Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1417/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona della sua Parte_1 P.IVA_1 procuratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Parte_2
Cantone,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco,
- convenuto in opposizione -
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
«in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del decreto opposto, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto, revocarlo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge».
Per l'opposto:
«Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – In data 10.7.2013 il sig. sottoscriveva il Controparte_1
"Modulo di richiesta" per l'emissione di una carta di credito Parte_1
, che gli veniva conseguentemente consegnata. Svariati anni dopo –
[...] precisamente, in data 21.8.2023 - riceveva una Parte_1
1
[...] presentava opposizione, sostenendo di avere ottemperato Parte_1 alla richiesta e chiedendo quindi la revoca del decreto e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'opposto si costituiva insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. Il giudice, in presenza di un'istruttoria solo documentale, fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 26.2.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
2. – L'opposto ha dedotto in questa sede che “… la banca non ha consegnato il contratto completo, ma un “modulo di richiesta”, monco delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi. Il mero rinvio ad una pagina web, peraltro generica, appare del tutto inadeguato a surrogare la consegna del contratto completo effettivamente sottoscritto dal cliente”.
Nella fase monitoria, lo stesso opposto si era limitato ad allegare che
“l'intermediario ha trasmesso soltanto l'estratto conto storico, un modulo di richiesta e un regolamento generale parziale, omettendo invece di consegnarne copia integrale” ed a richiedere ingiunzione per la “copia della documentazione di cui in premessa”, ottenendo quindi decreto ingiuntivo per la consegna dei “documenti indicati nel ricorso”.
Ciò posto, detto decreto deve essere revocato, in quanto, al di là dell'obiettiva difficoltà di comprendere con la necessaria precisione quali siano i “documenti indicati nel ricorso”, il “regolamento” risulta in realtà essere stato consegnato (cfr. prod. n. 3 atto di citazione) e non è dato comprendere, non avendo l'opposto svolto le necessarie deduzioni al riguardo, per quale ragione la copia di esso sarebbe da intendersi solo “parziale”.
3. – Chiarito quanto sopra, la domanda deve essere ristretta ai documenti (ulteriori, rispetto al “Regolamento”) più sopra indicati, oggetto della domanda di parte opposta, ovvero (i) il “Modulo” comprensivo delle “condizioni generali”, (ii) il “documento di sintesi” e (iii) il “regolamento europeo”.
3.1. – Quanto al primo, è agli atti il menzionato "Modulo di richiesta", recante le sottoscrizioni dell'opposto.
Egli non sostiene di avere sottoscritto altri documenti e, comunque, dagli atti non è possibile trarre una tale conclusione. In proposito, va evidenziato che non si deve valutare in questa sede se il contratto di cui trattasi sia stato concluso nelle debite forme ed abbia il contenuto prescritto dalla legge, bensì individuare la documentazione costituente parte integrante del contratto stesso, come
2 storicamente concluso, e verificare se questa sia stata o meno integralmente consegnata a seguito dell'istanza presentata il 21.8.2023.
Di converso, non è rilevante in questa sede – salvo che per la regolazione delle spese di lite (v. più avanti) - l'effettivo sostanziale interesse dell'opposto a ricevere la documentazione mancante, in ragione dell'importanza intrinseca della stessa e dell'utilizzo che egli ne intenda fare (nella specie, non specificato).
Ciò premesso, nel “Modulo” è contenuta la espressa dichiarazione dell'opposto di «… avere ricevuto, insieme al presente modulo di richiesta carta, copia del Regolamento Generale delle carte di credito ad opzione Express (…), del Pt_1 documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (…), del Foglio Informativo e Documento di Sintesi per le carte di pagamento supplementari (…) se richieste e dell'informativa privacy Parte_1
(…)».
Deve quindi desumersi che il “contratto completo” cui fa riferimento sia costituito dal suddetto “Modulo” e dalla ulteriore documentazione di cui sopra.
Il “Modulo” deve intendersi completo.
Il riferimento al fatto che non sia “comprensivo delle condizioni generali” non è accompagnato dalla allegazione e prova che il documento stesso non constasse solo di un foglio (quello prodotto) e, come rilevato, dal suo contenuto si desume tale completezza, essendo le condizioni contenute nel “Regolamento Generale” ivi richiamato.
3.2. – In merito al secondo (il “documento di sintesi”), l'unico documento che presenta una siffatta denominazione è quello riguardante le “carte di credito supplementari, se richieste” e, nella specie, l'opposto non ha allegato di avere chiesto carte supplementari.
3.3. – In merito al terzo (il “regolamento europeo”), si presume che l'opposto intenda fare riferimento alle cd. “IEBCC” “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”) ed, infatti, ne fa espresso cenno a pag. 5 della comparsa di risposta.
Ciò posto, come si evince dal già citato messaggio prodotto sub 3 da parte opponente, a fronte della richiesta dell'opposto era stata inviata unicamente copia del “Modulo” e del “Regolamento Generale”: quindi, il documento in esame – che deve ritenersi costituire parte integrante del contratto - non risulta essere stato trasmesso.
Quanto alla possibilità di risalire a tale documento accedendo al sito internet ufficiale di questa presupporrebbe che il sig. si fosse Parte_1 CP_1 registrato come utente e la documentazione di cui trattasi fosse stata “caricata” nella sua pagina personale, ma il relativo fatto non risulta in causa. Infatti, per quanto riguarda le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, non è possibile ritenere che queste siano visibili attraverso un mero accesso al sito di un qualsiasi utente, essendo il modulo IEBCC un documento che deve riportare, in sintesi, alcune condizioni specificamente riguardanti il contratto medesimo (tassi, durata, spese, ecc.).
3 D'altra parte, la circostanza che tale documento sia stato effettivamente predisposto dall'opponente – e, dunque, esista e faccia parte integrante del contratto – si evince, come rilevato, da quanto indicato nel “Modulo” di cui trattasi.
4. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata alla consegna del suddetto documento, l'unico, oggetto della domanda, che non risulta essere stato consegnato.
5. – Per quanto concerne le spese di lite, l'esito della causa giustifica la compensazione integrale delle spese relative alla fase monitoria e la condanna alla rifusione delle stesse da parte dell'opponente nella misura della metà, con compensazione della residua frazione, per quelle relative alla fase di opposizione. Dette spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014. Per quanto riguarda la determinazione del valore, a norma dell'art. 5 di detto D.M. “si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”: ciò posto, nella specie, stante anche l'inderogabilità dei valori parametrici minimi, applicando i valori di cui all'art. 5 comma 6° del suddetto D.M. si darebbe luogo ad una liquidazione manifestamente sproporzionata per eccesso, tenuto conto delle peculiarità del caso. Pertanto, si ritiene di applicare i valori dello scaglione tra € 1.101,00 ad € 5.200,00, che portano alla liquidazione dell'importo, già ridotto di 1/2, di € 640,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
II. dichiara tenuta e condanna l'opponente alla Parte_1 consegna all'opposto del documento contenente le Controparte_1
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, menzionato nel Modulo sottoscritto dallo stesso opposto il 10.7.2013;
III. dichiara l'integrale compensazione delle spese relative alla fase monitoria e condanna l'opponente alla rifusione in Parte_1 favore dell'opposto della metà delle spese di lite Controparte_1 relative alla fase di opposizione, che liquida, già in tale frazione, in complessivi € 640,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Andrea Ruocco.
Così deciso il 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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