Trib. Trento, sentenza 19/12/2025, n. 912
TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Insussistenza del credito

    La parte opposta ha assolto l'onere della prova allegando il contratto e dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito tramite fatture, estratto conto e sistema informativo integrato. L'opponente non ha fornito specifica contestazione.

  • Rigettato
    Perenzione del decreto ingiuntivo

    Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20 Febbraio 2023, comunicato via PEC il 22 Febbraio 2023 e notificato il 24 Febbraio 2023. La scadenza per l'opposizione era il 5 Aprile 2023, dimostrando la tempestività della notifica.

  • Rigettato
    Contestazione del quantum

    La parte opposta ha fornito prova sufficiente dell'ammontare del credito tramite fatture, estratto conto e sistema informativo integrato. L'opponente non ha fornito specifica contestazione sul quantum.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del titolo negoziale

    La parte opposta ha dimostrato l'esistenza del titolo negoziale tramite la produzione del contratto e delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica. L'opponente non ha fornito specifica contestazione.

  • Rigettato
    Riduzione del credito

    L'opposizione è stata rigettata nel merito in quanto il credito è stato ritenuto fondato e provato dalla parte opposta, senza specifiche contestazioni da parte dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 19/12/2025, n. 912
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 912
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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