Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1348/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1348/2025 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 14.5.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
P. I.V.A.: , con sede legale in Caserta, alla Via Parte_1 P.IVA_1
F. Daniele n. 40, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Sig.ra
[...]
c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente Pt_2 CodiceFiscale_1
e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti - apposta in calce al ricorso introduttivo, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011,
come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dal Prof. Avv. Francesco
Fimmanò, c.f. , e dagli Avv. ti Giancarlo Borriello, CodiceFiscale_2
c.f. , e Sarah Esposito, c.f. CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio Fimmanò, in Napoli
al Centro Direzionale Is. E/1 - che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o avvisi al numero di fax 081/19562839 nonché ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
e Email_2 Email_3
RICORRENTE
E
AVV. , c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
il 14.5.1945, e AVV. , c.f. Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi C.F._6
da loro stessi ed elett.te domiciliati presso il loro studio in Napoli, alla Via G.
Carducci n. 61; si dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti PEC: ; Email_4
FAX: 0817618660. Email_5
RESISTENTI
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA A (Trib. S. Maria Parte_1
C.V., liq. giud. n. 13/2025), c.f. - P.IVA: , in persona del P.IVA_1
Curatore pro – tempore, Avv. Walter Russo, c.f. con CodiceFiscale_7
sede legale in Caserta, alla Via F. Daniele n. 40, con indirizzo PEC estratto dall'indice INIPEC (https://www.inipec.gov.it/):
nonché indirizzo estratto dal portale dei Email_6 3
creditori (https://www.portalecreditori.it/): Pt_3
lg13.2025santamariacapuavetere@pecliquidazionigiudiziali.it.
RESISTENTE – NON COSTITUITA
NONCHE'
IL , in persona del Procuratore Generale Controparte_3
presso la Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 12.3.2025,
la in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 14/2025 pubblicata il 10.2.2025 e
comunicata alle parti costituite in pari data, con la quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a seguito di ricorso originariamente proposto in data 7.11.2024 dagli Avv.ti e , Controparte_1 Controparte_2
aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale a proprio carico, nominando Curatore il dott. Walter Russo.
L'istante, per le motivazioni ivi meglio indicate, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Disporre l'immediata sospensione - con decreto da emettere
inaudita altera parte, o eventualmente previa fissazione di apposita udienza
di discussione - della liquidazione dell'attivo, nonché del compimento di tutti
gli altri atti di gestione ex art. 52, primo comma, C.C.I.I., stante la fondatezza
del presente ricorso;
2) in accoglimento del presente reclamo, revocare la liquidazione 4
giudiziale dichiarata dal Tribunale di S. Maria C.V., Terza Sezione Civile,
Sottosezione Crisi d'Impresa, Giudice Rel. Dott. Enrico Quaranta, con
sentenza n. 14/2025, stante la carenza dei presupposti per la dichiarazione di
liquidazione giudiziale, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
3) Condannare in proprio gli Avv.ti e Controparte_1 [...]
ex art. 147 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. testo Controparte_2
unico delle spese di giustizia) - atteso il carattere colposo dell'iniziativa
assunta che ha portato alla declaratoria di liquidazione giudiziale della
[...]
- al pagamento delle spese di ambedue i gradi di giudizio, gravate di Pt_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 30.4.2025 si costituivano i reclamati Avv.ti e Controparte_1 Controparte_2
i quali contestavano le motivazioni addotte a sostegno del reclamo e,
[...]
per le ragioni ivi meglio indicate, chiedevano il relativo rigetto, con conseguente condanna della in persona del legale rapp.te pro CP_4
tempore, al pagamento in proprio favore delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Pur a seguito di intervenuta notifica in data 28.3.2025 dal ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione,
la - in persona del Curatore pro – Controparte_5
tempore, dott. Walter Russo, non si costituiva in giudizio.
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli, al quale era era stato notificato dall'istante - in data 28.3.2025 - il ricorso introduttivo ed il provvedimento di fissazione 5
dell'udienza di comparizione, ai fini della pronuncia sull'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, nonché del compimento di tutti gli altri atti di gestione ex art. 52, primo comma, C.C.I.I., rassegnava le proprie richieste, chiedendo il rigetto del reclamo, con note depositate il 14.5.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 20.3.2025 per la predetta udienza del 14.5.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Il reclamo è infondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Ed invero, con l'originario ricorso del 7.11.2024, gli Avv.ti CP_1
e esponevano di essere creditori della
[...] Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, sig.ra CP_4 [...]
, in forza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. Spec. Pt_2
Agraria, n. 23/24, r.g. n. 2357/23, con la quale era stato così disposto: “La
Corte di Appello così provvede: 1) accoglie, entro i limiti che seguono, la
domanda proposta dall'avv. e dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
, e, per l'effetto, 2) condanna
[...] Parte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido, al
[...]
pagamento, in favore dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
, di € 46.160,30, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ., a
[...]
decorrere dal 28.7.2022 e fino all'effettivo adempimento;
3) condanna
ed in persona dei rispettivi Parte_4 CP_4
legali rappresentanti p.t., in solido, al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 6
e dell'avv. , delle spese di questo CP_1 Controparte_2
giudizio, che liquida in € 520,00 per esborsi ed € 3.900,00 per onorario, oltre
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%”.
Su richiesta dal legale della società di quantificare il proprio credito complessivo, essi istanti, in data 10.1.2024, avevano precisato il proprio credito in € 55.777,36 (all. 2), di cui € 51.165,30 per sorta capitale;
la
[...]
con comunicazione del 17.1.2024, aveva quindi dichiarato di non potere CP_4
adempiere alla propria obbligazione, proponendo un dilazione del pagamento di circa tre anni;
la stessa proponeva inoltre avverso il provvedimento della
Corte d'Appello di Napoli n. 23/24 ricorso straordinario per Cassazione e quest'ultima, in data 26.7.2024, verificata l'inammissibilità e infondatezza del rimedio, aveva proposto la definizione dello stesso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
In data 16.9.2024 gli istanti avevano quindi notificato atto di precetto con relativo titolo esecutivo, riaggiornando il credito complessivo ad €
56.926,27, ma nessun pagamento era nelle more intervenuto, risultando, in conseguenza di quanto sopra conclamato lo stato di insolvenza;
la società non era infatti più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni e dai bilanci esibiti risultavano in capo alla società i requisiti per la messa in liquidazione giudiziale.
Con la propria memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'odierna reclamante ed evidenziava, a suo avviso, da un lato,
l'assenza dello stato di insolvenza e dall'altro che l'iniziativa promossa dai ricorrenti era la manifestazione di un evidente abuso del processo, che si sostanziava nella palese violazione dei principi di correttezza e buona fede di 7
cui all'art. 1175 c.c., insistendo per il rigetto dell'avversa domanda.
Inoltre, all'udienza del 14.01.2025, il legale della società, Avv. Aldo
Natale, esibiva, a dimostrazione della liquidità della quale disponeva la società
resistente, copia di n. 11 assegni circolari - depositati in cancelleria - non trasferibili, intestati alla stessa per importi complessivi di € Parte_1
90.000,00, somma questa di gran lunga superiore rispetto al credito degli avvocati istanti.
Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale alla predetta udienza del 14.01.205, la depositava la documentazione afferente Parte_1
la propria esposizione erariale con i relativi piani di rateizzo e le quietanze di pagamento e l'esito dell'accesso alla Centrale Rischi (dalla quale non risultava alcuna segnalazione per il triennio antecedente al deposito del ricorso ex art. 40 C.C.I.I.).
La resistente contestava comunque l'esistenza del presunto stato di insolvenza e chiedeva rigettarsi il ricorso.
Il Tribunale, con la decisione reclamata, accogliendo l'iniziale domanda, dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
- in persona del Curatore pro - tempore, dott. Walter Russo. Pt_1
Ciò posto, va preliminarmente preso atto che, con le note depositate in data 12.5.2025 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 15.5.2025, i reclamati Avv.ti e hanno Controparte_1 Controparte_2
dichiarato che gli importi dovuti di cui alla ordinanza decisoria della Corte
d'Appello di Napoli n. 23/24 erano stati integralmente loro corrisposti dalla coobbligata della come da Parte_4 CP_4
atto allegato atto di quietanza;
in conseguenza, essi comparenti non avevano 8
formulato domanda di inserimento nel passivo nella procedura relativa alla liquidazione giudiziale pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Precisavano quindi di aver dovuto precisare in comparsa la sussistenza dello stato di insolvenza della al momento della presentazione del CP_4
ricorso ex art. 40 C.C.I.I., alla luce di quanto sostenuto da parte reclamante in ordine alla sussistenza di un loro presunto abuso dello strumento processuale,
invece insussistente, stante la dichiarazione resa dal legale rapp.te della società
reclamante , con la comunicazione a mezzo PEC del 17.1.2024. Parte_2
Dalla documentazione in atti, anche allegata alle note di trattazione scritta di parte reclamante del 13.5.2025, risulta che, effettivamente, il credito sotteso alla domanda di liquidazione giudiziale, nelle more della procedura, è
stato estinto dalla società (coobbligata in virtù Parte_4
della ordinanza decisione n. 23/2024 emessa dalla Corte D'Appello di
Napoli), mediante corresponsione agli Avv.ti e della CP_1 CP_2
somma di € 59.184,10 - di cui euro 2.288,0,0 comprensivi di C.P.A., quali spese per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento unitario culminato con l'apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
- mediante due assegni circolari dell'importo di € 1.144,00 ciascuno, ed
[...]
euro 56.984,10, mediante due assegni circolari dell'importo di € 28.492,05
ciascuno - a tacitazione di ogni avversa ragione e pretesa creditoria derivante dalla sentenza n. 23/2024, con conseguente rinuncia da parte degli odierni reclamati all'insinuazione al passivo della procedura.
E' bene precisare che detto pagamento è avvenuto solo in data
12.3.2025 e, quindi, ben dopo la pubblicazione - in data 10.2.2025 - della 9
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
in conseguenza lo stesso non influisce sulla legittimazione degli originari ricorrenti, oggi parti reclamate, che va valutata con riferimento al momento della pronuncia sopra indicata (v., sul punto, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11495, per la quale la desistenza dichiarata in conseguenza della dichiarata estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della sentenza di fallimento solo se il pagamento risulti avvenuto,
con atto di data certa ai sensi dell'articolo 2704 del Cc, in epoca antecedente alla stessa).
Il soddisfacimento successivo dei predetti creditori potrebbe, al più,
costituire indice della circostanza che l'originaria valutazione da parte del primo giudice della situazione di insolvenza della società debitrice sia stata erroneamente effettuata, trovandosi in effetti la stessa in un'eventuale situazione di illiquidità del tutto temporanea, dovendosi escludere la sua incapacità strutturale di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari.
In realtà, nella specie, salvo quanto verrà di seguito affermato con riferimento alla motivazione sul punto adottata dal primo giudice, basti considerare - allo scopo di far ritenere confermata l'originaria valutazione dello stato di insolvenza della - che il debito della stessa è stato CP_4
estinto non direttamente da quest'ultima, ma solo attraverso l'intervento della propria coobbligata solidale in forza Parte_4
della condanna contenuta nella ordinanza decisoria della Corte di Appello di
Napoli - Sezione Specializzata Agraria.
Escluso quindi che l'estinzione del credito originariamente azionato -
in data 12.3.2025 - abbia determinato una sopravvenuta carenza di 10
legittimazione attiva degli originari ricorrenti, occorre valutare i motivi addotti dalla reclamante a sostegno della proposta impugnazione.
Orbene, la reclamante deduce innanzitutto, quale motivo di censura,
che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente effettuato l'accertamento incidentale relativo all'esistenza del credito fatto valere dagli
Avv.ti e - che non poteva Controparte_1 Controparte_2
ritenersi certo, liquido ed esigibile - e, quindi, la legittimazione dell'istante in ordine al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Al fine di ben comprendere le ragioni della doglianza, va rilevato che,
quanto al tema della legittimazione delle parti ricorrenti, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere osservava quanto segue:
“Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art.
