CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nel reclamo ex art. 51 C.C.I.I. (D.lgs. n. 14/2019) iscritto al n. 1539/2024 R.G.A.C., assunto in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025, vertente
TRA
, in persona della titolare Parte_1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Crotone alla Via I° Maggio n. 40, C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Ottavio Tesoriere (pec: , che Email_1
la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMANTE
E in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sansone del Foro di Milano, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di pec: ed elettivamente Email_2 domiciliata, in forma fisica, in Catanzaro alla Via Gaetano Argento n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Barberio, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMATA
E
1 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore;
[...]
RECLAMATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per : “Chiede che Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro voglia Parte_1
REVOCARE la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
reclamante”. Parte_1
Per Impresa “Chiede che codesta Ill. Corte d'appello voglia rigettare il Controparte_1
reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Crotone n. 25/2024, e per l'effetto, confermare la legittimità della procedura di liquidazione giudiziale che è in atto nei confronti dell'Impresa Reclamante”.
RILEVATO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024, la Società ha chiesto Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di . Ha esposto Parte_1
di vantare nei confronti della resistente un credito della somma di € 326.994,66 portato dall'Ordinanza del 10 luglio 2023 n. 6196/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
- che l'ordinanza, contestualmente ad atto di precetto, è stata notificata a mezzo posta in data 20 luglio 2023; - che la notifica si è perfezionata in data 25 luglio 2023; - che in data 22 settembre 2023 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi;
- che, a seguito della notifica del pignoramento, l'Istante ha ricevuto le dichiarazioni con esito negativo dei terzi pignorati, fatta salva la sola dichiarazione di per l'esiguo credito di € 5.739,06. Controparte_2
Il Tribunale di Crotone ha pronunciato la sentenza n. 25/2024, con la quale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale Parte_1
(P. IVA ), con sede a Crotone in Via degli Achei n. 16. P.IVA_1
II. Avverso suddetta sentenza, resa il 26 settembre 2024 e pubblicata il 27 settembre 2024, ha proposto reclamo ex art. 51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) la in persona del titolare (C.F. Controparte_3 Parte_1
), con ricorso presentato, telematicamente, il 25 ottobre 2024, per i motivi, C.F._1
che si esamineranno.
Con decreto di data 31 ottobre 2024, il Presidente della seconda sezione civile ha fissato per la discussione del reclamo l'udienza del 22 gennaio 2025.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del reclamo.
2 Nessuno si è invece costituito per la Procedura di liquidazione giudiziale.
L'udienza del 22 gennaio 2025 è stata poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
La Corte – visto le note – ha disposto la produzione, a cura della reclamante, della ricevuta della pec di consegna indirizzata all'Avv. Ryllo Francesco nella qualità di Curatore della
[...]
, ed ha rinviato a tal fine all'udienza del 26 febbraio 2025. Parte_1
L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte che le parti costituite hanno ritualmente presentato e la Corte ha posto il reclamo in decisione con ordinanza del 5 marzo
2025, comunicata alle parti il 7 marzo 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del Curatore pro tempore della
Procedura di liquidazione giudiziale ditta individuale (P. IVA Parte_1
), che non si è costituito in giudizio ancorché il ricorso col pedissequo decreto di P.IVA_1 fissazione dell'udienza di discussione del reclamo, gli sia stato notificato il 18 novembre 2024.
