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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1874/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
AN PP, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
LA CARINO, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
E , nata a Roma (RM) il [...], in [...] curatrice speciale Avv. Parte_2
AGNESE VERGARI, in giudizio ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio presso il proprio studio;
INTERVENUTA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio con contestuale richiesta di emissione di ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.69 e segg. c.p.c. ha rappresentato di aver contratto Pt_1 matrimonio in Terni (TR) il 06.06.2008, con , esponendo che dall'unione Controparte_1
è nata la figlia in Roma (RM) il 04.09.2012 e deducendo di vivere ininterrottamente Pt_2 separata dal coniuge in virtù di separazione pronunciata dal Tribunale di Terni nella causa R.G. n. 2899 del 2015, con addebito al resistente, per abbandono della residenza familiare, affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disciplina delle frequentazioni padre-figlia (per due fine settimana al mese, in considerazione della residenza della odierna ricorrente con la figlia, al momento della emissione della sentenza, in San Donato Milanese, dove la minore era stata autorizzata a trasferirsi con la madre, oltre ai periodi di festività scolastiche), e obbligo a carico del padre di contributo di € 250,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 per il mantenimento della ricorrente. La ricorrente ha rappresentato che , dopo la pronuncia della separazione, non avrebbe CP_1 adempiuto a quanto stabilito dal Tribunale in merito al mantenimento, con conseguente adozione di provvedimento di ordine diretto e successiva condanna per il reato di cui all'art. 570 c. 2 c.p. Inoltre, ha esposto di essere venuta a conoscenza della condanna di , Pt_1 CP_1 confermata dalla Corte di Appello di Roma, alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis comma 1, 609 ter comma 1 n. 1 c.p. ai danni della nipote, all'epoca dei fatti, minore di anni 14. La ricorrente ha rappresentato che, tornata a vivere a Terni, ha tentato di ottenere il consenso per un divorzio congiunto, con previsione di affidamento esclusivo della minore a sé, senza riuscire a raggiungerlo stante l'opposizione del resistente. La ha esposto che, interrotti i rapporti tra le parti, ha iniziato a temere la Pt_1 possibilità che il resistente potesse incontrare, la figlia in ragione dell'affidamento condiviso, alla luce dei contenuti della sentenza di condanna e di alcuni racconti della figlia che avrebbe riferito di condotte del padre quando aveva 5/6 anni e che dall'ottobre 2023 il resistente avrebbe visto la figlia solo in presenza della madre e/o di altri adulti di sua fiducia e che, malgrado tali accorgimenti, il avrebbe iniziato a presentarsi senza preavviso sia nei pressi CP_1 dell'abitazione della ricorrente, sia nei pressi dell'istituto scolastico frequentato dalla minore, generando un forte stato d'ansia nella bambina. La ricorrente ha rappresentato di percepire, quale stipendio da impiegata contabile, € 1.800,00 mensili e che il , montatore di Gru CP_1
Edili, percepirebbe reddito per circa € 2.000,00 mensili. Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo, in via d'urgenza e inaudita altera parte, l'emissione di ordine di protezione, disponendo il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis.69 c.p.c. di Controparte_1 alla figlia e alla stessa ricorrente e ai luoghi da loro abitualmente frequentati;
con Pt_2 successive domande, per la fase di merito, di sospensione della responsabilità genitoriale del con mantenimento del divieto di avvicinamento alla figlia e alla ricorrente, di CP_1 affidamento super esclusivo della minore alla madre, con divieto di disporre gli incontri padre- figlia;
con assegnazione della casa familiare alla ricorrente e imposizione a carico del resistente di contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie e di assegno divorzile per la stessa di € 150,00, oltre Istat annuale;
con autorizzazione alla ricorrente alla riscossione del 100% dell'assegno unico per la figlia;
con vittoria di spese.
Con decreto inaudita altera parte la Presidente delegata ha disposto il richiesto ordine di protezione, ordinando la immediata cessazione della condotta pregiudizievole ai danni della figlia minore e prescrivendo al resistente di non avvicinarsi ai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati dalla figlia, con divieto di comunicazione con ogni mezzo e sospendendo ogni frequentazione padre figlia, con contestuale nomina della curatrice speciale della minore, Avv. AGNESE VERGARI, in considerazione della presenza di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del formulata dalla ricorrente. CP_1
Si è costituita la curatrice speciale della minore chiedendo confermarsi Parte_2
l'ordine di protezione in favore della minore e disporsi, in via di urgenza, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre . Pt_2 Parte_1
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, sussistendone i presupposti, affermando di aver pienamente scontato la pena per il reato commesso in danno della nipote minorenne, ma contestando quanto ex adverso richiesto circa l'affidamento super esclusivo della figlia minore, ritenendo che non ne sussistano i presupposti e di non aver attuato alcuna condotta inappropriata nei confronti della figlia nelle occasioni in cui l'aveva incontrata. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con rigetto della richiesta della ricorrente di un assegno divorzile;
con disciplina degli incontri con la figlia minore in ambiente protetto Pt_2 con il monitoraggio dei Servizi Sociali e alla presenza di un'operatrice, con frequenza, orari e modalità determinati dal Tribunale e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e di altra natura della figlia;
fermo l'ordine di versamento diretto alla ricorrente ex art. 156 c.c., disporre il versamento di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia , Pt_2 oltre Istat annuale e di € 100,00 destinati mensilmente al rimborso in favore della ricorrente degli arretrati al contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di tutela della ricorrente secondo quanto previsto dagli artt. 473 bis.40 e segg. c.p.c, le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere in Terni in immobile di proprietà, di percepire come impiegata reddito mensile netto di € 1.800, oltre € 950,00 di canone;
di essere proprietaria della casa di abitazione e di immobile in provincia di Milano (locato con canone di € 950,00, tassato con cedolare secca), di essere gravata per € 2.200 circa mensili di oneri per finanziamenti;
il resistente di risiedere in immobile di proprietà della madre convivente, di percepire come operaio reddito mensile netto di € 1.500,00 – 1.600,00, di non avere proprietà immobiliari e di non avere finanziamenti.
A scioglimento della riserva assunta la Presidente delegata, a parziale modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, la figlia minore è stata affidata alla madre attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per la minore, è stata disposta la sospensione di ogni frequentazione padre figlia (anche telefonica); determinando in € 400,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia , oltre Istat annuale, Pt_2 confermando l'ordine diretto dell' per il versamento di tale importo;
con conferma che i CP_2 genitori contribuissero nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia.
Alla successiva udienza parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale parte resistente non si è opposta.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e l'emissione decisione divenuta definitiva;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in Terni (TR) il 06.06.2008; Parte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terni (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 43, parte I); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
AN PP, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
LA CARINO, con elezioni di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
E , nata a Roma (RM) il [...], in [...] curatrice speciale Avv. Parte_2
AGNESE VERGARI, in giudizio ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio presso il proprio studio;
INTERVENUTA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio con contestuale richiesta di emissione di ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.69 e segg. c.p.c. ha rappresentato di aver contratto Pt_1 matrimonio in Terni (TR) il 06.06.2008, con , esponendo che dall'unione Controparte_1
è nata la figlia in Roma (RM) il 04.09.2012 e deducendo di vivere ininterrottamente Pt_2 separata dal coniuge in virtù di separazione pronunciata dal Tribunale di Terni nella causa R.G. n. 2899 del 2015, con addebito al resistente, per abbandono della residenza familiare, affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, disciplina delle frequentazioni padre-figlia (per due fine settimana al mese, in considerazione della residenza della odierna ricorrente con la figlia, al momento della emissione della sentenza, in San Donato Milanese, dove la minore era stata autorizzata a trasferirsi con la madre, oltre ai periodi di festività scolastiche), e obbligo a carico del padre di contributo di € 250,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 per il mantenimento della ricorrente. La ricorrente ha rappresentato che , dopo la pronuncia della separazione, non avrebbe CP_1 adempiuto a quanto stabilito dal Tribunale in merito al mantenimento, con conseguente adozione di provvedimento di ordine diretto e successiva condanna per il reato di cui all'art. 570 c. 2 c.p. Inoltre, ha esposto di essere venuta a conoscenza della condanna di , Pt_1 CP_1 confermata dalla Corte di Appello di Roma, alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis comma 1, 609 ter comma 1 n. 1 c.p. ai danni della nipote, all'epoca dei fatti, minore di anni 14. La ricorrente ha rappresentato che, tornata a vivere a Terni, ha tentato di ottenere il consenso per un divorzio congiunto, con previsione di affidamento esclusivo della minore a sé, senza riuscire a raggiungerlo stante l'opposizione del resistente. La ha esposto che, interrotti i rapporti tra le parti, ha iniziato a temere la Pt_1 possibilità che il resistente potesse incontrare, la figlia in ragione dell'affidamento condiviso, alla luce dei contenuti della sentenza di condanna e di alcuni racconti della figlia che avrebbe riferito di condotte del padre quando aveva 5/6 anni e che dall'ottobre 2023 il resistente avrebbe visto la figlia solo in presenza della madre e/o di altri adulti di sua fiducia e che, malgrado tali accorgimenti, il avrebbe iniziato a presentarsi senza preavviso sia nei pressi CP_1 dell'abitazione della ricorrente, sia nei pressi dell'istituto scolastico frequentato dalla minore, generando un forte stato d'ansia nella bambina. La ricorrente ha rappresentato di percepire, quale stipendio da impiegata contabile, € 1.800,00 mensili e che il , montatore di Gru CP_1
Edili, percepirebbe reddito per circa € 2.000,00 mensili. Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo, in via d'urgenza e inaudita altera parte, l'emissione di ordine di protezione, disponendo il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis.69 c.p.c. di Controparte_1 alla figlia e alla stessa ricorrente e ai luoghi da loro abitualmente frequentati;
con Pt_2 successive domande, per la fase di merito, di sospensione della responsabilità genitoriale del con mantenimento del divieto di avvicinamento alla figlia e alla ricorrente, di CP_1 affidamento super esclusivo della minore alla madre, con divieto di disporre gli incontri padre- figlia;
con assegnazione della casa familiare alla ricorrente e imposizione a carico del resistente di contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 mensili, oltre Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie e di assegno divorzile per la stessa di € 150,00, oltre Istat annuale;
con autorizzazione alla ricorrente alla riscossione del 100% dell'assegno unico per la figlia;
con vittoria di spese.
Con decreto inaudita altera parte la Presidente delegata ha disposto il richiesto ordine di protezione, ordinando la immediata cessazione della condotta pregiudizievole ai danni della figlia minore e prescrivendo al resistente di non avvicinarsi ai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati dalla figlia, con divieto di comunicazione con ogni mezzo e sospendendo ogni frequentazione padre figlia, con contestuale nomina della curatrice speciale della minore, Avv. AGNESE VERGARI, in considerazione della presenza di domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del formulata dalla ricorrente. CP_1
Si è costituita la curatrice speciale della minore chiedendo confermarsi Parte_2
l'ordine di protezione in favore della minore e disporsi, in via di urgenza, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre . Pt_2 Parte_1
Si è costituito non opponendosi alla richiesta di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, sussistendone i presupposti, affermando di aver pienamente scontato la pena per il reato commesso in danno della nipote minorenne, ma contestando quanto ex adverso richiesto circa l'affidamento super esclusivo della figlia minore, ritenendo che non ne sussistano i presupposti e di non aver attuato alcuna condotta inappropriata nei confronti della figlia nelle occasioni in cui l'aveva incontrata. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con rigetto della richiesta della ricorrente di un assegno divorzile;
con disciplina degli incontri con la figlia minore in ambiente protetto Pt_2 con il monitoraggio dei Servizi Sociali e alla presenza di un'operatrice, con frequenza, orari e modalità determinati dal Tribunale e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e di altra natura della figlia;
fermo l'ordine di versamento diretto alla ricorrente ex art. 156 c.c., disporre il versamento di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia , Pt_2 oltre Istat annuale e di € 100,00 destinati mensilmente al rimborso in favore della ricorrente degli arretrati al contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di tutela della ricorrente secondo quanto previsto dagli artt. 473 bis.40 e segg. c.p.c, le parti hanno dichiarato: la ricorrente di risiedere in Terni in immobile di proprietà, di percepire come impiegata reddito mensile netto di € 1.800, oltre € 950,00 di canone;
di essere proprietaria della casa di abitazione e di immobile in provincia di Milano (locato con canone di € 950,00, tassato con cedolare secca), di essere gravata per € 2.200 circa mensili di oneri per finanziamenti;
il resistente di risiedere in immobile di proprietà della madre convivente, di percepire come operaio reddito mensile netto di € 1.500,00 – 1.600,00, di non avere proprietà immobiliari e di non avere finanziamenti.
A scioglimento della riserva assunta la Presidente delegata, a parziale modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, la figlia minore è stata affidata alla madre attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima, attribuendo alla madre la decisione per tutte le questioni di maggiore rilevanza per la minore, è stata disposta la sospensione di ogni frequentazione padre figlia (anche telefonica); determinando in € 400,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento della figlia , oltre Istat annuale, Pt_2 confermando l'ordine diretto dell' per il versamento di tale importo;
con conferma che i CP_2 genitori contribuissero nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia.
Alla successiva udienza parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale parte resistente non si è opposta.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e l'emissione decisione divenuta definitiva;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata per l'ulteriore istruttoria.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in Terni (TR) il 06.06.2008; Parte_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Terni (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 43, parte I); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti