Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2025, proposto da IU Di AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Granata, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesilvano, non costituito in giudizio;
nei confronti
GPC srl, Costruzioni FP srl, Aurelio Colangelo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto n.51887 del 4 agosto 2025, di diniego di accesso civico, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della documentazione correlata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. IU Di AM impugnava l’atto n.51887 del 4 agosto 2025, col quale il Comune di Montesilvano aveva respinto la propria istanza di accesso civico del 23 giugno 2025, avente ad oggetto i documenti relativi a un permesso di costruire, censurandolo per violazione dell’art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013, dell’art.2 bis della Legge n.241 del 1990, del principio di trasparenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti.
Venivano dunque richiesti l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’Amministrazione al rilascio della documentazione.
Con ultima memoria il ricorrente segnalava in fatto che l’Amministrazione in corso di causa rendeva disponibile tutta la documentazione richiesta e riconosceva inoltre al medesimo le spese legali in sede stragiudiziale.
L’interessato richiedeva quindi la declaratoria della cessata materia del contendere.
Nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale del ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto di quanto fatto presente sul punto dalla parte ricorrente medesima.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.445/2025 indicato in epigrafe.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA SO, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MA | PA SO |
IL SEGRETARIO