40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa
dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge
fallimentare - creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei
confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile,
ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a
sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una
particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio
dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato
in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla
norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di
iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce
che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non 11
presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento
incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la
legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Ne consegue che sussiste la legittimazione sostanziale dei ricorrenti,
che vantano un titolo giudiziale con efficacia esecutiva, peraltro oggetto di
ricorso di legittimità nell'ambito del quale il Consigliere Relatore ha motivato
e disposto come di seguito: “Le società ricorrenti impugnano, con un unico
motivo di ricorso, l'ordinanza del tribunale che, pronunciando con rito
semplificato di cognizione ai sensi del novellato art. 14 d.lgs. 2150/2011, ha
ritenuto che le parti non avessero perfezionato un accordo sul compenso per
le due azioni di rilascio da essi proposte, non avendo le società accettato il
preventivo di € 3000,00 inoltrato dia difensori. Assumono che, con appunto
manoscritto in calce al preventivo, era stata chiesta una riduzione del
compenso, accettando comunque quello proposto, per cui, formatosi
l'accordo, la liquidazione doveva avvenire sulla base della convenzione.
Il motivo è inammissibile anzitutto poiché riporta e valorizza,
estrapolandola dal contesto, una singola frase dal documento, impedendo di
percepire con la dovuta completezza la volontà espressa dalle parti, posto che
per la natura del vizio denunciato non è ammissibile l'esame diretto delle
produzioni. In ogni caso il motivo si limita a proporre una diversa
interpretazione del contenuto della scrittura, non consentita in cassazione,
potendo l'interpretazione censurarsi per violazione dei criteri di cui agli artt. 12
disattesi, o per vizi di motivazione, essendo l'individuazione della volontà
negoziale compito esclusivo del giudice di merito che, plausibilmente, con
accertamento in fatto, ha ritenuto che lo scritto non integrasse un accordo
validamente perfezionato, potendo - difatti - logicamente intendersi la
richiesta di una riduzione come controproposta tale da richiedere l'adesione
dei difensori, non essendo esplicita e adeguatamente esternata – da quanto
può evincersi dal ricorso - la volontà di accertare comunque il compenso
inizialmente proposto.
p.q.m.
propone la definizione del ricorso ai sensi
dell'art. 380-bis cod. proc. civ..”.
Ferma, quindi, la legittimazione dei ricorrenti come condizione
delineata ne sensi innanzi prospettati, nondimeno la riportata decisione
interlocutoria della Suprema Corte pare rendere fortemente aleatorio l'esito
dell'impugnativa della riferita decisione della Corte d'Appello di Napoli.
Si ripete, in ogni caso, che la contestazione della pretesa che l'intimata
ha perorato con le sue difese nel corso del procedimento, non esclude affatto
la legittimazione di chi agisce, potendo al più rilevare in punto di verifica
dello stato di decozione della società”.
Secondo la reclamante, tale valutazione non risulterebbe sufficiente, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto compiere un accertamento - incidenter
tantum - e verificare in concreto (non mediante semplice rinvio) la legittimazione dei ricorrenti, attraverso l'esame della fondatezza delle difese svolte dalla nell'ambito del procedimento contenzioso. Parte_1
Orbene, osserva questa Corte che il Tribunale ha correttamente fatto applicazione del principio, ripetutamente già applicato in analoghe decisioni,
secondo il quale il giudice dell'istanza di fallimento procede all'accertamento 13
del credito dell'istante sulla base degli elementi a sua disposizione, offertigli dalle parti o acquisiti d'ufficio.
E' bene inoltre precisare che, ove si tratti di credito accertato con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, non si può più dare alla nozione di credito contestato quella particolare consistenza che la tradizionale giurisprudenza richiede al giudice dell'istanza di fallimento, con il connesso dovere dell'accertamento di tipo incidentale sulla fondatezza di quel credito,
per il tramite dell'esame dei relativi documenti posti a suo supporto, risultando questo già compiuto (anche se non in modo definitivo) in sede di cognizione.
