Cass. pen., sez. II, ordinanza 11/05/2023, n. 29053
CASS
Ordinanza 11 maggio 2023

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In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, lett. i), d.lgs. citato dall'art. 40 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati, sicché è inammissibile l'istanza presentata in nome e per conto di una persona giuridica.

In tema di trattamento di dati personali, l'istanza volta all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza od in altro provvedimento, in caso di loro riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, deve essere presentata prima dell'emissione del dispositivo, concretizzandosi in tale atto deliberativo la definizione del "relativo grado di giudizio", cui fa riferimento l'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile un'istanza presentata da un terzo, a mezzo PEC, alla cancelleria della Corte di cassazione successivamente alla definizione del giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, ordinanza 11/05/2023, n. 29053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29053
    Data del deposito : 11 maggio 2023

    Testo completo