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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2024, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7233/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7233/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 16/02/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI STASIO DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a S. Maria a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. Anna Scarano, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, premesso che con sentenza resa dall'intestato
Tribunale nell'anno 2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio GI, poiché maggiorenne e autosufficiente.
1 La resistente costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda spiegata.
Il sig. figlio delle parti in causa, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Persona_1
della domanda spiegata e, contestualmente, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento di
€ 250,00 mensili a carico del da continuare a versare alla madre Parte_1 CP_1
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico dei genitori.
[...]
All'udienza del 16/02/24 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
Il sig. corrisponderà direttamente al figlio GI l'assegno mensile di € Parte_1
100,00 per il periodo in cui il ragazzo percepirà lo stipendio. Nel caso di mancato rinnovo del contratto, l'importo dell'assegno rimane fissato in € 250,00. L'importo di € 100,00 dovrà essere corrisposto anche per i mesi da settembre a febbraio, per l'importo complessivo di € 600,00. Le parti rinunciano ai procedimenti in corso. Spese compensate
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/02/24
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7233/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 16/02/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI STASIO DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a S. Maria a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. Anna Scarano, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente, premesso che con sentenza resa dall'intestato
Tribunale nell'anno 2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio GI, poiché maggiorenne e autosufficiente.
1 La resistente costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda spiegata.
Il sig. figlio delle parti in causa, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Persona_1
della domanda spiegata e, contestualmente, ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento di
€ 250,00 mensili a carico del da continuare a versare alla madre Parte_1 CP_1
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico dei genitori.
[...]
All'udienza del 16/02/24 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
Il sig. corrisponderà direttamente al figlio GI l'assegno mensile di € Parte_1
100,00 per il periodo in cui il ragazzo percepirà lo stipendio. Nel caso di mancato rinnovo del contratto, l'importo dell'assegno rimane fissato in € 250,00. L'importo di € 100,00 dovrà essere corrisposto anche per i mesi da settembre a febbraio, per l'importo complessivo di € 600,00. Le parti rinunciano ai procedimenti in corso. Spese compensate
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/02/24
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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