Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1982, n. 58
Articolo 3
Versione
18 marzo 1982
Art. 4.
L' articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , modificato dall' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Entrata in vigore il 18 marzo 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente