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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4640\ 2021 introitata in decisione il 24 marzo 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Avv. Francesco, nato a [...] il Parte_1
27/12/1957, e ivi residente in C.da S. Anna, Cpl. Il , Pt_2
rappresentato e difeso da sé stesso, C.F. , Pec: C.F._1
Fax: Email_1
090679958, con studio in Messina, Via A. Martino n. 21, ivi elettivamente domiciliato attore
Contro in persona del rapp.te legale pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - 20123, Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
; rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto P.IVA_1
Bocchini (C.F.: – fax n. 081/415968 – Pec: C.F._2
, procura speciale Email_2
per Notar (Rep. 14367 Racc. 7027) dell'11 Persona_1
novembre 2020 (All. 1), con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec:
Email_3
convenuta
Conclusioni dei procuratori delle parti:
i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
Oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento dei danni
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo che
[...] Controparte_1
venisse dichiarato l'inadempimento nell'esecuzione del contratto TIM
BUSINESS n. 000001708469 stipulato il 2 settembre 2020, la risoluzione del predetto e pertanto, non dovute le somme portate dalle fatture ,con conseguente risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti complessivamente quantificabili in € 9.720,60 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
chiedeva altresì parte attrice che venisse ordinato a il ritiro immediato Controparte_1
dell'impianto telefonico depositato presso lo studio dell'attore .
Evidenziava l'istante che sin dal primo momento della messa in opera del nuovo impianto erano emersi numerose e serie problematiche di funzionamento attinenti alla qualità del collegamento internet e delle conversazioni telefoniche che avevano richiesto numerosi interventi da parte di tecnici specializzati della convenuta;
deduceva altresì che a causa del palese inadempimento di , l'attore era stato costretto, CP_1
stante la totale inerzia dimostrata ex adverso, a rivolgersi ad altra impresa al fine di attivare un profilo che gli consentisse di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa. Per tale motivo, la ditta Laser Service di Messina, interessata dall'attore, che aveva installato un nuovo impianto telefonico e internet appoggiato al diverso gestore che è risultato sin da subito Pt_3
perfettamente funzionante e, dunque, rispondente alle esigenze di comunicazione e di lavoro dello Studio.
Si costituiva in giudizio la convenuta TIM contestando l'assunto avversario, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso, chiedeva il rigetto delle domande formulate ex adverso.
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il giudizio de quo per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza 16 gennaio 2024, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 febbraio 2025 che veniva tenuta in modalità cartolare ,indi introitata in decisione il giorno 23 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc.
L'eccezione preliminare di improponibilità sollevata dalla convenuta risulta destituita di fondamento posto che dalla documentazione versata in atti si evince che sia stato rispettato il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 11
L. n. 249 del 1997 .
Orbene parte attrice ha ritualmente proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione. Così come si evince dalla documentazione versata in atti dall'attore afferente la Controversia Controparte_2
U.G./ e ,segnatamente dal verbale di mancato
[...] P.IVA_2
accordo del 28/07/2021, udienza fissata dal ove le parti Controparte_3
parteciparono in modalità audioconferenza. Orbene è stato accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta che non ha dato esecuzione al contratto sottoscritto ,stante il disservizio che si è protratto per oltre tre mesi lasciando gli attori senza linea telefonica fino al 10\07\2019 . Dal compendio probatorio è emersa la titolarità dell'utenza in capo all'attore così come è stato confermato in sede istruttoria il mancato funzionamento sia della linea telefonica sia della linea internet . È stato provato documentalmente che l'avv. ha insistentemente ed infruttuosamente chiesto Parte_1
ai responsabili della che si ponesse rimedio alla situazione di CP_1
non funzionamento dell'impianto di cui al contratto TIM BUSINESS, così come che “già all'indomani dell'installazione dell'impianto telefonico in oggetto sorgevano problematiche di comunicazione e collegamento internet”. I testi escussi, e hanno Testimone_1 Testimone_2
riferito in modo puntuale e dettagliato che “la comunicazione telefonica risultava particolarmente disturbata, e in particolare si caratterizzava per un volume molto basso e per la presenza di voci e suoni metallici che interferivano con la comunicazione”. Riferisce il teste “La Tes_1
connessione era addirittura assente”. Anche la linea internet Wi-Fi dava problemi, e in particolare la connessione risultava molto instabile”. Il teste riferisce “quando è stato rifatto l'impianto Tim io non ho più potuto Tes_2
connettermi al wi-Fi”. È stato pertanto provato con i testi escussi che non risultava funzionante l'Intercom, e particolarmente difficoltosa la comunicazione anche all'interno dello Studio.
