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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2113 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 01.7.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/04/2024 ed iscritto al n 2113 - 2024 RG , vertente tra
- , (CF ) domiciliata in Gioia Parte_1 C.F._1
Tauro alla Via S. Caboto n° 3 presso lo studio dell'Avv. Ines Travia del Foro di Palmi (C.F ), che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
-ricorrente contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente supplente annuale di scuola secondaria Controparte_1 di II°, per un posto normale, per l'insegnamento di “Scienze Naturali, chimiche e biologiche” – con decorrenza dal 19.10.2023 al 31.08.2024- con
1 ultima sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra. Allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
- a.s 2021/2022 incarico dal 13.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto tecnico industriale “Michele Maria Milano” di OL (RC);
-a.s 2022/2023 incarico dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra (RC). Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Chiede: “Ritenere e dichiarare, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti normativi sopra richiamati, il diritto della ricorrente, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
-Condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
-In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di €1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
2 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In ricorso la ricorrente aveva indicato come convenuto anche
[...]
Controparte_3
che, tuttavia, è mera articolazione interna del
[...]
priva nella presente causa di alcuna legittimazione passiva. CP_1
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in
3 modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
4 singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto parte ricorrente chiede il beneficio limitatamente ad incarichi di supplenza rientranti nella suddetta tipologia.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione, che è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. È sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
5 momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione della ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto, infatti è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
6 § 6. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_1 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Le censure, che possono essere trattate unitariamente per la loro connessione, sono state già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene. Nel caso di specie l'attribuzione tempestiva non vi poteva essere perché la norma interna non riconosce il diritto. Deve escludersi che per il docente con contratto a tempo determinato annuale vi siano impedimenti ad esercitare il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Per altro la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze annuali non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Dunque, è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. Ed infine non vi può essere alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, in quanto essa non può operare per fatto del creditore.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma
[...]
7 specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 641,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Ines Travia dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 01/07/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2113 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 01.7.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 24/04/2024 ed iscritto al n 2113 - 2024 RG , vertente tra
- , (CF ) domiciliata in Gioia Parte_1 C.F._1
Tauro alla Via S. Caboto n° 3 presso lo studio dell'Avv. Ines Travia del Foro di Palmi (C.F ), che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
-ricorrente contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024 la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente supplente annuale di scuola secondaria Controparte_1 di II°, per un posto normale, per l'insegnamento di “Scienze Naturali, chimiche e biologiche” – con decorrenza dal 19.10.2023 al 31.08.2024- con
1 ultima sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra. Allega che ha prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, quale docente supplente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
- a.s 2021/2022 incarico dal 13.09.2021 al 30.06.2022 presso l'Istituto tecnico industriale “Michele Maria Milano” di OL (RC);
-a.s 2022/2023 incarico dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra (RC). Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Chiede: “Ritenere e dichiarare, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti normativi sopra richiamati, il diritto della ricorrente, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015;
-Condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le ragioni meglio spiegate nella parte motiva, al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2021- 2022 e 2022-2023 del contributo alla formazione della ricorrente pari ad €. 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre interessi legali da calcolarsi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
-In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di €1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
2 Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In ricorso la ricorrente aveva indicato come convenuto anche
[...]
Controparte_3
che, tuttavia, è mera articolazione interna del
[...]
priva nella presente causa di alcuna legittimazione passiva. CP_1
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in
3 modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
4 singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Sulla scorta di tali motivazioni e principi di diritto, pienamente condivisi e fatti proprio dal sottoscritto giudicante, ne discende che il beneficio della Carta Docente deve essere riconosciuto anche ai docenti precari che vengano incaricati di “supplenze annuali” o di “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche” (di cui, rispettivamente, all'art. 4, c. 1 e c. 2, L. 124/1999), ai quali viene affidata una “didattica annua” su posto vacante di organico di diritto o di organico di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto parte ricorrente chiede il beneficio limitatamente ad incarichi di supplenza rientranti nella suddetta tipologia.
§ 4. La questione relativa alle modalità di fruizione del beneficio in questione, che è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione per ragioni di brevità si rinvia. È sufficiente in questa sede richiamarne i principi di diritto ivi enunciati:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
5 momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La posizione della ricorrente ricade tra le ipotesi declinate al n.
2. dell'invocato principio di diritto, infatti è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche.
§ 5. Quanto all'individuazione della data da cui decorre il diritto all'accredito è la stessa S.C., sempre nella sent. n. 29961/2023, a precisare “dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
6 § 6. Sono infondate le eccezioni sollevate dal resistente in ordine CP_1 alla pretesa inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa, ovvero in assenza di tempestiva ed espressa richiesta del bonus ed in assenza di prova di aver effettuato spese per acquisti ammissibili. Le censure, che possono essere trattate unitariamente per la loro connessione, sono state già esaminate dalla citata giurisprudenza di legittimità che le ha ritenute infondate e non vi sono ragioni o fatti nuovi per discostarsene. Nel caso di specie l'attribuzione tempestiva non vi poteva essere perché la norma interna non riconosce il diritto. Deve escludersi che per il docente con contratto a tempo determinato annuale vi siano impedimenti ad esercitare il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Per altro la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze annuali non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Dunque, è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. Ed infine non vi può essere alcuna decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, in quanto essa non può operare per fatto del creditore.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 e distratte come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., all'adempimento in forma
[...]
7 specifica, a favore della ricorrente e per il servizio dalla stessa prestato nel corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, fino alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 641,00 per compenso di avvocato, in € 49,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Ines Travia dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 01/07/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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