Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 289
TRIB
Sentenza 7 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente, rappresentata e difesa da un avvocato, contro un soggetto privato convenuto in opposizione, anch'egli rappresentato e difeso da un legale. La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società opponente, volto a ottenere la consegna di documenti relativi a un rapporto di carta di credito stipulato dal convenuto. L'opponente chiedeva la nullità, inefficacia, illegittimità o invalidità del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca, e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'opposto, invece, instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese. L'opponente lamentava l'inadeguatezza della documentazione fornita, in particolare l'assenza del contratto completo, delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi, pur avendo ricevuto un "modulo di richiesta" e un "regolamento generale parziale". L'opposto, nella fase monitoria, aveva allegato la trasmissione di un estratto conto storico, un modulo di richiesta e un regolamento generale parziale, omettendo la consegna di copia integrale.

Il Tribunale di Pavia ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la società opponente tenuta alla consegna al convenuto del documento contenente le "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", menzionato nel modulo sottoscritto dal convenuto in data 10.7.2013. Il giudice ha ritenuto che, sebbene il "Modulo di richiesta" e il "Regolamento Generale" fossero stati consegnati, il documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (IEBCC) non risultasse essere stato trasmesso, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente. Il Tribunale ha escluso che il mero rinvio a un sito web potesse surrogare la consegna di tale documento, il quale deve riportare condizioni specifiche del contratto. Quanto al "documento di sintesi", il giudice ha osservato che l'unico documento con tale denominazione riguardava carte di credito supplementari, non richieste nel caso di specie. In ordine alle spese di lite, il Tribunale ha dichiarato l'integrale compensazione delle spese relative alla fase monitoria e ha condannato l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto della metà delle spese relative alla fase di opposizione, liquidate in complessivi € 640,00, oltre accessori, disponendo la distrazione in favore del difensore dell'opposto.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 289
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 289
    Data del deposito : 7 marzo 2025

    Testo completo