Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 817
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia fornito prova documentale della rituale notifica delle cartelle di pagamento alla socia amministratrice, e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, soddisfacendo le prescrizioni normative in materia di notificazione degli atti della riscossione. Pertanto, non sussiste alcuna omissione di notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza

    La Corte ha ritenuto che nessuna prescrizione si sia verificata, in quanto ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell'emergenza Covid-19 dall'8 Marzo 2020 al 31.08.2021. L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo ma segue un atto impositivo divenuto definitivo, pertanto è sindacabile solo per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 817
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 817
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo