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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1064/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Icilio Ariostino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Foggia, in Via Piave, n. 10, come da procura allegata agli atti,
-Opponente/attrice in senso formale - NEI CONFRONTI DELLA
(C.F. e P. VA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 ppresentata e Avv.ti Enrico Giammarco e Silvia Riccamboni ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Trento, in Via della Costituzione, n. 33, come da procura alle liti allegata agli atti,
- Opposta/convenuta in senso formale –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 146 del 22 Febbraio 2023 emesso dal Tribunale di Trento, nell'ambito del procedimento monitorio n. 390 del 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparsa conclusionale.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, la parte opponente ha dedotto:
1 a) che, non sussiste alcun credito nei confronti della Società fornitrice, dal momento che le fatture prodotte dalla controparte non dimostrano l'esistenza di una pendenza debitoria nei propri riguardi;
b) che, si palesa una perenzione del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
c) che, si contesta il quantum indicato nel decreto ingiuntivo, poiché la prova del credito è data dalle sole fatture, non essendo stati allegati i libri e i registri contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c.; d) che, non vi è prova del titolo negoziale posto alla base della pretesa creditoria, dal quale poter desumere i termini, le condizioni, il prezzo e i costi unitari della prestazione offerta, elementi che incidono sulla certezza del credito azionato. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività per quanto espresso nel corpo del presente atto per assenza dei presupposti di legge in merito alla prova del credito ed al suo riconoscimento;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1. nel merito, accertare e dichiarare, alla luce dei motivi suesposti, l'infondatezza ed insussistenza del credito vantato dalla Controparte_1 per le motivazioni esposte nel presente atto di op
[...] fetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.146/2023 – RG N.390/2023 emesso dal Tribunale di TRENTO;
2. nel merito ed in via subordinata, all'esito dell'attività processuale ad espletarsi, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla società opponente nei confronti della opposta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n.146/2023 emesso dal Tribunale di Trento;
3. in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n.146/2023 opposto, con condanna dell'opposta alle spese del presente giudizio. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi istruttori all'esito della formalizzazione dell'opposizione”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito: a) che, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20 Febbraio 2023, comunicato dalla Cancelleria a mezzo pec il 22 Febbraio 2023 e notificato, sempre a mezzo pec, due giorni dopo, il 24 Febbraio 2023; la solerzia dimostrata dalla creditrice opposta ha fatto sì che la stessa scadenza per proporre opposizione ai sensi dell'art 641 c.p.c. ricadesse il 5 Aprile 2023, a soli 44 giorni dall'emissione del decreto opposto e che la stessa parte opponente ammette che la data di notifica risale al 24 Febbraio 2023, sicché la proposizione del motivo resta incomprensibile;
b) che, fornisce energia elettrica alla debitrice dal 2020, presso i punti di prelievo (cd “points of delivery” o “POD”) n. IT001E72081521, sito in 71047 - Stornara (FG), Via Visciolo, precisamente dal 01/05/2020 al
01/12/2022, e il POD n. IT001E72145995, sito in 71047 - Stornara (FG), Contrada Visciolo, snc dal 18/04/2020 al 22/11/2022. A partire da
2 Ottobre 2021 ha fornito anche il POD n. IT001E00012411, sito in Stornara, (FG), in Via la Menola dal 07/10/2021 al 11/12/2022; c) che, le fatture rimaste insolute, per il pagamento delle quali la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, riguardano tutte la fornitura di energia elettrica, dei tre diversi POD, nel periodo intercorrente tra il mese di Febbraio 2022 e quello di Dicembre 2022.; d) che, si precisa che la debitrice opponente nel corso del rapporto contrattuale, iniziato nel 2020, ha comunicato a due Controparte_1 variazioni della propria ragione sociale passando
[...]
alla Controparte_2 [...]
Controparte_3 el 2021, di Controparte_4 precisando l'invarianza di codice fiscale, partita VA, numeri telefonici e Codice Univoco per la fatturazione;
e) che, la parte opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica in merito all'esistenza e alla consistenza del credito azionato da CP_1
emblematico il fatto che l'atto avversario non contenga alcun
[...]
né offerta di prova, il che è diretta conseguenza del fatto che non si può fornire prova del nulla;
f) che, l'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. impone di ricondurre alla mancata contestazione specifica di circostanze di fatto, l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21 agosto 2012 n. 14594), essendo del tutto non corretto il rimando alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 15383 del 2010; g) che, circa il quantum del credito: il debitore che contesti l'addebito è tenuto ad indicare specificamente se, e per quali ragioni, assuma che la controprestazione sia diversa da come il creditore l'ha indicata (minori quantità fornite) o dove il prezzo applicato sia divergente da quello convenuto, rendendo inesatto il calcolo;
h) che, le Società come la sono venditrici di energia non Controparte_1 hanno alcuna relazione fi distribuzione e con i contatori e non hanno alcun accesso, per vincolo legale, ai dati di consumo diverso da quello che è loro consentito, per il mezzo esclusivo di un sistema informatico, in relazione ai punti di prelievo rispetto ai quali risultino sussistere contratti con l'utenza; i) che, il venditore di energia riceve, quindi, dal distributore i dati di consumo di ciascuna utenza e in base a quei dati (ed ai conguagli, quando sono stimati per successiva lettura o ai ricalcoli che il distributore ha il dovere di svolgere, secondo le disposizioni regolatorie) addebita il corrispettivo in base al prezzo contrattualmente fissato, nei contratti di c.d. libero mercato;
l) che, a dimostrazione della corrispondenza fra i consumi addebitati nelle fatture emesse ed oggetto dell'ingiunzione e i dati di consumo comunicati 3 dal distributore (sub all. 09, vi è l'estrazione dal sistema informatico dei suddetti dati), tutte le comunicazioni dei dati di consumo avvengono fra i distributori concessionari ed i singoli venditori esclusivamente mediante il Sistema informativo Integrato e non vi è modo di dare prova, in forma diversa dall'estrazione per la stampa di detti dati. L'opponente riserva prova orale, a fronte di un'ulteriore contestazione, della corrispondenza dei dati estratti a quelli risultanti dal SII;
m) che, l'opposta, come operatore di vendita di energia elettrica, non ha alcuna legittimazione passiva rispetto a qualsivoglia doglianza relativa alla corrispondenza dei consumi comunicati dalla Società di distribuzione rispetto a quelli effettivi, perché il tema della conformità della rete, degli impianti e dei sistemi di misurazione ai requisiti di legge ed il loro funzionamento riguarda esclusivamente il distributore, che li possiede ed amministra;
n) che, ai sensi dell'art. 1, DL 18/06/2007 n. 73 (legge di conversione 3 agosto 2007 n. 125), “A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita”; o) che, ne deriva che, nell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, il gestore è tenuto, tra l'altro, a garantire la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi di misura, effettuando le dovute riparazioni a seguito di guasti e malfunzionamenti e a determinare il corretto valore delle misure e metterle a disposizione dei soggetti aventi diritto;
o) che, ai sensi dell'art. 2 del TIME 2016 - 2019, il servizio di misura si articola nelle attività di installazione e manutenzione dei misuratori;
raccolta delle misure dell'energia elettrica e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica. Inoltre, l'articolo 6 del - 2019 individua nell'impresa Parte_2 distributrice il soggetto responsabile di tutte le operazioni del servizio di misura in relazione ai punti di misura di consumi. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza a scioglimento di riserva del 19 Luglio 2023, il Giudice in precedenza titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha negato il sussistere dei presupposti per dichiarare perento lo stesso, stante la tempestività della notifica nel termine di sessanta giorni previsti dall'ordinamento giuridico. Gli assunti interpretativi elucidati in tale provvedimento sono condivisi da questo Giudice e devono intendersi qui integralmente richiamati. Il fascicolo è stato, infatti, assegnato alla Scrivente in data 4 Agosto 2025, a seguito di declinatoria di incompetenza per valore del GOP, titolare medio tempore del procedimento. 4 All'udienza del 7 Ottobre 2025, il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni nel merito, come da comparsa conclusionale di data 20 Gennaio 2025 e da memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. e ha chiesto nuovamente la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il procuratore di parte opposta si è riportato alla comparsa conclusionale allegata agli atti di data 17 Gennaio 2025 e ha concluso come da foglio di precisazione depositato in atti, rimettendosi al Giudice sulla nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis. Questo Giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per le ragioni esposte a verbale di udienza e cui si rimanda per relationem ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
4.1. La parte opponente non ha depositato alcuna comparsa conclusionale o memoria di replica e, pertanto, si intendono riproposte le medesime conclusioni di cui alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 1 e nella comparsa conclusionale di data 20 Gennaio 2025, in cui la parte ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata o, in subordine, sua riduzione in minus e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. La parte opposta nel foglio di precisazione delle conclusioni di data 3 Ottobre 2025 ha chiesto l'accoglimento di quanto di seguito testualmente riportato: “Nel merito, in via principale: respingere l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 146/2023 del Tribunale di Trento, confermando per l'effetto tale decreto;
- nel merito, in subordine: accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di a titolo di Controparte_5 corrispettivo per la fornitura di energia elettrica della somma capitale di € 137.299,86
o della somma che fosse diversamente ritenuta in giudizio, oltre agli interessi al tasso commerciale di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo effettivo e condannare al Controparte_6 pagamento delle suddette somme;
- in ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio, incluse spese generali e CAP 4%”. Nella comparsa conclusionale ha ribadito le conclusioni cui sopra, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
5. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova richiamare in via preliminare i criteri di riparto dell'onere della prova che sovrintendono i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se 5 l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Il debitore opponente può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, qualora non sussistano più i presupposti che avevano giustificato la concessione di tale provvedimento. Il decreto ingiuntivo può essere dichiarato esecutivo nel corso del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., qualora ricorrano alcuni presupposti. Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, ovvero l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7020 del 2019). Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno. Di conseguenza, per quanto attiene all'onere della prova, sul convenuto opposto (creditore) incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente (debitore) a dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore o dal resistente in monitorio produce l'effetto che tali fatti debbano ritenersi ammessi, senza necessità di prova (cfr. Cass. Civ., ord., n. 14594 del 2012; Cass. Civ., ord. n. 19896 del 2015). Il caso che ci occupa concerne un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in cui la parte opponente è stata condannata al pagamento di una somma di denaro sulla base di una serie di fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica presso diversi punti rimaste insolute.
