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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1209/21 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Cola del Foro di C.F._2
Macerata ed elettivamente domiciliati in Castelraimondo (MC), via XX Settembre n.
3, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) e (c.f. ) CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Illuminati ed elettivamente domiciliati a Jesi
(AN), via N. Sauro n. 3, presso lo studio del medesimo
APPELLATI/appellanti incidentali e nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._6
Roberto Paradisi ed elettivamente domiciliato in Senigallia, via Armellini 14, presso lo studio dello stesso
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 83 DL
n. 18/2020 per l'udienza del 19 aprile 2023.
Oggetto: risarcimento danni
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 1030/2021, pubblicata il 30/08/2021 (rg 7192/2015), il
Tribunale di Ancona - dichiara la responsabilità di e Controparte_1 Parte_2
nella causazione dell'incendio verificatosi nello stabilimento balneare Bagni
[...]
Cristina di Senigallia il 31.20.2010 e dei danni conseguenti;
- dichiara la responsabilità dei IG.RR e , in qualità di esercenti la Controparte_2 Controparte_3
responsabilità genitoriale sul figlio all' epoca dei fatti minore di età, e della CP_1
IG.ra , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
all' epoca dei fatti minore di età, tutti in solido tra loro, per i danni Parte_2
subiti dal IG. in conseguenza dell'incendio predetto;
per l' effetto - Controparte_4
condanna tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' attore, che si quantificano nella somma complessiva di
58.733,73 di cui 32.367,73 per danno emergente diretto, 14.500,00 per il danno relativo agli interessi da pagare sul mutuo ipotecario necessario all' acquisto della nuova attrezzatura, 1.554,00 per le spese notarili relative al contratto di mutuo, 312,00 per le spese della perizia bancaria, 10.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT dalla data de evento fino all' effettivo soddisfo;
- condanna tutti i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da attore, che si liquidano in 9.225,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello parziale
[...]
e , deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, Parte_1 Parte_2
per chiedere che, in parziale riforma della gravata sentenza, in via principale, sia accertata l'assenza di qualsiasi responsabilità del e della sig.ra Parte_2
nella causazione del danno subito dal in Parte_1 Controparte_4
conseguenza dei fatti oggetto di causa, e sia respinta la domanda svolta da quest'ultimo nei loro confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità degli appellanti in relazione al danno subito dal
[...]
, sia rideterminato il quantum risarcitorio nella minor somma che verrà CP_4
ritenuta equa e di giustizia, escludendo in ogni caso la condanna degli appellanti dal pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/12/2021, si sono costituiti in giudizio e contestando le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
motivazioni del gravame ed interponendo appello incidentale, per chiedere, nel merito: il rigetto dell'appello proposto da e segnatamente Parte_1 Parte_2
nella parte in cui si chiede accertarsi l'assenza di qualsiasi responsabilità dei medesimi in relazione al danno subito da in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Controparte_4
in accoglimento del dispiegato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore ed attuale appellato IG. nei confronti dei IGg. e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque Controparte_3 non provate. Condannare alla ripetizione al dott. della CP_4 Controparte_2
somma di €. 42.393,84 coRRsposta in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva.
In subordine, nella denegata ipotesi venga confermata, in tutto o in parte, la responsabilità degli attuali appellanti incidentali, ridurre il quantum risarcitorio in accoglimento delle eccezioni mosse col presente atto, sia con riferimento ai danni materiali che ai danni morali. In via istruttoria, disporsi il rinnovo ex art. 196 c.p.c. della consulenza tecnica d'ufficio ed ammettere prova testimoniale articolata e non ammessa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/03/2022, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni dei due gravami, per chiedere il rigetto Controparte_4
delle domande degli appellanti principali e incidentali perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 19/04/2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Motivazioni dell'appello principale
1-Violazione e/o falsa applicazione di legge laddove il Giudice di primo grado valorizza quale argomento di prova, ai fini della pronuncia sulla responsabilità del in ordine ai fatti per i quali è causa, la circostanza che il Parte_2
medesimo ha chiesto al Tribunale per i Minorenni, quale Giudice penale, la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/1988.
Censurano la gravata pronuncia nella parte in cui recita: Non può peraltro trascurarsi che l'ammissione di entrambi gli imputati minorenni, su loro richiesta, alla sospensione del processo con messa alla prova, pur senza costituire accertamento della responsabilità penale degli imputati, presupponeva la valutazione, da parte del giudice minorile, dell'impossibilità di definire il giudizio con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere per iRRlevanza del fatto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento): nella sentenza del 3/03/2015, il Tribunale dei minorenni rileva infatti “come in atti vi siano elementi idonei al rinvio a giudizio di tutti gli imputati in relazione alle imputazioni” loro contestate, di incendio in concorso
e furto aggravato.
Deducono, a tal fine, che nel processo penale minorile la messa alla prova è una definizione alternativa del procedimento, che non presuppone lo svolgimento di un'istruttoria dibattimentale e dunque un accertamento delle responsabilità dei minori, ma che si basa solamente sugli atti compiuti durante la fase delle indagini ed è finalizzata, come disposto dall'art. 28 DPR 448/1988, a consentire al Giudice penale minorile di valutare la personalità del minorenne all'esito della prova;
che, infatti, anche dall'acquisizione del fascicolo delle indagini penali non emerge alcuna prova di una fattiva partecipazione del all'episodio di danneggiamento subito Parte_2
dalla parte attrice;
che, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 448/1988, “La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato” e, pertanto, a maggior ragione, la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova, ed ancora di più la sommaria delibazione del
Giudice sulla sussistenza di elementi idonei a giustificare il rinvio a giudizio prodromica alla sospensione del processo per messa alla prova, non può avere rilevanza alcuna nel presente giudizio risarcitorio, ove la presunta responsabilità del Pt_2
negli accadimenti esposti dalla parte attrice è totalmente infondata e indimostrata.
2-Erronea e contraddittoria motivazione in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale di Ancona afferma di essersi avvalso ai fini della decisione degli atti di indagine penale dai quali, tuttavia, non emerge alcuna responsabilità di in relazione ai fatti di incendio - danneggiamento per cui è Parte_2
causa.
Censurano la gravata sentenza nella parte in cui recita: Quanto al contenuto del fascicolo penale deve rilevarsi che nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè “il Giudice potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” e ciò anche se nel procedimento penale sia mancato il vaglio critico del dibattimento.
Deducono, a tal fine, che, tuttavia, dalle sommarie informazioni acquisite dall'Autorità nell'immediatezza dei fatti emergeva unicamente ed inequivocabilmente la responsabilità dell in ordine ai fatti indicati in citazione, ai quali i Controparte_1
sette giovani hanno presumibilmente assistito in qualità di spettatori, tanto che successivamente ai fatti del 31/10/2010 per un periodo di circa due anni il Parte_2
non veniva neppure indagato (cfr informazioni rese da GI DU
[...]
11/11/2010; conclusioni informativa di reato 15/11/2010 Ufficiali PG Commissariato
Senigallia); che, ad indagini praticamente compiute, il GIP presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona, con ordinanza del 14/07/2011, autorizzava la proroga delle indagini preliminari a carico del solo (a quel momento unico Controparte_1
indagato), in quanto la Questura di Ancona non aveva ancora trasmesso l'esito della comparazione delle impronte rilevate sul luogo dell'incendio; che, successivamente la
Polizia scientifica relazionava che i frammenti papillari rinvenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti sui quali avrebbero dovuto essere effettuati i confronti dattiloscopici non erano utili a tale scopo;
che, pertanto, veniva notificato al solo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
che, all'esito Controparte_1
delle memorie difensive dell' venivano assunti a sommarie informazioni due CP_1
soggetti del tutto estranei alla vicenda e non presenti la sera dei fatti:
[...]
e , i quali riferivano dei racconti che Controparte_5 Controparte_6
assumevano essere stati fatti loro dallo stesso e da GI DU, Controparte_1
racconti de relato dello stesso che ovviamente aveva ed ha tutto l'interesse a CP_1
far ricadere su altri le proprie responsabilità; che, infatti, sulla scorta di tali deposizioni costruite ad arte dall per far ricadere le proprie responsabilità sul Controparte_1
quest'ultimo veniva indagato e con atto del 25/09/2012 (quindi quasi Parte_2 due anni dopo i fatti) gli veniva comunicata l'informazione di garanzia in atti;
che è del tutto evidente che gli atti di indagine penale che il giudice di prime cure ha inteso valorizzare conducono in tutt'altra direzione rispetto a quella di un'ipotetica responsabilità del , quanto meno le dichiarazioni rese Parte_2
nell'immediatezza dei fatti, fino a quando non vi è stata la conclusione delle indagini nei confronti dell che gli atti dell'indagine penale non possono certo portare CP_1
alla condanna civile del per insussistenza di elementi a suo carico, mentre dai Pt_2
medesimi emerge inequivocabilmente la responsabilità esclusiva dell CP_1
unico responsabile del danno subito dal che lo stesso Sostituto
[...] CP_4
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Ancona nella richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti dell'unico maggiorenne del gruppo,
attribuiva la responsabilità dell'accaduto solo al convenuto Controparte_7
affermando che "tutti i testimoni attribuiscono al solo Controparte_1 CP_1
(Giovanni) la condotta materiale", riferendosi alle prime deposizioni di Tes_1
DU, e che sono poi le stesse che parte attrice adduceva a Pt_2 Tes_2
sostegno della propria domanda svolta in primo grado, insieme alla versione dei fatti resa dallo stesso dal e dal . CP_1 CP_7 Parte_3
3-Contraddittoria motivazione in relazione al capo della Sentenza impugnata con il quale il Tribunale di Ancona, dopo aver rilevato che l' ha fatto CP_1
pressione sugli altri ragazzi per ottenere delle dichiarazioni a lui favorevoli, non tiene in considerazione che solo dopo la conclusione delle indagini penali nei confronti dell alcuni soggetti già assunti a sommarie Controparte_1
informazioni ebbero a cambiare la loro versione dei fatti resa nell'immediatezza dell'episodio coinvolgendo ingiustamente il . Parte_2
Censurano la gravata pronuncia nella parte in cui, riferendosi all Controparte_1
recita: risulta essersi attivato, subito dopo l'accaduto, per fare pressione nei confronti di alcuni dei suoi amici al fine di ottenere da loro una versione dei fatti a sè favorevole
(v. annotazione di servizio del 9/11/2010 – doc.26 atto di citazione, in cui sono gli stessi agenti a scoprire il tentativo dell' di condizionare la versione di CP_1 CP_8
mandando a casa sua i due amici e , facendoli precedere da
[...] Tes_1 CP_7
una sua telefonata) come dimostrato altresì dalle numerosissime chiamate fatte da
a , , DU nei tre giorni precedenti la Controparte_1 CP_7 Tes_1
convocazione dei giovani presso il Commissariato quali risultano dalle intercettazioni telefoniche attivate nel procedimento penale.
Deducono, a tal fine, che il primo giudice, nonostante ciò, valorizza, al fine di dichiarare la responsabilità del , le sommarie informazioni rese in data Parte_2
25/08/2012 da e in data 28/07/2012 da i quali erano stati CP_9 CP_7
già ascoltati dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti senza che emergesse alcuna responsabilità del;
che tali dichiarazioni sono completamente Parte_2
inattendibili, posto che sono mutate nel corso del tempo in maniera contraddittoria con quanto dichiarato precedentemente, lasciando trasparire la sopravvenuta "volontà" di sollevare l' dalle proprie responsabilità attribuendo ad altri (ed in particolare CP_1
al le stesse (cfr dichiarazioni DU GI del 11/11/2010 e del 25/08/2012); Pt_2
che il giudice di prime grado nella motivazione della Sentenza impugnata si riferisce a tali ultime dichiarazioni del DU per affermare ingiustamente la responsabilità del che, tuttavia, tale versione è del tutto inattendibile anche alla luce di quanto Pt_2
argomentato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo, ma anche rilevato dagli investigatori, in ordine alle pressioni che l' avrebbe fatto nei confronti dei CP_1
ragazzi affinché fornissero una versione di comodo diretta a scagionarlo, pressioni, come detto, evidenziate anche dal Giudice di prime cure nella Sentenza oggetto di impugnazione che, in maniera contraddittoria, da un lato, rileva il comportamento dell teso ad ottenere dai ragazzi presenti la sera dei fatti delle dichiarazioni CP_1
a sé favorevoli e, dall'altra, presta fede a delle dichiarazioni rese dai ragazzi a distanza di circa due anni dai fatti e successive alla conclusione delle indagini preliminari dell quando lo stesso, dopo aver visto gli atti di indagine a suo carico, ha CP_1
potuto costruire, avvalendosi delle testimonianze dei suoi amici, una versione dei fatti del tutto nuova e diversa attribuendo al la responsabilità Parte_2 dell'incendio nel tentativo di vedersi liberato dalla propria;
che, in definitiva, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, è proprio dagli atti d'indagine, da rivalutarsi necessariamente, che emerge come il sig. sia estraneo ai fatti, vittima di un disegno costruito a suo discapito Pt_2
a distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, colpevole solamente di essere rimasto coinvolto in una situazione totalmente inaspettata ed involontaria.
4-Dall'assenza di responsabilità ex art. 2048 c.c. della sig.ra Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sull'allora figlio minore . Parte_2
Deducono, a tal fine, l'assenza di responsabilità della sig.ra quale Parte_1
conseguenza dell'assenza di responsabilità di in relazione ai fatti di Parte_2
danneggiamento oggetto di causa, atteso che la responsabilità del genitore sorge qualora emerga una responsabilità da fatto illecito del figlio minore che, nel caso di specie, oltre che indimostrata è del tutto insussistente.
5-Sulla determinazione del danno risarcibile in assenza di prova e sull'erronea quantificazione del danno da parte del CTU effettuata sulla scorta di mere dichiarazioni di parte attrice.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui recita: Per la determinazione del danno risarcibile si è proceduto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di stabilire il valore dei beni andati danneggiati o distrutti nell'evento e le altre voci di danno.
Deducono, a tal fine, che il CTU ha quantificato i danni senza aver visionato i beni danneggiati ed assumendo la quantità dei beni danneggiati dalle mere dichiarazioni dell'attore sfornite di qualsiasi prova, precisamente la denuncia-querela del sig. CP_4
presentata il 31/10/2010, quindi secondo un elenco che lo stesso danneggiato avrebbe stilato;
che il capanno, comunque di valore modesto, non è stato distrutto ma solo parzialmente danneggiato (cfr n. 6 fotografie fascicolo Polizia scientifica del
Commissariato di P.S. di Senigallia), atteso che il manufatto è rimasto solo in parte attinto dalle fiamme e che nulla è stato dimostrato circa il reale valore dell'attrezzatura presuntivamente andata distrutta;
che l'assicurazione , in epoca precedente al CP_10
giudizio, ha risarcito il danno con la cifra di €25.200,00, da ritenersi idonea a coprire l'intero danno patrimoniale causato in quanto il perito della compagnia ha potuto accertare i danni visionando i beni in epoca successiva e prossima all'incendio; che, pertanto, è esorbitante e pretestuoso il riconoscimento da parte del Giudice di prime cure dell'ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale di € 32.367,73 (pari all'intero importo del danno patrimoniale determinato dal CTU in €57.567,73 meno l'importo riconosciuto dalla compagnia di assicurazione di €25.200,00). CP_10
Censurano ancora la sentenza impugnata nella parte in cui recita:
Le conclusioni del CTU possono essere condivise: da un lato la consistenza del manufatto rimasto danneggiato dall'incendio è certa in quanto si tratta di bene censito al catasto fabbricati del Comune di Senigallia, ricostruito con le medesime dimensioni inserite in planimetria , dall'altro i materiali e le attrezzature contenute nel capanno
(in parte raffigurate nelle fotografie prodotte da parte attrice) non più presenti al momento dell'incarico perché già smaltiti e riacquistati, sono stati individuati in base al tenore della denuncia querela sporta dall'odierno attore nell'immediatezza del fatto, il cui contenuto (comprensivo delle cabine, sin dall'inizio menzionate e visibili nelle fotografie) è facilmente raffrontabile con le fotografie eseguite al momento e contenute fra l'altro, all'interno del fascicolo penale. E' appena il caso di evidenziare che il metodo valutativo del CTU appare immune da vizi logici, anche nel tener conto della quantità e qualità di beni presenti al momento dell'incendio, sia per essersi il consulente basato su documentazione processuale regolarmente acquisita (sebbene proveniente da una della parti), sia per non essere stata fornita dalle controparti la prova di un diverso quantitativo di beni presenti e danneggiati, mentre l'attore ha al contrario prodotto una serie di fatture attestanti l'acquisto nel tempo del materiale utilizzato per l'attività balneare.
Deducono, a tal fine, che l'indagine del CTU avrebbe dovuto essere volta ad accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore Controparte_4 a seguito dell'incendio del proprio stabilimento balneare denominato “Bagni Cristina”, sito sul lungomare di SENIGALLIA in data 31/10/2010, nonché accertare in particolare la congruità delle spese asseritamente sostenute per l'acquisto di materiale sostitutivo di quello danneggiato o distrutto;
che il CTU, di fatto, non ha potuto accertare il danno presuntamente subito dal in quanto si è limitato ad accogliere CP_4
pedissequamente le istanze di parte attrice, nè, di conseguenza, ha potuto quantificare in maniera esente da censura il presunto danno patito;
che, in particolare, per quanto concerne la stima del valore dei beni ricoverati all'interno del capanno al momento dell'incendio, il CTU, basandosi solamente sul materiale documentale in atti fornito da parte attrice e su quello fornito dal geom. CTP di parte attrice, quindi Tes_3
fotografie e fatture versate in atti di causa, non ha potuto verificare personalmente la quantità delle attrezzature ricoverate rimasta danneggiata a seguito dell'incendio tanto da ammettere che “In sede di sopralluogo non è stato possibile per ovvie ragioni esaminare le attrezzature in fase di danneggiamento. Ci si basa pertanto sulle richieste di parte attorea presente in atti e su materiale fornito su richiesta del sottoscritto a
CTP Geom. ”; che ha preso per buone le richieste di parte attrice Persona_1
rimaste sfornite di qualsiasi prova, concludendo l'elaborato con la stima del valore del danno del box-office e delle attrezzature dell'attore , al netto del Controparte_4
deprezzamento, rispettivamente in € 45.144,15 ed € 9.981,14, per un totale complessivo di € 55.125,29; che il metodo utilizzato dal Ctu non può condividersi, in quanto si basa apoditticamente sull'esame della documentazione e dell'elenco delle spese forniti da parte attrice, e ciò non permette di determinare con chiarezza la corretta quantità e qualità dei beni danneggiati, né quindi il corretto ammontare del danno subito dal con conseguente inadeguata risposta del Ctu al quesito del Giudice, CP_4
in ordine alla “congruità delle spese asseritamente sostenute dall'attore per l'acquisto del materiale sostitutivo di quello danneggiato o distrutto”.
6-Falsa applicazione di legge in relazione al capo della Sentenza con il quale si è operata un'erronea duplicazione degli interessi in relazione al danno patrimoniale liquidato.
Censurano la sentenza gravata nella parte in cui recita: Va risarcito l'ulteriore danno rappresentato dai costi (interessi e costi di attivazione) del mutuo che l'odierno attore
è stato costretto ad accendere per riacquistare tutto il materiale distrutto. Risulta infatti dimostrato che il sig. al fine di riacquistare l'attrezzatura distrutta CP_4
nell'incendio, di valore tutt'altro che modesto, ha richiesto, non reputando sufficiente
l'indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, un mutuo di €90.000,00 da restituire in 177 rate mensile coRRspondendo interessi per complessivi €21.770,33, oltre ad affrontare spese notarili e spese per il perito bancario per la stima dell'immobile…..” ed ancora “…atteso che a fronte di un danno accertato (come si vedrà a breve) di poco meno di €60.000,00 – al netto dell'indennizzo ricevuto dall'assicurazione – l'attore ha richiesto un mutuo di importo sensibilmente superiore
(€90.000,00), la cui differenza non può ritenersi conseguenza diretta del danno. Ne consegue che il danno da corresponsione di interessi va proporzionalmente diminuito
(in misura approssimativamente di 2/3) risultando pari ad €14.500,00. In tutto, il danno connesso al mutuo, comprensivo di interessi, spese notarili e spese di perizia, ammonta a €16.366,00.
Deducono, a tal fine, che lo scopo degli interessi legali nelle obbligazioni da fatto illecito è quello di compensare il ritardo nell'ottenimento della prestazione risarcitoria e quindi delle somme necessarie alla riparazione del danno subito;
che, pertanto, la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'attore degli interessi che lo stesso ha coRRsposto per il mutuo contratto per provvedere alle riparazioni, si configura come il maggior danno patito dall'attore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da fatto illecito, maggior danno da ritardo nell'adempimento che, in assenza di diversa dimostrazione, gli sarebbe stato riconosciuto attraverso la previsione degli interessi al saggio legale. Censurano ancora la prima pronuncia nella parte in cui afferma: Tenuto conto del fatto che l'attore ha percepito, dalla la somma di €25.200,00 a Controparte_11
parziale copertura dei danni sofferti, complessivamente, il danno da risarcire è pari ad €58.773,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo.”
Deducono, a tal fine, che il Tribunale ha operato un'illegittima duplicazione degli interessi posti a carico dei convenuti, chiamati, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario contratto per riparare i danni patrimoniali subiti, e, dall'altro, chiamati nuovamente a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale oltre alla rivalutazione monetaria sui medesimi danni patrimoniali, oltre a quelli non patrimoniali;
che appare dunque evidente che la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi versati dall'attore nel mutuo ipotecario contratto per la riparazione del danno esclude che quest'ultimo abbia subito ulteriori danni da ritardo nel pagamento del capitale dovuto, visto che lo stesso, proprio attraverso il mutuo contratto ed i cui interessi e spese sono state posti a carico dei convenuti, ha avuto immediatamente la disponibilità delle somme necessarie ad effettuare le riparazioni.
Motivazioni dell'appello incidentale
1-Sulla responsabilità del minore CP_1
Deducono che la sentenza impugnata correttamente riconosce che l'ammissione dei due imputati minorenni alla sospensione del processo con messa in prova non costituisce accertamento della responsabilità penale degli imputati;
che, infatti, con la sentenza n. 36/2015, il GIP del Tribunale per i minorenni delle Marche ha soltanto dichiarato il non luogo a procedere in relazione ai reati ascritti agli imputati perché estinti per esito positivo della prova, cui erano stati ammessi sul solo presupposto che sussistessero elementi “che giustificherebbero il rinvio a giudizio” degli imputati;
che la pretesa del giudice di primo grado di dare comunque rilievo probatorio alla mera ipotesi di un rinvio a giudizio (non verificatosi) è evidentemente fuorviante in quanto contraria al principio costituzionale sancito dall'art. 27 comma 2 Cost. nonché ai principi che regolano il processo penale e quello civile, trasformando un mero incolpato in un presunto colpevole;
che l'indagato è stato ammesso al CP_1
procedimento per messa in prova senza aver mai confessato alcun reato, essendosi limitato ad ammettere di non essere intervenuto per impedire l'accaduto; che la sentenza impugnata viola il principio sancito dall'art. 2697 c.c. laddove non prende atto che l'attore non ha affatto assolto all'onere probatorio su lui gravante;
che, anzi, la sentenza incorre anche in vizio di carenza di motivazione, ravvisabile tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice;
che la sentenza valorizza pure le conclusioni dell'informativa di reato del 15/11/2020, obliterando del tutto che, a seguito delle memorie difensive presentate dalla difesa di è stato svolto un Controparte_1
supplemento istruttorio che ha portato all'informazione di garanzia nei confronti di e quindi alla richiesta di rinvio del giudizio dello stesso;
che, tra Parte_2
l'altro, le dichiarazioni del hanno un contenuto confessorio, sfuggito al Pt_2
Tribunale, laddove smentiscono radicalmente quanto affermato in comparsa di costituzione e risposta, atteso che, in questa sede affermava che la responsabilità dei fatti fosse tutta attribuibile all mentre in sede di interrogatorio affermava CP_1
di non poter dire nulla di preciso con riguardo a il che evidentemente mina CP_1
tutto il suo impianto difensivo, in quanto fondato sulla responsabilità esclusiva dell CP_1
2-Sulla responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.
Deducono, a tal fine, che la sentenza impugnata afferma la responsabilità genitoriale sic et simpliciter sulla base “dell'accadimento dei fatti”, trascurando che la presunzione di responsabilità che l'art. 2048 pone a carico dei genitori, appare, nel caso dei genitori di superata alla luce delle risultanze istruttorie già agli atti, che Controparte_1
dimostrano la positiva opera svolta da entrambi i genitori di che Controparte_1
hanno impartito al minore una buona educazione ed esercitato una vigilanza adeguata, siccome risulta significativamente dalla relazione 21.11.2013 dell'Ufficio di Servizio
Sociale per i minorenni, quale soggetto pubblico qualificato;
che la prova per testi, non ammessa e riproposta sia in sede di pc del primo grado che in questa sede, era volta a dimostrare circostanze idonee a comprovare da parte dei genitori di
[...]
l'osservanza dei doveri previsti dall'art.147 c.c. . CP_1
3-Sui danni
Deducono al riguardo che l'attore ha enfatizzato danni in realtà contenuti e per i quali era stato integralmente risarcito dall'assicurazione, sui quali non ha fornito alcuna prova, tanto che il CTU concludeva: “In sede di sopralluogo non è stato possibile per ovvie ragioni esaminare le attrezzature in fase di danneggiamento. Ci si basa pertanto sulle richieste di parte attorea presente in atti e su materiale fornito su richiesta del sottoscritto a CTP Geom. ed il primo giudice, recependo Persona_1
integralmente le conclusioni peritali, afferma lapidariamente che le attrezzature contenute nel capanno (in parte raffigurate nelle fotografie prodotte da parte attrice), non più presenti al momento dell'incarico perché già smaltiti e riacquistati, sono stati individuati in base al tenore della denuncia-querela sporta dall'odierno attore”; che l'unico elenco cui va riconosciuto come fonte di prova è infatti quello stilato dai Vigili del Fuoco, il quale comprende: “attrezzatura balneare (tavoli, ombrelloni, sdraie) e all'esterno parte della struttura in legno e telo copertura” e non comprende affatto le cabine, che quindi vanno sicuramente espunte dai calcoli del danno.
Quanto al mutuo bancario che l'attore, a suo dire, avrebbe acceso per continuare l'attività, esso non ha nulla a che vedere con il danno causato dall'incendio, come si evince anche dal fatto che il suo importo è enormemente superiore allo stesso danno denunciato dall'attore; che, comunque, la sentenza è errata nella parte in cui ha operato un'illegittima duplicazione degli interessi, condannando i convenuti, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario che si vorrebbe contratto per riparare i danni patrimoniali subiti, e, dall'altro, condannandoli anche a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale, oltre alla rivalutazione monetaria, anche sulle somme già gravate degli interessi convenzionali.
Infine, la sentenza è errata e va riformata in ordine alla liquidazione del danno morale, accordato senza che sia stato minimamente dimostrato, nella sua esistenza e nella sua entità, in aperta violazione dei principi sanciti dagli artt.116 cpc e 2697 c.c., tenuto anche conto del fatto che in data 16.05.2011 il aveva anche ricevuto l'indennizzo CP_4
dall'assicurazione, per cui la situazione familiare era ormai risolta e non poteva trovarsi sul lastrico.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato e va pertanto respinto.
Premesso che va condivisa la pronuncia di legittimità richiamata dagli appellanti (Cass. civ sez. III, 06/12/2019, n.31894), reputa tuttavia la Corte adita che il primo giudice, nel motivare in ordine alla responsabilità di e per la causazione CP_1 Pt_2
dell'incendio ed il danneggiamento dello chalet, pur dando rilevanza al fatto che l'ammissione dei minorenni alla sospensione del processo con messa alla prova presupponeva la valutazione, da parte del giudice minorile, dell'impossibilità di definire il giudizio con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere per iRRlevanza del fatto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento), tanto che nella successiva sentenza di non luogo a procedere (n. 36 del 3/03/2015) il Tribunale dei minorenni premetteva, tra l'altro, che, in base agli atti, vi fossero elementi idonei al rinvio a giudizio di tutti gli imputati in relazione alle imputazioni, ha dato espressamente atto del fatto che non sussistesse un accertamento della responsabilità penale dei minorenni, escludendo con ciò la sussistenza dei reati e la responsabilità dei minori in questione soltanto sulla base dell'esito del procedimento penale come sopra richiamato.
La lettura dell'iter motivazionale seguito dal primo giudice permette, infatti, di evincere agevolmente che questi ha concluso in ordine alla responsabilità dei due minorenni all'esito della valutazione sia delle prove precostituite acquisite agli atti del presente processo, come quelle del procedimento penale (deposizioni polizia, sommarie informazioni testimoniali, localizzazione cellulari, relazione servizi sociali etc), sia delle prove costituende, tra cui quelle orali assunte in primo grado (deposizioni testimoniali, dichiarazioni convenuti etc).
Posto quanto precede, varrà ricordare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. Spetta, invero, in via esclusiva al giudice di merito il compito di selezionare, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga iRRlevante, ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014) (Cassazione civile sez. II, 04/01/2017 n.113).
I motivi secondo, terzo e quarto dell'appello principale ed i motivi primo e secondo del gravame incidentale, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Varrà premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità) (Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12164).
Ed ancora: il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è iRRlevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza) (Cassazione civile sez.
III, 03/11/2021, n.31312).
Posto quanto precede, la rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di affermare, in primis, che risulta accertata la presenza sui luoghi di causa sia di che di , e, in secondo luogo, che sono Controparte_1 Parte_2
dirimenti, ai fini del decidere, le informazioni rese da e e CP_7 Persona_2
le intercettazioni telefoniche intercorse tra e Persona_2 Controparte_1
Quanto a ascoltato a sommarie informazioni il 09/11/2010, ha dato conto CP_7
della presenza di un gruppo, composto da e oltre altri, CP_1 Tes_1 CP_8
ma non ha nominato e, nel narrare come avessero trascorso la serata, Parte_2
non ha accennato nulla ai fatti di reato. Nelle successive informazioni rese il 28/07/2012, ha dato atto anche della presenza del che dichiarava di voler spaccare la finestra per poi andare via, ma poi di fatto Pt_2
la finestra veniva aperta dall con un pezzo di ferro che il aveva CP_1 Pt_2
nello zaino e che aveva mostrato loro precedentemente;
che, dopo l'apertura, lui e si allontanavano mentre e DU rimanevano sul posto ma, attirati CP_1 Pt_2
dal fumo, sono tornati indietro ed hanno visto che con il braccio dentro la Pt_2
finestra, utilizzando un accendino, accendeva qualcosa all'interno del locale, dal quale estraeva anche qualcosa ma non sapeva specificare cosa fosse.
In sostanza, ha dato subito conto della presenza dell in CP_7 CP_1
entrambe le occasioni, imputandogli in sede di seconde informazioni la condotta criminosa dell'apertura della finestra mediante l'oggetto metallico. Ha dato atto della presenza del soltanto in sede di seconde informazioni, coinvolgendolo Pt_2
nell'esecuzione della condotta criminosa.
Quanto a DU GI va rilevato che questi, ascoltato la prima volta a sommarie informazioni, in data 11/11/2010, ha dichiarato che, scesi in spiaggia, presenti e aveva estratto dal Pt_2 Tes_1 CP_1 CP_7 Controparte_1
giubbetto l'oggetto metallico cilindrico ed aveva forzato la persiana in legno del capanno, nel quale però avevano deciso di non entrare proprio per le piccole dimensioni dell'infisso, e si riportavano tutti sul marciapiede per allontanarsi, ad eccezione di che seguiva a breve distanza essendosi mosso per ultimo. Controparte_1
Nelle successive informazioni, rese il 25/08/2012, ha affermato che il aveva Pt_2
forzato la finestra, riuscendo a rompere il relativo gancio al secondo tentativo, e che tutti hanno guardato all'interno per vedere cosa ci fosse;
che a quel punto si spostava sul marciapiede vicino a , chiacchierava un po' con loro, e si Per_3 Parte_4
avvicinava anche che li invitava a spostarsi verso la strada e, una volta CP_7
imboccata la strada, venivano raggiunti da e mentre gli Tes_1 Pt_2 CP_1
ultimi due accennavano al fatto che il capanno avesse preso fuoco. Non ha precisato nulla di più in ordine a chi avesse fatto cosa, atteso che i due successivamente non lo hanno mai chiarito, incolpandosi a vicenda.
In entrambe le occasioni, dunque, DU ha dato conto della presenza sia dell che del imputando loro da subito condotte criminose, prima CP_1 Pt_2
all'uno, poi all'altro e, infine, ad entrambi indistintamente.
In conclusione, per quanto riguarda sia che Controparte_1 CP_7 Per_2
seppur con narrazioni contraddittorie, rese in tempi diversi, hanno dato atto da
[...]
subito della sua presenza e dell'esecuzione da parte dello stesso, in prima persona oppure in concorso, della condotta delittuosa.
Per quanto riguarda la posizione del ha dato subito conto della Pt_2 Persona_2
presenza dello stesso e le sue dichiarazioni sono supportate dall'intercettazione telefonica intercorsa tra lo stesso e l nella quale DU ribadisce che CP_1
quest'ultimo e erano presenti entrambi. Infatti quando l –via Pt_2 CP_1
telefono- ha tentato di scaricare la responsabilità al solo DU ha ribadito CP_12
la presenza e la vicinanza dell al e ciò valeva e vale a significare CP_1 CP_12
che la vicinanza tra i due fosse tale da fondere le rispettive condotte o, comunque, da poterle imputare ad entrambi a prescindere da chi l'avesse materialmente eseguite.
Conseguenza della motivazione che precede è anche il rigetto del quarto motivo del gravame principale e del secondo motivo del gravame incidentale con conseguente conferma della gravata pronuncia nella parte in cui ha statuito in ordine alla responsabilità di quale esercente la potestà genitoriale sull'allora Parte_1
figlio minore , e di e , quali Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
esercenti la potestà genitoriale sull'allora figlio minore Controparte_1
Quanto alla prima, la in primo grado non ha chiesto di dimostrare Parte_1
alcunché in ordine alla corretta, attenta ed appropriata educazione asseritamente impartita al figlio, assieme alla nonna ma in assenza del padre deceduto nei primi anni di vita del bambino, né in ordine all'ambiente familiare sereno ed armonioso in cui il ragazzo sarebbe stato cresciuto dall'infanzia fino all'adolescenza, e, nel presente grado, ha censurato la gravata pronuncia nella parte in cui l'ha condannata limitandosi a dedurre l'insussistenza della propria responsabilità in conseguenza della carenza di responsabilità del figlio.
Quanto ai secondi, e erano consapevoli della Controparte_2 Controparte_3
propensione del figlio ad appiccare il fuoco, come dai medesimi dichiarato ai Servizi
Sociali con riferimento ad un altro episodio verificatosi tre anni prima, a seguito del quale fecero fare al figlio dei colloqui con psicologi, i familiari stessi parteciparono a varie sedute ed i professionisti interpellati conclusero col ritenere che l'ambiente familiare di si rapportava correttamente con la situazione di Controparte_1
disagio adolescenziale del minore, peraltro non allarmante. Tuttavia, nulla hanno dedotto con specifico riferimento alla problematica del figlio che richiedeva un intervento educativo diverso ed ulteriore rispetto a quello medio, ovvero se la stessa sia stata affrontata e se siano state indagate eventuali cause, con la inevitabile conseguenza che la consapevolezza di tale “indole” avrebbe dovuto indurre i genitori ad una maggiore e comunque idonea vigilanza sul minore, specie di sera considerato il favore della notte, atteso che l'ordine impartitogli di passeggiare lungomare e di rincasare entro le ore 23,00 non avrebbe impedito a la ripetizione di simili CP_1
condotte, come effettivamente accaduto.
I motivi cinque e sei del gravame principale ed il quinto ed ultimo motivo del gravame incidentale, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono in parte fondati e vanno accolti nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del giudice,
a cui il giudice medesimo, senza essere condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica. Considerata, dunque, l'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico, in ragione della quale le attività di entrambi sono complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale, la Corte adita non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del CTU il cui elaborato peritale, espletato secondo i termini di legge ed in risposta ai quesiti formulati, reso con motivazione esaustiva e dotata di rigore logico, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, consente di confermare la gravata pronuncia in ordine alla descrizione dei danni materiali ed alla quantificazione dei medesimi, anch'essa resa dal primo giudice con motivazione pienamente condivisibile.
Varrà osservare, in ogni caso, che, quanto al manufatto rimasto danneggiato sia all'esterno che all'interno, evincibile dalle numerose foto allegate alla perizia di parte attrice, a firma del Geom. la sua sostituzione, anche ove non ritenuta Persona_1
necessaria, ha comportato una spesa stimata dal Ctu in € 12.423,58, che è inferiore alla stima del consulente di parte attrice che, per la ricostruzione delle parti danneggiate, ha quantificato costi per complessivi € 14.172,21. Inoltre, l'appellante che Parte_1
ritiene non necessaria la sostituzione del manufatto per il fatto che è stato danneggiato ma non distrutto, non ha allegato né dimostrato che fosse possibile il suo risanamento con ripristino della medesima struttura ad un costo inferiore.
Quanto al materiale ivi contenuto, deve ritenersi esaustiva ai fini probatori la documentazione fotografica ed il verbale della Polizia in atti, già valorizzati dal primo giudice al fine di affermare che tra le attrezzature contenute nel capanno, benché non più presenti al momento dell'incarico, vi fossero anche le cabine, tenuto anche conto del fatto che può presumersi la veridicità dell'elenco dei beni forniti dal danneggiato in quanto reso nell'immediatezza dell'accaduto in sede di denuncia e che la descrizione dei vigili del fuoco dei beni ivi ricoverati voleva essere chiaramente esemplificativa e non esaustiva dei medesimi.
Il Tribunale ha condannato i convenuti, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario, e, dall'altro, a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale, e ciò in ragione del fatto che i primi costituiscono una voce del danno patrimoniale quale diretta conseguenza dell'illecito, atteso che il danneggiato è stato costretto a chiedere un finanziamento per l'acquisto di nuova attrezzatura necessaria per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, mentre i secondi servono a compensare il ritardo subito dal danneggiato nell'ottenimento della prestazione risarcitoria. Ciò detto, tuttavia, la duplicazione è ravvisabile limitatamente all'importo di € 16366,00, ovvero al danno connesso al mutuo, relativo ad interessi, spese notarili e spese di perizia, atteso che la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi versati dall'attore nel mutuo ipotecario contratto per la riparazione del danno è motivo per escludere che quest'ultimo abbia subito ulteriori danni da ritardo nel pagamento del capitale dovuto, visto che, attraverso la stipula del mutuo, ha avuto immediatamente disponibilità delle somme necessarie ad effettuare le riparazioni.
Quanto, infine, al danno non patrimoniale, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 10/05/2018, n.11269), la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).
Recita la Suprema Corte:
Tale principio di diritto deve ritenersi consolidato, essendosi ad esso uniformate anche le successive decisioni delle sezioni semplici di questa Corte dovendo in particolare ribadirsi che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(cfr., in termini: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011), risultando pertanto unificato il criterio di accertamento del danno non patrimoniale in relazione alle diverse ipotesi di previsione legale di risarcibilità dello stesso (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, secondo cui il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici;
id. Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. L, Sentenza
n. 7471 del 14/05/2012; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Orbene, la rivalutazione delle allegazioni del danneggiato in ordine a detto tipo di danno consentono di ritenere, in via presuntiva, che abbia Controparte_4
effettivamente provato rabbia, frustrazione e preoccupazione per il proprio futuro lavorativo e reddituale, tuttavia, in difetto di prova più specifica e considerato che nel maggio dell'anno successivo è stato ristorato dall'assicurazione, seppure in parte,
l'importo liquidato va ridimensionato nella minor somma di € 2000,00, tenuto anche conto del fatto che il primo giudice non ha indicato i criteri utilizzati per giungere a determinare l'entità del danno e, conseguentemente, del relativo ammontare liquidato.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, va osservato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Inoltre, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92, comma 2, cpc), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. civ. sez. III, 05/09/2023, n.25907).
In applicazione della giurisprudenza richiamata, il parziale accoglimento della domanda nei termini di cui alla presente pronuncia consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo secondo i D.M. ratione temporis vigenti, tenuto conto delle note spese in atti, ponendo la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , in solido. Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e di , avverso la sentenza n. 1030/2021, pubblicata il Controparte_3 Controparte_4
30/08/2021 dal Tribunale di Ancona, nonché sull'appello incidentale proposto da e avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pronuncia, in parziale accoglimento degli appelli, così dispone:
ridetermina in € 2000,00 la somma oggetto di condanna a titolo di danno non patrimoniale e quindi in complessivi € 50.733,73= il danno da risarcire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo CP_13
sulla minore somma di € 34.367,73=;
-compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite del doppio grado che, liquida, quanto al primo grado, in € 1800,00 per la fase studio, € 900,00 per la fase introduttiva,
€ 4500,00 per la fase istruttoria e € 2025,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in € 1489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2552,00 per la fase decisoria, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2
e , in solido;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 -conferma nel resto la gravata pronuncia;
-condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da Controparte_4
in virtù della prima pronuncia in eccedenza rispetto a quanto Controparte_2
dovuto all'esito della presente pronuncia.
Ancona, così deciso li 10 gennaio 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Maria ida Ercoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1209/21 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Cola del Foro di C.F._2
Macerata ed elettivamente domiciliati in Castelraimondo (MC), via XX Settembre n.
3, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) e (c.f. ) CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Illuminati ed elettivamente domiciliati a Jesi
(AN), via N. Sauro n. 3, presso lo studio del medesimo
APPELLATI/appellanti incidentali e nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._6
Roberto Paradisi ed elettivamente domiciliato in Senigallia, via Armellini 14, presso lo studio dello stesso
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 83 DL
n. 18/2020 per l'udienza del 19 aprile 2023.
Oggetto: risarcimento danni
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 1030/2021, pubblicata il 30/08/2021 (rg 7192/2015), il
Tribunale di Ancona - dichiara la responsabilità di e Controparte_1 Parte_2
nella causazione dell'incendio verificatosi nello stabilimento balneare Bagni
[...]
Cristina di Senigallia il 31.20.2010 e dei danni conseguenti;
- dichiara la responsabilità dei IG.RR e , in qualità di esercenti la Controparte_2 Controparte_3
responsabilità genitoriale sul figlio all' epoca dei fatti minore di età, e della CP_1
IG.ra , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
all' epoca dei fatti minore di età, tutti in solido tra loro, per i danni Parte_2
subiti dal IG. in conseguenza dell'incendio predetto;
per l' effetto - Controparte_4
condanna tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' attore, che si quantificano nella somma complessiva di
58.733,73 di cui 32.367,73 per danno emergente diretto, 14.500,00 per il danno relativo agli interessi da pagare sul mutuo ipotecario necessario all' acquisto della nuova attrezzatura, 1.554,00 per le spese notarili relative al contratto di mutuo, 312,00 per le spese della perizia bancaria, 10.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT dalla data de evento fino all' effettivo soddisfo;
- condanna tutti i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da attore, che si liquidano in 9.225,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello parziale
[...]
e , deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, Parte_1 Parte_2
per chiedere che, in parziale riforma della gravata sentenza, in via principale, sia accertata l'assenza di qualsiasi responsabilità del e della sig.ra Parte_2
nella causazione del danno subito dal in Parte_1 Controparte_4
conseguenza dei fatti oggetto di causa, e sia respinta la domanda svolta da quest'ultimo nei loro confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità degli appellanti in relazione al danno subito dal
[...]
, sia rideterminato il quantum risarcitorio nella minor somma che verrà CP_4
ritenuta equa e di giustizia, escludendo in ogni caso la condanna degli appellanti dal pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/12/2021, si sono costituiti in giudizio e contestando le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
motivazioni del gravame ed interponendo appello incidentale, per chiedere, nel merito: il rigetto dell'appello proposto da e segnatamente Parte_1 Parte_2
nella parte in cui si chiede accertarsi l'assenza di qualsiasi responsabilità dei medesimi in relazione al danno subito da in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Controparte_4
in accoglimento del dispiegato appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore ed attuale appellato IG. nei confronti dei IGg. e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque Controparte_3 non provate. Condannare alla ripetizione al dott. della CP_4 Controparte_2
somma di €. 42.393,84 coRRsposta in forza della sentenza provvisoriamente esecutiva.
In subordine, nella denegata ipotesi venga confermata, in tutto o in parte, la responsabilità degli attuali appellanti incidentali, ridurre il quantum risarcitorio in accoglimento delle eccezioni mosse col presente atto, sia con riferimento ai danni materiali che ai danni morali. In via istruttoria, disporsi il rinnovo ex art. 196 c.p.c. della consulenza tecnica d'ufficio ed ammettere prova testimoniale articolata e non ammessa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/03/2022, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni dei due gravami, per chiedere il rigetto Controparte_4
delle domande degli appellanti principali e incidentali perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 19/04/2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 comma 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Motivazioni dell'appello principale
1-Violazione e/o falsa applicazione di legge laddove il Giudice di primo grado valorizza quale argomento di prova, ai fini della pronuncia sulla responsabilità del in ordine ai fatti per i quali è causa, la circostanza che il Parte_2
medesimo ha chiesto al Tribunale per i Minorenni, quale Giudice penale, la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/1988.
Censurano la gravata pronuncia nella parte in cui recita: Non può peraltro trascurarsi che l'ammissione di entrambi gli imputati minorenni, su loro richiesta, alla sospensione del processo con messa alla prova, pur senza costituire accertamento della responsabilità penale degli imputati, presupponeva la valutazione, da parte del giudice minorile, dell'impossibilità di definire il giudizio con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere per iRRlevanza del fatto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento): nella sentenza del 3/03/2015, il Tribunale dei minorenni rileva infatti “come in atti vi siano elementi idonei al rinvio a giudizio di tutti gli imputati in relazione alle imputazioni” loro contestate, di incendio in concorso
e furto aggravato.
Deducono, a tal fine, che nel processo penale minorile la messa alla prova è una definizione alternativa del procedimento, che non presuppone lo svolgimento di un'istruttoria dibattimentale e dunque un accertamento delle responsabilità dei minori, ma che si basa solamente sugli atti compiuti durante la fase delle indagini ed è finalizzata, come disposto dall'art. 28 DPR 448/1988, a consentire al Giudice penale minorile di valutare la personalità del minorenne all'esito della prova;
che, infatti, anche dall'acquisizione del fascicolo delle indagini penali non emerge alcuna prova di una fattiva partecipazione del all'episodio di danneggiamento subito Parte_2
dalla parte attrice;
che, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 448/1988, “La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno cagionato dal reato” e, pertanto, a maggior ragione, la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova, ed ancora di più la sommaria delibazione del
Giudice sulla sussistenza di elementi idonei a giustificare il rinvio a giudizio prodromica alla sospensione del processo per messa alla prova, non può avere rilevanza alcuna nel presente giudizio risarcitorio, ove la presunta responsabilità del Pt_2
negli accadimenti esposti dalla parte attrice è totalmente infondata e indimostrata.
2-Erronea e contraddittoria motivazione in relazione al capo della sentenza con il quale il Tribunale di Ancona afferma di essersi avvalso ai fini della decisione degli atti di indagine penale dai quali, tuttavia, non emerge alcuna responsabilità di in relazione ai fatti di incendio - danneggiamento per cui è Parte_2
causa.
Censurano la gravata sentenza nella parte in cui recita: Quanto al contenuto del fascicolo penale deve rilevarsi che nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè “il Giudice potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” e ciò anche se nel procedimento penale sia mancato il vaglio critico del dibattimento.
Deducono, a tal fine, che, tuttavia, dalle sommarie informazioni acquisite dall'Autorità nell'immediatezza dei fatti emergeva unicamente ed inequivocabilmente la responsabilità dell in ordine ai fatti indicati in citazione, ai quali i Controparte_1
sette giovani hanno presumibilmente assistito in qualità di spettatori, tanto che successivamente ai fatti del 31/10/2010 per un periodo di circa due anni il Parte_2
non veniva neppure indagato (cfr informazioni rese da GI DU
[...]
11/11/2010; conclusioni informativa di reato 15/11/2010 Ufficiali PG Commissariato
Senigallia); che, ad indagini praticamente compiute, il GIP presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona, con ordinanza del 14/07/2011, autorizzava la proroga delle indagini preliminari a carico del solo (a quel momento unico Controparte_1
indagato), in quanto la Questura di Ancona non aveva ancora trasmesso l'esito della comparazione delle impronte rilevate sul luogo dell'incendio; che, successivamente la
Polizia scientifica relazionava che i frammenti papillari rinvenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti sui quali avrebbero dovuto essere effettuati i confronti dattiloscopici non erano utili a tale scopo;
che, pertanto, veniva notificato al solo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
che, all'esito Controparte_1
delle memorie difensive dell' venivano assunti a sommarie informazioni due CP_1
soggetti del tutto estranei alla vicenda e non presenti la sera dei fatti:
[...]
e , i quali riferivano dei racconti che Controparte_5 Controparte_6
assumevano essere stati fatti loro dallo stesso e da GI DU, Controparte_1
racconti de relato dello stesso che ovviamente aveva ed ha tutto l'interesse a CP_1
far ricadere su altri le proprie responsabilità; che, infatti, sulla scorta di tali deposizioni costruite ad arte dall per far ricadere le proprie responsabilità sul Controparte_1
quest'ultimo veniva indagato e con atto del 25/09/2012 (quindi quasi Parte_2 due anni dopo i fatti) gli veniva comunicata l'informazione di garanzia in atti;
che è del tutto evidente che gli atti di indagine penale che il giudice di prime cure ha inteso valorizzare conducono in tutt'altra direzione rispetto a quella di un'ipotetica responsabilità del , quanto meno le dichiarazioni rese Parte_2
nell'immediatezza dei fatti, fino a quando non vi è stata la conclusione delle indagini nei confronti dell che gli atti dell'indagine penale non possono certo portare CP_1
alla condanna civile del per insussistenza di elementi a suo carico, mentre dai Pt_2
medesimi emerge inequivocabilmente la responsabilità esclusiva dell CP_1
unico responsabile del danno subito dal che lo stesso Sostituto
[...] CP_4
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Ancona nella richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti dell'unico maggiorenne del gruppo,
attribuiva la responsabilità dell'accaduto solo al convenuto Controparte_7
affermando che "tutti i testimoni attribuiscono al solo Controparte_1 CP_1
(Giovanni) la condotta materiale", riferendosi alle prime deposizioni di Tes_1
DU, e che sono poi le stesse che parte attrice adduceva a Pt_2 Tes_2
sostegno della propria domanda svolta in primo grado, insieme alla versione dei fatti resa dallo stesso dal e dal . CP_1 CP_7 Parte_3
3-Contraddittoria motivazione in relazione al capo della Sentenza impugnata con il quale il Tribunale di Ancona, dopo aver rilevato che l' ha fatto CP_1
pressione sugli altri ragazzi per ottenere delle dichiarazioni a lui favorevoli, non tiene in considerazione che solo dopo la conclusione delle indagini penali nei confronti dell alcuni soggetti già assunti a sommarie Controparte_1
informazioni ebbero a cambiare la loro versione dei fatti resa nell'immediatezza dell'episodio coinvolgendo ingiustamente il . Parte_2
Censurano la gravata pronuncia nella parte in cui, riferendosi all Controparte_1
recita: risulta essersi attivato, subito dopo l'accaduto, per fare pressione nei confronti di alcuni dei suoi amici al fine di ottenere da loro una versione dei fatti a sè favorevole
(v. annotazione di servizio del 9/11/2010 – doc.26 atto di citazione, in cui sono gli stessi agenti a scoprire il tentativo dell' di condizionare la versione di CP_1 CP_8
mandando a casa sua i due amici e , facendoli precedere da
[...] Tes_1 CP_7
una sua telefonata) come dimostrato altresì dalle numerosissime chiamate fatte da
a , , DU nei tre giorni precedenti la Controparte_1 CP_7 Tes_1
convocazione dei giovani presso il Commissariato quali risultano dalle intercettazioni telefoniche attivate nel procedimento penale.
Deducono, a tal fine, che il primo giudice, nonostante ciò, valorizza, al fine di dichiarare la responsabilità del , le sommarie informazioni rese in data Parte_2
25/08/2012 da e in data 28/07/2012 da i quali erano stati CP_9 CP_7
già ascoltati dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti senza che emergesse alcuna responsabilità del;
che tali dichiarazioni sono completamente Parte_2
inattendibili, posto che sono mutate nel corso del tempo in maniera contraddittoria con quanto dichiarato precedentemente, lasciando trasparire la sopravvenuta "volontà" di sollevare l' dalle proprie responsabilità attribuendo ad altri (ed in particolare CP_1
al le stesse (cfr dichiarazioni DU GI del 11/11/2010 e del 25/08/2012); Pt_2
che il giudice di prime grado nella motivazione della Sentenza impugnata si riferisce a tali ultime dichiarazioni del DU per affermare ingiustamente la responsabilità del che, tuttavia, tale versione è del tutto inattendibile anche alla luce di quanto Pt_2
argomentato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo, ma anche rilevato dagli investigatori, in ordine alle pressioni che l' avrebbe fatto nei confronti dei CP_1
ragazzi affinché fornissero una versione di comodo diretta a scagionarlo, pressioni, come detto, evidenziate anche dal Giudice di prime cure nella Sentenza oggetto di impugnazione che, in maniera contraddittoria, da un lato, rileva il comportamento dell teso ad ottenere dai ragazzi presenti la sera dei fatti delle dichiarazioni CP_1
a sé favorevoli e, dall'altra, presta fede a delle dichiarazioni rese dai ragazzi a distanza di circa due anni dai fatti e successive alla conclusione delle indagini preliminari dell quando lo stesso, dopo aver visto gli atti di indagine a suo carico, ha CP_1
potuto costruire, avvalendosi delle testimonianze dei suoi amici, una versione dei fatti del tutto nuova e diversa attribuendo al la responsabilità Parte_2 dell'incendio nel tentativo di vedersi liberato dalla propria;
che, in definitiva, contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, è proprio dagli atti d'indagine, da rivalutarsi necessariamente, che emerge come il sig. sia estraneo ai fatti, vittima di un disegno costruito a suo discapito Pt_2
a distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, colpevole solamente di essere rimasto coinvolto in una situazione totalmente inaspettata ed involontaria.
4-Dall'assenza di responsabilità ex art. 2048 c.c. della sig.ra Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sull'allora figlio minore . Parte_2
Deducono, a tal fine, l'assenza di responsabilità della sig.ra quale Parte_1
conseguenza dell'assenza di responsabilità di in relazione ai fatti di Parte_2
danneggiamento oggetto di causa, atteso che la responsabilità del genitore sorge qualora emerga una responsabilità da fatto illecito del figlio minore che, nel caso di specie, oltre che indimostrata è del tutto insussistente.
5-Sulla determinazione del danno risarcibile in assenza di prova e sull'erronea quantificazione del danno da parte del CTU effettuata sulla scorta di mere dichiarazioni di parte attrice.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui recita: Per la determinazione del danno risarcibile si è proceduto a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di stabilire il valore dei beni andati danneggiati o distrutti nell'evento e le altre voci di danno.
Deducono, a tal fine, che il CTU ha quantificato i danni senza aver visionato i beni danneggiati ed assumendo la quantità dei beni danneggiati dalle mere dichiarazioni dell'attore sfornite di qualsiasi prova, precisamente la denuncia-querela del sig. CP_4
presentata il 31/10/2010, quindi secondo un elenco che lo stesso danneggiato avrebbe stilato;
che il capanno, comunque di valore modesto, non è stato distrutto ma solo parzialmente danneggiato (cfr n. 6 fotografie fascicolo Polizia scientifica del
Commissariato di P.S. di Senigallia), atteso che il manufatto è rimasto solo in parte attinto dalle fiamme e che nulla è stato dimostrato circa il reale valore dell'attrezzatura presuntivamente andata distrutta;
che l'assicurazione , in epoca precedente al CP_10
giudizio, ha risarcito il danno con la cifra di €25.200,00, da ritenersi idonea a coprire l'intero danno patrimoniale causato in quanto il perito della compagnia ha potuto accertare i danni visionando i beni in epoca successiva e prossima all'incendio; che, pertanto, è esorbitante e pretestuoso il riconoscimento da parte del Giudice di prime cure dell'ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale di € 32.367,73 (pari all'intero importo del danno patrimoniale determinato dal CTU in €57.567,73 meno l'importo riconosciuto dalla compagnia di assicurazione di €25.200,00). CP_10
Censurano ancora la sentenza impugnata nella parte in cui recita:
Le conclusioni del CTU possono essere condivise: da un lato la consistenza del manufatto rimasto danneggiato dall'incendio è certa in quanto si tratta di bene censito al catasto fabbricati del Comune di Senigallia, ricostruito con le medesime dimensioni inserite in planimetria , dall'altro i materiali e le attrezzature contenute nel capanno
(in parte raffigurate nelle fotografie prodotte da parte attrice) non più presenti al momento dell'incarico perché già smaltiti e riacquistati, sono stati individuati in base al tenore della denuncia querela sporta dall'odierno attore nell'immediatezza del fatto, il cui contenuto (comprensivo delle cabine, sin dall'inizio menzionate e visibili nelle fotografie) è facilmente raffrontabile con le fotografie eseguite al momento e contenute fra l'altro, all'interno del fascicolo penale. E' appena il caso di evidenziare che il metodo valutativo del CTU appare immune da vizi logici, anche nel tener conto della quantità e qualità di beni presenti al momento dell'incendio, sia per essersi il consulente basato su documentazione processuale regolarmente acquisita (sebbene proveniente da una della parti), sia per non essere stata fornita dalle controparti la prova di un diverso quantitativo di beni presenti e danneggiati, mentre l'attore ha al contrario prodotto una serie di fatture attestanti l'acquisto nel tempo del materiale utilizzato per l'attività balneare.
Deducono, a tal fine, che l'indagine del CTU avrebbe dovuto essere volta ad accertare e quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore Controparte_4 a seguito dell'incendio del proprio stabilimento balneare denominato “Bagni Cristina”, sito sul lungomare di SENIGALLIA in data 31/10/2010, nonché accertare in particolare la congruità delle spese asseritamente sostenute per l'acquisto di materiale sostitutivo di quello danneggiato o distrutto;
che il CTU, di fatto, non ha potuto accertare il danno presuntamente subito dal in quanto si è limitato ad accogliere CP_4
pedissequamente le istanze di parte attrice, nè, di conseguenza, ha potuto quantificare in maniera esente da censura il presunto danno patito;
che, in particolare, per quanto concerne la stima del valore dei beni ricoverati all'interno del capanno al momento dell'incendio, il CTU, basandosi solamente sul materiale documentale in atti fornito da parte attrice e su quello fornito dal geom. CTP di parte attrice, quindi Tes_3
fotografie e fatture versate in atti di causa, non ha potuto verificare personalmente la quantità delle attrezzature ricoverate rimasta danneggiata a seguito dell'incendio tanto da ammettere che “In sede di sopralluogo non è stato possibile per ovvie ragioni esaminare le attrezzature in fase di danneggiamento. Ci si basa pertanto sulle richieste di parte attorea presente in atti e su materiale fornito su richiesta del sottoscritto a
CTP Geom. ”; che ha preso per buone le richieste di parte attrice Persona_1
rimaste sfornite di qualsiasi prova, concludendo l'elaborato con la stima del valore del danno del box-office e delle attrezzature dell'attore , al netto del Controparte_4
deprezzamento, rispettivamente in € 45.144,15 ed € 9.981,14, per un totale complessivo di € 55.125,29; che il metodo utilizzato dal Ctu non può condividersi, in quanto si basa apoditticamente sull'esame della documentazione e dell'elenco delle spese forniti da parte attrice, e ciò non permette di determinare con chiarezza la corretta quantità e qualità dei beni danneggiati, né quindi il corretto ammontare del danno subito dal con conseguente inadeguata risposta del Ctu al quesito del Giudice, CP_4
in ordine alla “congruità delle spese asseritamente sostenute dall'attore per l'acquisto del materiale sostitutivo di quello danneggiato o distrutto”.
6-Falsa applicazione di legge in relazione al capo della Sentenza con il quale si è operata un'erronea duplicazione degli interessi in relazione al danno patrimoniale liquidato.
Censurano la sentenza gravata nella parte in cui recita: Va risarcito l'ulteriore danno rappresentato dai costi (interessi e costi di attivazione) del mutuo che l'odierno attore
è stato costretto ad accendere per riacquistare tutto il materiale distrutto. Risulta infatti dimostrato che il sig. al fine di riacquistare l'attrezzatura distrutta CP_4
nell'incendio, di valore tutt'altro che modesto, ha richiesto, non reputando sufficiente
l'indennizzo ricevuto dalla compagnia di assicurazioni, un mutuo di €90.000,00 da restituire in 177 rate mensile coRRspondendo interessi per complessivi €21.770,33, oltre ad affrontare spese notarili e spese per il perito bancario per la stima dell'immobile…..” ed ancora “…atteso che a fronte di un danno accertato (come si vedrà a breve) di poco meno di €60.000,00 – al netto dell'indennizzo ricevuto dall'assicurazione – l'attore ha richiesto un mutuo di importo sensibilmente superiore
(€90.000,00), la cui differenza non può ritenersi conseguenza diretta del danno. Ne consegue che il danno da corresponsione di interessi va proporzionalmente diminuito
(in misura approssimativamente di 2/3) risultando pari ad €14.500,00. In tutto, il danno connesso al mutuo, comprensivo di interessi, spese notarili e spese di perizia, ammonta a €16.366,00.
Deducono, a tal fine, che lo scopo degli interessi legali nelle obbligazioni da fatto illecito è quello di compensare il ritardo nell'ottenimento della prestazione risarcitoria e quindi delle somme necessarie alla riparazione del danno subito;
che, pertanto, la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'attore degli interessi che lo stesso ha coRRsposto per il mutuo contratto per provvedere alle riparazioni, si configura come il maggior danno patito dall'attore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da fatto illecito, maggior danno da ritardo nell'adempimento che, in assenza di diversa dimostrazione, gli sarebbe stato riconosciuto attraverso la previsione degli interessi al saggio legale. Censurano ancora la prima pronuncia nella parte in cui afferma: Tenuto conto del fatto che l'attore ha percepito, dalla la somma di €25.200,00 a Controparte_11
parziale copertura dei danni sofferti, complessivamente, il danno da risarcire è pari ad €58.773,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo.”
Deducono, a tal fine, che il Tribunale ha operato un'illegittima duplicazione degli interessi posti a carico dei convenuti, chiamati, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario contratto per riparare i danni patrimoniali subiti, e, dall'altro, chiamati nuovamente a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale oltre alla rivalutazione monetaria sui medesimi danni patrimoniali, oltre a quelli non patrimoniali;
che appare dunque evidente che la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi versati dall'attore nel mutuo ipotecario contratto per la riparazione del danno esclude che quest'ultimo abbia subito ulteriori danni da ritardo nel pagamento del capitale dovuto, visto che lo stesso, proprio attraverso il mutuo contratto ed i cui interessi e spese sono state posti a carico dei convenuti, ha avuto immediatamente la disponibilità delle somme necessarie ad effettuare le riparazioni.
Motivazioni dell'appello incidentale
1-Sulla responsabilità del minore CP_1
Deducono che la sentenza impugnata correttamente riconosce che l'ammissione dei due imputati minorenni alla sospensione del processo con messa in prova non costituisce accertamento della responsabilità penale degli imputati;
che, infatti, con la sentenza n. 36/2015, il GIP del Tribunale per i minorenni delle Marche ha soltanto dichiarato il non luogo a procedere in relazione ai reati ascritti agli imputati perché estinti per esito positivo della prova, cui erano stati ammessi sul solo presupposto che sussistessero elementi “che giustificherebbero il rinvio a giudizio” degli imputati;
che la pretesa del giudice di primo grado di dare comunque rilievo probatorio alla mera ipotesi di un rinvio a giudizio (non verificatosi) è evidentemente fuorviante in quanto contraria al principio costituzionale sancito dall'art. 27 comma 2 Cost. nonché ai principi che regolano il processo penale e quello civile, trasformando un mero incolpato in un presunto colpevole;
che l'indagato è stato ammesso al CP_1
procedimento per messa in prova senza aver mai confessato alcun reato, essendosi limitato ad ammettere di non essere intervenuto per impedire l'accaduto; che la sentenza impugnata viola il principio sancito dall'art. 2697 c.c. laddove non prende atto che l'attore non ha affatto assolto all'onere probatorio su lui gravante;
che, anzi, la sentenza incorre anche in vizio di carenza di motivazione, ravvisabile tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice;
che la sentenza valorizza pure le conclusioni dell'informativa di reato del 15/11/2020, obliterando del tutto che, a seguito delle memorie difensive presentate dalla difesa di è stato svolto un Controparte_1
supplemento istruttorio che ha portato all'informazione di garanzia nei confronti di e quindi alla richiesta di rinvio del giudizio dello stesso;
che, tra Parte_2
l'altro, le dichiarazioni del hanno un contenuto confessorio, sfuggito al Pt_2
Tribunale, laddove smentiscono radicalmente quanto affermato in comparsa di costituzione e risposta, atteso che, in questa sede affermava che la responsabilità dei fatti fosse tutta attribuibile all mentre in sede di interrogatorio affermava CP_1
di non poter dire nulla di preciso con riguardo a il che evidentemente mina CP_1
tutto il suo impianto difensivo, in quanto fondato sulla responsabilità esclusiva dell CP_1
2-Sulla responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.
Deducono, a tal fine, che la sentenza impugnata afferma la responsabilità genitoriale sic et simpliciter sulla base “dell'accadimento dei fatti”, trascurando che la presunzione di responsabilità che l'art. 2048 pone a carico dei genitori, appare, nel caso dei genitori di superata alla luce delle risultanze istruttorie già agli atti, che Controparte_1
dimostrano la positiva opera svolta da entrambi i genitori di che Controparte_1
hanno impartito al minore una buona educazione ed esercitato una vigilanza adeguata, siccome risulta significativamente dalla relazione 21.11.2013 dell'Ufficio di Servizio
Sociale per i minorenni, quale soggetto pubblico qualificato;
che la prova per testi, non ammessa e riproposta sia in sede di pc del primo grado che in questa sede, era volta a dimostrare circostanze idonee a comprovare da parte dei genitori di
[...]
l'osservanza dei doveri previsti dall'art.147 c.c. . CP_1
3-Sui danni
Deducono al riguardo che l'attore ha enfatizzato danni in realtà contenuti e per i quali era stato integralmente risarcito dall'assicurazione, sui quali non ha fornito alcuna prova, tanto che il CTU concludeva: “In sede di sopralluogo non è stato possibile per ovvie ragioni esaminare le attrezzature in fase di danneggiamento. Ci si basa pertanto sulle richieste di parte attorea presente in atti e su materiale fornito su richiesta del sottoscritto a CTP Geom. ed il primo giudice, recependo Persona_1
integralmente le conclusioni peritali, afferma lapidariamente che le attrezzature contenute nel capanno (in parte raffigurate nelle fotografie prodotte da parte attrice), non più presenti al momento dell'incarico perché già smaltiti e riacquistati, sono stati individuati in base al tenore della denuncia-querela sporta dall'odierno attore”; che l'unico elenco cui va riconosciuto come fonte di prova è infatti quello stilato dai Vigili del Fuoco, il quale comprende: “attrezzatura balneare (tavoli, ombrelloni, sdraie) e all'esterno parte della struttura in legno e telo copertura” e non comprende affatto le cabine, che quindi vanno sicuramente espunte dai calcoli del danno.
Quanto al mutuo bancario che l'attore, a suo dire, avrebbe acceso per continuare l'attività, esso non ha nulla a che vedere con il danno causato dall'incendio, come si evince anche dal fatto che il suo importo è enormemente superiore allo stesso danno denunciato dall'attore; che, comunque, la sentenza è errata nella parte in cui ha operato un'illegittima duplicazione degli interessi, condannando i convenuti, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario che si vorrebbe contratto per riparare i danni patrimoniali subiti, e, dall'altro, condannandoli anche a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale, oltre alla rivalutazione monetaria, anche sulle somme già gravate degli interessi convenzionali.
Infine, la sentenza è errata e va riformata in ordine alla liquidazione del danno morale, accordato senza che sia stato minimamente dimostrato, nella sua esistenza e nella sua entità, in aperta violazione dei principi sanciti dagli artt.116 cpc e 2697 c.c., tenuto anche conto del fatto che in data 16.05.2011 il aveva anche ricevuto l'indennizzo CP_4
dall'assicurazione, per cui la situazione familiare era ormai risolta e non poteva trovarsi sul lastrico.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato e va pertanto respinto.
Premesso che va condivisa la pronuncia di legittimità richiamata dagli appellanti (Cass. civ sez. III, 06/12/2019, n.31894), reputa tuttavia la Corte adita che il primo giudice, nel motivare in ordine alla responsabilità di e per la causazione CP_1 Pt_2
dell'incendio ed il danneggiamento dello chalet, pur dando rilevanza al fatto che l'ammissione dei minorenni alla sospensione del processo con messa alla prova presupponeva la valutazione, da parte del giudice minorile, dell'impossibilità di definire il giudizio con il proscioglimento ovvero con una sentenza di non luogo a procedere per iRRlevanza del fatto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento), tanto che nella successiva sentenza di non luogo a procedere (n. 36 del 3/03/2015) il Tribunale dei minorenni premetteva, tra l'altro, che, in base agli atti, vi fossero elementi idonei al rinvio a giudizio di tutti gli imputati in relazione alle imputazioni, ha dato espressamente atto del fatto che non sussistesse un accertamento della responsabilità penale dei minorenni, escludendo con ciò la sussistenza dei reati e la responsabilità dei minori in questione soltanto sulla base dell'esito del procedimento penale come sopra richiamato.
La lettura dell'iter motivazionale seguito dal primo giudice permette, infatti, di evincere agevolmente che questi ha concluso in ordine alla responsabilità dei due minorenni all'esito della valutazione sia delle prove precostituite acquisite agli atti del presente processo, come quelle del procedimento penale (deposizioni polizia, sommarie informazioni testimoniali, localizzazione cellulari, relazione servizi sociali etc), sia delle prove costituende, tra cui quelle orali assunte in primo grado (deposizioni testimoniali, dichiarazioni convenuti etc).
Posto quanto precede, varrà ricordare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. Spetta, invero, in via esclusiva al giudice di merito il compito di selezionare, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga iRRlevante, ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014) (Cassazione civile sez. II, 04/01/2017 n.113).
I motivi secondo, terzo e quarto dell'appello principale ed i motivi primo e secondo del gravame incidentale, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Varrà premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità) (Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12164).
Ed ancora: il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è iRRlevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza) (Cassazione civile sez.
III, 03/11/2021, n.31312).
Posto quanto precede, la rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di affermare, in primis, che risulta accertata la presenza sui luoghi di causa sia di che di , e, in secondo luogo, che sono Controparte_1 Parte_2
dirimenti, ai fini del decidere, le informazioni rese da e e CP_7 Persona_2
le intercettazioni telefoniche intercorse tra e Persona_2 Controparte_1
Quanto a ascoltato a sommarie informazioni il 09/11/2010, ha dato conto CP_7
della presenza di un gruppo, composto da e oltre altri, CP_1 Tes_1 CP_8
ma non ha nominato e, nel narrare come avessero trascorso la serata, Parte_2
non ha accennato nulla ai fatti di reato. Nelle successive informazioni rese il 28/07/2012, ha dato atto anche della presenza del che dichiarava di voler spaccare la finestra per poi andare via, ma poi di fatto Pt_2
la finestra veniva aperta dall con un pezzo di ferro che il aveva CP_1 Pt_2
nello zaino e che aveva mostrato loro precedentemente;
che, dopo l'apertura, lui e si allontanavano mentre e DU rimanevano sul posto ma, attirati CP_1 Pt_2
dal fumo, sono tornati indietro ed hanno visto che con il braccio dentro la Pt_2
finestra, utilizzando un accendino, accendeva qualcosa all'interno del locale, dal quale estraeva anche qualcosa ma non sapeva specificare cosa fosse.
In sostanza, ha dato subito conto della presenza dell in CP_7 CP_1
entrambe le occasioni, imputandogli in sede di seconde informazioni la condotta criminosa dell'apertura della finestra mediante l'oggetto metallico. Ha dato atto della presenza del soltanto in sede di seconde informazioni, coinvolgendolo Pt_2
nell'esecuzione della condotta criminosa.
Quanto a DU GI va rilevato che questi, ascoltato la prima volta a sommarie informazioni, in data 11/11/2010, ha dichiarato che, scesi in spiaggia, presenti e aveva estratto dal Pt_2 Tes_1 CP_1 CP_7 Controparte_1
giubbetto l'oggetto metallico cilindrico ed aveva forzato la persiana in legno del capanno, nel quale però avevano deciso di non entrare proprio per le piccole dimensioni dell'infisso, e si riportavano tutti sul marciapiede per allontanarsi, ad eccezione di che seguiva a breve distanza essendosi mosso per ultimo. Controparte_1
Nelle successive informazioni, rese il 25/08/2012, ha affermato che il aveva Pt_2
forzato la finestra, riuscendo a rompere il relativo gancio al secondo tentativo, e che tutti hanno guardato all'interno per vedere cosa ci fosse;
che a quel punto si spostava sul marciapiede vicino a , chiacchierava un po' con loro, e si Per_3 Parte_4
avvicinava anche che li invitava a spostarsi verso la strada e, una volta CP_7
imboccata la strada, venivano raggiunti da e mentre gli Tes_1 Pt_2 CP_1
ultimi due accennavano al fatto che il capanno avesse preso fuoco. Non ha precisato nulla di più in ordine a chi avesse fatto cosa, atteso che i due successivamente non lo hanno mai chiarito, incolpandosi a vicenda.
In entrambe le occasioni, dunque, DU ha dato conto della presenza sia dell che del imputando loro da subito condotte criminose, prima CP_1 Pt_2
all'uno, poi all'altro e, infine, ad entrambi indistintamente.
In conclusione, per quanto riguarda sia che Controparte_1 CP_7 Per_2
seppur con narrazioni contraddittorie, rese in tempi diversi, hanno dato atto da
[...]
subito della sua presenza e dell'esecuzione da parte dello stesso, in prima persona oppure in concorso, della condotta delittuosa.
Per quanto riguarda la posizione del ha dato subito conto della Pt_2 Persona_2
presenza dello stesso e le sue dichiarazioni sono supportate dall'intercettazione telefonica intercorsa tra lo stesso e l nella quale DU ribadisce che CP_1
quest'ultimo e erano presenti entrambi. Infatti quando l –via Pt_2 CP_1
telefono- ha tentato di scaricare la responsabilità al solo DU ha ribadito CP_12
la presenza e la vicinanza dell al e ciò valeva e vale a significare CP_1 CP_12
che la vicinanza tra i due fosse tale da fondere le rispettive condotte o, comunque, da poterle imputare ad entrambi a prescindere da chi l'avesse materialmente eseguite.
Conseguenza della motivazione che precede è anche il rigetto del quarto motivo del gravame principale e del secondo motivo del gravame incidentale con conseguente conferma della gravata pronuncia nella parte in cui ha statuito in ordine alla responsabilità di quale esercente la potestà genitoriale sull'allora Parte_1
figlio minore , e di e , quali Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
esercenti la potestà genitoriale sull'allora figlio minore Controparte_1
Quanto alla prima, la in primo grado non ha chiesto di dimostrare Parte_1
alcunché in ordine alla corretta, attenta ed appropriata educazione asseritamente impartita al figlio, assieme alla nonna ma in assenza del padre deceduto nei primi anni di vita del bambino, né in ordine all'ambiente familiare sereno ed armonioso in cui il ragazzo sarebbe stato cresciuto dall'infanzia fino all'adolescenza, e, nel presente grado, ha censurato la gravata pronuncia nella parte in cui l'ha condannata limitandosi a dedurre l'insussistenza della propria responsabilità in conseguenza della carenza di responsabilità del figlio.
Quanto ai secondi, e erano consapevoli della Controparte_2 Controparte_3
propensione del figlio ad appiccare il fuoco, come dai medesimi dichiarato ai Servizi
Sociali con riferimento ad un altro episodio verificatosi tre anni prima, a seguito del quale fecero fare al figlio dei colloqui con psicologi, i familiari stessi parteciparono a varie sedute ed i professionisti interpellati conclusero col ritenere che l'ambiente familiare di si rapportava correttamente con la situazione di Controparte_1
disagio adolescenziale del minore, peraltro non allarmante. Tuttavia, nulla hanno dedotto con specifico riferimento alla problematica del figlio che richiedeva un intervento educativo diverso ed ulteriore rispetto a quello medio, ovvero se la stessa sia stata affrontata e se siano state indagate eventuali cause, con la inevitabile conseguenza che la consapevolezza di tale “indole” avrebbe dovuto indurre i genitori ad una maggiore e comunque idonea vigilanza sul minore, specie di sera considerato il favore della notte, atteso che l'ordine impartitogli di passeggiare lungomare e di rincasare entro le ore 23,00 non avrebbe impedito a la ripetizione di simili CP_1
condotte, come effettivamente accaduto.
I motivi cinque e sei del gravame principale ed il quinto ed ultimo motivo del gravame incidentale, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono in parte fondati e vanno accolti nei termini che seguono.
La consulenza tecnica d'ufficio rappresenta uno strumento a disposizione del giudice,
a cui il giudice medesimo, senza essere condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune poiché postulano una particolare competenza tecnica. Considerata, dunque, l'oggettiva convergenza di funzioni tra giudice e consulente tecnico, in ragione della quale le attività di entrambi sono complementari ai fini dell'ufficio giurisdizionale, la Corte adita non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del CTU il cui elaborato peritale, espletato secondo i termini di legge ed in risposta ai quesiti formulati, reso con motivazione esaustiva e dotata di rigore logico, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, consente di confermare la gravata pronuncia in ordine alla descrizione dei danni materiali ed alla quantificazione dei medesimi, anch'essa resa dal primo giudice con motivazione pienamente condivisibile.
Varrà osservare, in ogni caso, che, quanto al manufatto rimasto danneggiato sia all'esterno che all'interno, evincibile dalle numerose foto allegate alla perizia di parte attrice, a firma del Geom. la sua sostituzione, anche ove non ritenuta Persona_1
necessaria, ha comportato una spesa stimata dal Ctu in € 12.423,58, che è inferiore alla stima del consulente di parte attrice che, per la ricostruzione delle parti danneggiate, ha quantificato costi per complessivi € 14.172,21. Inoltre, l'appellante che Parte_1
ritiene non necessaria la sostituzione del manufatto per il fatto che è stato danneggiato ma non distrutto, non ha allegato né dimostrato che fosse possibile il suo risanamento con ripristino della medesima struttura ad un costo inferiore.
Quanto al materiale ivi contenuto, deve ritenersi esaustiva ai fini probatori la documentazione fotografica ed il verbale della Polizia in atti, già valorizzati dal primo giudice al fine di affermare che tra le attrezzature contenute nel capanno, benché non più presenti al momento dell'incarico, vi fossero anche le cabine, tenuto anche conto del fatto che può presumersi la veridicità dell'elenco dei beni forniti dal danneggiato in quanto reso nell'immediatezza dell'accaduto in sede di denuncia e che la descrizione dei vigili del fuoco dei beni ivi ricoverati voleva essere chiaramente esemplificativa e non esaustiva dei medesimi.
Il Tribunale ha condannato i convenuti, da un lato, a rifondere l'attore degli interessi convenzionali dal medesimo versati per il mutuo ipotecario, e, dall'altro, a coRRspondere, dalla data dell'evento, gli interessi compensativi in misura pari al saggio legale, e ciò in ragione del fatto che i primi costituiscono una voce del danno patrimoniale quale diretta conseguenza dell'illecito, atteso che il danneggiato è stato costretto a chiedere un finanziamento per l'acquisto di nuova attrezzatura necessaria per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, mentre i secondi servono a compensare il ritardo subito dal danneggiato nell'ottenimento della prestazione risarcitoria. Ciò detto, tuttavia, la duplicazione è ravvisabile limitatamente all'importo di € 16366,00, ovvero al danno connesso al mutuo, relativo ad interessi, spese notarili e spese di perizia, atteso che la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi versati dall'attore nel mutuo ipotecario contratto per la riparazione del danno è motivo per escludere che quest'ultimo abbia subito ulteriori danni da ritardo nel pagamento del capitale dovuto, visto che, attraverso la stipula del mutuo, ha avuto immediatamente disponibilità delle somme necessarie ad effettuare le riparazioni.
Quanto, infine, al danno non patrimoniale, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III, 10/05/2018, n.11269), la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).
Recita la Suprema Corte:
Tale principio di diritto deve ritenersi consolidato, essendosi ad esso uniformate anche le successive decisioni delle sezioni semplici di questa Corte dovendo in particolare ribadirsi che anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(cfr., in termini: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011), risultando pertanto unificato il criterio di accertamento del danno non patrimoniale in relazione alle diverse ipotesi di previsione legale di risarcibilità dello stesso (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011, secondo cui il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici;
id. Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. L, Sentenza
n. 7471 del 14/05/2012; id. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Orbene, la rivalutazione delle allegazioni del danneggiato in ordine a detto tipo di danno consentono di ritenere, in via presuntiva, che abbia Controparte_4
effettivamente provato rabbia, frustrazione e preoccupazione per il proprio futuro lavorativo e reddituale, tuttavia, in difetto di prova più specifica e considerato che nel maggio dell'anno successivo è stato ristorato dall'assicurazione, seppure in parte,
l'importo liquidato va ridimensionato nella minor somma di € 2000,00, tenuto anche conto del fatto che il primo giudice non ha indicato i criteri utilizzati per giungere a determinare l'entità del danno e, conseguentemente, del relativo ammontare liquidato.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, va osservato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Inoltre, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92, comma 2, cpc), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. civ. sez. III, 05/09/2023, n.25907).
In applicazione della giurisprudenza richiamata, il parziale accoglimento della domanda nei termini di cui alla presente pronuncia consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite del doppio grado, come liquidate in dispositivo secondo i D.M. ratione temporis vigenti, tenuto conto delle note spese in atti, ponendo la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , in solido. Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
e di , avverso la sentenza n. 1030/2021, pubblicata il Controparte_3 Controparte_4
30/08/2021 dal Tribunale di Ancona, nonché sull'appello incidentale proposto da e avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pronuncia, in parziale accoglimento degli appelli, così dispone:
ridetermina in € 2000,00 la somma oggetto di condanna a titolo di danno non patrimoniale e quindi in complessivi € 50.733,73= il danno da risarcire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo CP_13
sulla minore somma di € 34.367,73=;
-compensa tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite del doppio grado che, liquida, quanto al primo grado, in € 1800,00 per la fase studio, € 900,00 per la fase introduttiva,
€ 4500,00 per la fase istruttoria e € 2025,00 per la fase decisoria e, quanto al presente grado, in € 1489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed € 2552,00 per la fase decisoria, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge, ponendo la restante parte a carico di , , Parte_1 Parte_2
e , in solido;
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 -conferma nel resto la gravata pronuncia;
-condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto da Controparte_4
in virtù della prima pronuncia in eccedenza rispetto a quanto Controparte_2
dovuto all'esito della presente pronuncia.
Ancona, così deciso li 10 gennaio 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Maria ida Ercoli