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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8176 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71699/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 71699/2022 promossa da:
(CF ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA BERNARDINI elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido Banti n. 34, presso lo studio nominato procuratore,
OPPONENTE
Contro,
P.I.e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO ROMEO e GIUSEPPE TRUSCELLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Gesù, 62, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17626/2022 emesso da questo Tribunale, su ricorso di Con tale Controparte_1
provvedimento è stato ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
166.465,62, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, nonché le spese della procedura monitoria.
L'importo ingiunto corrisponde al credito vantato da in forza di quattro Controparte_1
fatture: n. 17/2022, del 18.01.2022, n. 19/2022 del 18.01.2022, per € 100.550,00, n. 42/2022 del
27.06.2022, per € 19.258,80, n. 421/2022 del 27.06.2022, per € 51.750,00.
Tali fatture sono relative al corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della rete fognaria interna al , svolti nell'ambito di un Parte_1
contratto di appalto, nonché alle penali applicate per il ritardo nel pagamento delle stesse (cfr. doc. n.
1 al fascicolo monitorio).
Pagina 1 A sostegno dell'opposizione proposta la deduceva il procedimento Parte_1
monitorio promosso da si fondava su una ricostruzione del credito che non Controparte_1
corrispondeva alla reale situazione contabile tra le part;
in particolare, l'appaltatore aveva fondato la propria richiesta di ingiunzione su fatture emesse nel 2022 in sostituzione di precedenti fatture del
2021 già in parte saldate e che riportavano l'applicazione dello sconto in fattura previsto dall'art. 121 del D.L. 34/2020; che le nuove fatture, in particolare la n. 17/2022 e la n. 19 del 18.01.2022, erano state emesse rispettivamente in sostituzione delle fatture n. 784/2021 e n. 882/2021, ma riportavano importi maggiorati, poiché prive dello sconto in fattura precedentemente applicato;
che tale sostituzione non era stata preceduta da alcun confronto con il committente né da specifica giustificazione, e aveva avuto l'effetto di incrementare l'apparente credito residuo, nonostante risultino già effettuati pagamenti in misura coerente con quanto pattuito;
che detta operazione contabile aveva avuto diretta incidenza sull'ammontare del credito azionato, generando un disallineamento tra gli importi effettivamente dovuti e quelli indicati nell'istanza monitoria.
Inoltre, tra le voci di credito azionate nel procedimento monitorio figura la fattura n. 421 del
27.6.2022, dell'importo di € 19.258,80, relativa a lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto d'appalto; che tali interventi erano stati eseguiti senza previa autorizzazione né approvazione assembleare, in violazione delle norme regolamentari interne e delle clausole contrattuali e che la relativa fattura era stata emessa a distanza di tempo rispetto all'esecuzione dei lavori, in assenza di un ordine scritto o di altra valida documentazione contrattuale a supporto;
che la fattura n. 422 del 27.06.2022, di importo pari a € 51.750,00, si riferisce all'applicazione di penali per ritardato pagamento delle precedenti fatture;
che tali penali risultano quantificate in misura fissa e automatica, in assenza di una preventiva contestazione del ritardo e quindi dell'applicazione della penale;
che al momento dell'emissione della fattura per penali risultava già versato circa il 90% dell'intero corrispettivo pattuito per l'appalto, con versamenti effettuati entro i termini contrattuali o comunque in forma compatibile con la programmazione concordata;
che in ragione della propria qualificazione come supercondominio, e della conseguente assenza di personalità giuridica nonché di finalità imprenditoriali o commerciali, non era soggetto alla disciplina delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, la disciplina relativa alla maturazione degli interessi moratori era stata applicata erroneamente.
Ciò posto la società opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione : 1) dichiarata la legittimità
Pagina 2 della sospensione del pagamento della fatt. 19/2022 di cui in premessa, revocare il D.I. opposto n.
17626/2022 emesso dall'adito Tribunale, per infondatezza in fatto ed in diritto del relativo ricorso monitorio avversario Con vittoria di spese di lite .”
Il 3.3.2023 si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni “Nel Controparte_1 merito si chiede il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non fondata né in fatto né in diritto per i motivi sopra esposti.
Si chiede comunque che il Giudice condanni il al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 166.464, per lavori eseguiti e mai pagati, a titolo di penale per ritardato pagamento e con gli interessi ex Dlgs 231/2002 o della minor somma che ritenesse di giustizia.
Si chiede che venga concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto. In via istruttoria si chiede che il giudice disponga l ' ordine di esibizione di tutti i verbali del le assemblee del Parte_1
. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.
[...]
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
A sostegno della domanda formulata la società opposta deduceva che in data 19.7.2021, aveva sottoscritto con il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 un contratto di appalto (cfr. allegato n. 1 del fascicolo monitorio) per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dell'impianto fognario interno al;
che i lavori, Parte_1 analiticamente elencati nei preventivi allegati al contratto sub lett. “A” e sottoscritti da entrambe le parti, venivano concordati per un importo pari a € 506.000,00 oltre IVA agevolata al 10%, come previsto all'art. 7 del contratto;
che il pagamento del corrispettivo era stato pattuito secondo modalità contrattuali articolate: un primo acconto entro il 30.07.2021 e il saldo in quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 30.09.2021, il 30.10.2021, il 30.11.2021 e il 30.12.2021; che il contratto stabiliva che i lavori dovevano essere ultimati e consegnati entro il 20.09.2021, con applicazione di penale giornaliera pari a € 1.000,00 in caso di ritardo nella consegna e di € 150,00 al giorno in caso di ritardato pagamento, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente subito;
che malgrado l'esecuzione regolare e nei tempi concordati delle opere da parte dell'opposta, nessuna delle scadenze contrattuali è stata rispettata dal committente;
che l'inadempimento risulta documentalmente provato mediante l'estratto conto bancario prodotto in atti (cfr. allegato n. 4 del fascicolo monitorio); che a causa del mancato pagamento entro il termine ultimo del 31.12.2021, non aveva potuto accettare la cessione del credito fiscale derivante dallo “sconto in fattura”, come previsto dall'art. 121, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2020;
Pagina 3 che per tale motivo, nel mese di gennaio 2022, aveva emesso note di credito Controparte_1 relative alle fatture non saldate nel 2021, riportanti l'indicazione dello “sconto in fattura”, e aveva successivamente emesso nuove fatture per lo stesso importo, ma prive di tale dicitura, al fine di garantire una corretta rappresentazione contabile del credito.
In merito alla contestazione sollevata dalla controparte riguardante la presunta emissione di fatture per crediti inesistenti, l'opposta precisava che le fatture n. 784/2021 e n. 882/2021 erano state annullate mediante note di credito, e che, per le medesime prestazioni, erano state correttamente emesse le fatture n. 17, 18 e 19 del 2022; che solo in data 14.3.2022 la committente comunicava l'intenzione di sospendere i pagamenti fino alla definizione della controversia, come da allegato n.
25 del fascicolo di controparte;
In riferimento alla fattura n. 421/2022, la società opposta rappresentava che essa si riferiva a lavori extra contrattuali, espressamente richiesti dal Direttore dei
Lavori nominato dal e approvati dall'assemblea condominiale, come si evince chiaramente Parte_1
dalla contabilità finale allegata sub n. 1, ai punti 2.2 e 2.2.1. Il mancato pagamento di tale importo rappresentava un'ulteriore manifestazione dell'atteggiamento inadempiente del . Parte_1
La fattura n. 422/2022, emessa per le penali da ritardato pagamento, veniva ritenuta legittima e conforme agli accordi contrattuali. L'importo giornaliero della penale, pari a € 150,00, doveva considerarsi congruo e proporzionato rispetto all'entità dell'appalto, tenuto conto che la penale prevista per il ritardo nella consegna delle opere era di € 1.000,00 al giorno.
Quanto all'eccezione relativa all'asserita erronea applicazione degli interessi moratori ai sensi del
D.lgs. 231/2002, la società opposta ribadiva la correttezza della propria pretesa, osservando come il non potesse essere qualificato come "consumatore". Si trattava infatti Parte_1
di una realtà complessa, articolata in 16 palazzine, dotata di strada privata e area verde, con una propria struttura gestionale e operativa, autonoma rispetto ai singoli condomini.
Infine, si rilevava che la controparte, nelle proprie conclusioni, aveva richiesto la dichiarazione di legittimità della sospensione del pagamento della fattura n. 19/2022 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 17626/2022.
Con ordinanza del 24.5.2023 era stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione era fondata su prova scritta e le eccezioni sollevate, relative alle modalità di fatturazione, all'applicazione dello sconto in fattura e alla presunta eccessività della penale, imponevano un approfondimento da svolgersi nel corso del giudizio di merito. Altresì era evidenziato che allo stato degli atti non poteva essere emessa un'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per un importo diverso.
Pagina 4 Il medesimo provvedimento rilevata l'insussistenza di un diritto alla sospensione del pagamento della somma pari a € 45.643,00 esplicitamente riconosciuta come dovuta da parte dell'opponente, concedeva l'ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c. per tele somma.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
L'opposizione è fondata nei limiti esposti in motivazione.
Al fine di dirimere la controversia, sembra opportuno partire dall'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vigente al momento della stipulazione del contratto di appalto de quo. Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che: “soggetti che sostengono, negli anni
2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (spettante), alternativamente:
(a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
(b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
La norma proseguiva specificando che: “(1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento)”.
Tale quadro normativo era dunque già chiaro e operativo al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, con facoltà per il soggetto beneficiario di scegliere tra due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale.
Successivamente, l'art. 1 comma 29 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha apportato modifiche all'art. 121 del D.L. 34/2020, disponendo: «al comma 1, alinea, le parole:
'negli anni 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024'».
Pagina 5 Ne consegue che la disciplina delle opzioni fiscali di cui all'art. 121 è stata prorogata, con estensione della possibilità di esercizio fino al 2024, senza che sia intervenuta alcuna modifica alla struttura o alle condizioni delle scelte agevolative previste.
In tale contesto si collocano le fatture n. 17/2022 e n. 19/2022, datate 18 gennaio 2022, emesse rispettivamente in sostituzione delle fatture n. 784/2021 e n. 882/2021.
La prima si riferisce a un credito in conto sorte di € 86,00, mentre la seconda, dell'importo di €
100.550,00, sostituisce la fattura originaria per un residuo pari a € 95.370,00.
Queste nuove emissioni derivano dallo storno delle fatture del 2021, nelle quali era stato correttamente applicato lo sconto in fattura, scelta legittima anche nel 2022 grazie alla proroga disposta dalla normativa vigente.
Non appare pertanto condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui, decorso il termine del 1° dicembre 2021, il sarebbe stato obbligato a optare esclusivamente per la cessione del Parte_1
credito. Difatti, la modifica normativa introdotta con la legge di bilancio ha chiaramente esteso il regime per ulteriori tre anni, rendendo pienamente valide le operazioni concluse nel 2022.
Sul piano contrattuale, poi, l'art. 12 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, rubricato
“Disciplina economica sconto in fattura”, stabilisce che: «Il prezzo dell'appalto s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori, non essendo ammessa modifica in aumento o revisione alcuna dello stesso, ad eccezione di quanto riportato all'art. 10. Il corrispettivo complessivo a corpo, fisso e invariabile, di € 506.000,00 oltre IVA agevolata di legge (10%) sarà erogato dal Committente quanto a € 104.000,00 entro e non oltre il 30 luglio 2021, con fattura che potrà essere emessa a partire dal 01.07.2021; quanto ai residui € 402.000,00 oltre IVA, in n. 4 rate mensili costanti da €
100.500,00 con scadenze al giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.
L'Appaltatore si impegna all'applicazione dell'art. 121 co. 1 lett. a) DL 34/2020 e ss.mm.ii, così come convertito dalla L. 77/2020 (Sconto in Fattura), in favore dei consorziati che comunicheranno
l'esercizio della relativa opzione e sino a concorrenza del beneficio fiscale previsto per la tipologia dei lavori oggetto del contratto (detrazione fiscale del 50%). La comunicazione da parte dei consorziati di voler utilizzare il c.d. 'Sconto in fattura' dovrà pervenire all'Appaltatore entro il giorno
20 del mese di luglio 2021. Tutti gli importi dovuti dal Committente indicati al comma 2 che precede saranno conseguentemente ridotti in ragione dell'ammontare complessivo degli sconti in fattura applicati. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto a quanto sopra previsto, il Committente dovrà corrispondere una penale giornaliera di € 150,00, oltre eventualmente il maggior danno.»
Pagina 6 Il contratto stabilisce dunque un termine per la comunicazione dell'intenzione di avvalersi dello sconto in fattura al 20.7.2021, ma non subordina l'efficacia dell'opzione alla data di pagamento delle relative fatture, né prevede la decadenza dal diritto in caso di versamento successivo al 31.12.2021.
L'unica conseguenza pattuita per il ritardo è l'applicazione di una penale giornaliera, senza alcun riferimento alla perdita dell'agevolazione.
In conclusione, la sostituzione delle fatture originarie del 2021 con nuove fatture nel 2022, prive dell'applicazione dello sconto, risulta priva di fondamento normativo e contrattuale.
In relazione alla penale da ritardo applicata dalla ditta appaltatrice alla committente, in ragione del ritardo nei pagamenti previsto dall'art. 12 del contratto di appalto del 19 luglio 2021, si precisa che l'importo addebitato, pari a complessivi € 51.750,00, è stato richiesto mediante la fattura n. 422 del
27 giugno 2022, emessa a titolo di penalità per i ritardi nei pagamenti, come previsto dalla suddetta clausola contrattuale.
Nel ricorso monitorio promosso dalla società opposta – fascicolo che, tuttavia, non risulta agli atti – si richiama espressamente il principio secondo cui:
“Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/12/2012, n. 21994, RV. 624244).
Nella specie, pur in presenza di ritardi nei pagamenti da parte del committente, gli stessi Parte_1
risultano di entità contenuta, come emerge dalla stessa ricostruzione fornita dalla società opposta.
Inoltre, alcune delle fatture poste a fondamento della richiesta risultano emesse in modo illegittimo
(in particolare le fatture nn. 17 e 19 del 18 gennaio 2022) o estranee alla dilazione. Tali elementi, valutati complessivamente, giustificano una riduzione della penale per manifesta eccessività, alla luce dei criteri equitativi e dei principi di buona fede e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza.
Pagina 7 Pertanto, l'importo richiesto a titolo di penale pari a € 51.750,00 deve essere ridotto nella misura del
70%, con conseguente riconoscimento, in favore della società opposta, della somma residua di €
15.525,00.
Per quanto riguarda gli interessi invece, corretto è il rilievo del Supercondominio secondo il quale non vanno applicati quelli delle transazioni commerciali ex art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, posto che la dicitura "contratti tra imprese" non ammette altra interpretazione della medesima norma se non quella di limitare l'applicabilità di tale tipologia di contratti agli accordi tra imprese o tra imprese e
Pubblica amministrazione (Cass 20/08/2019 n.21523).
Quindi dalla scadenza delle singole fatture sono dovuti solo gli interessi legali, mentre scattano quelli di cui al predetto D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art.1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (disciplina che vale a prescindere dalla qualifica).
Tanto premesso, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 17626/2022.
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di
€ 61.168,00 così suddivisi € 45.643,00 già oggetto dell'ordinanza provvisoria ex art. 186-bis c.p.c. e
€ 15.525,00 a titolo di penale per il ritardo nei pagamenti.
La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca l'ingiuntivo opposto n. 17626/2022; condanna il al pagamento Parte_1 in favore di della somma pari a € 61.168,00 oltre interessi come in Controparte_1
motivazione; compensa le spese di lite;
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 71699/2022 promossa da:
(CF ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA BERNARDINI elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido Banti n. 34, presso lo studio nominato procuratore,
OPPONENTE
Contro,
P.I.e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO ROMEO e GIUSEPPE TRUSCELLO, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Gesù, 62, presso lo studio dei nominati procuratori,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 17626/2022 emesso da questo Tribunale, su ricorso di Con tale Controparte_1
provvedimento è stato ingiunto al il pagamento della somma di € Parte_1
166.465,62, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo, nonché le spese della procedura monitoria.
L'importo ingiunto corrisponde al credito vantato da in forza di quattro Controparte_1
fatture: n. 17/2022, del 18.01.2022, n. 19/2022 del 18.01.2022, per € 100.550,00, n. 42/2022 del
27.06.2022, per € 19.258,80, n. 421/2022 del 27.06.2022, per € 51.750,00.
Tali fatture sono relative al corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento della rete fognaria interna al , svolti nell'ambito di un Parte_1
contratto di appalto, nonché alle penali applicate per il ritardo nel pagamento delle stesse (cfr. doc. n.
1 al fascicolo monitorio).
Pagina 1 A sostegno dell'opposizione proposta la deduceva il procedimento Parte_1
monitorio promosso da si fondava su una ricostruzione del credito che non Controparte_1
corrispondeva alla reale situazione contabile tra le part;
in particolare, l'appaltatore aveva fondato la propria richiesta di ingiunzione su fatture emesse nel 2022 in sostituzione di precedenti fatture del
2021 già in parte saldate e che riportavano l'applicazione dello sconto in fattura previsto dall'art. 121 del D.L. 34/2020; che le nuove fatture, in particolare la n. 17/2022 e la n. 19 del 18.01.2022, erano state emesse rispettivamente in sostituzione delle fatture n. 784/2021 e n. 882/2021, ma riportavano importi maggiorati, poiché prive dello sconto in fattura precedentemente applicato;
che tale sostituzione non era stata preceduta da alcun confronto con il committente né da specifica giustificazione, e aveva avuto l'effetto di incrementare l'apparente credito residuo, nonostante risultino già effettuati pagamenti in misura coerente con quanto pattuito;
che detta operazione contabile aveva avuto diretta incidenza sull'ammontare del credito azionato, generando un disallineamento tra gli importi effettivamente dovuti e quelli indicati nell'istanza monitoria.
Inoltre, tra le voci di credito azionate nel procedimento monitorio figura la fattura n. 421 del
27.6.2022, dell'importo di € 19.258,80, relativa a lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto d'appalto; che tali interventi erano stati eseguiti senza previa autorizzazione né approvazione assembleare, in violazione delle norme regolamentari interne e delle clausole contrattuali e che la relativa fattura era stata emessa a distanza di tempo rispetto all'esecuzione dei lavori, in assenza di un ordine scritto o di altra valida documentazione contrattuale a supporto;
che la fattura n. 422 del 27.06.2022, di importo pari a € 51.750,00, si riferisce all'applicazione di penali per ritardato pagamento delle precedenti fatture;
che tali penali risultano quantificate in misura fissa e automatica, in assenza di una preventiva contestazione del ritardo e quindi dell'applicazione della penale;
che al momento dell'emissione della fattura per penali risultava già versato circa il 90% dell'intero corrispettivo pattuito per l'appalto, con versamenti effettuati entro i termini contrattuali o comunque in forma compatibile con la programmazione concordata;
che in ragione della propria qualificazione come supercondominio, e della conseguente assenza di personalità giuridica nonché di finalità imprenditoriali o commerciali, non era soggetto alla disciplina delle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 e, conseguentemente, la disciplina relativa alla maturazione degli interessi moratori era stata applicata erroneamente.
Ciò posto la società opponente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione : 1) dichiarata la legittimità
Pagina 2 della sospensione del pagamento della fatt. 19/2022 di cui in premessa, revocare il D.I. opposto n.
17626/2022 emesso dall'adito Tribunale, per infondatezza in fatto ed in diritto del relativo ricorso monitorio avversario Con vittoria di spese di lite .”
Il 3.3.2023 si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni “Nel Controparte_1 merito si chiede il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto non fondata né in fatto né in diritto per i motivi sopra esposti.
Si chiede comunque che il Giudice condanni il al pagamento della Parte_1
complessiva somma di euro 166.464, per lavori eseguiti e mai pagati, a titolo di penale per ritardato pagamento e con gli interessi ex Dlgs 231/2002 o della minor somma che ritenesse di giustizia.
Si chiede che venga concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto. In via istruttoria si chiede che il giudice disponga l ' ordine di esibizione di tutti i verbali del le assemblee del Parte_1
. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.
[...]
Con vittoria di spese del presente giudizio.”
A sostegno della domanda formulata la società opposta deduceva che in data 19.7.2021, aveva sottoscritto con il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 un contratto di appalto (cfr. allegato n. 1 del fascicolo monitorio) per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento dell'impianto fognario interno al;
che i lavori, Parte_1 analiticamente elencati nei preventivi allegati al contratto sub lett. “A” e sottoscritti da entrambe le parti, venivano concordati per un importo pari a € 506.000,00 oltre IVA agevolata al 10%, come previsto all'art. 7 del contratto;
che il pagamento del corrispettivo era stato pattuito secondo modalità contrattuali articolate: un primo acconto entro il 30.07.2021 e il saldo in quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 30.09.2021, il 30.10.2021, il 30.11.2021 e il 30.12.2021; che il contratto stabiliva che i lavori dovevano essere ultimati e consegnati entro il 20.09.2021, con applicazione di penale giornaliera pari a € 1.000,00 in caso di ritardo nella consegna e di € 150,00 al giorno in caso di ritardato pagamento, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente subito;
che malgrado l'esecuzione regolare e nei tempi concordati delle opere da parte dell'opposta, nessuna delle scadenze contrattuali è stata rispettata dal committente;
che l'inadempimento risulta documentalmente provato mediante l'estratto conto bancario prodotto in atti (cfr. allegato n. 4 del fascicolo monitorio); che a causa del mancato pagamento entro il termine ultimo del 31.12.2021, non aveva potuto accettare la cessione del credito fiscale derivante dallo “sconto in fattura”, come previsto dall'art. 121, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2020;
Pagina 3 che per tale motivo, nel mese di gennaio 2022, aveva emesso note di credito Controparte_1 relative alle fatture non saldate nel 2021, riportanti l'indicazione dello “sconto in fattura”, e aveva successivamente emesso nuove fatture per lo stesso importo, ma prive di tale dicitura, al fine di garantire una corretta rappresentazione contabile del credito.
In merito alla contestazione sollevata dalla controparte riguardante la presunta emissione di fatture per crediti inesistenti, l'opposta precisava che le fatture n. 784/2021 e n. 882/2021 erano state annullate mediante note di credito, e che, per le medesime prestazioni, erano state correttamente emesse le fatture n. 17, 18 e 19 del 2022; che solo in data 14.3.2022 la committente comunicava l'intenzione di sospendere i pagamenti fino alla definizione della controversia, come da allegato n.
25 del fascicolo di controparte;
In riferimento alla fattura n. 421/2022, la società opposta rappresentava che essa si riferiva a lavori extra contrattuali, espressamente richiesti dal Direttore dei
Lavori nominato dal e approvati dall'assemblea condominiale, come si evince chiaramente Parte_1
dalla contabilità finale allegata sub n. 1, ai punti 2.2 e 2.2.1. Il mancato pagamento di tale importo rappresentava un'ulteriore manifestazione dell'atteggiamento inadempiente del . Parte_1
La fattura n. 422/2022, emessa per le penali da ritardato pagamento, veniva ritenuta legittima e conforme agli accordi contrattuali. L'importo giornaliero della penale, pari a € 150,00, doveva considerarsi congruo e proporzionato rispetto all'entità dell'appalto, tenuto conto che la penale prevista per il ritardo nella consegna delle opere era di € 1.000,00 al giorno.
Quanto all'eccezione relativa all'asserita erronea applicazione degli interessi moratori ai sensi del
D.lgs. 231/2002, la società opposta ribadiva la correttezza della propria pretesa, osservando come il non potesse essere qualificato come "consumatore". Si trattava infatti Parte_1
di una realtà complessa, articolata in 16 palazzine, dotata di strada privata e area verde, con una propria struttura gestionale e operativa, autonoma rispetto ai singoli condomini.
