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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 799/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
) con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
Niccolò Abriani, Diana Burroni e Davide De Vido
RECLAMANTE contro on il patrocinio Controparte_1 Parte_1 dell'Avv. Simone Tinagli
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATI
pagina 1 di 9 Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata il 27 marzo 2025
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
Voglia contrariis reiectis:
- sospendere ex art. 52 comma 1 CCII, anche inaudita altera parte, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di atti di gestione;
- nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con ogni consequenziale pronuncia;
- con vittoria di spese e compensi
Per la curatela della liquidazione giudiziale:
Conclude per il rigetto del reclamo.
Con vittoria di spese di lite.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza pubblicata il 27 marzo 2025 il Tribunale di Livorno dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di ravvisandone tutti i Parte_1 presupposti di fatto e di diritto, in accoglimento dell'istanza proposta da
[...]
(che si assumeva creditore di complessivi € 286.964,47, di cui € Controparte_2
47.037,24 in forza di decreti ingiuntivi non opposti, con tentativi infruttuosi di esecuzione forzata), osservando:
“La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
pagina 2 di 9 All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato. […] parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 che l'attivo è di circa 6 milioni di Euro, i debiti sono di poco inferiori al milione e i ricavi ammontano
a circa € 550 mila […]
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente fondato anche su titolo non con-testato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2023 pari a € 956 mila”.
2. Proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la Parte_1 contestando lo stato di insolvenza.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_3 rigetto del reclamo. Rimaneva contumace il creditore istante.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data primo luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Pacifica la rituale notifica in primo grado del ricorso per liquidazione giudiziale e decreto di fissazione udienza ex art. 40 CCII, parte reclamante in questa sede contesta unicamente lo stato di insolvenza, in sintesi deducendo:
- di essere proprietaria di un immobile adibito ad albergo (“Grand Hotel Miramare”
a Castiglioncello) di rilevanza storica e di notevole pregio, con un progetto di ristrutturazione e rinnovamento;
- che nelle more dei lavori di ristrutturazione dell'immobile è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda relativo ad altra struttura, con la Controparte_2
- che il credito della è contestato;
Controparte_2
pagina 3 di 9 - che i bilanci 2021- 2022 – 2023 approvati e depositati presso il Registro delle imprese attesterebbero la solidità patrimoniale della società;
- che erano in corso iniziative per il rilancio dell'attività, avendo ottenuto l'ammissione ad un finanziamento “agevolato” gestito da IT e promosso dal
Ministero del Turismo;
- che la società ed il suo socio unico hanno Controparte_4 in corso avanzate trattative, tutt'ora pendenti, con la massa degli obbligazionisti per postergare l'ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile e quindi assentire alle richieste di Banca Monte dei Paschi di Siena per erogare un finanziamento;
- che, a fronte di una debitoria “modesta” vi sarebbe una “consistenza patrimoniale di gran lunga superiore”;
- che NT & ER EM Ltd6, con sede a AL (di seguito anche
“NT”), sarebbe interessata a fornire un finanziamento-ponte e, a comprova della serietà dell'iniziativa, ha acquistato il 24 aprile 2025 il credito già di Controparte_2 dichiarandosi disposta a postergarlo subordinatamente all'accoglimento del
[...] reclamo;
la NT avrebbe poi anche avviato trattative per l'acquisto dei crediti verso gli obbligazionisti rappresentati da e delle azioni della holding CP_5 [...]
sempre subordinatamente all'accoglimento del reclamo. Controparte_4
4. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
4.1. La definizione di “insolvenza” di cui all'art. 2, lettera b) del CCII (“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) riprende testualmente l'art. 5 della previgente legge fallimentare.
Restano quindi validi i principi più volte affermati dai giudici di legittimità: lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento
pagina 4 di 9 dell'attività” (vedi Cass. sez. I, 02/11/2022, n.32280; vedi anche Cass. sez. I,
14/10/2022, n.30284: “ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”, relativa peraltro a fattispecie concreta in parte analoga a quella per cui è causa : la Cassazione ha confermato una pronunzia di merito che aveva osservato “un imprenditore dotato di patrimonio esuberante rispetto all'ammontare dei propri debiti, deve riuscire a servirsene per adempiere regolarmente, altrimenti è insolvente", rigettando il ricorso della società secondo il quale la sentenza impugnata non aveva “dato alcuna rilevanza alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, essendosi l'attività d'impresa da essa svolta sostanziatasi nel "dare vita e portare a conclusione un solo progetto immobiliare di recupero di un importante complesso immobiliare”, “rimarcando” che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto […] è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato […] va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018
Cass. n. 2830 del 2001)”).
4.2. Nella fattispecie deve osservarsi che:
- il credito della società a fondamento dell'iniziale Controparte_2 ricorso ex art. 37 CCII di € 286.964,47, per canoni ed opzione di acquisto risulta in parte
(per € 47.037,24) consacrato in decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata pagina 5 di 9 opposizione e trova comunque preciso fondamento documentale nel contratto di affitto di azienda sottoscritto;
la contestazioni della relative a presunti Parte_1 originari “vizi strutturali” dell'immobile ricompreso nell'azienda risultano del tutto generiche, anteriori ai decreti ingiuntivi che hanno acquisito efficacia di giudicato;
- prima di depositare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale la
[...] aveva inutilmente promosso esecuzione forzata, con pignoramenti Controparte_2 presso terzi, tutti dall'esito negativo (vedi ricorso e documentazione allegata: “entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazioni sostanzialmente negative (doc. 7) ed anzi MPS indicava anche che le modeste somme presenti sul conto corrente erano già vincolate in forza del precedente pignoramento di altro creditore (“Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di una procedura esecutiva, precedentemente promossa da nei confronti del Parte_2 medesimo debitore per l'importo di precetto di € 5.238,15 con atto notificato in data
18.6.24, presso il Tribunale di Livorno, udienza di comparizione indicata al
15.10.24”)”);
- l'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il registro delle imprese (bilancio al 31 dicembre 2023, approvato dall'assemblea del 5 dicembre 2024) si
è chiuso con una perdita di esercizio di € 951.625; sono indicati debiti per complessivi €
956.054 (vedi bilancio acquisito dal Tribunale);
- la società al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risultava titolare di due conti correnti, uno con saldo zero, l'altro con saldo di € 1.753,29
(vedi doc. 24, 25 depositati dalla curatela);
- la società maltese NT & ER EM Ltd6 che ha acquistato il credito della successivamente alla dichiarazione di apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale si è comunque insinuata al passivo per € 313.925,37;
- risultano altre insinuazioni al passivo per importi non modesti (vedi costituzione curatela e documenti allegati: “ euro 5.542,02 … CP_6 [...]
euro 85.844,25 … euro 6.372,74 … euro CP_7 Pt_3 CP_8
Cont 10.562,40 … euro 22.000,00 … euro 15.389,23”); Controparte_9
pagina 6 di 9 - risolto il contratto di affitto di azienda con la la Controparte_2 società allo stato è sostanzialmente inattiva, salvo il progetto relativo alla futura, particolarmente onerosa, ristrutturazione dell'immobile;
- a prescindere dall'effettivo valore dell'immobile (nel 2022, in occasione nella perizia di valutazione delle quote allegata all'atto di trasformazione della Pt_1
Parte Parte da ad risulta essere stato stimato in € 4.900.000,00: vedi doc. 19
[...] depositato dalla curatela), è pacifico che trattasi di immobile ipotecato a favore della
(quale rappresentante della massa degli obbligazionisti che hanno CP_5 finanziato la sino ad € 5.600.000 e che la Controparte_4 CP_5 ha depositato “domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni immobili ex artt. 201 e ss. CCII” per complessivi € 4.399.306,55
(vedi doc. 20-23 depositati dalla curatela);
- il finanziamento-contributo di IT era subordinato all'impiego di “mezzi propri/di terzi” per euro 3.096.989,00, mai reperiti dalla società e, in ogni caso, la concessione degli incentivi risulta ormai da tempo decaduta (vedi art. 3 del provvedimento del Ministero del Turismo in data 20 settembre 2024: “ai sensi dell'art.
