Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 11
CGT2
Sentenza 4 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Errore nell'accertamento del fatto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione, accertando che il decreto presidenziale aveva erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, anziché limitarla ai contribuenti che avevano effettivamente presentato domanda di definizione agevolata. La Corte ha evidenziato che l'obbligazione non era solidale tra i soci per gli accertamenti a loro specificatamente riferiti.

  • Accolto
    Mancata presentazione della domanda di definizione agevolata da parte di tutti i soci

    La Corte ha accolto la richiesta di prosecuzione del giudizio per i soci Resistente_2, Resistente_1 e Resistente_3, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento.

  • Accolto
    Legittimità degli avvisi di accertamento

    La Corte ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento indicati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 11
    Data del deposito : 4 gennaio 2026

    Testo completo