Infine, si rilevava che la controparte, nelle proprie conclusioni, aveva richiesto la dichiarazione di legittimità della sospensione del pagamento della fattura n. 19/2022 e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 17626/2022.
Con ordinanza del 24.5.2023 era stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione era fondata su prova scritta e le eccezioni sollevate, relative alle modalità di fatturazione, all'applicazione dello sconto in fattura e alla presunta eccessività della penale, imponevano un approfondimento da svolgersi nel corso del giudizio di merito. Altresì era evidenziato che allo stato degli atti non poteva essere emessa un'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per un importo diverso.
Pagina 4 Il medesimo provvedimento rilevata l'insussistenza di un diritto alla sospensione del pagamento della somma pari a € 45.643,00 esplicitamente riconosciuta come dovuta da parte dell'opponente, concedeva l'ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c. per tele somma.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita tramite produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
L'opposizione è fondata nei limiti esposti in motivazione.
Al fine di dirimere la controversia, sembra opportuno partire dall'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vigente al momento della stipulazione del contratto di appalto de quo. Tale disposizione, nella sua formulazione originaria, prevedeva che: “soggetti che sostengono, negli anni
2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (spettante), alternativamente:
(a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
(b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
La norma proseguiva specificando che: “(1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento)”.
Tale quadro normativo era dunque già chiaro e operativo al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, con facoltà per il soggetto beneficiario di scegliere tra due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale.
Successivamente, l'art. 1 comma 29 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha apportato modifiche all'art. 121 del D.L. 34/2020, disponendo: «al comma 1, alinea, le parole:
'negli anni 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024'».
Pagina 5 Ne consegue che la disciplina delle opzioni fiscali di cui all'art. 121 è stata prorogata, con estensione della possibilità di esercizio fino al 2024, senza che sia intervenuta alcuna modifica alla struttura o alle condizioni delle scelte agevolative previste.
In tale contesto si collocano le fatture n. 17/2022 e n. 19/2022, datate 18 gennaio 2022, emesse rispettivamente in sostituzione delle fatture n. 784/2021 e n. 882/2021.
La prima si riferisce a un credito in conto sorte di € 86,00, mentre la seconda, dell'importo di €
100.550,00, sostituisce la fattura originaria per un residuo pari a € 95.370,00.
Queste nuove emissioni derivano dallo storno delle fatture del 2021, nelle quali era stato correttamente applicato lo sconto in fattura, scelta legittima anche nel 2022 grazie alla proroga disposta dalla normativa vigente.
Non appare pertanto condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui, decorso il termine del 1° dicembre 2021, il sarebbe stato obbligato a optare esclusivamente per la cessione del Parte_1
credito. Difatti, la modifica normativa introdotta con la legge di bilancio ha chiaramente esteso il regime per ulteriori tre anni, rendendo pienamente valide le operazioni concluse nel 2022.
Sul piano contrattuale, poi, l'art. 12 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, rubricato
“Disciplina economica sconto in fattura”, stabilisce che: «Il prezzo dell'appalto s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori, non essendo ammessa modifica in aumento o revisione alcuna dello stesso, ad eccezione di quanto riportato all'art. 10. Il corrispettivo complessivo a corpo, fisso e invariabile, di € 506.000,00 oltre IVA agevolata di legge (10%) sarà erogato dal Committente quanto a € 104.000,00 entro e non oltre il 30 luglio 2021, con fattura che potrà essere emessa a partire dal 01.07.2021; quanto ai residui € 402.000,00 oltre IVA, in n. 4 rate mensili costanti da €
100.500,00 con scadenze al giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.
L'Appaltatore si impegna all'applicazione dell'art. 121 co. 1 lett. a) DL 34/2020 e ss.mm.ii, così come convertito dalla L. 77/2020 (Sconto in Fattura), in favore dei consorziati che comunicheranno
l'esercizio della relativa opzione e sino a concorrenza del beneficio fiscale previsto per la tipologia dei lavori oggetto del contratto (detrazione fiscale del 50%). La comunicazione da parte dei consorziati di voler utilizzare il c.d. 'Sconto in fattura' dovrà pervenire all'Appaltatore entro il giorno
20 del mese di luglio 2021. Tutti gli importi dovuti dal Committente indicati al comma 2 che precede saranno conseguentemente ridotti in ragione dell'ammontare complessivo degli sconti in fattura applicati. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto a quanto sopra previsto, il Committente dovrà corrispondere una penale giornaliera di € 150,00, oltre eventualmente il maggior danno.»
Pagina 6 Il contratto stabilisce dunque un termine per la comunicazione dell'intenzione di avvalersi dello sconto in fattura al 20.7.2021, ma non subordina l'efficacia dell'opzione alla data di pagamento delle relative fatture, né prevede la decadenza dal diritto in caso di versamento successivo al 31.12.2021.
L'unica conseguenza pattuita per il ritardo è l'applicazione di una penale giornaliera, senza alcun riferimento alla perdita dell'agevolazione.
In conclusione, la sostituzione delle fatture originarie del 2021 con nuove fatture nel 2022, prive dell'applicazione dello sconto, risulta priva di fondamento normativo e contrattuale.
In relazione alla penale da ritardo applicata dalla ditta appaltatrice alla committente, in ragione del ritardo nei pagamenti previsto dall'art. 12 del contratto di appalto del 19 luglio 2021, si precisa che l'importo addebitato, pari a complessivi € 51.750,00, è stato richiesto mediante la fattura n. 422 del
27 giugno 2022, emessa a titolo di penalità per i ritardi nei pagamenti, come previsto dalla suddetta clausola contrattuale.
Nel ricorso monitorio promosso dalla società opposta – fascicolo che, tuttavia, non risulta agli atti – si richiama espressamente il principio secondo cui:
“Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l'art. 1384 cod. civ., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 cod. civ., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 06/12/2012, n. 21994, RV. 624244).
Nella specie, pur in presenza di ritardi nei pagamenti da parte del committente, gli stessi Parte_1
risultano di entità contenuta, come emerge dalla stessa ricostruzione fornita dalla società opposta.
Inoltre, alcune delle fatture poste a fondamento della richiesta risultano emesse in modo illegittimo
(in particolare le fatture nn. 17 e 19 del 18 gennaio 2022) o estranee alla dilazione. Tali elementi, valutati complessivamente, giustificano una riduzione della penale per manifesta eccessività, alla luce dei criteri equitativi e dei principi di buona fede e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza.
Pagina 7 Pertanto, l'importo richiesto a titolo di penale pari a € 51.750,00 deve essere ridotto nella misura del
70%, con conseguente riconoscimento, in favore della società opposta, della somma residua di €
15.525,00.
Per quanto riguarda gli interessi invece, corretto è il rilievo del Supercondominio secondo il quale non vanno applicati quelli delle transazioni commerciali ex art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, posto che la dicitura "contratti tra imprese" non ammette altra interpretazione della medesima norma se non quella di limitare l'applicabilità di tale tipologia di contratti agli accordi tra imprese o tra imprese e
Pubblica amministrazione (Cass 20/08/2019 n.21523).
Quindi dalla scadenza delle singole fatture sono dovuti solo gli interessi legali, mentre scattano quelli di cui al predetto D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art.1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (disciplina che vale a prescindere dalla qualifica).
Tanto premesso, va revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 17626/2022.
Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di
€ 61.168,00 così suddivisi € 45.643,00 già oggetto dell'ordinanza provvisoria ex art. 186-bis c.p.c. e
€ 15.525,00 a titolo di penale per il ritardo nei pagamenti.
La parziale fondatezza dell'opposizione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca l'ingiuntivo opposto n. 17626/2022; condanna il al pagamento Parte_1 in favore di della somma pari a € 61.168,00 oltre interessi come in Controparte_1
motivazione; compensa le spese di lite;
Roma, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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