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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1798/2020 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 per 51 giornate lavorative, aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata CP_2 dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 51 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2015 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società cooperativa agricola, per 51 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che, detti ispettori CP_2 hanno accertato che la società Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Tale assunto è stato anche confermato dall'Ispettore escusso da questo Giudice in un procedimento analogo, come da verbale d'udienza prodotto da parte ricorrente. L'ispettore ha specificato di avere, con successivo verbale, convalidato alcuni rapporti di lavoro, considerando non genuini i rapporti di lavoro con i soggetti che non si presentavano a rendere dichiarazioni.
Appare evidente che ritenere non genuino il rapporto di lavoro solo perché il lavoratore non si è presentato a rendere dichiarazioni, non obbligatorie, appare del tutto erroneo, così come erroneo ed in palese CP_ CP_ contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito dall' con circolare n 56 del 23.04.2020 è il passaggio al settore terziario dei lavoratori.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola Parte_1 alle dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 51 giornate, e per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1798/2020 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9.06.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 per 51 giornate lavorative, aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola Il Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che, l' le aveva comunicato di averla cancellata CP_2 dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 51 giornate annue, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2015 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società cooperativa agricola, per 51 giornate annue.
Detto teste ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che, detti ispettori CP_2 hanno accertato che la società Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Tale assunto è stato anche confermato dall'Ispettore escusso da questo Giudice in un procedimento analogo, come da verbale d'udienza prodotto da parte ricorrente. L'ispettore ha specificato di avere, con successivo verbale, convalidato alcuni rapporti di lavoro, considerando non genuini i rapporti di lavoro con i soggetti che non si presentavano a rendere dichiarazioni.
Appare evidente che ritenere non genuino il rapporto di lavoro solo perché il lavoratore non si è presentato a rendere dichiarazioni, non obbligatorie, appare del tutto erroneo, così come erroneo ed in palese CP_ CP_ contrasto con il dettato normativo e da quanto chiarito dall' con circolare n 56 del 23.04.2020 è il passaggio al settore terziario dei lavoratori.
Il lavoratore, come affermato dalle norme e circolari citate, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga “un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.”
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole. Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola Parte_1 alle dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 51 giornate, e per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 6.06.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena