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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4636/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4636 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 18 settembre 2025, con concessione del termine ridotto di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriore 20 giorni per repliche;
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bientina Parte_1 C.F._1
(PI) Borgo del Pozzo n. 8, presso lo studio dell'avv. Simona Volpi che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Livorno, alla Via Controparte_1 C.F._2
Grande 26, presso lo studio dell'avv. Scalise Stefano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex art 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a chiesto al Tribunale di Pisa Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro di cui in Controparte_1 premessa e per l'effetto, condannare il convenuto Sig. all'integrale risarcimento di Controparte_1 tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig. nella somma di € 12.017,06 Parte_1 comprensiva del danno biologico e spese mediche documentate o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o che comunque verrà accertata in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché spese forfettarie ex
D.M. 55/2014. E comunque in caso di accoglimento della domanda attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale adito determinare nel provvedimento di condanna ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché spese forfettarie ex D.M. 55/2014”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: - che il giorno 25/04/2021 alle ore 19:00 si trovava in compagnia di e con il proprio cane nell'area di sgambatura cani sita in Ponsacco, Persona_1 quando il cane di grossa taglia di libero dal guinzaglio, rincorrendo a grande Controparte_1 velocità il cane border collie di e , lo urtava facendolo cadere CP_2 Controparte_3 rovinosamente a terra;
- di avere riportato, in conseguenza della caduta, lesioni personali consistite in un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con emartro;
- che l'evento dannoso è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di per omessa vigilanza e controllo dell'animale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2052 c.c.; - di avere quindi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico e per spese mediche) subiti in conseguenza del sinistro, quantificabili nella somma di €
12.017,06; - di avere inviato a per il tramite del proprio legale, formale diffida per Controparte_1 chiedere il ristoro di tutti i danni subiti, senza esito.
Con ordinanza del 17.10.2022 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 24.03.2022, il Giudice, esaminata la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla difesa convenuta e rilevata la presenza, nell'atto, di espressioni e di documentazione allegata dal contenuto offensivo e non pertinente rispetto all'oggetto del giudizio, ha disposto il deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta emendata delle espressioni offensive, ordinando, con successivo decreto del 18.10.2022 l'espunzione dal fascicolo d'ufficio della comparsa precedentemente depositata e dei relativi allegati.
In data 18.10.2022, la difesa convenuta ha quindi nuovamente depositato comparsa di costituzione e risposta, con cui ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestando l'addebito di responsabilità ex art 2052 c.c. ed eccependo l'assenza di nesso causale fra la condotta dell'animale dell' ed il CP_1 danno ventilato dall'attore, nonché l'applicabilità, al caso di specie, della scriminante del caso fortuito. Nel dettaglio, la difesa convenuta ha eccepito: - che il danno lamentato è causalmente riconducibile al fatto colposo del danneggiato che intromettendosi, in modo imprudente, fra il cane dell' e il border collie, impegnati a rincorrersi, è scivolato a causa della disomogeneità del CP_1 piano di calpestio interno all'area dello sgambatoio;
- che, ad ogni modo, la caduta del è Parte_1 stata determinata dalla collisione non con il cane dell' bensì con quello di razza border collie CP_1 appartenente a terzo proprietario.
La causa è stata istruita per tabulas, con escussione di testi alle udienze del 16.05.2024 e 17.10.2024
e mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 18.09.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine ridotto di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche, ex art. 190 c.p.c.
******
1.Nei fatti, è pacifico che in data 25/04/2021 alle ore 19:00 , mentre si Parte_1 trovava in compagnia di con il proprio cane nell'area di sgambatura cani di Persona_1
Ponsacco, è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni personali consistite in un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con emartro (verbale di PS, doc. 2 allegato alla citazione).
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro non sono oggetto di contestazione.
È controversa invece la dinamica del sinistro, rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto che, con la propria condotta omissiva, ha cagionato il danno.
Secondo la prospettazione dell'attore, esso sarebbe stato determinato dalla condotta del cane pastore belga di proprietà di he, nel rincorrere a grande velocità un cane border collie Controparte_1 appartenente ad un terzo proprietario, lo avrebbe travolto, facendogli perdere l'equilibrio.
Di contro, la difesa convenuta ha sostenuto che l'incidente sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente del il quale, intromettendosi fra i due cani presumibilmente allo scopo di Parte_1 giocare con loro o di fermarli mentre si rincorrevano, sarebbe accidentalmente scivolato o comunque inciampato sul prato, cadendo a terra. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna collisione fra il proprio cane e il che – in tesi - sarebbe stato urtato dal cane border collie appartenente ad altro Parte_1 proprietario, estraneo al presente giudizio.
2. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'individuazione dell'apporto causale della condotta del cane di razza pastore belga nella verificazione del sinistro ai fini dell'accertamento dell'invocata responsabilità ex art 2052 c.c., ascrivile a n qualità di proprietario di detto animale al quale è stata contestata, Controparte_1 nel dettaglio, l'omessa vigilanza dell'animale.
3. Sul piano generale, è pacifico che la responsabilità ex art 2052 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che presuppone la mera relazione (di proprietà o di uso) con l'animale e discende dall'accertamento del nesso di causa sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, salva la possibilità per il proprietario o utilizzatore di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di dell'intervento di un fattore esterno idoneo a elidere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, e che può essere costituito dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Tale la struttura della responsabilità in esame, sul versante processuale incombe al danneggiato provare la relazione di proprietà o di uso tra convenuto e animale, nonché la derivazione del danno dalla condotta di quest'ultimo. Di contro, per andare esente da responsabilità, il convenuto è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
4. Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene innanzitutto raggiunta la prova del nesso eziologico fra la condotta del cane di proprietà di la caduta dell'attore (danno Controparte_1 evento).
L'istruttoria svolta ha infatti confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro dedotta dalla difesa attrice, dimostrando la riconducibilità causale dell'evento dannoso alla condotta del cane di proprietà del convenuto.
Sul punto si richiamano le dichiarazioni testimoniali della teste che, Testimone_1 rispondendo sui capitoli di prova della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte attrice ha affermato, sul cap. 5: “il cane ha immediatamente iniziato a rincorrere MA e tutti prendevano chi il proprio cane chi il bambino ed è successo un marasma”; sul cap. 6: “Sì, è vero, perché MA riuscì a scansarlo, perché noi eravamo lì dentro, e invece lui o lei, il cane, non so era maschio o femmina, lo prese. Gli arrivò addosso e lo fece cadere”. Dette dichiarazioni hanno trovato conferma nella testimonianza della teste che, sentita sui medesimi capitoli di prova, ha Testimone_2 dichiarato, sul cap. 5: “Mi ricordo che ha cominciato a rincorrere un cane bianco e nero, come quello della pubblicità. Ha iniziato a correre per tutto il perimetro dello sgambatoio”; sul cap. 6: “Sì, è vero, ho assistito perché avevo le due bimbe e quando mi sono accorta dell'atteggiamento di questo cane che non era normale ho iniziato a controllare abbastanza questo cane. Ho visto il cane bianco e nero che scappava e quest'altro cane che continuava a rincorrerlo, che con la parte dorsale ha urtato il ginocchio sinistro, proprio sul cane”.
Deve quindi concludersi per l'esclusiva responsabilità dell' he, in qualità di proprietario CP_1 dell'animale, ha incautamente omesso di esercitare sul proprio cane ogni forma di controllo, omettendo di richiamare l'animale e ricondurlo a sé dal momento in cui quest'ultimo aveva assunto un comportamento non adeguato al contesto, fonte di pericolo e potenzialmente lesivo per la sicurezza delle persone (anche bambini) presenti, al fine di evitare l'evento dannoso del tipo di quello che si è verificato. Nessun rilievo in senso contrario assume il fatto che il cane si trovasse all'interno dell'area “dedicata” di sgambamento in cui è consentito ai proprietari di tenere liberi i cani: detta circostanza non esime, difatti, i proprietari dall'obbligo di controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi a terzi.
5. A fronte di quanto esposto, il convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito che, si ripete, può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza 15/12/2015 n. 25223).
Invero, non vi è prova del ventilato comportamento imprudente del asseritamente Parte_1 consistito nell'intromettersi fra i due cani per giocare con loro o nel tentativo di fermare la loro corsa.
Al contrario, il teste rispondendo sul cap. 2 della memoria istruttoria della difesa Tes_3 convenuta ha dichiarato: “No, non si intrometteva. I cani giocavano fra di loro”.
Peraltro, la circostanza che l'attore abbia fatto ingresso nell'area dedicata ai cani non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni da parte degli stessi, essendo invece un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani, rimanere nella stessa area.
Pertanto, il a tenuto un comportamento non solo ordinario e prevedibile - e per ciò Parte_1 stesso non integrante la fattispecie di fortuito – ma, ad abundantiam , anche esente da colpa.
6. La domanda risarcitoria è quindi fondata.
7. Venendo all'esame delle singole voci di danno, l'attore ha domandato la condanna della controparte al risarcimento sia del danno non patrimoniale (danno biologico), sia di quello patrimoniale per spese mediche sostenute.
7.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico legale a firma della dott.ssa (sulla quale, peraltro, entrambi i CTP nulla hanno osservato). Il c.t.u., nel Persona_2 proprio elaborato, i cui contenuti si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha accertato che il ha riportato, a seguito del sinistro occorso in data Parte_1
25/04/2021, un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro, concludendo che “tale lesione appare causalmente compatibile con le riferite modalità del sinistro in questione e con la documentazione sanitaria esibita”.
Vi è dunque prova del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza.
Verificata la condizione medica dell'attore, il consulente ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del 2% (due per cento), ed ha quantificato l'invalidità temporanea in
60 giorni complessivi di cui: 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al
25% (pag. 4). Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni micro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025), tenuto conto dell'età dell'attore al momento della caduta (45 anni), dei punti riconosciuti (2%)
e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 4.297,63.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2021, sia pari a € 3.660,67 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.09.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 4.729,96; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. 7.2 Deve altresì essere risarcito il danno patrimoniale per spese mediche nella misura di complessivi
€ 965,06, trattandosi di spese sostenute in conseguenza del sinistro, documentalmente provate e ritenute dal CTU congrue e pertinenti.
8. E' infondata e deve pertanto essere rigettata la domanda del difensore della parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art 89 c.p.c. per le espressioni utilizzate nei suoi riguardi dalla difesa avversaria nei propri scritti difensivi.
8.1 Sul punto, si rammenta che la citata norma, pur prevedendo la possibilità per il giudice di condannare la parte responsabile al risarcimento dei danni derivanti dall'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti difensivi, richiede pur sempre la prova dell'esistenza di un danno conseguenza effettivamente patito dalla persona offesa.
Nel caso di specie, sebbene alcune espressioni utilizzate dall'avv. Longo, così come parte della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta da esso depositata, siano state sconvenienti o offensive e non pertinenti rispetto alle questioni oggetto di causa, tanto da imporre l'espulsione del fascicolo ai sensi dell'articolo 89 comma 2 c.p.c., la circostanza non comporta automaticamente la risarcibilità del pregiudizio lamentato.
L'avv. Volpi non ha infatti fornito elementi idonei a dimostrare che le espressioni in questione abbiano effettivamente inciso in modo apprezzabile sulla propria immagine professionale o sulla propria reputazione personale, né che abbiano minato la sua attendibilità nell'ambito del presente giudizio o in generale nell'esercizio della sua attività forense. Inoltre, è doveroso evidenziare che la documentazione richiamata negli scritti dell'avv. Longo, pur inopportunamente allegata, consisteva in articoli di stampa relativi al coinvolgimento della difesa avversaria in vicende già di pubblico dominio e dunque appartenenti al patrimonio informativo della collettività. In tale contesto non può ritenersi dimostrato che la loro produzione nel presente giudizio abbia determinato una lesione ulteriore e concreta dell'onore o della reputazione del difensore rispetto a quanto già noto per effetto della diffusione mediatica dei fatti.
Ne consegue che, pur in presenza dell'evento di danno rappresentato dall'uso di espressioni e allegazioni non pertinenti e offensive da parte dell'avv. Longo, difetta la prova della sussistenza di un danno conseguenza inteso come pregiudizio effettivo serio ed attuale derivante dalle condotte censurate.
Pertanto, la domanda risarcitoria ex articolo 89 c.p.c. non può essere accolta.
9. Deve infine essere rigettata la domanda di condanna ex art 614-bis c.p.c., trattandosi di disposizione che trova attualmente applicazione in relazione a provvedimenti di condanna all'adempimento di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, e dunque non applicabile al caso di specie. 10. In conclusione, le domande attoree sono parzialmente accolte. E' invece rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. svolta dal difensore della parte attrice, in proprio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si applicano i valori medi in ragione dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede in parziale accoglimento delle domande della parte attrice:
ACCERTA l'esclusiva responsabilità di x art. 2052 c.c. nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso in data 25.04.2021; per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...] ella somma di € 4.729,96, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di Parte_1
€ 965,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
CONDANNA alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 309,05 per spese vive, € 3.380,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno ex art 89 c.p.c.;
PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi.
Pisa, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4636 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 18 settembre 2025, con concessione del termine ridotto di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriore 20 giorni per repliche;
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bientina Parte_1 C.F._1
(PI) Borgo del Pozzo n. 8, presso lo studio dell'avv. Simona Volpi che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attore contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Livorno, alla Via Controparte_1 C.F._2
Grande 26, presso lo studio dell'avv. Scalise Stefano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex art 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a chiesto al Tribunale di Pisa Parte_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro di cui in Controparte_1 premessa e per l'effetto, condannare il convenuto Sig. all'integrale risarcimento di Controparte_1 tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig. nella somma di € 12.017,06 Parte_1 comprensiva del danno biologico e spese mediche documentate o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o che comunque verrà accertata in corso di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché spese forfettarie ex
D.M. 55/2014. E comunque in caso di accoglimento della domanda attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale adito determinare nel provvedimento di condanna ex art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento di condanna, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'antescritto difensore antistatario, oltre IVA e C.P.A. come per legge, nonché spese forfettarie ex D.M. 55/2014”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: - che il giorno 25/04/2021 alle ore 19:00 si trovava in compagnia di e con il proprio cane nell'area di sgambatura cani sita in Ponsacco, Persona_1 quando il cane di grossa taglia di libero dal guinzaglio, rincorrendo a grande Controparte_1 velocità il cane border collie di e , lo urtava facendolo cadere CP_2 Controparte_3 rovinosamente a terra;
- di avere riportato, in conseguenza della caduta, lesioni personali consistite in un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con emartro;
- che l'evento dannoso è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di per omessa vigilanza e controllo dell'animale ai sensi Controparte_1 dell'art. 2052 c.c.; - di avere quindi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico e per spese mediche) subiti in conseguenza del sinistro, quantificabili nella somma di €
12.017,06; - di avere inviato a per il tramite del proprio legale, formale diffida per Controparte_1 chiedere il ristoro di tutti i danni subiti, senza esito.
Con ordinanza del 17.10.2022 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 24.03.2022, il Giudice, esaminata la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla difesa convenuta e rilevata la presenza, nell'atto, di espressioni e di documentazione allegata dal contenuto offensivo e non pertinente rispetto all'oggetto del giudizio, ha disposto il deposito di nuova comparsa di costituzione e risposta emendata delle espressioni offensive, ordinando, con successivo decreto del 18.10.2022 l'espunzione dal fascicolo d'ufficio della comparsa precedentemente depositata e dei relativi allegati.
In data 18.10.2022, la difesa convenuta ha quindi nuovamente depositato comparsa di costituzione e risposta, con cui ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestando l'addebito di responsabilità ex art 2052 c.c. ed eccependo l'assenza di nesso causale fra la condotta dell'animale dell' ed il CP_1 danno ventilato dall'attore, nonché l'applicabilità, al caso di specie, della scriminante del caso fortuito. Nel dettaglio, la difesa convenuta ha eccepito: - che il danno lamentato è causalmente riconducibile al fatto colposo del danneggiato che intromettendosi, in modo imprudente, fra il cane dell' e il border collie, impegnati a rincorrersi, è scivolato a causa della disomogeneità del CP_1 piano di calpestio interno all'area dello sgambatoio;
- che, ad ogni modo, la caduta del è Parte_1 stata determinata dalla collisione non con il cane dell' bensì con quello di razza border collie CP_1 appartenente a terzo proprietario.
La causa è stata istruita per tabulas, con escussione di testi alle udienze del 16.05.2024 e 17.10.2024
e mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 18.09.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine ridotto di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche, ex art. 190 c.p.c.
******
1.Nei fatti, è pacifico che in data 25/04/2021 alle ore 19:00 , mentre si Parte_1 trovava in compagnia di con il proprio cane nell'area di sgambatura cani di Persona_1
Ponsacco, è caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni personali consistite in un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con emartro (verbale di PS, doc. 2 allegato alla citazione).
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro non sono oggetto di contestazione.
È controversa invece la dinamica del sinistro, rilevante ai fini dell'individuazione del soggetto che, con la propria condotta omissiva, ha cagionato il danno.
Secondo la prospettazione dell'attore, esso sarebbe stato determinato dalla condotta del cane pastore belga di proprietà di he, nel rincorrere a grande velocità un cane border collie Controparte_1 appartenente ad un terzo proprietario, lo avrebbe travolto, facendogli perdere l'equilibrio.
Di contro, la difesa convenuta ha sostenuto che l'incidente sia ascrivibile in via esclusiva alla condotta imprudente del il quale, intromettendosi fra i due cani presumibilmente allo scopo di Parte_1 giocare con loro o di fermarli mentre si rincorrevano, sarebbe accidentalmente scivolato o comunque inciampato sul prato, cadendo a terra. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna collisione fra il proprio cane e il che – in tesi - sarebbe stato urtato dal cane border collie appartenente ad altro Parte_1 proprietario, estraneo al presente giudizio.
2. Il thema decidendum verte, pertanto, dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'individuazione dell'apporto causale della condotta del cane di razza pastore belga nella verificazione del sinistro ai fini dell'accertamento dell'invocata responsabilità ex art 2052 c.c., ascrivile a n qualità di proprietario di detto animale al quale è stata contestata, Controparte_1 nel dettaglio, l'omessa vigilanza dell'animale.
3. Sul piano generale, è pacifico che la responsabilità ex art 2052 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che presuppone la mera relazione (di proprietà o di uso) con l'animale e discende dall'accertamento del nesso di causa sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, salva la possibilità per il proprietario o utilizzatore di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di dell'intervento di un fattore esterno idoneo a elidere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, e che può essere costituito dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Tale la struttura della responsabilità in esame, sul versante processuale incombe al danneggiato provare la relazione di proprietà o di uso tra convenuto e animale, nonché la derivazione del danno dalla condotta di quest'ultimo. Di contro, per andare esente da responsabilità, il convenuto è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
4. Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene innanzitutto raggiunta la prova del nesso eziologico fra la condotta del cane di proprietà di la caduta dell'attore (danno Controparte_1 evento).
L'istruttoria svolta ha infatti confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro dedotta dalla difesa attrice, dimostrando la riconducibilità causale dell'evento dannoso alla condotta del cane di proprietà del convenuto.
Sul punto si richiamano le dichiarazioni testimoniali della teste che, Testimone_1 rispondendo sui capitoli di prova della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di parte attrice ha affermato, sul cap. 5: “il cane ha immediatamente iniziato a rincorrere MA e tutti prendevano chi il proprio cane chi il bambino ed è successo un marasma”; sul cap. 6: “Sì, è vero, perché MA riuscì a scansarlo, perché noi eravamo lì dentro, e invece lui o lei, il cane, non so era maschio o femmina, lo prese. Gli arrivò addosso e lo fece cadere”. Dette dichiarazioni hanno trovato conferma nella testimonianza della teste che, sentita sui medesimi capitoli di prova, ha Testimone_2 dichiarato, sul cap. 5: “Mi ricordo che ha cominciato a rincorrere un cane bianco e nero, come quello della pubblicità. Ha iniziato a correre per tutto il perimetro dello sgambatoio”; sul cap. 6: “Sì, è vero, ho assistito perché avevo le due bimbe e quando mi sono accorta dell'atteggiamento di questo cane che non era normale ho iniziato a controllare abbastanza questo cane. Ho visto il cane bianco e nero che scappava e quest'altro cane che continuava a rincorrerlo, che con la parte dorsale ha urtato il ginocchio sinistro, proprio sul cane”.
Deve quindi concludersi per l'esclusiva responsabilità dell' he, in qualità di proprietario CP_1 dell'animale, ha incautamente omesso di esercitare sul proprio cane ogni forma di controllo, omettendo di richiamare l'animale e ricondurlo a sé dal momento in cui quest'ultimo aveva assunto un comportamento non adeguato al contesto, fonte di pericolo e potenzialmente lesivo per la sicurezza delle persone (anche bambini) presenti, al fine di evitare l'evento dannoso del tipo di quello che si è verificato. Nessun rilievo in senso contrario assume il fatto che il cane si trovasse all'interno dell'area “dedicata” di sgambamento in cui è consentito ai proprietari di tenere liberi i cani: detta circostanza non esime, difatti, i proprietari dall'obbligo di controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire fatti lesivi a terzi.
5. A fronte di quanto esposto, il convenuto non ha fornito la prova del caso fortuito che, si ripete, può consistere in un fatto colposo del danneggiato purché integri i presupposti dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'eccezionalità (ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza 15/12/2015 n. 25223).
Invero, non vi è prova del ventilato comportamento imprudente del asseritamente Parte_1 consistito nell'intromettersi fra i due cani per giocare con loro o nel tentativo di fermare la loro corsa.
Al contrario, il teste rispondendo sul cap. 2 della memoria istruttoria della difesa Tes_3 convenuta ha dichiarato: “No, non si intrometteva. I cani giocavano fra di loro”.
Peraltro, la circostanza che l'attore abbia fatto ingresso nell'area dedicata ai cani non comporta di per sé l'assunzione del rischio, da parte sua, di poter subire danni da parte degli stessi, essendo invece un comportamento del tutto usuale ed anzi consigliabile, per i padroni dei cani, rimanere nella stessa area.
Pertanto, il a tenuto un comportamento non solo ordinario e prevedibile - e per ciò Parte_1 stesso non integrante la fattispecie di fortuito – ma, ad abundantiam , anche esente da colpa.
6. La domanda risarcitoria è quindi fondata.
7. Venendo all'esame delle singole voci di danno, l'attore ha domandato la condanna della controparte al risarcimento sia del danno non patrimoniale (danno biologico), sia di quello patrimoniale per spese mediche sostenute.
7.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico legale a firma della dott.ssa (sulla quale, peraltro, entrambi i CTP nulla hanno osservato). Il c.t.u., nel Persona_2 proprio elaborato, i cui contenuti si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha accertato che il ha riportato, a seguito del sinistro occorso in data Parte_1
25/04/2021, un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro, concludendo che “tale lesione appare causalmente compatibile con le riferite modalità del sinistro in questione e con la documentazione sanitaria esibita”.
Vi è dunque prova del nesso causale tra danno evento e danno conseguenza.
Verificata la condizione medica dell'attore, il consulente ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del 2% (due per cento), ed ha quantificato l'invalidità temporanea in
60 giorni complessivi di cui: 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al
25% (pag. 4). Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni micro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025), tenuto conto dell'età dell'attore al momento della caduta (45 anni), dei punti riconosciuti (2%)
e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 4.297,63.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2021, sia pari a € 3.660,67 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.09.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta a € 4.729,96; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. 7.2 Deve altresì essere risarcito il danno patrimoniale per spese mediche nella misura di complessivi
€ 965,06, trattandosi di spese sostenute in conseguenza del sinistro, documentalmente provate e ritenute dal CTU congrue e pertinenti.
8. E' infondata e deve pertanto essere rigettata la domanda del difensore della parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art 89 c.p.c. per le espressioni utilizzate nei suoi riguardi dalla difesa avversaria nei propri scritti difensivi.
8.1 Sul punto, si rammenta che la citata norma, pur prevedendo la possibilità per il giudice di condannare la parte responsabile al risarcimento dei danni derivanti dall'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti difensivi, richiede pur sempre la prova dell'esistenza di un danno conseguenza effettivamente patito dalla persona offesa.
Nel caso di specie, sebbene alcune espressioni utilizzate dall'avv. Longo, così come parte della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta da esso depositata, siano state sconvenienti o offensive e non pertinenti rispetto alle questioni oggetto di causa, tanto da imporre l'espulsione del fascicolo ai sensi dell'articolo 89 comma 2 c.p.c., la circostanza non comporta automaticamente la risarcibilità del pregiudizio lamentato.
L'avv. Volpi non ha infatti fornito elementi idonei a dimostrare che le espressioni in questione abbiano effettivamente inciso in modo apprezzabile sulla propria immagine professionale o sulla propria reputazione personale, né che abbiano minato la sua attendibilità nell'ambito del presente giudizio o in generale nell'esercizio della sua attività forense. Inoltre, è doveroso evidenziare che la documentazione richiamata negli scritti dell'avv. Longo, pur inopportunamente allegata, consisteva in articoli di stampa relativi al coinvolgimento della difesa avversaria in vicende già di pubblico dominio e dunque appartenenti al patrimonio informativo della collettività. In tale contesto non può ritenersi dimostrato che la loro produzione nel presente giudizio abbia determinato una lesione ulteriore e concreta dell'onore o della reputazione del difensore rispetto a quanto già noto per effetto della diffusione mediatica dei fatti.
Ne consegue che, pur in presenza dell'evento di danno rappresentato dall'uso di espressioni e allegazioni non pertinenti e offensive da parte dell'avv. Longo, difetta la prova della sussistenza di un danno conseguenza inteso come pregiudizio effettivo serio ed attuale derivante dalle condotte censurate.
Pertanto, la domanda risarcitoria ex articolo 89 c.p.c. non può essere accolta.
9. Deve infine essere rigettata la domanda di condanna ex art 614-bis c.p.c., trattandosi di disposizione che trova attualmente applicazione in relazione a provvedimenti di condanna all'adempimento di obbligazioni diverse dal pagamento di somme di denaro, e dunque non applicabile al caso di specie. 10. In conclusione, le domande attoree sono parzialmente accolte. E' invece rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c. svolta dal difensore della parte attrice, in proprio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (in base al decisum, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione di riferimento), fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si applicano i valori medi in ragione dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede in parziale accoglimento delle domande della parte attrice:
ACCERTA l'esclusiva responsabilità di x art. 2052 c.c. nella causazione del Controparte_1 sinistro occorso in data 25.04.2021; per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...] ella somma di € 4.729,96, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di Parte_1
€ 965,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
CONDANNA alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 309,05 per spese vive, € 3.380,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno ex art 89 c.p.c.;
PONE definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi.
Pisa, 20 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino