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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10234 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. EN Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 5/11/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9359/2025 R.G., avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Fierro, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
; Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
– premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano Parte_1 alla via Cortile Borrelli 15 e di averlo concesso in locazione a con contratto del Controparte_1
20/9/2013, con un canone mensile di euro 250,00 – ha intimato alla conduttrice lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrete dal mese di marzo 2024. Ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma dovuta, fino al momento dell'effettivo rilascio.
Essendo stata eseguita la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c., modalità ritenuta incompatibile con il procedimento di convalida, con ordinanza del 30/4/2025 è stato disposto il mutamento del rito.
Depositata memoria integrativa e notificata l'ordinanza del 30/4/2025 alla convenuta, è stata poi fissata l'udienza del 5/11/2025 per la discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La notifica, sempre a norma dell'art. 143 c.p.c., è stata ritualmente eseguita a , che Controparte_1 non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 5/6/2025).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. Sez.
Un. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Ciò posto, parte ricorrente ha dimostrato la fonte negoziale della sua pretesa (cfr. il contratto di locazione tra le parti, regolarmente registrato); di contro, nulla ha provato la resistente - rimasta contumace - circa il suo esatto adempimento.
Considerato che il contratto di locazione prevede l'obbligo di pagamento di un canone annuo di euro
3.000,00, da pagare in 12 rate mensili di euro 250,00, e ribadita la mancata prova da parte della conduttrice, rimasta contumace, che pure ne era onerata ex art. 2697 c.c., del pagamento del canone nel periodo dedotto in lite e anche nel periodo successivo, durante lo svolgimento del processo, la consistente e prolungata morosità nel pagamento dei canoni di locazione e gli accessori (oltre l'indennità di occupazione dal momento della risoluzione del contratto per disdetta), ammontante, allo stato, ad euro 5.250,00 (a partire dal marzo 2024 e fino al mese di novembre 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze, integra il grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1453
c.c., che giustifica la richiesta risoluzione del contratto e la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile. Tenuto conto della prolungata morosità in cui è incorsa la parte conduttrice e del tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio appare equo fissare la data di esecuzione dello sfratto ex art. 56 L. n. 392/1978 per il 31 gennaio 2026.
La conduttrice convenuta deve, altresì, essere condannata a pagare la somma di euro 5.250,00 in favore della locatrice, per i canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara risolto il contratto di locazione del 3/3/2014
e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e cose, Controparte_1 fissando per l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
3) condanna a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 5.250,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in Controparte_1 euro 90,00 per spese vive ed euro 1.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli 6 novembre 2025.
Il giudice
dott. EN Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. EN Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 5/11/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
EN Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9359/2025 R.G., avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Fierro, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
; Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
– premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano Parte_1 alla via Cortile Borrelli 15 e di averlo concesso in locazione a con contratto del Controparte_1
20/9/2013, con un canone mensile di euro 250,00 – ha intimato alla conduttrice lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrete dal mese di marzo 2024. Ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma dovuta, fino al momento dell'effettivo rilascio.
Essendo stata eseguita la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c., modalità ritenuta incompatibile con il procedimento di convalida, con ordinanza del 30/4/2025 è stato disposto il mutamento del rito.
Depositata memoria integrativa e notificata l'ordinanza del 30/4/2025 alla convenuta, è stata poi fissata l'udienza del 5/11/2025 per la discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La notifica, sempre a norma dell'art. 143 c.p.c., è stata ritualmente eseguita a , che Controparte_1 non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 5/6/2025).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. Sez.
Un. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Ciò posto, parte ricorrente ha dimostrato la fonte negoziale della sua pretesa (cfr. il contratto di locazione tra le parti, regolarmente registrato); di contro, nulla ha provato la resistente - rimasta contumace - circa il suo esatto adempimento.
Considerato che il contratto di locazione prevede l'obbligo di pagamento di un canone annuo di euro
3.000,00, da pagare in 12 rate mensili di euro 250,00, e ribadita la mancata prova da parte della conduttrice, rimasta contumace, che pure ne era onerata ex art. 2697 c.c., del pagamento del canone nel periodo dedotto in lite e anche nel periodo successivo, durante lo svolgimento del processo, la consistente e prolungata morosità nel pagamento dei canoni di locazione e gli accessori (oltre l'indennità di occupazione dal momento della risoluzione del contratto per disdetta), ammontante, allo stato, ad euro 5.250,00 (a partire dal marzo 2024 e fino al mese di novembre 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze, integra il grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1453
c.c., che giustifica la richiesta risoluzione del contratto e la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile. Tenuto conto della prolungata morosità in cui è incorsa la parte conduttrice e del tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio appare equo fissare la data di esecuzione dello sfratto ex art. 56 L. n. 392/1978 per il 31 gennaio 2026.
La conduttrice convenuta deve, altresì, essere condannata a pagare la somma di euro 5.250,00 in favore della locatrice, per i canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara risolto il contratto di locazione del 3/3/2014
e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e cose, Controparte_1 fissando per l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
3) condanna a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 5.250,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in Controparte_1 euro 90,00 per spese vive ed euro 1.600,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli 6 novembre 2025.
Il giudice
dott. EN Ardituro