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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 817/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezer 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7233/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25.01.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione Roma, l' Agenzia delle Entrate- Riscossione Messina, la Camera di Commercio di Messina e il Comune di Milazzo, impugnava, previa sospensione, l'avviso di intimazione di pagamento 25920249015414612/000, notificato in data 14.01.2024 , per il pagamento della complessiva somma di euro 148.198,88 relativamente a n.17 cartelle di pagamento relativi a vari tributi per diversi anni d'imposta così come evidenziate in ricorso per la complessiva somma di euro 118.022,65.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- prescrizione/decadenza;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 06.03.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 08.03.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER di Messina, eccependo carenza di legittimazione passiva per l' attività posta in essere dagli enti impositori, la legittimità del proprio operato, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Allegava documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all' intimazione di pagamento impugnata e degli atti interruttivi della prescrizione. In data 14.05.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Milazzo, eccependo la correttezza del proprio operato, la carenza di legittimazione passiva in ordine all' operato degli altri enti.
Non risulta costituita la Camera di Commercio di Messina benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 27.06.2025 la Corte sospendeva la provvisoria esecuzione dell' atto impugnato fissando per la trattazione del merito l' udienza del 17.10.2025.
All' odierna udienza, sentito il difensore dell' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, il Comune di Milazzo che si riportano, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Nel ricorso introduttivo la parte resistente afferma che le cartelle di pagamento erano riferite alla società
Società_1 di Ricorrente_1 & C. snc, che diverse di queste cartelle erano state impugnate dalla società, alcune annullate integralmente e altre parzialmente.
Il debito residuo sarebbe stato pagato.
La ricorrente afferma infine di non aver ricevuto mai la notifica di cartelle a proprio nome e che gli atti sottesi all' intimazione di pagamento impugnata sarebbero prescritti.
Va precisato che la ricorrente, come da documentazione allegata dall' Agenzia - Entrate D.P.di Messina, è socia ed amministratrice della società in nome collettivo Società_1 di Ricorrente_1 & C. snc.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., nelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e che tale responsabilità si estende anche ai debiti tributari.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della riscossione, l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere alla notifica degli atti impositivi e della riscossione direttamente al socio illimitatamente responsabile, senza necessità di una preventiva o distinta notifica alla società, ove il socio rivesta anche la qualità di socio amministratore.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notifica delle cartelle di pagamento alla socia amministratrice della società, e successivi atti interruttivi i termini di prescrizione, circostanza che soddisfa pienamente le prescrizioni normative in materia di notificazione degli atti della riscossione.
Ne consegue che:
non sussiste alcuna omissione di notifica degli atti presupposti;
l'avviso di intimazione impugnato risulta legittimamente emesso, in quanto preceduto da atti regolarmente notificati a soggetto coobbligato solidale.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' intimazione di pagamento emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Il ricorso va rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi €.5.624,00 oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Messina,lì 17.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. CO Valentini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 546/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezer 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015414612/000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7233/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25.01.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione Roma, l' Agenzia delle Entrate- Riscossione Messina, la Camera di Commercio di Messina e il Comune di Milazzo, impugnava, previa sospensione, l'avviso di intimazione di pagamento 25920249015414612/000, notificato in data 14.01.2024 , per il pagamento della complessiva somma di euro 148.198,88 relativamente a n.17 cartelle di pagamento relativi a vari tributi per diversi anni d'imposta così come evidenziate in ricorso per la complessiva somma di euro 118.022,65.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- prescrizione/decadenza;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In data 06.03.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 08.03.2025 si costituiva con controdeduzioni l' ADER di Messina, eccependo carenza di legittimazione passiva per l' attività posta in essere dagli enti impositori, la legittimità del proprio operato, il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Allegava documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi all' intimazione di pagamento impugnata e degli atti interruttivi della prescrizione. In data 14.05.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Milazzo, eccependo la correttezza del proprio operato, la carenza di legittimazione passiva in ordine all' operato degli altri enti.
Non risulta costituita la Camera di Commercio di Messina benchè regolarmente evocata in giudizio.
In data 27.06.2025 la Corte sospendeva la provvisoria esecuzione dell' atto impugnato fissando per la trattazione del merito l' udienza del 17.10.2025.
All' odierna udienza, sentito il difensore dell' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, il Comune di Milazzo che si riportano, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Nel ricorso introduttivo la parte resistente afferma che le cartelle di pagamento erano riferite alla società
Società_1 di Ricorrente_1 & C. snc, che diverse di queste cartelle erano state impugnate dalla società, alcune annullate integralmente e altre parzialmente.
Il debito residuo sarebbe stato pagato.
La ricorrente afferma infine di non aver ricevuto mai la notifica di cartelle a proprio nome e che gli atti sottesi all' intimazione di pagamento impugnata sarebbero prescritti.
Va precisato che la ricorrente, come da documentazione allegata dall' Agenzia - Entrate D.P.di Messina, è socia ed amministratrice della società in nome collettivo Società_1 di Ricorrente_1 & C. snc.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., nelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e che tale responsabilità si estende anche ai debiti tributari.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della riscossione, l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere alla notifica degli atti impositivi e della riscossione direttamente al socio illimitatamente responsabile, senza necessità di una preventiva o distinta notifica alla società, ove il socio rivesta anche la qualità di socio amministratore.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova documentale della rituale notifica delle cartelle di pagamento alla socia amministratrice della società, e successivi atti interruttivi i termini di prescrizione, circostanza che soddisfa pienamente le prescrizioni normative in materia di notificazione degli atti della riscossione.
Ne consegue che:
non sussiste alcuna omissione di notifica degli atti presupposti;
l'avviso di intimazione impugnato risulta legittimamente emesso, in quanto preceduto da atti regolarmente notificati a soggetto coobbligato solidale.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' intimazione di pagamento emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Il ricorso va rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore delle parti resistenti che liquida in complessivi €.5.624,00 oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Messina,lì 17.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. CO Valentini