Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4530 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.2.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 c.f.:
Carmela Cerullo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marano di Napoli
(NA), alla via Casa Schiano n.26, giusta procura in atti;
E
,rappresentato e difeso dall'avv. Parte 2 c.f.:
, C.F. 2
dall'avv. Domenico Smarrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, al Corso Secondigliano n.246, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Napoli (NA) il
16.1.2016, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale,
e precisando che dalla loro unione erano nati due figlie, minorenni, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.2.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 25.2.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto del tribunale di
Napoli nord (n. 530/2022) depositato in cancelleria in data 13.01.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
a) pronunziare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
contratto in data 16/01/2016 in Mugnano di Napoli (NA) trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune (parte2° serie A N. 1 anno
2016);
b) ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mugnano di Napoli (NA)
di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di nascita e alle ulteriori incombenze di cui alla
Legge 898/70 e succ mod;
c) accogliere le seguenti modalità di accordo che costituiscono i patti e le condizioni del presente ricorso:
1) le figlie minori EM e AM resteranno affidate ad entrambi i genitori,
con domicilio prevalente presso la residenza della madre sita in Mugnano alla
Via San Lorenzo n. 1 e convivenza stabile con essa;
2) il sig. padre potrà vedere e tenere con sé le bambine ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le loro attività scolastiche, culturali e ricreative e con le esigenze organizzative delle minori, previo accordo con la loro madre;
3) il sig. NO inoltre terrà con sé le figlie minori secondo i modi e tempi già fissati nella separazione tra i coniugi ovvero tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 20.00 e a settimane alterne il sabato pomeriggio dalle 16.00
fino alla domenica alle 20.00, nonché, nel periodo estivo per sette giorni .
consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
-ad anni alterni inoltre le minori trascorreranno con un genitore la sera del 24
dicembre e con l'altro il giorno di Natale, con uno il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedi in Albis;
-il sig. NO trascorrerà con le minori il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico;
qualora dette festività capitassero in un giorno non assegnato al padre, le piccole EM e AM le stesse trascorreranno con il padre quel giorno posticipando quello da trascorrere con la madre. Identico
principio sarà osservato per il compleanno e l'onomastico della madre. Il
giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori verranno ripartiti tra gli ex coniugi in modo da consentire a ciascuno di trascorrere del tempo con le proprie bambine.
Resta inteso tra le parti che le suddette modalità di visita potranno mutare ed essere ampliate con l'accordo delle parti. 4) il Sig. NO continuerà a corrispondere per il solo concorso mantenimento delle figlie minori EM e YR la somma mensile di
600,00 (seicento/00) da versare anticipatamente alla sig.ra CA entro giorno 10 di ogni mese in contanti e/o a mezzo bonifico bancario su cart postepay (iban: [...]; detto importo sar rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese d dicembre 2025;
5) il padre contribuirà inoltre nella misura del 50 % al pagamento delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle dentistiche ed oculistiche, nonché scolastiche e sportive necesserie per le bambine.
Le predette spese saranno anticipate dalla madre e rimborsate alla presentazione di idonea documentazione fiscale (scontrini, fatture e ricevute);
6) le parti prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni alto documento valido per l'espatrio;
7) i coniugi dichiarano, infine, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse delle minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi c.f.: c.f.: C.F. 1 e Parte_2 Parte_1
,
contratto in Mugnano di Napoli (Na) il 16.01.2016 (atto n.1, C.F. 2
Parte II, Serie A, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 8.4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro