CGT2
Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2428/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Resistente_5 - P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 5447/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
SICILIA sez. 2 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02LA00806-2017 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01712-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01714-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01728-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01723-2017 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : pronunciare la revocazione parziale del provvedimento n. 5447/2023 depositato il 21 novembre 2023, con conseguente prosecuzione del giudizio per i soci signori Resistente_2, Resistente_1 e Resistente_3
rispetto alle pretese erariali di cui agli avvisi di accertamento n. TYX01LA01712/2017, n.
TYX01LA01714/2017 e n. TYX01LA01728/2017.
Per l'effetto, disporre che la sentenza n. 5908/2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina venga annullata, con conferma della piena legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento sopra indicati, secondo quanto rilevato nell'atto d'appello e nelle controdeduzioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Con condanna dei contribuenti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Resistenti : non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in revocazione Agenzia delle Entrate ha impugnato il decreto n. 5447/2023 depositato il
21 novembre 2023, con cui il Presidente della sezione seconda di questa Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado, dichiarava l'estinzione del giudizio ex art 46 del D.Lgs. n. 546/92 sul presupposto che i contribuenti avessero aderito alla definizione agevolata, con pagamento della prima rata, di cui all'art.1, comma 198 L
n. 197/2022. Evidenziava l'Ufficio in ricorso come la domanda di definizione agevolata risultasse proposta solo dalla società per l'avviso di accertamento TYX02LA00806/2017, nonché dal socio signor Resistente_4 per l'avviso di accertamento TYX01LA01723/2017 ad egli intestato mentre nessuno degli altri soci aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.1, comma 198 L. n. 197/2022, come lo stesso ufficio aveva peraltro potuto successivamente appurare in sede di lavorazione delle domande di definizione lite da concludersi perentoriamente entro il 30 settembre 2024. Benchè ritualmente citati in giudizio tramite pec consegnata al procuratore domiciliatario in data 16.5.2024 la Resistente_5 ed i soci signori Resistente_4-Resistente_3-Resistente_1-Resistente_2 non si sono costituiti in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è fondato e deve essere accolto.
Ed invero il decreto presidenziale 5447/2023, nella parte in cui ha dichiarato ex art 46 del D.Lgs. n. 546/92 l'estinzione del giudizio per intero e non solo nei confronti della società e del socio Resistente_4 per gli avvisi di accertamento inerenti alle loro rispettive posizioni, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, è frutto di un evidente errore che involge l'accertamento del fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, atteso che la decisione è stata presa supponendosi come esistente un fatto, vale a dire la presentazione della domanda di condono da parte di tutti i contribuenti, invero incontrovertibilmente non sussistente, come evidente e rilevabile, per quanto sopra esposto, dalla documentazione allegata al fascicolo di causa.
Peraltro per gli accertamenti riguardanti specificatamente la posizione dei singoli soci non si è in presenza di fattispecie di alcuna obbligazione solidale con ciò avvalorandosi vieppiù l'erroneità della pronuncia.
La contumacia delle controparti convalida la fondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate attesa la singolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la revocazione parziale del decreto presidenziale n. 5447/2023 depositato il 21 novembre 2023, con conseguente prosecuzione del giudizio per i soci Resistente_2 , Resistente_1 e Resistente_3 rispetto alle pretese erariali di cui agli avvisi di accertamento n. YX01LA01712/2017, n. TYX01LA01714/2017 e n. TYX01LA01728/2017; accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 5908/2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, conferma la legittimità degli avvisi di accertamento sopra indicati. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Messina 29 settembre 2029
L'estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2428/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Resistente_5 - P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia decreto presidenziale n. 5447/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado
SICILIA sez. 2 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02LA00806-2017 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01712-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01714-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01728-2017 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01LA01723-2017 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1611/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : pronunciare la revocazione parziale del provvedimento n. 5447/2023 depositato il 21 novembre 2023, con conseguente prosecuzione del giudizio per i soci signori Resistente_2, Resistente_1 e Resistente_3
rispetto alle pretese erariali di cui agli avvisi di accertamento n. TYX01LA01712/2017, n.
TYX01LA01714/2017 e n. TYX01LA01728/2017.
Per l'effetto, disporre che la sentenza n. 5908/2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina venga annullata, con conferma della piena legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento sopra indicati, secondo quanto rilevato nell'atto d'appello e nelle controdeduzioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Con condanna dei contribuenti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Resistenti : non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in revocazione Agenzia delle Entrate ha impugnato il decreto n. 5447/2023 depositato il
21 novembre 2023, con cui il Presidente della sezione seconda di questa Corte di Giustizia Tributaria di II
Grado, dichiarava l'estinzione del giudizio ex art 46 del D.Lgs. n. 546/92 sul presupposto che i contribuenti avessero aderito alla definizione agevolata, con pagamento della prima rata, di cui all'art.1, comma 198 L
n. 197/2022. Evidenziava l'Ufficio in ricorso come la domanda di definizione agevolata risultasse proposta solo dalla società per l'avviso di accertamento TYX02LA00806/2017, nonché dal socio signor Resistente_4 per l'avviso di accertamento TYX01LA01723/2017 ad egli intestato mentre nessuno degli altri soci aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.1, comma 198 L. n. 197/2022, come lo stesso ufficio aveva peraltro potuto successivamente appurare in sede di lavorazione delle domande di definizione lite da concludersi perentoriamente entro il 30 settembre 2024. Benchè ritualmente citati in giudizio tramite pec consegnata al procuratore domiciliatario in data 16.5.2024 la Resistente_5 ed i soci signori Resistente_4-Resistente_3-Resistente_1-Resistente_2 non si sono costituiti in giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è fondato e deve essere accolto.
Ed invero il decreto presidenziale 5447/2023, nella parte in cui ha dichiarato ex art 46 del D.Lgs. n. 546/92 l'estinzione del giudizio per intero e non solo nei confronti della società e del socio Resistente_4 per gli avvisi di accertamento inerenti alle loro rispettive posizioni, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, è frutto di un evidente errore che involge l'accertamento del fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, atteso che la decisione è stata presa supponendosi come esistente un fatto, vale a dire la presentazione della domanda di condono da parte di tutti i contribuenti, invero incontrovertibilmente non sussistente, come evidente e rilevabile, per quanto sopra esposto, dalla documentazione allegata al fascicolo di causa.
Peraltro per gli accertamenti riguardanti specificatamente la posizione dei singoli soci non si è in presenza di fattispecie di alcuna obbligazione solidale con ciò avvalorandosi vieppiù l'erroneità della pronuncia.
La contumacia delle controparti convalida la fondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate attesa la singolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la revocazione parziale del decreto presidenziale n. 5447/2023 depositato il 21 novembre 2023, con conseguente prosecuzione del giudizio per i soci Resistente_2 , Resistente_1 e Resistente_3 rispetto alle pretese erariali di cui agli avvisi di accertamento n. YX01LA01712/2017, n. TYX01LA01714/2017 e n. TYX01LA01728/2017; accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 5908/2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, conferma la legittimità degli avvisi di accertamento sopra indicati. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Messina 29 settembre 2029
L'estensore La Presidente