2. Con un unico motivo, la reclamante adduce che la sentenza impugnata sarebbe viziata da gravi errori. Assume che: - la è una ditta artigiana e produce Parte_1 serramenti;
- che ha sempre operato correttamente e con grande difficoltà “per i capestri contratti stipulati che hanno condotto la ditta in una crisi momentanea” (cfr. ricorso, pag. 2); - che avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – in forza della quale la creditrice pretendeva l'ingente somma di € 320.250,00 – era stato proposto appello presso la Corte di Appello di Milano che ha accolto parzialmente l'appello statuendo la restituzione in favore della Controparte_1 dell'importo di € 167.292,03 in luogo di quella maggiore statuita dal Tribunale di Busto Arsizio azionata per l'apertura della procedura di liquidazione;
- che la suddetta procedura promossa dalla
“ha portato l'odierna reclamante ad una temporanea crisi con la conseguenza Controparte_1
che ha comportato il licenziamento dei dipendenti” (cfr. ricorso, pag. 3); - che la Parte_1
“avrebbe certamente soddisfatto le sue obbligazioni, perché i debiti contratti rappresentano esclusivamente gli importi statuiti dalla Corte d'Appello di Milano in favore della CP_1 oltre a quelli risultanti presso l'Agenzia delle entrate riscossioni pari a circa €. 102.000,00 (che sicuramente sarebbero stati pagati con l'accesso alla rottamazione) e ad altri creditori per piccoli Pa importi” (cfr. ricorso, pag. 3); - che, pertanto, deve ritenersi che la si è trovata in uno stato di impotenza transitoria a soddisfare le obbligazioni;
- che, dunque, “la non versava in Parte_1
uno stato di decozione, ma di una impotenza transitoria ad onorare le obbligazioni, facilmente superabile, perché ha sempre onorato le proprie obbligazioni nei lunghi anni di attività. Non va
3 neanche sottaciuto che i requisiti per evitare la procedura di liquidazione giudiziale erano quasi conformi ai parametri di legge, per come si evince dalle scritture contabili allegati al presente reclamo” (cfr. ricorso, pag. 5).
2. Il reclamo è infondato e va rigettato.
2.1 In primo luogo, allegando che “Non va neanche sottaciuto che i requisiti per evitare la procedura di liquidazione giudiziale erano quasi conformi ai parametri di legge, per come si evince dalle scritture contabili allegati al presente reclamo” (cfr. ricorso, pag. 5), la reclamante parrebbe dolersi – in verità in maniera poco chiara e comunque assolutamente generica – che il Tribunale di
Crotone abbia ritenuto erroneamente sussistenti in capo all'impresa i requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera d) del C.C.I.I.
Si tratta di doglianza palesemente infondata.
Giova premettere che presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabili requisiti dimensionali già previsti dall'art. 1 R.D.
267/1942, come modificato a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e successivo d.lgs.
169/2007, e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
È onere del debitore di provare il mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla disposizione in esame (Cass. civ., 24 ottobre 2017, n. 25188; Cass. civ., 15 gennaio 2016, n. 625), che indica i parametri dimensionali riferiti all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'indebitamento. In mancanza di tale prova, l'imprenditore può essere dichiarato fallito.
Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che ha sostituito la Legge fallimentare e che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e si trovino in stato di insolvenza.
4 Il debitore che voglia evitare di fallire ha quindi l'onere di dimostrare di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge, depositando, in primo luogo, i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata (art. 41, comma 4, C.C.I.I.).
I bilanci costituiscono la base documentale imprescindibile ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza.
Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di valenza probatoria dei bilanci ai fini dell'indagine circa il superamento delle soglie di fallibilità, dalle risultanze dei bilanci il giudice deve però prescindere ove li ritenga motivatamente inattendibili (Cass. civ., 1 dicembre 2016, n.
24548). In particolare, siccome chiarito dalla Suprema Corte, “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma secondo, l. fall. i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, l. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c.; sicché, ove difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità” (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2017, n. 13746).
Purtuttavia, come più recentemente precisato dal Supremo Collegio, il dovere civilistico di tenuta del bilancio non significa, né comporta che il bilancio di esercizio sia veicolo necessario per il possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 l. fall. o che sia, comunque, l'unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei medesimi.
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio – pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo – è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., 9 novembre
2020, n. 25025; Cass. civ., 27 settembre 2019, n. 24138; Cass. civ., 26 novembre 2018, n. 30541).
Come pure precisato dalla Suprema Corte, “La detta utilizzabilità consegue, prima di tutto, alla constatazione che la norma dell'art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio. In realtà, la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. b. del comma 2) può risultare <
Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198 (…) E va pure osservato che non sarebbe coerente a un
5 sistema, che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale presupposto di accesso al concordato preventivo, l'idea di porre il deposito dei bilanci di esercizio (ovvero, e più ampiamente, la regolare tenuta della contabilità) come presupposto di accesso all'esenzione stabilita nell'art. 1 comma 2 legge fall. (…) Segue a tutto ciò che il bilancio di esercizio può dirsi canale
<
- bensì di sicuro non esclusivo – quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo appaiono i riferimenti alla <
(cfr. Cass. civ., 11 marzo 2019, n. 6991), come pure “di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa risultare utile” (cfr. Cass. civ., 23 luglio 2021, n. 21188).
Ciò che dunque rileva è il deposito di documentazione contabile attendibile, idonea cioè a rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata, “Il che significa che, prima di tutto, deve trattarsi di dati sufficientemente analitici (se non propriamente disaggregati)” (cfr.
Cass. civ., 11 marzo 2019, n. 6991).
Peraltro, l'onere della prova de quo può essere adempiuto dal debitore, non costituito avanti al
Tribunale, davanti alla Corte di Appello in sede di reclamo (Cass. civ., 5 novembre 2010, n. 22546), potendo egli indicare anche per la prima volta in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. (ora art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019).
Ora, poiché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, il requisito dell'attivo patrimoniale ed il requisito dei ricavi devono essere valutati facendo riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, è evidente che, essendo stata l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale presentata in data 19 febbraio 2024, del tutto correttamente il Tribunale di
6 Crotone ha valorizzato le risultanze della dichiarazione dei redditi del 2022, da cui ha evinto l'esistenza di ricavi pari ad € 321.851,00. Si aggiunga che dalla dichiarazione dei redditi del 2023
– versata in atti dalla reclamante – emerge l'esistenza di ricavi per € 823.516,00, il che è evidentemente sufficiente ad escludere il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del Codice della crisi.
L'imprenditore non ha dimostrato il non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale essendo anzi emersa la prova del superamento dei parametri previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del codice della crisi e dell'insolvenza, in due dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
2.2 Passando al requisito soggettivo, giova rammentare che, invero, l'art. 2, lettera b), C.C.I.I. intende per insolvenza <<lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino il non pi in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>.
Esso è la mera trasposizione dell'art. 5, comma 2, legge fall., a mente del quale insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D.
267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, la situazione di incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni può manifestarsi dunque non solo attraverso l'inadempimento ma anche in altri “fatti esteriori”, e la cui prova, nella fase del reclamo, è ricavabile anche dalle risultanze dello stato passivo e in generale dagli atti del fascicolo fallimentare (v., ex multis, Cass. civ., 6 settembre 2006,
n. 19141; Cass. civ., 27 febbraio 2008, n. 5215).
Lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, poi, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 l. fall., quali che siano gli “inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori” con cui si manifesta. In particolare, lo stato di insolvenza dell'impresa, irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte, può essere desunto, ai sensi della L. Fall., art. 15, u.c., dal complesso dei debiti, purché almeno pari all'ammontare stabilito, secondo il periodico aggiornamento previsto
7 dalla L. Fall., art. 1, comma 3, dallo stesso L. Fall., art. 15 u.c., accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare>> (cfr. Cass. civ., 27 maggio 2015, n. 10952). Ed ancora, il giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, ben può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche di un solo credito, ingente, indicativo dello stato di illiquidità della società debitrice (v. Cass. civ., 28 marzo
2018, n. 7589), e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (cfr.
Cass. civ., 3 aprile 2019, n. 9297).
Il giudice d'appello, nell'accertamento dello stato d'insolvenza, può tenere in debito conto anche fatti diversi da quelli allegati dal creditore istante ed in base al quale è stato dichiarato il fallimento, purché anteriori alla dichiarazione, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr.
Cass. civ., 27 maggio 2015, n. 10952).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Crotone ha desunto lo stato di insolvenza della ditta individuale sulla base di plurimi indici, e dunque: a) Parte_1
dall'ordinanza n. 6196 del 10 luglio 2023, emessa all'esito del giudizio ex art. 702 bis e ss. c.p.c., con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l'odierna reclamante a corrispondere alla l'importo di € 320.250,00, oltre interessi legali;
b) dal vano tentativo Parte_2
perseguito dalla società creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito, avendo ricevuto – all'esito della notifica del pignoramento presso terzi – esclusivamente dichiarazioni con esito negativo, ad eccezione di quella con cui l' ha riconosciuto Controparte_4
l'esistenza di crediti nei propri confronti da parte della ditta individuale Parte_1
per l'esiguo importo pari ad € 5.739,06; c) dalla circostanza che la debitrice risulta esposta
[...]
nei confronti di plurimi Enti Pubblici (cfr., tra le altre, dichiarazioni pervenute dall'INPS di Crotone, dalla Regione Calabria e dalla Direzione Provinciale dell'Amministrazione Finanziaria) per l'ingente importo ancora dovuto pari ad € 102.633,30; d) dall'esiguo valore nominale dei conferimenti eseguiti in favore della predetta ditta debitrice, pari soltanto ad € 1.000,00.
Il Giudice di prime cure ha quindi così concluso: “… è infine da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (cfr. sentenza, pag. 4).
Si tratta di motivazione certamente conforme alle risultanze istruttorie e, altresì, corretta in iure, che resiste alle censure mosse dall'impresa reclamante.
In primo luogo la signora contesta l'entità del credito vantato dalla Società resistente, il Parte_1 cui importo sarebbe stato ridotto per effetto dell'accoglimento, da parte della Corte di Appello di
Milano, dell'appello proposto dalla debitrice avverso l'Ordinanza n. 6196/2023 del Tribunale di
8 Busto Arsizio. Resta il fatto che – seppur ridotto da € 320.250,00 ad € 167.292,03 – residua comunque un credito di consistente importo in favore della del quale non ha Controparte_1
avuto luogo il pagamento se non per l'esiguo importo pari ad € 5.739,06, ottenuto all'esito della notifica del pignoramento presso terzi.
A sopraddetto credito, va poi sommata l'esposizione debitoria nei confronti di plurimi Enti Pubblici per l'ingente importo di € 102.633,30.
Alla luce delle considerazioni che precedono può dirsi dimostrata una esposizione debitoria pari a
264.000,00€ circa, che l'imprenditore individuale non ha dimostrato di essere in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali.
È dunque evidente lo stato di insolvenza della , desumibile dai Parte_1
seguenti indici: a) il notevole indebitamento;
b) la totale assenza di liquidità; c) la dichiarata inesistenza di crediti verso terzi immediatamente esigibili e prontamente liquidabili per soddisfare le esigenze dei creditori;
d) l'assenza di cespiti immobiliari;
e) la circostanza per la quale non possono essere presi in considerazione i beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa della ditta in quanto la loro cessione non può certamente essere considerata mezzo normale di pagamento, ma, semmai, indice sintomatico proprio dello stato di insolvenza.
Si deve dunque concludere che sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del
C.C.I.I.
Il reclamo è rigettato.
3. Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità previsto dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, alla tariffa media, e per tutte le fasi.
4. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in persona della titolare Parte_1
, con ricorso presentato, telematicamente, il 25 ottobre 2024, e avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Crotone n. 25/2024 resa il 26 settembre 2024 e pubblicata il 27 settembre
2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Procedura di Liquidazione Giudiziale Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore;
[...]
2) rigetta il reclamo;
9 3) condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
10