6 Di tal guisa, la pretesa creditoria trova fondamento in un negozio giuridico quale quello di somministrazione. Trattandosi di responsabilità per inadempimento contrattuale, trovano applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova cristallizzati in un risalente e consolidato indirizzo pretorio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533 del 2001, ribadito dalla Cass. Civ., sent. n. 3996 del 2020).
5.2. Delineato il quadro normativo che disciplina la vicenda pendente, occorre esaminare il merito della controversia. La parte opposta ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, allegando il contratto e deducendo l'inadempimento della controparte. Di tal guisa, ha dimostrato il sussistere del titolo negoziale posto alla base della pretesa azionata in sede monitoria sotto il profilo dell'an e attraverso le fatture, l'estratto conto e l'estratto con autentica notarile, nonché del sistema informativo integrato ha provato l'esatto ammontare del credito nelle sue singole componenti e l'effettiva erogazione della prestazione energetica in favore del cliente (si v. docc. 1, 2, 3 e 9, allegati al fascicolo di parte opposta). Una volta dimostrata l'esistenza e l'efficacia del rapporto contrattuale, sarebbe stato onere dell'utente dimostrare le ragioni dell'infondatezza della pretesa della somministrante, la quale ha invece dato ampia dimostrazione di aver provveduto ad erogare la prestazione energetica dedotta in contratto, quantificandone i costi da addebitare alla controparte, secondo lo schema che tipizza i contratti sinallagmatici, fondati sulla corrispettività delle prestazioni.
7 Dunque, in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte dell'opponente, dei singoli profili inerenti all'an e al quantum debeatur, le eccezioni sollevate in proposito dalla debitrice devono essere rigettate. Non può ritenersi circostanza atta ad escludere una responsabilità per inadempimento ed assurgere a prova del fatto impeditivo od estintivo dell'altrui pretesa l'aver, la Società, presentato istanza ex art. 20 della l. n. 44 del 1999, al fine di ottenere la sospensione dagli adempimenti amministrativi e dai pagamenti rateali, bancari e ipotecari. Preme, infatti, considerare che l'invocata sospensione ha una sfera applicativa alquanto limitata, che riguarda non solo i pagamenti dianzi esposti, ma anche gli adempimenti fiscali e i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo, oltre ai provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (si v. art. 20, commi 1, 2, 3 e 4 della l. n. 44 del 1999. Non rientrano nel novero di tali materie, gli adempimenti inerenti a prestazioni derivanti da rapporti contrattuali di durata. Il fatto che il comma 1, dell'art. 20, della legge sopra citata, faccia riferimento ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sottende che lo stesso abbia acquisito una definitiva esecutorietà che può formare oggetto di eventuali forme di sospensione in seno alle procedure esecutive e non nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui la definitiva esecutorietà del decreto è subordinata alla decisione nel merito del procedimento. Non sono stati prodotti ulteriori documenti a riprova del sussistere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria, essendo le difese spiegate, sul punto, dalla parte opponente meramente generiche ed assertive e prive di puntuale riscontro sul piano probatorio. Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che, per l'effetto, assume efficacia esecutiva, in via definitiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 7.052,00, di cui Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00 per la fase introduttiva, Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed Euro 2.127,00 per la fase decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo compreso tra gli Euro 52.000,00 e gli Euro 260.000,00 nei valori minimi, in ragione della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
8 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nell'ambito del procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 146 del 22 Febbraio 2023, emesso dal Tribunale di Trento, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; 2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, VA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 18 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
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