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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14833/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: occupazione sine titulo e altre domande, pendente
TRA
(C.F. ), nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Laiso, giusta procura speciale ad lites e provvedimento autorizzativo, presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in alla via Comunale del Pt_1
Principe n. 13
ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Melito di Napoli alla Via Roma n. 542 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marrone dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 7.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dell'integrale svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 17.6.2022 e ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 27.12.2023, la
- 1 - ha dedotto di essere proprietaria di un immobile, non Parte_1
destinato a fini istituzionali, sito in Napoli (NA) in Salita Concordia n. 36, trasferito in proprietà all' , ai sensi e per Controparte_2 gli effetti dell'art. 66 della L. n. 833 del 1978, dell'art. 5 del D.L.vo
502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art.26 della L.R. 32/1994, come da D.P.G.R.
n.509 del 22.3.2001; che l'immobile era stato occupato sine titulo dalla
Sig.ra la quale non aveva mai stipulato un contratto di Controparte_1
locazione con la ricorrente, né aveva mai effettuato alcun regolare pagamento afferente l'occupazione illegittima;
che il suddetto bene era entrato a far parte del patrimonio immobiliare della Parte_1
con il precipuo obiettivo di essere messo a reddito al fine di assicurare per il territorio le risorse economiche per i livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'art. 6 della L.R. 32/94; che in data 21.04.2021 la Parte ricorrente aveva messo in mora la Sig.ra Pt_2 CP_1
relativamente alle indennità non corrisposte derivanti dall'occupazione sine titulo dell'immobile de quo; che, nonostante ciò, l'odierna resistente non aveva saldato il suo debito;
che la resistente era, pertanto, debitrice della somma complessiva di € 15.683,18 al 31.12.2021; tanto dedotto,
l'istante ha convenuto in giudizio per sentirne accertare la Controparte_1
detenzione sine titulo dell'immobile sito in Napoli (NA) in Salita
Concordia n. 36 ed ordinare a quest'ultima il rilascio del richiamato cespite, con la contestuale condanna al risarcimento in favore dell'
[...]
per la somma di € 15.683,18, in conseguenza dell'asserito Parte_3 danno patito per l'illegittima occupazione dell'immobile o per la diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite. Fissata con decreto la prima udienza per il 16.1.2023 e, in prosieguo, al 17.4.2023 a seguito di disposta rinnovazione di notifica dell'atto introduttivo, instaurato il contraddittorio, la resistente, nel costituirsi in data 4.4.2023 ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto introdotta con il rito sommario e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese, deducendo di non essere un occupante abusiva del cespite per cui è causa, stante la sussistenza di un rapporto di locazione inter partes in virtù di un
- 2 - contratto sottoscritto il 16.2.20212 con la di cui non Controparte_3
aveva mai ricevuto copia pur avendo precedentemente versato la somma richiesta a titolo deposito cauzionale, nonché di un secondo contratto
Parte stipulato con l' agli inizi del mese di febbraio dell'anno 2019, di cui pure non aveva ricevuto copia;
che, peraltro, dal giorno 8.6.2021 la Parte comparente, a seguito di avviso urgente agli inquilini comunicato dall' con invito a non praticare il fabbricato, era stata costretta a lasciare l'abitazione per tutelare sé stessa ed i suoi cari e non vi aveva fatto più ritorno;
che ne conseguiva l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni, trattandosi, tutt'al più, di richiesta di canoni di locazione non corrisposti;
tanto dedotto, la resistente ha chiesto di rigettare le domande ex adverso formulate di detenzione sine titulo del cespite de quo, nonché la richiesta di risarcimento danni, vinte le spese. Convertito il rito da sommario a locativo, depositata dalla convenuta memoria integrativa, non ammesse le istanze istruttorie articolate dalla difesa di parte resistente (in particolare prova per testi e interrogatorio formale), la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 7.5.2025 previa nuova trasformazione del rito da locativo in ordinario pre-Cartabia con rinuncia di entrambi i procuratori costituiti ai termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in via preliminare, va rilevato che la difesa di parte istante ha rinunciato alla domanda di condanna della resistente al rilascio del cespite per cui è causa.
Quanto alle domande di parte istante di accertamento dell'occupazione sine titulo e di conseguente condanna della resistente al risarcimento dei danni, occorre preliminarmente evidenziare in punto di diritto che, riguardo alla domanda di accertamento di occupazione abusiva di un immobile, l'azione de qua potrebbe fondarsi sia su di un rapporto negoziale di natura obbligatoria (si pensi al comodato o alla locazione) tra le parti, venuto meno per cause che abbiano determinato, a seconda del vizio, nullità, annullabilità o risoluzione, ovvero semplicemente per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto. Al contempo, però, la medesima domanda potrebbe prescindere del tutto dalla deduzione, ab origine, di
- 3 - alcun rapporto di natura negoziale intercorso tra le parti, per fondarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giustificativo. Nel primo caso l'azione di restituzione ha natura personale e relativa, e si caratterizza per la semplificazione dell'onere a carico della parte attrice della prova del diritto di proprietà o reale di godimento vantato;
nel secondo caso, invece, essa deve inquadrarsi come azione reale di rivendica, la quale implica l'assolvimento della cd.
“probatio diabolica”, ossia l'onere per l'attore di provare il proprio diritto risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'interessato stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
In tal senso si pongono le Sezioni Unite della Suprema Corte, osservando che “…poichè l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (SS.UU.
Cass. Civ. n. 7305 del 2014).
Orbene, alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale appena richiamato, nel caso
- 4 - Parte di specie, la domanda avanzata dall' è da qualificare come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in quanto la stessa si è limitata a chiedere la declaratoria di abusiva occupazione di un immobile di sua proprietà da parte della convenuta, con la conseguente condanna della stessa al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni (la prima oggetto di espressa rinuncia in corso di lite), senza, tuttavia, fondare la propria pretesa sul venire meno di un negozio giuridico sottostante che potesse aver giustificato il godimento del cespite da parte dell'occupante medesima. Ciò posto, non può non evidenziarsi che sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n.
1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). Nello stesso tempo si riconosce, tuttavia, che, anche in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n. 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; n. 8394/1990).
La giurisprudenza di legittimità può, quindi, dirsi ormai pacificamente
- 5 - orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. n.
1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n.
1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n.
696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza
- 6 - del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perchè la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n.
15388/2005; Cass. n. 21829/2007; Cass. n. 22598/2010). In buona sostanza, si devia dal rigore probatorio proprio della rivendica se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta – è bene ribadirlo - di un limite logico all'onere della prova che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.
Tanto preliminarmente osservato in linea generale ed astratta, nel caso che ci occupa, a prescindere dal fatto che la titolarità attiva del cespite per cui è causa è documentata dal decreto in atti n. 404/2005 emesso dalla Regione
Campania in data 2.8.2005 (“Trasferimento ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 50/92”, contemplante per l'appunto il trasferimento dell'immobile in oggetto a favore della , come decretato dal Presidente Parte_1
della Giunta ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_4
65 e 66 della legge n. 833/1978 Titolo III - disciplinante l'attribuzione per i servizi delle ora dei beni già di pertinenza degli Parte_5 CP_4
enti mutualistici, delle gestioni sanitarie soppresse e degli enti locali - e ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche, dell'art. 26 della L.R.N. 32/94), non può non rilevarsi che il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione rimane senz'altro attenuato in quanto la sig.ra non ha in alcun modo contestato la titolarità attiva del cespite CP_1
Parte per cui è causa in capo all' Inoltre la stessa resistente ebbe già in via stragiudiziale ad ammettere la titolarità dell'appartamento in capo
- 7 - all'istante (cfr. atto di riconoscimento e richiesta di dilazione del debito del
16.2.2012 sottoscritto dalla . CP_1
Quanto alla titolarità passiva, la convenuta non ha contestato la pregressa detenzione del cespite per cui è causa anche nel periodo dedotto in lite
(vale a dire dal 2018 al 2021 come da prospetto contabile del gennaio 2024 prodotto dalla stessa resistente), ammettendone, tuttavia, l'effettiva permanenza, peraltro a titolo di asserita conduttrice, sino all'8.6.2021, data del dedotto abbandono forzato dell'immobile de quo a seguito di una comunicazione della stessa parte locatrice – prodotta in atti - di non praticabilità del fabbricato in cui lo stesso è ricompreso.
Orbene il godimento da parte della convenuta dell'immobile de quo va considerato abusivo non avendo la provato la sussistenza del CP_1
dedotto rapporto locativo asseritamente stipulato già nel febbraio 2012, seguito da altro presunto contratto del febbraio 2019. A tal riguardo, non può non evidenziarsi che la locazione di immobile ad uso abitativo è soggetta alla forma scritta ad substantiam come previsto dall'art. 1 comma
4 della legge n. 431/1998 e che, per di più, “in materia di contratti conclusi dalla P.A., è necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una sottoscrizione tacita per "facta concludentia", posto che, altrimenti, si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito formale suddetto” (ex plurimis, Cass. n. n.19410/2016). A conferma di ciò, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum” (cfr. Cass., Sez. 2, ordinanza
15303/2022 e n. 27910 del 31/10/2018)
D'altro canto, per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
- 8 - l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. n.
1452//2019). Inoltre, quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (Cass. 4431/2017). In particolare, nel caso di specie, non solo non è ammissibile l'interrogatorio Parte formale deferito al legale rappresentante dell' ma è inammissibile anche la prova per testimoni articolata dalla difesa della volta a CP_1 provare l'intervenuta duplice stipula del contratto di locazione, non vertendosi in ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724 c.c., n.
3. Invero sul punto le Sezioni unite della Suprema Corte
(Cass. SS.UU. n. 16723/2020) hanno affermato che, in materia di atti e contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, la prova testimoniale dell'esistenza del negozio è del tutto inammissibile, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento, e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio.
Dal sin qui argomentato, consegue l'accoglimento della domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte della sig.ra CP_1
Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno da indebita occupazione, occorre preliminarmente rilevare che la Suprema Corte è intervenuta sul punto con due decisioni –
Sez. Un. n. 33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022 – intese a chiarire il tema dell'ammissibilità del c.d. danno in re ipsa, enunciando tre principi di diritto: 1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
- 9 - danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; 2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; 3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. Le S.U. hanno, pertanto, riconosciuto la configurabilità di un danno normale o presunto, ammettendo che l'occupazione senza titolo sia fonte del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento.
Contemporaneamente, però, è stato inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene atteso che, come chiarito in sentenza, il non uso non è suscettibile di risarcimento. La concreta possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, ovvero un comportamento effettivamente impedito, dovendosi escludere la risarcibilità della perdita potenziale in quanto meramente connessa allo status di proprietario. Il secondo principio di diritto, sancito dalla Suprema
Corte, detta la regola della determinazione del quantum nel caso
(frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato. Quanto poi al
- 10 - mancato guadagno, la Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato. In altri termini, le Sezioni Unite hanno aperto all'idea del danno in re ipsa
(rectius, danno normale o presunto), inteso come effetto del mancato godimento – che deve essere tempestivamente allegato dall'attore – ma ne hanno limitato la portata, riconoscendo al convenuto la possibilità di superare la presunzione relativa di danno con onere a suo carico di prova contraria.
Parte Orbene nella fattispecie in esame l' ha sicuramente assolto l'onere di allegazione del danno subito avendo dedotto di aver “perso l'occasione di locare il bene con effetto immediato e destinare i proventi derivati dal canone di locazione a scopi sanitari” (cfr. pag. 5 del ricorso).
In ordine, poi, al quantum debeatur del danno emergente da occupazione sine titulo, occorre in primo luogo evidenziare, riguardo al periodo dedotto
Parte in lite a fini risarcitori dall' (gennaio 2018-dicembre 2021 come da Parte prospetto contabile dell' del 18 gennaio 2024 allegato anche dalla difesa di parte convenuta, riportante anche le somme versate dalla resistente e non specificamente contestato quanto alle poste ivi indicate), che parte istante non ha provato, così come era suo onere, che l'occupazione abusiva del cespite per cui è lite da parte della convenuta, pacificamente già in essere al gennaio 2018, sia proseguita oltre il mese di giugno 2021, così come invece ammesso dalla stessa Ne CP_1
Parte consegue che il periodo indennizzabile a favore dell' va dal gennaio
2018 al giugno 2021 (42 mesi complessivi). Inoltre, per quanto concerne la
Parte quantificazione dell'indennità mensile di occupazione operata dalla nel sopra richiamato prospetto contabile, peraltro sostanzialmente corrispondente a quella indicata come pattuita a titolo di canone locativo dalla sig.ra (€ 343,90 mensili come da bozza di contratto in atti), CP_1
deve ritenersi che la stessa sia congrua e vada riconosciuta anche in via
- 11 - equitativa alla stregua dei valori di mercato OMI richiamati dalla parte istante, facilmente verificabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tenuto conto dell'ubicazione del cespite in una zona centrale della città di Pt_1
(zona Montecalvario) e della superficie utile abitabile (mq. 37,65) desumibili dalla documentazione in atti. Ne consegue che, considerati i versamenti effettuati dalla in relazione al periodo in oggetto CP_1
(solo € 1.031,70 nel 2018 come da bollettino di versamento prodotto e Parte riconosciuto dalla stessa cui va aggiunto l'importo di € 790,65, versato dalla resistente a titolo di deposito cauzionale e tuttavia non computato dall'amministrazione istante nel prospetto contabile del 18 gennaio 2024), la sig.ra va condannata al pagamento della Controparte_1 somma complessiva di € 12.793,31 (€ 3.095,10 residui dovuti per il 2018,
€ 4.180,72 per il 2019, € 4.208,92 per il 2020 ed € 2.099,22 sino al mese di giugno 2021 per un importo totale pari ad € 13.583,96 - € 790,65) a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva, senza il riconoscimento degli interessi legali in quanto tardivamente richiesti per la prima volta in sede di conclusioni.
Quanto alle spese di lite, pur acclarata l'abusività dell'occupazione del cespite da parte della convenuta, tuttavia appare giustificata l'integrale compensazione delle stesse attesi l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria e l'infondatezza della domanda di condanna alla riconsegna del cespite (tra l'altro oggetto di rinuncia in corso di causa), esperita quando l'immobile per cui è causa era stato già rilasciato dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX sez. civ., definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così provvede:
1) dichiara la convenuta occupante sine titulo del Controparte_1 cespite per cui è causa e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, la condanna al pagamento in favore
- 12 - della della somma complessiva di € Parte_1
12.793,31;
2) compensa le spese di lite.
Napoli, 13.5.2025 Il giudice
(dott. Marcello Sinisi)
- 13 -