Il teste in merito alla comunicazione interna tra gli apparecchi Tes_2
telefonici riferisce che “l'Intercom non funzionava”. Inoltre è stato dimostrato che le chiamate in entrata venivano ricevute. Il teste Tes_1
precisa che allorquando si recava in studio per verificare quanto
[...]
lamentato dall'attore “le chiamate in entrata non venivano ricevute perché io stesso quando provavo a chiamare nessuno mi rispondeva ed i telefoni non squillavano”. Le problematiche dell'impianto sono rimaste del tutto irrisolte ed a causa dei predetti malfunzionamenti, lo Studio ha avuto serie difficoltà di comunicazione con l'esterno e, tale status quo ha reso particolarmente complessa ogni attività di studio determinando un vero e proprio stravolgimento. Il teste riferisce “l'avvocato ha dovuto rivolgersi ad Tes_2
altra ditta, la Laser Service, per risolvere il problema posto che era impossibile lavorare” ed ancora, “era impossibile in quel periodo fare ricerche giurisprudenziali, fare depositi telematici ed altro”. Il teste
, rappresentante legale della Laser service ha riscontrato Testimone_1
i lamentati difetti anche in sede di predisposizione del nuovo impianto.
Così come può ritenersi dimostrata la circostanza che l'avv.
[...]
per la predisposizione di un diverso impianto ha Controparte_2
corrisposto alla Laser Service l'importo di € 2.720,60.
Va altrettanto disatteso quanto dedotto dalla convenuta riguardo all'inesistenza del danno lamentato da parte del cliente, posto che non è stato suffragato da elementi probatori;
giova infatti osservare che la convenuta non ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione assunta, tantomeno risulta essersi comportata secondo le regole di buona fede e correttezza.Nel caso di specie si evidenzia pertanto una palese violazione delle norme di cui al D.L.
7\2007 così come convertito con modifiche della L.40\2007 ,per aver dato luogo tale comportamento ad inadempimento di non scarsa importanza, causando ciò un evidente pregiudizio.
L'utente, nel tentativo di risolvere la situazione, aveva inviato numerosi reclami e sollecitato più volte il gestore telefonico, senza ottenere un riscontro efficace. La vicenda si è protratta per diversi mesi, durante i quali l'utente ha subito un disservizio continuativo mentre ha continuato a ricevere fatture per un servizio mai erogato, sicchè non sono dovute ex art 1460 c.c. le somme portate dalle fatture n. 8V00454225 del 12/12/2020 di € 163,36 per contributo attivazione 1/12 contributo attivazione 2/12, Internet xDSL, noleggio Router;
fattura n. 8V00455288 del 12/12/2020 di € 352,60 per contributo attivazione TIM Comunica 1/12; rata abbonamento Tim
Comunica; rata addebito prodotti Tim Comunica Smart 1/18 e 2/18; fattura n. 8V00455787 del 12/12/2020 di € -15,34; fattura n. 8V00043440 dell'11/02/2021 di € 163,36 per contributo di attivazione 3/12 e 4/12, e noleggio router;
fattura n. 8V00045584 del 11/02/2021 di € 252,42 per rata attivazione Tim Comunica 2/12 e rata addebito Controparte_4
fattura n. 8V00045132 dell'11/02/2021 di € 8,76 per indennità da ritardato pagamento;
fattura n. 8V00123500 del 12/04/2021 di € 163,79 per contributo attivazione nn. 5/12 e 6/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n.
8V00206519 del 10/06/2021 di € 165,99 per contributo attivazione nn. 7/12
e 8/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n. 8V00204921 del
10/06/2021 di € 6,65, per indennità da ritardato pagamento e interessi moratori;
fattura n. 8V00262354 dell'11/08/2021 per contributo attivazione nn. 9/12 e 10/12, internet xDSL, noleggio router e interessi di mora.
Orbene può ritenersi accertata nel caso di specie la responsabilità della convenuta, ove si consideri che il malfunzionamento del sistema di comunicazione configura uno specifico interesse del contraente che assume distinta rilevanza nel sinallagma contrattuale, incide sull'esigenza del soggetto di comunicare con il prossimo, con la stabilità dei rapporti sociali intrattenuti, pertanto si configura non come mero servizio accessorio ma parte della causa negoziale, indi un inadempimento di non scarsa importanza. Orbene in conseguenza dell'accertato inadempimento delle convenuta, quale corollario di tale responsabilità, deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore avuto riguardo alle modalità e alla quantità indicata nella Delibera n 73/11 CONS all. A. , sicchè con riferimento riguardo all'art. 5 “indennizzo in caso di malfunzionamento
” è previsto che l'utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 2,5 per ogni giorno ed avuto riguardo all'art. 12 comma 2 Ipotesi specifiche , se l'utenza interessata dal disservizio
è un'utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelae fattispecie di cui all'art 5 (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7808/2022 del 05-09-2022)
Pertanto la convenuta va condannata al risarcimento del danno per la risoluzione del contratto che può essere liquidato in euro 1.000,00 considerato il periodo( oltre 6 mesi) in cui si è verificato un malfunzionamento ovvero dal 2 settembre 2020 al 21 marzo 2021, il danno non patrimoniale per il disagio patito non è stato provato e pertanto non può essere liquidatp.
Possono liquidarsi altresì euro € 2.720,60 a titolo di danno patrimoniale, importo fattura rilasciata da Laser Service per attivazione del nuovo servizio
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, sulla domanda proposta dall'avvocato [...] con atto di citazione datato 5 ottobre 2021 Controparte_2
notificato nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore così provvede:
Dichiara che si è resa inadempiente nei confronti Controparte_1
dell'attore .
Dichiara la risoluzione del contratto TIM BUSINESS n.
000001708469 stipulato il 2 settembre 2020 tra avv
[...]
e Controparte_5 CP_1 CP_1
Dichiara non dovuto il pagamento indicato nelle fatture n. 8V00454225 del 12/12/2020 di € 163,36 per contributo attivazione 1/12 contributo attivazione 2/12, Internet xDSL, noleggio Router;
fattura n.
8V00455288 del 12/12/2020 di € 352,60 per contributo attivazione
TIM Comunica 1/12; rata abbonamento Tim Comunica;
rata addebito prodotti Tim Comunica Smart 1/18 e 2/18; fattura n. 8V00455787 del
12/12/2020 di € -15,34; fattura n. 8V00043440 dell'11/02/2021 di €
163,36 per contributo di attivazione 3/12 e 4/12, e noleggio router;
fattura n. 8V00045584 del 11/02/2021 di € 252,42 per rata attivazione
Tim Comunica 2/12 e rata addebito fattura n. Controparte_4
8V00045132 dell'11/02/2021 di € 8,76 per indennità da ritardato pagamento;
fattura n. 8V00123500 del 12/04/2021 di € 163,79 per contributo attivazione nn. 5/12 e 6/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n. 8V00206519 del 10/06/2021 di € 165,99 per contributo attivazione nn. 7/12 e 8/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n.
8V00204921 del 10/06/2021 di € 6,65, per indennità da ritardato pagamento e interessi moratori;
fattura n. 8V00262354 dell'11/08/2021 per contributo attivazione nn. 9/12 e 10/12, internet xDSL, noleggio router e interessi di mora
Condanna a corrispondere a titolo di indennizzo Controparte_1 all'avvocato la somma complessiva Controparte_2
già rivalutata di euro 1.000,00.
Condanna la convenuta al pagamento di euro € 2.720,60 a titolo di danno patrimoniale
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 237,,00 per spese vive oltre iva , cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 04.09.2025
Il Giudice di Pace dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4640\ 2021 introitata in decisione il 24 marzo 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Avv. Francesco, nato a [...] il Parte_1
27/12/1957, e ivi residente in C.da S. Anna, Cpl. Il , Pt_2
rappresentato e difeso da sé stesso, C.F. , Pec: C.F._1
Fax: Email_1
090679958, con studio in Messina, Via A. Martino n. 21, ivi elettivamente domiciliato attore
Contro in persona del rapp.te legale pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, 1 - 20123, Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
; rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto P.IVA_1
Bocchini (C.F.: – fax n. 081/415968 – Pec: C.F._2
, procura speciale Email_2
per Notar (Rep. 14367 Racc. 7027) dell'11 Persona_1
novembre 2020 (All. 1), con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec:
Email_3
convenuta
Conclusioni dei procuratori delle parti:
i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
Oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento dei danni
In Fatto ed in diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo che
[...] Controparte_1
venisse dichiarato l'inadempimento nell'esecuzione del contratto TIM
BUSINESS n. 000001708469 stipulato il 2 settembre 2020, la risoluzione del predetto e pertanto, non dovute le somme portate dalle fatture ,con conseguente risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti complessivamente quantificabili in € 9.720,60 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
chiedeva altresì parte attrice che venisse ordinato a il ritiro immediato Controparte_1
dell'impianto telefonico depositato presso lo studio dell'attore .
Evidenziava l'istante che sin dal primo momento della messa in opera del nuovo impianto erano emersi numerose e serie problematiche di funzionamento attinenti alla qualità del collegamento internet e delle conversazioni telefoniche che avevano richiesto numerosi interventi da parte di tecnici specializzati della convenuta;
deduceva altresì che a causa del palese inadempimento di , l'attore era stato costretto, CP_1
stante la totale inerzia dimostrata ex adverso, a rivolgersi ad altra impresa al fine di attivare un profilo che gli consentisse di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa. Per tale motivo, la ditta Laser Service di Messina, interessata dall'attore, che aveva installato un nuovo impianto telefonico e internet appoggiato al diverso gestore che è risultato sin da subito Pt_3
perfettamente funzionante e, dunque, rispondente alle esigenze di comunicazione e di lavoro dello Studio.
Si costituiva in giudizio la convenuta TIM contestando l'assunto avversario, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso, chiedeva il rigetto delle domande formulate ex adverso.
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il giudizio de quo per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza 16 gennaio 2024, la causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 febbraio 2025 che veniva tenuta in modalità cartolare ,indi introitata in decisione il giorno 23 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art
190 cpc.
L'eccezione preliminare di improponibilità sollevata dalla convenuta risulta destituita di fondamento posto che dalla documentazione versata in atti si evince che sia stato rispettato il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 11
L. n. 249 del 1997 .
Orbene parte attrice ha ritualmente proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione. Così come si evince dalla documentazione versata in atti dall'attore afferente la Controversia Controparte_2
U.G./ e ,segnatamente dal verbale di mancato
[...] P.IVA_2
accordo del 28/07/2021, udienza fissata dal ove le parti Controparte_3
parteciparono in modalità audioconferenza. Orbene è stato accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta che non ha dato esecuzione al contratto sottoscritto ,stante il disservizio che si è protratto per oltre tre mesi lasciando gli attori senza linea telefonica fino al 10\07\2019 . Dal compendio probatorio è emersa la titolarità dell'utenza in capo all'attore così come è stato confermato in sede istruttoria il mancato funzionamento sia della linea telefonica sia della linea internet . È stato provato documentalmente che l'avv. ha insistentemente ed infruttuosamente chiesto Parte_1
ai responsabili della che si ponesse rimedio alla situazione di CP_1
non funzionamento dell'impianto di cui al contratto TIM BUSINESS, così come che “già all'indomani dell'installazione dell'impianto telefonico in oggetto sorgevano problematiche di comunicazione e collegamento internet”. I testi escussi, e hanno Testimone_1 Testimone_2
riferito in modo puntuale e dettagliato che “la comunicazione telefonica risultava particolarmente disturbata, e in particolare si caratterizzava per un volume molto basso e per la presenza di voci e suoni metallici che interferivano con la comunicazione”. Riferisce il teste “La Tes_1
connessione era addirittura assente”. Anche la linea internet Wi-Fi dava problemi, e in particolare la connessione risultava molto instabile”. Il teste riferisce “quando è stato rifatto l'impianto Tim io non ho più potuto Tes_2
connettermi al wi-Fi”. È stato pertanto provato con i testi escussi che non risultava funzionante l'Intercom, e particolarmente difficoltosa la comunicazione anche all'interno dello Studio.
Il teste in merito alla comunicazione interna tra gli apparecchi Tes_2
telefonici riferisce che “l'Intercom non funzionava”. Inoltre è stato dimostrato che le chiamate in entrata venivano ricevute. Il teste Tes_1
precisa che allorquando si recava in studio per verificare quanto
[...]
lamentato dall'attore “le chiamate in entrata non venivano ricevute perché io stesso quando provavo a chiamare nessuno mi rispondeva ed i telefoni non squillavano”. Le problematiche dell'impianto sono rimaste del tutto irrisolte ed a causa dei predetti malfunzionamenti, lo Studio ha avuto serie difficoltà di comunicazione con l'esterno e, tale status quo ha reso particolarmente complessa ogni attività di studio determinando un vero e proprio stravolgimento. Il teste riferisce “l'avvocato ha dovuto rivolgersi ad Tes_2
altra ditta, la Laser Service, per risolvere il problema posto che era impossibile lavorare” ed ancora, “era impossibile in quel periodo fare ricerche giurisprudenziali, fare depositi telematici ed altro”. Il teste
, rappresentante legale della Laser service ha riscontrato Testimone_1
i lamentati difetti anche in sede di predisposizione del nuovo impianto.
Così come può ritenersi dimostrata la circostanza che l'avv.
[...]
per la predisposizione di un diverso impianto ha Controparte_2
corrisposto alla Laser Service l'importo di € 2.720,60.
Va altrettanto disatteso quanto dedotto dalla convenuta riguardo all'inesistenza del danno lamentato da parte del cliente, posto che non è stato suffragato da elementi probatori;
giova infatti osservare che la convenuta non ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione assunta, tantomeno risulta essersi comportata secondo le regole di buona fede e correttezza.Nel caso di specie si evidenzia pertanto una palese violazione delle norme di cui al D.L.
7\2007 così come convertito con modifiche della L.40\2007 ,per aver dato luogo tale comportamento ad inadempimento di non scarsa importanza, causando ciò un evidente pregiudizio.
L'utente, nel tentativo di risolvere la situazione, aveva inviato numerosi reclami e sollecitato più volte il gestore telefonico, senza ottenere un riscontro efficace. La vicenda si è protratta per diversi mesi, durante i quali l'utente ha subito un disservizio continuativo mentre ha continuato a ricevere fatture per un servizio mai erogato, sicchè non sono dovute ex art 1460 c.c. le somme portate dalle fatture n. 8V00454225 del 12/12/2020 di € 163,36 per contributo attivazione 1/12 contributo attivazione 2/12, Internet xDSL, noleggio Router;
fattura n. 8V00455288 del 12/12/2020 di € 352,60 per contributo attivazione TIM Comunica 1/12; rata abbonamento Tim
Comunica; rata addebito prodotti Tim Comunica Smart 1/18 e 2/18; fattura n. 8V00455787 del 12/12/2020 di € -15,34; fattura n. 8V00043440 dell'11/02/2021 di € 163,36 per contributo di attivazione 3/12 e 4/12, e noleggio router;
fattura n. 8V00045584 del 11/02/2021 di € 252,42 per rata attivazione Tim Comunica 2/12 e rata addebito Controparte_4
fattura n. 8V00045132 dell'11/02/2021 di € 8,76 per indennità da ritardato pagamento;
fattura n. 8V00123500 del 12/04/2021 di € 163,79 per contributo attivazione nn. 5/12 e 6/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n.
8V00206519 del 10/06/2021 di € 165,99 per contributo attivazione nn. 7/12
e 8/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n. 8V00204921 del
10/06/2021 di € 6,65, per indennità da ritardato pagamento e interessi moratori;
fattura n. 8V00262354 dell'11/08/2021 per contributo attivazione nn. 9/12 e 10/12, internet xDSL, noleggio router e interessi di mora.
Orbene può ritenersi accertata nel caso di specie la responsabilità della convenuta, ove si consideri che il malfunzionamento del sistema di comunicazione configura uno specifico interesse del contraente che assume distinta rilevanza nel sinallagma contrattuale, incide sull'esigenza del soggetto di comunicare con il prossimo, con la stabilità dei rapporti sociali intrattenuti, pertanto si configura non come mero servizio accessorio ma parte della causa negoziale, indi un inadempimento di non scarsa importanza. Orbene in conseguenza dell'accertato inadempimento delle convenuta, quale corollario di tale responsabilità, deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore avuto riguardo alle modalità e alla quantità indicata nella Delibera n 73/11 CONS all. A. , sicchè con riferimento riguardo all'art. 5 “indennizzo in caso di malfunzionamento
” è previsto che l'utente ha diritto a un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari a euro 2,5 per ogni giorno ed avuto riguardo all'art. 12 comma 2 Ipotesi specifiche , se l'utenza interessata dal disservizio
è un'utenza affari, gli importi indicati a titolo di indennizzo e i limiti corrispondenti sono applicati in misura pari al doppio, nelae fattispecie di cui all'art 5 (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7808/2022 del 05-09-2022)
Pertanto la convenuta va condannata al risarcimento del danno per la risoluzione del contratto che può essere liquidato in euro 1.000,00 considerato il periodo( oltre 6 mesi) in cui si è verificato un malfunzionamento ovvero dal 2 settembre 2020 al 21 marzo 2021, il danno non patrimoniale per il disagio patito non è stato provato e pertanto non può essere liquidatp.
Possono liquidarsi altresì euro € 2.720,60 a titolo di danno patrimoniale, importo fattura rilasciata da Laser Service per attivazione del nuovo servizio
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, sulla domanda proposta dall'avvocato [...] con atto di citazione datato 5 ottobre 2021 Controparte_2
notificato nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore così provvede:
Dichiara che si è resa inadempiente nei confronti Controparte_1
dell'attore .
Dichiara la risoluzione del contratto TIM BUSINESS n.
000001708469 stipulato il 2 settembre 2020 tra avv
[...]
e Controparte_5 CP_1 CP_1
Dichiara non dovuto il pagamento indicato nelle fatture n. 8V00454225 del 12/12/2020 di € 163,36 per contributo attivazione 1/12 contributo attivazione 2/12, Internet xDSL, noleggio Router;
fattura n.
8V00455288 del 12/12/2020 di € 352,60 per contributo attivazione
TIM Comunica 1/12; rata abbonamento Tim Comunica;
rata addebito prodotti Tim Comunica Smart 1/18 e 2/18; fattura n. 8V00455787 del
12/12/2020 di € -15,34; fattura n. 8V00043440 dell'11/02/2021 di €
163,36 per contributo di attivazione 3/12 e 4/12, e noleggio router;
fattura n. 8V00045584 del 11/02/2021 di € 252,42 per rata attivazione
Tim Comunica 2/12 e rata addebito fattura n. Controparte_4
8V00045132 dell'11/02/2021 di € 8,76 per indennità da ritardato pagamento;
fattura n. 8V00123500 del 12/04/2021 di € 163,79 per contributo attivazione nn. 5/12 e 6/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n. 8V00206519 del 10/06/2021 di € 165,99 per contributo attivazione nn. 7/12 e 8/12, internet xDSL e noleggio router;
fattura n.
8V00204921 del 10/06/2021 di € 6,65, per indennità da ritardato pagamento e interessi moratori;
fattura n. 8V00262354 dell'11/08/2021 per contributo attivazione nn. 9/12 e 10/12, internet xDSL, noleggio router e interessi di mora
Condanna a corrispondere a titolo di indennizzo Controparte_1 all'avvocato la somma complessiva Controparte_2
già rivalutata di euro 1.000,00.
Condanna la convenuta al pagamento di euro € 2.720,60 a titolo di danno patrimoniale
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.552,00 per compensi ed euro 237,,00 per spese vive oltre iva , cpa e spese generali
Così deciso in Messina il 04.09.2025
Il Giudice di Pace dott.ssa Rosa Aricò