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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4832/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Roma (RM) l'8.2.1995 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara PROVASI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 24.5.1991
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara PROVASI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo (CO) in data 30.10.2019
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, Ufficio 1)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nata a [...], il [...], Persona_1 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Cessazione della convivenza
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Casa coniugale
2) La casa coniugale sita in Santo Stefano Ticino (MI), Via Milano n. 14, di proprietà dei coniugi al 50%, resta in uso e nella disponibilità del Sig. con tutto quanto l'arreda e Parte_2 relative pertinenze. In funzione dell'assegnazione della casa coniugale, saranno a carico del Sig. tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. La Sig.ra con Pt_2 Pt_1 il consenso del marito, ha già lasciato la casa coniugale e asportato i propri effetti personali, per trasferirsi in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Ticino Novelli n. 6.
3) Il Sig. acquisterà a titolo gratuito la quota di comproprietà del 50% della casa Pt_2 coniugale di pertinenza della moglie. L'immobile oggetto di cessione risulta essere così composto: in Comune di Santo Stefano Ticino (MI), nel fabbricato in Via Milano n.14, (catastalmente numero 4) e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione, disposto su tre piani, collegati tra loro da scala interna, composto da soggiorno e cucina al piano terra, due locali, servizio e balcone al piano primo e da due vani di ripostiglio al piano secondo (sottotetto), il tutto attualmente censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune come segue:
- Foglio 6, Particella 107, Subalterno 704, Via Milano n.4, piano T/1/2, categoria A/4, classe
2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq.102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.101, rendita catastale euro 181,79; Coerenze: Via Milano, particelle 179 e
124, altra unità immobiliare, particella 106.
Salvo errori e come meglio in fatto.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avverà senza conguaglio, il Sig. diverrà Pt_2 pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dinanzi descritto. Le spese notarili di passaggio di proprietà saranno a carico del Sig. con atto da stipularsi entro 4 (quattro) anni dalla Pt_2 sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) In relazione al mutuo che era stato acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, le
Parti stabiliscono che lo stesso continuerà ad essere pagato integralmente dal Sig. fino Pt_2 all'estinzione. A tal proposito le Parti si impegnano ad attivarsi con l'istituto di credito per rinegoziare il mutuo e sostituire il contratto, eliminando, qualora possibile, la Sig.ra Pt_1 quale cointestataria.
Affidamento e collocamento dei figli
5) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno Per_1 degli stessi a mantenerla, educarla ed istruirla. Il collocamento prevalente della stessa sarà presso la madre in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Ticino Novelli n. 6, ove manterrà la residenza anagrafica.
Tempi e modalità di visita 6) Salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore e delle sue esigenze, si dispone che il padre trascorra con la figlia tutti i fini settimana, dalle ore
20:00 del venerdì, quando prenderà la figlia presso la casa materna e fino alle ore 20:00 della domenica, quando la riaccompagnerà presso la casa materna.
7) Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere seco la minore per tutto il mese di agosto
(quattro settimane). Per il resto delle vacanze estive nel periodo non scolastico, i genitori stabiliscono la possibilità di trascorrere con la figlia altre settimane facoltative o weekend lunghi, le cui date e periodi dovranno essere concordati con un preavviso di almeno 1 mese.
8) Per quanto riguarda le festività islamiche, quali, ad esempio, la fine del e la Pasqua Per_2 musulmana, i genitori stabiliscono che le trascorrerà con il padre. Per_1
9) Per quanto riguarda le festività cristiane, quali, ad esempio, il Natale e la Pasqua, le Parti stabiliscono che le trascorrerà con la madre. Per_1
10) I giorni dal 27/12 al 01/01 AS li trascorrerà con il padre, salvi diversi accordi tra le Parti circa il Capodanno e la relativa organizzazione, mentre dal 02/01 al 06/01 con la madre.
11) Le ulteriori festività dell'anno e/o Ponti saranno trascorsi dalla figlia con i genitori, applicando il principio dell'alternanza o secondo gli accordi che saranno reperiti di volta in volta dai coniugi.
12) Il padre, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni della minore, potrà stare con Per_1
e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre.
13) Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le Parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
14) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di relativa spettanza.
15) In ogni caso ed in conformità dell'allegato piano genitoriale condiviso tra i coniugi:
a. quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente e dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico o videochiamata al giorno;
b. in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno e le modalità del viaggio (date, orari, mezzi di trasporto, ecc.);
c. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
d. nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e. eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
f. ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro; g. ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore;
h. il tutto salvo migliore accordo che le Parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
i. nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le Parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuta stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
Mantenimento della figlia
16) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra Pt_2 Per_1
a somma mensile di €300,00 (trecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie. Il predetto importo verrà adeguato annualmente in base all'indice Istat, come previsto per Legge. 17) Le Parti stabiliscono che l'assegno unico o l'assegno familiare o altro equipollente, rimarrà a favore esclusivo della Sig.ra Ai fini dell'erogazione dei predetti emolumenti le Parti Pt_1 si impegnano fin da ora a sottoscrivere i documenti necessari. Nel frattempo, poiché l'assegno unico viene percepito interamente dal marito, le Parti stabiliscono che, contestualmente alla ricezione, il Sig. verserà alla moglie la somma corrispondente all'assegno. Pt_2
18) Quanto alle spese straordinarie le Parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte
d'Appello di Milano, del quale dichiarano di aver preso visione.
Rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
19) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni qualsivoglia reciproca pretesa e rinunciando in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico.
20) I coniugi dichiarano di aver regolamentato, con il presente accordo, ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e di aver, altresì, già provveduto alla divisione di tutti i beni posseduti in comune, fatta eccezione per la casa coniugale e per il conto corrente Intesa
Sanpaolo S.p.A..
21) I coniugi convengono altresì che l'autovettura Kia CEE ' D, tg. EF251BJ, in uso ed intestata alla Sig.ra rimarrà di esclusiva proprietà della stessa, la quale si accollerà tutti Parte_1
i relativi oneri di manutenzione, bollo, assicurazione. Allo stesso modo i coniugi convengono che l'autovettura Opel Corsa, tg. FN787FJ, in uso al Signor rimarrà di esclusiva Parte_2 proprietà dello stesso, il quale si accollerà tutti i relativi oneri di manutenzione, bollo, assicurazione.
22) Le Parti dichiarano reciprocamente, alla luce delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Consenso all'espatrio 23) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della figlia e per l'inserimento della figlia minore su entrambi i passaporti dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Lomazzo (CO), il 30/10/2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Roma (RM) l'8.2.1995 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara PROVASI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 24.5.1991
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara PROVASI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lomazzo (CO) in data 30.10.2019
(anno 2019, atto n. 11, parte 1, Ufficio 1)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nata a [...], il [...], Persona_1 cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Cessazione della convivenza
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Casa coniugale
2) La casa coniugale sita in Santo Stefano Ticino (MI), Via Milano n. 14, di proprietà dei coniugi al 50%, resta in uso e nella disponibilità del Sig. con tutto quanto l'arreda e Parte_2 relative pertinenze. In funzione dell'assegnazione della casa coniugale, saranno a carico del Sig. tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile. La Sig.ra con Pt_2 Pt_1 il consenso del marito, ha già lasciato la casa coniugale e asportato i propri effetti personali, per trasferirsi in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Ticino Novelli n. 6.
3) Il Sig. acquisterà a titolo gratuito la quota di comproprietà del 50% della casa Pt_2 coniugale di pertinenza della moglie. L'immobile oggetto di cessione risulta essere così composto: in Comune di Santo Stefano Ticino (MI), nel fabbricato in Via Milano n.14, (catastalmente numero 4) e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione, disposto su tre piani, collegati tra loro da scala interna, composto da soggiorno e cucina al piano terra, due locali, servizio e balcone al piano primo e da due vani di ripostiglio al piano secondo (sottotetto), il tutto attualmente censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune come segue:
- Foglio 6, Particella 107, Subalterno 704, Via Milano n.4, piano T/1/2, categoria A/4, classe
2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq.102, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.101, rendita catastale euro 181,79; Coerenze: Via Milano, particelle 179 e
124, altra unità immobiliare, particella 106.
Salvo errori e come meglio in fatto.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avverà senza conguaglio, il Sig. diverrà Pt_2 pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile dinanzi descritto. Le spese notarili di passaggio di proprietà saranno a carico del Sig. con atto da stipularsi entro 4 (quattro) anni dalla Pt_2 sentenza di scioglimento del matrimonio.
4) In relazione al mutuo che era stato acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, le
Parti stabiliscono che lo stesso continuerà ad essere pagato integralmente dal Sig. fino Pt_2 all'estinzione. A tal proposito le Parti si impegnano ad attivarsi con l'istituto di credito per rinegoziare il mutuo e sostituire il contratto, eliminando, qualora possibile, la Sig.ra Pt_1 quale cointestataria.
Affidamento e collocamento dei figli
5) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con impegno Per_1 degli stessi a mantenerla, educarla ed istruirla. Il collocamento prevalente della stessa sarà presso la madre in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Ticino Novelli n. 6, ove manterrà la residenza anagrafica.
Tempi e modalità di visita 6) Salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore e delle sue esigenze, si dispone che il padre trascorra con la figlia tutti i fini settimana, dalle ore
20:00 del venerdì, quando prenderà la figlia presso la casa materna e fino alle ore 20:00 della domenica, quando la riaccompagnerà presso la casa materna.
7) Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere seco la minore per tutto il mese di agosto
(quattro settimane). Per il resto delle vacanze estive nel periodo non scolastico, i genitori stabiliscono la possibilità di trascorrere con la figlia altre settimane facoltative o weekend lunghi, le cui date e periodi dovranno essere concordati con un preavviso di almeno 1 mese.
8) Per quanto riguarda le festività islamiche, quali, ad esempio, la fine del e la Pasqua Per_2 musulmana, i genitori stabiliscono che le trascorrerà con il padre. Per_1
9) Per quanto riguarda le festività cristiane, quali, ad esempio, il Natale e la Pasqua, le Parti stabiliscono che le trascorrerà con la madre. Per_1
10) I giorni dal 27/12 al 01/01 AS li trascorrerà con il padre, salvi diversi accordi tra le Parti circa il Capodanno e la relativa organizzazione, mentre dal 02/01 al 06/01 con la madre.
11) Le ulteriori festività dell'anno e/o Ponti saranno trascorsi dalla figlia con i genitori, applicando il principio dell'alternanza o secondo gli accordi che saranno reperiti di volta in volta dai coniugi.
12) Il padre, compatibilmente alle esigenze ed agli impegni della minore, potrà stare con Per_1
e tenerla con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre.
13) Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le Parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
14) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di relativa spettanza.
15) In ogni caso ed in conformità dell'allegato piano genitoriale condiviso tra i coniugi:
a. quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente e dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico o videochiamata al giorno;
b. in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno e le modalità del viaggio (date, orari, mezzi di trasporto, ecc.);
c. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
d. nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e. eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
f. ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro; g. ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore;
h. il tutto salvo migliore accordo che le Parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
i. nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le Parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuta stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
Mantenimento della figlia
16) Il Sig. concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra Pt_2 Per_1
a somma mensile di €300,00 (trecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Pt_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie. Il predetto importo verrà adeguato annualmente in base all'indice Istat, come previsto per Legge. 17) Le Parti stabiliscono che l'assegno unico o l'assegno familiare o altro equipollente, rimarrà a favore esclusivo della Sig.ra Ai fini dell'erogazione dei predetti emolumenti le Parti Pt_1 si impegnano fin da ora a sottoscrivere i documenti necessari. Nel frattempo, poiché l'assegno unico viene percepito interamente dal marito, le Parti stabiliscono che, contestualmente alla ricezione, il Sig. verserà alla moglie la somma corrispondente all'assegno. Pt_2
18) Quanto alle spese straordinarie le Parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte
d'Appello di Milano, del quale dichiarano di aver preso visione.
Rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi
19) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni qualsivoglia reciproca pretesa e rinunciando in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico.
20) I coniugi dichiarano di aver regolamentato, con il presente accordo, ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e di aver, altresì, già provveduto alla divisione di tutti i beni posseduti in comune, fatta eccezione per la casa coniugale e per il conto corrente Intesa
Sanpaolo S.p.A..
21) I coniugi convengono altresì che l'autovettura Kia CEE ' D, tg. EF251BJ, in uso ed intestata alla Sig.ra rimarrà di esclusiva proprietà della stessa, la quale si accollerà tutti Parte_1
i relativi oneri di manutenzione, bollo, assicurazione. Allo stesso modo i coniugi convengono che l'autovettura Opel Corsa, tg. FN787FJ, in uso al Signor rimarrà di esclusiva Parte_2 proprietà dello stesso, il quale si accollerà tutti i relativi oneri di manutenzione, bollo, assicurazione.
22) Le Parti dichiarano reciprocamente, alla luce delle presenti pattuizioni, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Consenso all'espatrio 23) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della figlia e per l'inserimento della figlia minore su entrambi i passaporti dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Lomazzo (CO), il 30/10/2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG