo efficacia retroattiva. Inoltre la prescrizione è maturata alla data del 29.10.19, ancor prima dell'instaurazione del processo;
-sulla regolamentazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite, e l'appellante ha prestato acquiescenza non formulando alcun capo specifico.
concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare Parte_2
inammissibile l'avverso gravame per violazione del novellato art 342 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'avverso gravame perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
3165/22 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
All'udienza del 03.10.2023 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i
4 motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza sup erabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto d i appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n.
9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
5 Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto all'unico motivo di appello relativo all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, si argomenta quanto segue.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018). L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è
sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte,
D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del
2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non
6 è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di d iretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo,
il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato
7 nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non con testata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nei regolari specifici casi di azion e
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal di ritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez.
un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cu ra del
8 debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, …
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo ch e, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -
bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tut ela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Inoltre, dalla sentenza di primo grado, emerge che la cartella di pagamento è
stata regolarmente notificata in data 29.10.2014, circostanza non contestata da Infatti il Giudice di prime cure dichiara estinto il diritto Parte_2
di alla riscossione, per intervenuta prescrizione maturata dalla CP_1
9 notifica della cartella di pagamento al momento della proposizione della domanda.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021. La mancanza di qualsivoglia minaccia di esazione e la considerazione del lungo tempo trascorso, rendono evidente la totale assenza di un effettivo interesse della parte a adire il giudice al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito.
Infatti, a fronte della deduzione della prescrizione maturata dopo la notifica della cartella (29.10.2014), l'Ente impositore ha – per comportamenti concludenti – dato atto di non voler in alcun modo portare avanti l'iniziativa esecutiva esattoriale.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 -
bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né la mera proposizione dell'istanza di sgravio costituisce motivo per ritenere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non rientrando nelle ipotesi tassativamente tipizzate.
10 Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso di confermare la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado e di compensare le spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 [...]
vverso la sentenza n. 3165/2022 del 27/05/2022 dell'Ufficio del Pt_2
Giudice di Pace di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento R.G.
8624/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_2
- confermare la compensazione del giudizio di primo grado e compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 18/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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