Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/12/2025, n. 23055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23055 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14084 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Crucitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Montevarchi, via A. Vespucci, 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, nr. 91, cui veniva assegnato il numero di protocollo -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
nonché
per l'annullamento
di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 28 novembre 2025 il dott. RE EP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e pervenuto in Segreteria in data -OMISSIS-, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, chiedendo l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, che respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana dal medesimo presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.
Il ricorrente, cittadino albanese residente in Italia dal -OMISSIS- e in possesso di un permesso di soggiorno UE a tempo indeterminato, aveva presentato domanda di cittadinanza il -OMISSIS-.
Il Ministero, in fase istruttoria, aveva riscontrato la sussistenza di due precedenti penali a carico del ricorrente: la prima sentenza, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per acquisto, detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti, relativa a fatti accertati nel -OMISSIS-; la seconda, divenuta irrevocabile l’-OMISSIS-, per tentato furto in concorso, commesso nel febbraio -OMISSIS-.
Inoltre, il Ministero rilevava come il ricorrente avesse omesso di autocertificare tali condanne all’atto della presentazione dell’istanza, condotta che poteva configurare un’ulteriore ipotesi di reato.
A seguito di un preavviso di diniego notificato il 2-OMISSIS-, il ricorrente aveva presentato una memoria difensiva in data -OMISSIS-, sostenendo l’inopportunità del diniego e la tenuità dei fatti, nonché la propria piena integrazione sociale.
Il ricorrente sottolineava come la sentenza del -OMISSIS- per tentato furto fosse stata emessa in seguito a una declaratoria di non doversi procedere per tenuità del fatto, riguardante il furto di generi alimentari del valore di circa trentasei euro, e come la sentenza del -OMISSIS-, pur condannandolo per reati connessi a stupefacenti, avesse applicato una diminuente e una pena sospesa.
Inoltre, il medesimo aveva successivamente presentato istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Il ricorrente eccepiva la propria buona fede nell’omessa autocertificazione, spiegando di essere stato contumace in entrambi i procedimenti e di non aver avuto conoscenza delle sentenze fino alla notifica del preavviso di diniego, tanto che il certificato del casellario giudiziale del -OMISSIS- riportava la dicitura “nulla”.
Il ricorso contestava il provvedimento ministeriale sotto diversi profili di illegittimità, quali l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruzione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, nonché difetto di motivazione in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione non aveva condotto una valutazione complessiva e bilanciata della sua posizione, limitandosi a una considerazione meccanicistica e stereotipata dei precedenti penali, senza considerare il lasso di tempo trascorso dai fatti, la tenuità degli stessi, la sua condotta collaborativa, il positivo inserimento lavorativo e sociale, la stabile residenza in Italia da oltre 18 anni, la situazione familiare con figlia minore che frequentava regolarmente la scuola, e l’assenza di ulteriori condotte illecite successive.
Il ricorrente invocava la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione dell’integrazione sociale non può prescindere da un esame concreto della personalità del richiedente e dei suoi legami con il territorio, né può esigere uno standard di moralità superiore a quello medio della collettività. In conclusione, il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto di diniego, con condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.
In data 9.10.2025 si costituiva il Ministero dell’Interno.
All'udienza straordinaria del 28.11.2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Occorre rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262; Consiglio di Stato, sez. III, 12 novembre -OMISSIS-, n. 5571).
Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943; Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 8133).
Il Collegio condivide pienamente le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata, che ha ripetutamente affermato che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Il Collegio ritiene opportuno, altresì, ricordare la natura del potere esercitato con tali provvedimenti, che serve ad inquadrare meglio le questioni implicate, nonché ad interpretare la (scarsa) disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
In tale prospettiva, va ricordato che, proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status e del complesso delle conseguenze che derivano dalla concessione della cittadinanza, il Legislatore si è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità (prescritti dall'art. 9, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91) che consentono all'interessato di avanzare l'istanza di naturalizzazione; tali presupposti, tuttavia, non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio - come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori - né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status , in quanto il Legislatore ha riservato la decisione all'Amministrazione, attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’opportunità di ampliare la platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
A differenza dei normali procedimenti concessori che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
A seguito del riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona, oltre che dei diritti civili, e a seguito del riconoscimento dello status di “lungosoggiornante”, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ne è stata sancita l’equiparazione al cittadino italiano, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi i diritti alle prestazioni e servizi sociali, oltre ad una particolare tutela nei confronti dei provvedimenti di espulsione, volta a garantire la prosecuzione del soggiorno sul territorio, con una posizione che si avvicina molto al “diritto di incolato” del cittadino (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
In sostanza lo status del cittadino si differenzia per quanto riguarda i c.d. diritti politici (di elettorato attivo e passivo ed assunzione di cariche pubbliche e di quei pubblici impieghi in quanto direttamente o indirettamente connessi a funzioni pubbliche) che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte.
Del resto, l’attribuzione della cittadinanza comporta non solo diritti in capo all’interessato, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della collettività di nuova appartenenza, in primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza per la non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, desumibile dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza e dalla violazione delle disposizioni del Codice Penale e della legislazione speciale.
Il provvedimento impugnato è fondato sulle seguenti evidenze istruttorie: “VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risulta il seguente carico penale:
- -OMISSIS--OMISSIS- sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Firenze Sezione Distaccata di Pontassieve irrevocabile il -OMISSIS- per acquisto, detenzione e vendita illeciti di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (accertato il -OMISSIS--OMISSIS- e il -OMISSIS--OMISSIS- in Figline VA e AN VA VA);
- -OMISSIS-/-OMISSIS- sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Firenze irrevocabile l’-OMISSIS-/-OMISSIS-, per furto tentato in concorso artt. 56, 110, 624 c.p. (commesso il -OMISSIS-/-OMISSIS- in Figline VA);” , circostanze queste che il richiedente ha omesso di dichiarare al momento della presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza.
Tali evidenze istruttorie sono tali da far ritenere insussistente la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
Il Collegio ritiene irrilevante la circostanza che le descritte acquisizioni istruttorie si riferiscano a fatti risalenti nel tempo, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’Amministrazione, nello svolgere la delicata valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status civitatis , ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 17 febbraio 2025, n. 3401).
Occorre inoltre considerare che l’istante, nel caso di specie, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento socio-economico costituisce solo il presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Giova, peraltro, precisare che il ricorrente ha la possibilità di ripresentare l’istanza nel futuro, per cui le conseguenze discendenti dal diniego sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l'interesse del privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, non può essere ritenuto né irragionevole né sproporzionato, dato che il diniego di cittadinanza comporta il solo svantaggio temporale sopraindicato, che risulta “giustificato” ove si consideri la rilevanza degli interessi in gioco e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione di tale status , che comporta, oltre al diritto di incolato ed alle limitazioni all’estradizione del cittadino, soprattutto il conferimento di diritti politici. Da tale punto di vista, dunque, risulta inopportuno ampliare la platea dei cittadini mediante l'inserimento di un nuovo componente ove sussistano dubbi sulla sua attitudine a rispettare i valori fondamentali per la comunità di cui diviene parte essenziale con piena partecipazione all’autodeterminazione delle scelte di natura politica (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 3 febbraio 2025, n. 2492, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Da ultimo, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione V Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EP AL, Presidente FF, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RE EP AL |
IL SEGRETARIO