Ordinanza 11 maggio 2023
Massime • 2
In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio e dei soggetti interessati di cui all'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, lett. i), d.lgs. citato dall'art. 40 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri elementi identificativi, soltanto la persona fisica alla quale si riferiscono i dati, sicché è inammissibile l'istanza presentata in nome e per conto di una persona giuridica.
In tema di trattamento di dati personali, l'istanza volta all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza od in altro provvedimento, in caso di loro riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, deve essere presentata prima dell'emissione del dispositivo, concretizzandosi in tale atto deliberativo la definizione del "relativo grado di giudizio", cui fa riferimento l'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Fattispecie in cui è stata dichiarata inammissibile un'istanza presentata da un terzo, a mezzo PEC, alla cancelleria della Corte di cassazione successivamente alla definizione del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, ordinanza 11/05/2023, n. 29053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29053 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
2. Con messaggio di posta elettronica certificata del 23 febbraio 2023 spedito alla Cancelleria della Seconda sezione penale della Corte di cassazione e al Centro elettronico di documentazione della stessa Corte, l'avv. Vito Ippedico, nell'interesse di Cosmopol s.p.a., ha inoltrato istanza di oscuramento dei dati identificativi della stessa Cosmopol s.p.a. contenuti nella menzionata sentenza n. 47074 del 23/09/2022 della Corte di cassazione, rinvenibile nel «sito web da Voi gestito». La società richiedente rappresenta di essere «terzo estraneo alla vicenda oggetto del giudizio e al processo stesso, di cui non è stata parte», che «il precedente amministratore (imputato in quel giudizio) è cessato da ogni carica da molti anni>> e che la diffusione della menzionata sentenza della Corte di cassazione sarebbe lesiva della riservatezza e della reputazione di Cosmopol S.p.A.»>, atteso anche che «tale sentenza è stata già ripresa da alcuni siti web, che hanno provveduto a loro volta a ripubblicarne il testo sulle proprie pagine dando evidenza del coinvolgimento - in realtà insussistente - della società nella vicenda».
3. L'istanza è inammissibile per due concorrenti e autonome ragioni.
3.1. La prima ragione di inammissibilità è costituita dalla tardività dell'istanza di oscuramento. L'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce, per quanto qui interessa, che: «l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento>> (comma 1); su tale richiesta, «provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento» (comma 2, primo periodo). In tema di tempestività della richiesta di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, si sono espresse le Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno osservato che, «come si evince con chiarezza dai tenore del comma 1 del cit. art. 52, raccordato al sistema del processo penale, la richiesta dell'interessato di oscurare i propri dati identificativi deve essere presentata, per le sentenze rese in tale processo, prima che sia emesso il dispositivo, concretizzandosi in tale atto 2 deliberativo il momento di definizione dei "relativo grado di giudizio", cui fa riferimento detto comma», e che «tale conclusione è confermata anche dal comma 2 dello stesso articolo, che, attribuendo la competenza a provvedere sulla richiesta all'autorità che "pronuncia" la sentenza, presuppone evidentemente che, al momento di tale pronuncia (coincidente con l'emissione dei dispositivo), la richiesta sia già stata presentata» (ordinanza allegata a Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani, Rv. 255299-01. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 12897 del 24/02/2022, Balestrero, non massimata). Ne consegue che l'istanza dell'avv. Ippedico, in quanto presentata successivamente alla definizione del giudizio, si deve considerare tardiva ed è, perciò, inammissibile.
3.2. La seconda ragione di inammissibilità dell'istanza è costituita dal difetto di legittimazione alla proposizione della stessa. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, in tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla legge h 22 dicembre 2011, n. 214 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica , riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica (Sez.
6-5 civ., n. 4167 del 09/02/2022, Rv. 663877-01; Sez. 5 civ., n. 16807 del 07/08/2020, Rv. 658773-01). Tali pronunce, hanno evidenziato che l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittimava alla proposizione dell'istanza di oscuramento il solo «interessato». Questi, secondo l'espressa formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 196 del 2003, doveva essere inteso per «la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali». Infatti, la disposizione di cui art. 4, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 196 del 2003, se nella originaria formulazione includeva non solo la persona fisica, ma anche la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferivano i dati personali, coincidendo il concetto di "dato personale" di cui alla lett. b) del medesimo articolo con "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati о identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", a decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ex art. 40, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato concetto di "dato personale" di cui all'art. 4, lett. b), con "qualunque informazione relativa a persona fisica, 3 identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Questa diversa ampiezza del termine "dato personale" orienta anche la lettura dei concetti di "dati identificativi" di cui alla lett. c) dell'art. 4, quali "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" e di "dati sensibili" di cui alla lett. d) dell'art. 4, quali "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"» (Sez.
6-5 civ., n. 4167 del 09/02/2022, cit.; Sez. 5 civ., n. 16807 del 07/08/2020, cit.). Si deve peraltro rilevare che l'art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Tuttavia, a norma dell'art. 22, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 101 del 2018, dalla data di entrata in vigore di tale decreto, «i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679>»; il quale regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, all'art. 4, n. 1), stabilisce che, per dato personale, si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")». Ne consegue che l'istanza dell'avv. Ippedico, in quanto presentata «in nome e per conto di Cosmopol S.p.A.», cioè di una persona giuridica, è inammissibile in quanto avanzata da un soggetto non legittimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza, Così deciso il 11/05/2023. Il Consigliere estensore Il Presidente US NI GI Di LA figslist DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE E 5 LUG. 2023 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO UD IA