Pertanto, quando un accertamento ad opera di un giudice della cognizione già vi sia stato, è corretto fare rimando ad esso per ritenere fondata nel concorso con gli altri presupposti - l'istanza del creditore volta alla trasformazione dell'esecuzione singolare di quel credito (pienamente possibile in base alla provvisoria esecutività del titolo giudiziale che lo ha accertato) in una esecuzione di tipo concorsuale;
che, in sostanza, l'aver fatto semplice rimando all'accertamento compiuto da un giudice della cognizione,
semplifica ed esaurisce l'obbligo della motivazione, relativo all'accertamento incidentale sull'esistenza del titolo del creditore procedente, da parte del giudice della fase preconcorsuale (in genere) e prefallimentare (nella specie),
anche se egli non è obbligato ad attenersi a quell'accertamento e, solo ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla conclusione raggiunta in quella sede cognitiva, egli ha l'obbligo di dare una specifica motivazione sulle ragioni che l'hanno portato a discostarsi da essa,
diversamente da quando quella conclusione sia stata, invece, condivisa (Corte
di Cassazione sentenza n. 5001 depositata il 14 marzo 2016). 14
Ciò posto, nella specie, non solo deve ritenersi senz'altro dimostrata l'esistenza del credito dei ricorrenti, pienamente accertato in sede di cognizione, ma non vi sono motivi, almeno in questa sede, per ritenere che le eccezioni sollevate da parte resistente, e già risolte in tale sede da parte del giudice del merito, siano tali da far ritenere legittimamente contestato il credito posto a base del ricorso fallimentare e, quindi, giustificare il rigetto dello stesso sotto tale profilo.
Deve quindi ritenersi che la censura sul punto proposta debba ritenersi del tutto infondata.
Analogamente deve ritenersi infondato il reclamo con riferimento all'accertamento compiuto relativamente alla ritenuta situazione di insolvenza, nei tempi così esplicitati da parte del Primo giudice:
“…con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si
rammenta che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCI, riproducendo il contenuto
dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di
adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di
difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far
fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni
assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e
indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla
nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini
appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia
dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza 15
che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti
esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo
dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva
da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un
criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con
uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni
inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati
dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di
redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra
tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a
condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ.,
20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in
uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica
finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad
estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle
scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame la resistente contesta la
ricorrenza del requisito, sia per il carattere contestato del credito azionato
dai ricorrenti - profilo per il quale si rinvia a quanto in premessa - sia per
l'esistenza di indici di bilancio tali da escludere la decozione.
Contr Ritiene il Tribunale, viceversa, che versi in uno stato non
transitorio di incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
A suffragare il convincimento: a) la dichiarazione resa dal proprio
amministratore ai ricorrenti in data 17.1.24 ( all. 3 della memoria attorea del 16
10.1.25) in cui ella evidenziava l'impossibilità di adempiere per la sussistenza
di altri debiti oggetto di rateizzazione;
b) l'emergenza contabile dell'intimata
da cui bilanci depositati emergono crediti esigibili entro l'anno successivo i
seguenti importi: (i) anno 2019, € 3.608.988; (ii) anno 2020, € 3.586.373; (iii)
anno 2021, € 3.538.101; (iv) anno 2022, € 3.610.665; (v) anno 2023, €
3.610.360; (vi) anno 2024 € 3.749.572; c) la necessità del ricorso pure alla
definizione agevolata per una esposizione erariale di poco più di
quattordicimila euro.
Per vero le evidenze di cui al punto b), manifestano la dubbia
esigibilità delle poste, come correttamente sottolineato dagli istanti.
D'altra parte nella memoria autorizzata A & C ha rappresentato:
B.1 IL CREDITO NEI CONFRONTI DI
[...]
Parte_4
Le questioni, di cui ora si tratta, sono tutte ben a conoscenza dei
ricorrenti, il cui preteso credito nasce proprio dalle identiche attività
professionali svolte nei giudizi, aventi ad oggetto la risoluzione di contratti di
fitto agrario di appezzamenti di terreni, destinati anch'essi alla cessione in
favore di nel frattempo a Parte_4
quest'ultima con atto di compravendita del 23.03.2015 per Notar Per_1
(cfr. all. n°1 alla presente memoria) sono già stati ceduti decine di
[...]
ettari di terreno, al valore indicato nei bilanci di € 2.800.000,00=, che
costituisce un credito da riscuotere allorquando il progetto vitivinicolo e,
comunque, agricolo della Parte_4
sarà definitivamente compiuto, anche con l'acquisizione degli appezzamenti
di terreno residui all'esito dei contenziosi – – Pt_5 Pt_6 17
– , affidati per i primi gradi di giudizio proprio al Parte_7 Pt_8
patrocinio degli odierni ricorrenti.
B.2 IL CREDITO NEI CONFRONTI DI Controparte_6
Il credito nei confronti di oggi Controparte_6 [...]
) di € 243.492,47= è vero e reale, atteso Controparte_7
che esso si riferisce ad un altro contenzioso, che pure i ricorrenti bene
conoscono, conclusosi con un atto negoziale, come riportato nel contratto
preliminare, con cui la si è Controparte_7
obbligata a trasferire il lotto di terreno ubicato in Cellole alla SS Domitiana
Km 11,00 individuato in Catasto al foglio 197 particella 5888, particella 5889
e particella 63, il cui controvalore economico è esattamente pari a quanto
appostato in bilancio (cfr. all. n°2 alla presente memoria).
B.3 IL CREDITO NEI CONFRONTI DEI Pt_2
Il credito nei confronti dei di € 584.348,52= è anch'esso Pt_2
suscettibile di essere interamente soddisfatto all'esito dell'annoso
contenzioso con , , Parte_9 Parte_10 [...]
+ altri, all'esito del giudizio ancora pendente davanti alla Pt_11
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (cfr. all. n°3 alla presente memoria).
Altro giudizio favorevole alla società resistente ha riguardo alle altre voci di
credito appostate in bilancio (cfr. all. n°4 alla presente memoria).
Dalle affermazioni che precedono emerge chiaramente che si tratta di
crediti tutt'altro che certi e, soprattutto, esigibili a breve, giacché legati a
progetti solo in itinere dei debitori ovvero riferibili contenziosi aleatori
nell'an e nel quando.
In definitiva il complesso degli elementi esaminati consente di ritenere 18
assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come
incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con
mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di concrete
prospettive di ripresa della società”.
Orbene, la reclamante, al di là del richiamo ai principi generali relativi alla valutazione dello stato di insolvenza, non offre alcun concreto elemento atto a incrinare le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice;
basti sul punto semplicemente richiamare quanto dichiarato dal legale rappresentante della società, Sig.ra con la comunicazione a mezzo PEC del Parte_2
17.1.2024, dalla quale emerge una conclamata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni in maniera ordinaria, ivi compresa quella riguardante gli originari ricorrenti, estinta solo successivamente grazie all'intervento della coobbligata solidale Parte_4
Né tali conclusioni possono essere scalfite dal mero richiamo alla perizia di parte a firma del dott. alal quale fa riferimento Persona_2
parte reclamante, e ciò alla luce dell'accurata analisi dei dati emergenti dai bilanci, del tutto inaffidabili, effettuata da parte del primo giudice e sopra evidenziata.
Non solo, quindi, sussistevano pienamente i presupposti per la dichiarata apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
reclamante, ma, sulla base delle considerazioni che precedono, risulta del tutto da escludersi un eventuale abuso dello strumento processuale da parte degli
Avv.ti e . Controparte_1 Controparte_2
Consegue da quanto sopra esposto, stante l'infondatezza del proposto reclamo, nei termini sopra precisati, il necessario rigetto dello stesso, con 19
conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 14/2025 pubblicata il 10.2.2025 e comunicata alle parti
costituite in pari data, con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della in persona del suo legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, c.f. , con sede in Caserta, Via Francesco P.IVA_1
Daniele 40.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, e si liquidano d'ufficio, in favore degli Avv.ti
e , come da dispositivo che Controparte_1 Controparte_2
segue, tenendo conto dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, e precisamente sulla base dello scaglione che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00
della Tabella n. 20, trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr.
Cass. n. 6508/2004) in materia di dichiarazione di fallimento.
Nulla va disposto quanto alle parti non costituite risultate vittoriose.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 14/2025
pubblicata il 10.2.2025 e comunicata alle parti costituite in pari data, 20
con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della in persona del suo legale rapp.te pro – Parte_1
tempore, c.f. , con sede in Caserta, Via Francesco P.IVA_1
Daniele 40;
A in persona del legale rappresentante pro – Parte_1 Parte_1
tempore, al pagamento in favore in favore degli Avv.ti
[...]
e , delle spese e competenze CP_1 Controparte_2
relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15%
dei compensi;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1362 c.c., sempre che la parte specifichi in che modo il giudice li abbia