9, co. 20, dell'Avviso Pubblico prot. n. 1693/2023 del 28 gennaio 2023 entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione la Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria in nome e per conto proprio e di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., pena la decadenza dagli incentivi”), senza certezza alcuna di proroga-rinnovo;
- la stato di insolvenza, anche in sede di impugnazione, deve essere valutato con riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione o, comunque, sulla base dei fatti esistenti a quella data anche se scoperti successivamente (vedi Cass 05/11/2019 , n.
28413: l'istanza di fallimento non è una condizione dell'azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un'azione autonoma che, quale presupposto legittimante l'apertura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto
a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione;
pertanto, la desistenza dell'unico creditore istante successiva alla
pagina 7 di 9 dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso; Cass. sez. I,
30/09/2019, n.24424: in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame”; Cass. 27/05/2015
n. 10952), quindi le allegazioni in merito alle proposte della società maltese NT, successive alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono irrilevanti;
peraltro trattasi di mere proposte, comunque subordinate alla revoca della liquidazione.
4.3. Gli elementi in precedenza riassunti attestano chiaramente lo stato di oggettiva insolvenza della società reclamante al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: una consistente esposizione debitoria, senza liquidità e fonti di reddito;
proprietaria di un immobile pur di pregio ma non produttivo, ipotecato e necessitante di onerosi e lunghi lavori di ristrutturazione, senza certezza di finanziamenti.
5. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese in favore della curatela costituita, che si liquidano in € 4.600,00 (valore indeterminabile – complessità media : fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva €
1.000,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002
Considerata la mancata costituzione dinanzi al Tribunale senza una comprovata giustificazione, la chiara infondatezza dell'unico motivo di reclamo attinente allo stato di insolvenza sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata il
27 marzo 2025 di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
[...]
2) condanna in solido la società reclamante e il legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese di lite sostenute Persona_1 dalla curatela della liquidazione giudiziale, che liquida in € 4.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono a carico di parte reclamante in solido con il legale rappresentate che ha conferito la procura i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 799/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
) con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 P.IVA_1
Niccolò Abriani, Diana Burroni e Davide De Vido
RECLAMANTE contro on il patrocinio Controparte_1 Parte_1 dell'Avv. Simone Tinagli
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATI
pagina 1 di 9 Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata il 27 marzo 2025
CONCLUSIONI
In data primo luglio 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni
Per la parte reclamante :
Voglia contrariis reiectis:
- sospendere ex art. 52 comma 1 CCII, anche inaudita altera parte, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di atti di gestione;
- nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con ogni consequenziale pronuncia;
- con vittoria di spese e compensi
Per la curatela della liquidazione giudiziale:
Conclude per il rigetto del reclamo.
Con vittoria di spese di lite.
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza pubblicata il 27 marzo 2025 il Tribunale di Livorno dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di ravvisandone tutti i Parte_1 presupposti di fatto e di diritto, in accoglimento dell'istanza proposta da
[...]
(che si assumeva creditore di complessivi € 286.964,47, di cui € Controparte_2
47.037,24 in forza di decreti ingiuntivi non opposti, con tentativi infruttuosi di esecuzione forzata), osservando:
“La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
pagina 2 di 9 All'udienza fissata il debitore non si costituiva seppure ritualmente citato. […] parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 che l'attivo è di circa 6 milioni di Euro, i debiti sono di poco inferiori al milione e i ricavi ammontano
a circa € 550 mila […]
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente fondato anche su titolo non con-testato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2023 pari a € 956 mila”.
2. Proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la Parte_1 contestando lo stato di insolvenza.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il Controparte_3 rigetto del reclamo. Rimaneva contumace il creditore istante.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data primo luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Pacifica la rituale notifica in primo grado del ricorso per liquidazione giudiziale e decreto di fissazione udienza ex art. 40 CCII, parte reclamante in questa sede contesta unicamente lo stato di insolvenza, in sintesi deducendo:
- di essere proprietaria di un immobile adibito ad albergo (“Grand Hotel Miramare”
a Castiglioncello) di rilevanza storica e di notevole pregio, con un progetto di ristrutturazione e rinnovamento;
- che nelle more dei lavori di ristrutturazione dell'immobile è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda relativo ad altra struttura, con la Controparte_2
- che il credito della è contestato;
Controparte_2
pagina 3 di 9 - che i bilanci 2021- 2022 – 2023 approvati e depositati presso il Registro delle imprese attesterebbero la solidità patrimoniale della società;
- che erano in corso iniziative per il rilancio dell'attività, avendo ottenuto l'ammissione ad un finanziamento “agevolato” gestito da IT e promosso dal
Ministero del Turismo;
- che la società ed il suo socio unico hanno Controparte_4 in corso avanzate trattative, tutt'ora pendenti, con la massa degli obbligazionisti per postergare l'ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile e quindi assentire alle richieste di Banca Monte dei Paschi di Siena per erogare un finanziamento;
- che, a fronte di una debitoria “modesta” vi sarebbe una “consistenza patrimoniale di gran lunga superiore”;
- che NT & ER EM Ltd6, con sede a AL (di seguito anche
“NT”), sarebbe interessata a fornire un finanziamento-ponte e, a comprova della serietà dell'iniziativa, ha acquistato il 24 aprile 2025 il credito già di Controparte_2 dichiarandosi disposta a postergarlo subordinatamente all'accoglimento del
[...] reclamo;
la NT avrebbe poi anche avviato trattative per l'acquisto dei crediti verso gli obbligazionisti rappresentati da e delle azioni della holding CP_5 [...]
sempre subordinatamente all'accoglimento del reclamo. Controparte_4
4. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
4.1. La definizione di “insolvenza” di cui all'art. 2, lettera b) del CCII (“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) riprende testualmente l'art. 5 della previgente legge fallimentare.
Restano quindi validi i principi più volte affermati dai giudici di legittimità: lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione “va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento
pagina 4 di 9 dell'attività” (vedi Cass. sez. I, 02/11/2022, n.32280; vedi anche Cass. sez. I,
14/10/2022, n.30284: “ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”, relativa peraltro a fattispecie concreta in parte analoga a quella per cui è causa : la Cassazione ha confermato una pronunzia di merito che aveva osservato “un imprenditore dotato di patrimonio esuberante rispetto all'ammontare dei propri debiti, deve riuscire a servirsene per adempiere regolarmente, altrimenti è insolvente", rigettando il ricorso della società secondo il quale la sentenza impugnata non aveva “dato alcuna rilevanza alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, essendosi l'attività d'impresa da essa svolta sostanziatasi nel "dare vita e portare a conclusione un solo progetto immobiliare di recupero di un importante complesso immobiliare”, “rimarcando” che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto […] è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato […] va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018
Cass. n. 2830 del 2001)”).
4.2. Nella fattispecie deve osservarsi che:
- il credito della società a fondamento dell'iniziale Controparte_2 ricorso ex art. 37 CCII di € 286.964,47, per canoni ed opzione di acquisto risulta in parte
(per € 47.037,24) consacrato in decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata pagina 5 di 9 opposizione e trova comunque preciso fondamento documentale nel contratto di affitto di azienda sottoscritto;
la contestazioni della relative a presunti Parte_1 originari “vizi strutturali” dell'immobile ricompreso nell'azienda risultano del tutto generiche, anteriori ai decreti ingiuntivi che hanno acquisito efficacia di giudicato;
- prima di depositare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale la
[...] aveva inutilmente promosso esecuzione forzata, con pignoramenti Controparte_2 presso terzi, tutti dall'esito negativo (vedi ricorso e documentazione allegata: “entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazioni sostanzialmente negative (doc. 7) ed anzi MPS indicava anche che le modeste somme presenti sul conto corrente erano già vincolate in forza del precedente pignoramento di altro creditore (“Tale somma risulta, peraltro, già interamente vincolata a favore di giustizia in dipendenza di una procedura esecutiva, precedentemente promossa da nei confronti del Parte_2 medesimo debitore per l'importo di precetto di € 5.238,15 con atto notificato in data
18.6.24, presso il Tribunale di Livorno, udienza di comparizione indicata al
15.10.24”)”);
- l'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il registro delle imprese (bilancio al 31 dicembre 2023, approvato dall'assemblea del 5 dicembre 2024) si
è chiuso con una perdita di esercizio di € 951.625; sono indicati debiti per complessivi €
956.054 (vedi bilancio acquisito dal Tribunale);
- la società al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risultava titolare di due conti correnti, uno con saldo zero, l'altro con saldo di € 1.753,29
(vedi doc. 24, 25 depositati dalla curatela);
- la società maltese NT & ER EM Ltd6 che ha acquistato il credito della successivamente alla dichiarazione di apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale si è comunque insinuata al passivo per € 313.925,37;
- risultano altre insinuazioni al passivo per importi non modesti (vedi costituzione curatela e documenti allegati: “ euro 5.542,02 … CP_6 [...]
