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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21863 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n.20
E
(nata a [...] il [...] - C.F. rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Vi Alcide de Gasperi n.135/a
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Napoli il 24.10.2001 e che dalla predetta unione erano nati due figli:
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 3 ed , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la Per_1 Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da circa un anno allorquando il si era trasferito Pt_1
altrove con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 23.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da circa un anno è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra . Parte_2
2) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio del passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
3) In relazione agli aspetti patrimoniali, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, nessuno dei due deve all'altro alcunchè a titolo di assegno di mantenimento ne ad ulteriore titolo, ragione o causa.
4)Relativamente alle spese del presente giudizio se ne chiede l'integrale compensazione e si fa presente che, ricorrendone i presupposti reddituali, entrambe le parti hanno depositato presso il C.O.A. competente istanza di ammissione provvisoria al Patrocinio a carico dello Stato, ed in base a tale regime se ne chiede la regolamentazione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Venendo alle spese di lite, trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle stesse che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.207 , parte II , S. A SEZ. A reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21863 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n.20
E
(nata a [...] il [...] - C.F. rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Vi Alcide de Gasperi n.135/a
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Napoli il 24.10.2001 e che dalla predetta unione erano nati due figli:
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 3 ed , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la Per_1 Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da circa un anno allorquando il si era trasferito Pt_1
altrove con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 23.01.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da circa un anno è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra . Parte_2
2) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio del passaporto per destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
3) In relazione agli aspetti patrimoniali, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, nessuno dei due deve all'altro alcunchè a titolo di assegno di mantenimento ne ad ulteriore titolo, ragione o causa.
4)Relativamente alle spese del presente giudizio se ne chiede l'integrale compensazione e si fa presente che, ricorrendone i presupposti reddituali, entrambe le parti hanno depositato presso il C.O.A. competente istanza di ammissione provvisoria al Patrocinio a carico dello Stato, ed in base a tale regime se ne chiede la regolamentazione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Venendo alle spese di lite, trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle stesse che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.207 , parte II , S. A SEZ. A reg. Atti Matrimonio anno 2001);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3