Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eliseo Alfonso Alimena e Giovanna Metafonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Falagiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
per l'annullamento
- del Provvedimento protocollo n. -OMISSIS-, Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) Servizio Edilizia Pubblica e Privata il -OMISSIS-, con la quale lo stesso Comune di Castiglione della Pescaia ha ordinato “al Sig. -OMISSIS-, in qualità di responsabile dell’abuso e al Sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario, ferma ed impregiudicata l’azione penale prevista dall’art. n. 44 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e successive integrazioni e modificazioni, oltre che della L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014, la demolizione di quanto realizzato in assenza di titolo ed il ripristino dello stato dei luoghi” in relazione all’immobile sito in Castiglione della Pescaia e censito al catasto al foglio -OMISSIS- con destinazione magazzino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione della Pescaia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il gravame in esergo ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di Castiglione della Pescaia ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un complesso di opere abusive, che hanno determinato la trasformazione di una unità immobiliare, originariamente composta da due locali adibiti a magazzino con un servizio igienico, in una civile abitazione con ingresso indipendente e costituita da cucina, soggiorno, camera e bagno.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER VIOLAZIONE DELLA NORMA APPLICATA E PER VIOLAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA IN RELAZIONE AI POTERI INIBITORI, REPRESSIVI E CONFORMATIVI DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 19 E 21 NONIES L. n.241/1990. ”.
Con il primo motivo, il ricorrente assume che gli interventi eseguiti sono ascrivibili alle SCIA inoltrate al Comune nel 2012 e nel 2014, i cui effetti si sarebbero consolidati per effetto del passare del tempo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 19, comma 6, e all’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
- “ 2. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER VIOLAZIONE DELLA NORMA APPLICATA E PER VIOLAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE AL CASO DI SPECIE DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA IN MERITO AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN IMMOBILE DI CUI ALL’ART.99 CO. 4 BIS L.R. TOSCANA n.65/2014 ED ALL’ART.7 CO. 8 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso assume il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione, che, a suo dire, non sarebbe configurabile per effetto del disposto di cui all’art. 99, comma 4 bis, della LRT n. 65/2014.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Castiglione della Pescaia e la controinteressata -OMISSIS-, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è complessivamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Rileva anzitutto il Collegio che l’ordinanza impugnata ha ad oggetto la demolizione di un complesso di opere edilizie, che hanno comportato una modificazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare in proprietà del ricorrente, da magazzino a civile abitazione.
6.1 Invero, in punto di fatto, rileva che:
- il ricorrente ha acquistato con contratto di compravendita rogitato in data -OMISSIS- l’unità immobiliare in esame così di seguito qualificata: “ magazzino posto al piano terreno, con accesso da corte comune, composto da due vani e bagno ”;
- la P.M. del Comune di Castiglione della Pescaia, all’esito di sopralluogo eseguito in data -OMISSIS-, ha rilevato la modifica di destinazione d’uso della predetta unità da magazzino a civile abitazione, che, allo stato, è costituita da cucina, soggiorno, camera e bagno;
- gli Uffici comunali hanno altresì accertato la realizzazione di un pergolato con copertura rete ombreggiante pari a mt. 6,00 x mt 3,25, con un’altezza di mt. 2,50, con staccionata perimetrale in legno e pavimentazione in calcestruzzo, posto al servizio della predetta unità immobiliare, opere, queste ultime, realizzate in difformità dalla DIA (SCIA) n. -OMISSIS- presentata dal dante causa del ricorrente.
6.2 In sostanza, dagli atti impugnati emerge un complesso di opere, che, considerate globalmente, hanno comportato la complessiva modifica della destinazione d’uso della prefata unità immobiliare, trasformandola da magazzino a civile abitazione.
7. In tale contesto fattuale, anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso.
7.1 Ciò che rileva in senso reiettivo è la realizzazione di un complesso di opere tendenti alla radicale modificazione di stato d’uso dell’immobile in esame; detta modificazione di destinazione d’uso va, pertanto, qualificata complessivamente come eseguita sine titulo , senza che possano avere rilevanza le scia presentate dai precedenti proprietari, rispetto alle quali l’intervento contestato assume connotati affatto diversi.
Invero, va rilevato che gli interventi edilizi comportanti il cambio di destinazione d’uso non funzionalmente omogenea, come nel caso di specie (da magazzino a civile abitazione), richiedono il rilascio del permesso di costruire, così come ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, che sul punto ha avuto modo di affermare che: “ In materia di edilizia il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, anche se nell'ambito di zone territoriali omogenee, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti; il cambio di destinazione d'uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra una vera e propria modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, con conseguente necessità di un previo permesso di costruire, senza che rilevi l'avvenuta esecuzione di opere. ” (ex multis: Tar Campania, Napoli, VIII Sezione, sentenza del 13 dicembre 2023, n. 6906).
8. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
8.1 In detta prospettiva, il Collegio non intende discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ Gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente. E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni. ” ( ex multis : Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 2 aprile 2024, n. 2990; Tar SC, III Sezione, sentenza del 7 novembre 2024, n. 1258).
Nel caso di specie, non è pertanto invocabile il disposto dell’art. 99, comma 4 bis della LRT n. 65/2014, per la dirimente ragione che tutte le opere contestate con l’ordinanza di demolizione impugnata sono da ritenersi, secondo un apprezzamento globale, funzionali alla realizzazione di una modificazione della destinazione d’uso dell’unità immobiliare in proprietà del ricorrente e, pertanto, le stesse non possono essere riguardate sulla base di un approccio atomistico e parcellizzato.
8. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e sono determinate nella misura indicata in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite parti resistenti, che liquida in complessivi euro 3.000,00 ciascuna, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.