euro 85.844,25 … euro 6.372,74 … euro CP_7 Pt_3 CP_8
Cont 10.562,40 … euro 22.000,00 … euro 15.389,23”); Controparte_9
pagina 6 di 9 - risolto il contratto di affitto di azienda con la la Controparte_2 società allo stato è sostanzialmente inattiva, salvo il progetto relativo alla futura, particolarmente onerosa, ristrutturazione dell'immobile;
- a prescindere dall'effettivo valore dell'immobile (nel 2022, in occasione nella perizia di valutazione delle quote allegata all'atto di trasformazione della Pt_1
Parte Parte da ad risulta essere stato stimato in € 4.900.000,00: vedi doc. 19
[...] depositato dalla curatela), è pacifico che trattasi di immobile ipotecato a favore della
(quale rappresentante della massa degli obbligazionisti che hanno CP_5 finanziato la sino ad € 5.600.000 e che la Controparte_4 CP_5 ha depositato “domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni immobili ex artt. 201 e ss. CCII” per complessivi € 4.399.306,55
(vedi doc. 20-23 depositati dalla curatela);
- il finanziamento-contributo di IT era subordinato all'impiego di “mezzi propri/di terzi” per euro 3.096.989,00, mai reperiti dalla società e, in ogni caso, la concessione degli incentivi risulta ormai da tempo decaduta (vedi art. 3 del provvedimento del Ministero del Turismo in data 20 settembre 2024: “ai sensi dell'art.
9, co. 20, dell'Avviso Pubblico prot. n. 1693/2023 del 28 gennaio 2023 entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione la Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria in nome e per conto proprio e di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., pena la decadenza dagli incentivi”), senza certezza alcuna di proroga-rinnovo;
- la stato di insolvenza, anche in sede di impugnazione, deve essere valutato con riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione o, comunque, sulla base dei fatti esistenti a quella data anche se scoperti successivamente (vedi Cass 05/11/2019 , n.
28413: l'istanza di fallimento non è una condizione dell'azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un'azione autonoma che, quale presupposto legittimante l'apertura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto
a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione;
pertanto, la desistenza dell'unico creditore istante successiva alla
pagina 7 di 9 dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso; Cass. sez. I,
30/09/2019, n.24424: in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame”; Cass. 27/05/2015
n. 10952), quindi le allegazioni in merito alle proposte della società maltese NT, successive alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono irrilevanti;
peraltro trattasi di mere proposte, comunque subordinate alla revoca della liquidazione.
4.3. Gli elementi in precedenza riassunti attestano chiaramente lo stato di oggettiva insolvenza della società reclamante al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: una consistente esposizione debitoria, senza liquidità e fonti di reddito;
proprietaria di un immobile pur di pregio ma non produttivo, ipotecato e necessitante di onerosi e lunghi lavori di ristrutturazione, senza certezza di finanziamenti.
5. Il reclamo va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata deve essere condannata, secondo soccombenza al pagamento delle spese in favore della curatela costituita, che si liquidano in € 4.600,00 (valore indeterminabile – complessità media : fase di studio € 1.400,00; fase introduttiva €
1.000,00; fase decisionale € 2.200,00), oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002
Considerata la mancata costituzione dinanzi al Tribunale senza una comprovata giustificazione, la chiara infondatezza dell'unico motivo di reclamo attinente allo stato di insolvenza sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) rigetta il reclamo e conferma la sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata il
27 marzo 2025 di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
[...]
2) condanna in solido la società reclamante e il legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese di lite sostenute Persona_1 dalla curatela della liquidazione giudiziale, che liquida in € 4.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono a carico di parte reclamante in solido con il legale rappresentate che ha conferito la procura i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
3) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al Tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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