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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Paola Basile, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in alla Parte_1
via Annunziata, Palazzo Mosti, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Boccalone ed elettivamente Controparte_1
domiciliato unitamente allo stesso alla via Avellino n. 45, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Maria Rosaria De Simone ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Napoli alla
Piazza Piedigrotta n. 9, giusta mandato in atti;
TERZO PIGNORATO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi n. 727/2022 intrapresa nei suoi confronti dall'avv. , terzo pignorato Controparte_1 Controparte_2
in forza di sentenza n. 1832/2021 emessa dal Tribunale di Benevento. Allegava, a sostegno della domanda, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248, comma 2, del T.U. N. 267/2000; nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 159, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000; l'impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art. 159, comma 2, d. lgs. N. 267/2000;
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio l'avv. CP_1
il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da parte dell'opponente in
[...]
quanto infondate in fatto e in diritto, e la -terzo pignorato- nella qualità di Controparte_2 tesoriere dell'ente, la quale allegava di aver correttamente effettuato la dichiarazione di quantità prescritta dall'art. 547 c.p.c. e di averla trasmessa al creditore, si rimetteva, dunque,
a giustizia.
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2025 precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Nel merito, con il primo motivo, l'opponente contesta l'ammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione ai sensi dell'art. 248, comma 2, t.u. n. 267/2000.
Il motivo non appare fondato. Lo status di dissesto finanziario dell'ente implica l'applicazione dell'art. 248 comma 2, T.U. 267/2000 che testualmente dispone: “A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.” Con legge di interpretazione autentica all'art. 5 comma 2 d.l. n. 80/2004 convertito in l. n. 140/2004 è stato poi precisato che: “ai fini dell'applicazione degli articoli
252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11”.
Dunque, nei confronti dell'ente in dissesto finanziario è fatto divieto di iniziare azioni esecutive successivamente alla declaratoria di dissesto e ciò importa anche la conseguente estinzione di quelle già in corso.
Premesso il quadro normativo di riferimento, nel caso che ci occupa, il credito azionato, avente ad oggetto una condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. CP_1
-, trova sì la propria fonte nella sentenza n. 1832/2021, ma il fatto generatore di tale
[...]
credito è da ricondurre a data anteriore alla dichiarazione dello stato di dissesto, rientrante, dunque, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, assumendo rilievo “la collocazione nel tempo del fatto che generato l'obbligazione di pagamento, piuttosto che la fonte finale della stessa. (Cass. nn. 17637 del 2007, 16426 del 2007 cit.)” (cfr. Corte di
Appello di Napoli, 22.07.2025)
Ed invero il fatto generatore di tale credito è da ricollegare al momento in cui è stato introdotto il giudizio dal quale è scaturita la sentenza di condanna alle spese di lite, costituente il titolo esecutivo azionato nella opposta procedura esecutiva, ed in particolare si fa riferimento al procedimento R.G. n.3086/2019 che è, però, di riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito della sentenza della Suprema Corte n.8415/2019 (che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2137/2012), dell'originario giudizio R.G. n.2365/2005 promosso dinanzi al Tribunale di Bene-vento da contro il e la Parte_2 Parte_1
Curatela della per il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima Controparte_3
espropriazione di aree di sua proprietà, in , alla C.da Olivola, e nell'ambito di tali Parte_1 procedimenti l'avv. ha difeso la già nel giudizio di appello iscritto nell'anno CP_1 Pt_2
2010,.
Posto che la dichiarazione di dissesto del è intervenuta in data Parte_1
Parte 11.1.2017, il credito de quo rientra, dunque, nei crediti di spettanza dell' la cui competenza, ex art. 252, comma 4, t.u. 267/2000. riguarderebbe fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza anche in materia di procedure concorsuali, ove l'art. 168, c. 1 L. fall., anteriforma, prescrive il divieto di azioni esecutive individuali dal momento della presentazione del ricorso e fino alla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato, è stato interpretato nel senso che esso si estenderebbe anche al recupero delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data di apertura della procedura di concordato, ancorché conclusosi dopo tale data. (cfr. Cass. n. 697/1972; Corte di App. Napoli 22.07.2025;
Corte di App. Napoli 20.03.2025)
Orbene, non vi è quindi dubbio che il credito per cui è causa sia sorto prima della dichiarazione di dissesto, ed in particolare nell'anno 2010, anno di introduzione del giudizio di appello che si è concluso con la sentenza n. 1832/2021, anche se accertato in una sentenza pronunciata successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Tale conclusione, aderente al tenore della legge, trova ulteriore conferma in una recente pronuncia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in forza del quale: “"il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima" (C.d.S., n. 4372 del 2023, cit.;
C.G.A.R.S., 29 ottobre 2018, n. 590) e anche se "tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente" (C.d.S., Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141, e C.G.A.R.S., 9 luglio 2018, n. 382).” (cfr. Ad Plen. C.d.S. n. 2039/2025)
Di conseguenza rientrerebbero nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non solo quelle obbligazioni già contabilizzate alla data di dichiarazione del dissesto, ma anche quelle sorte in seguito, ma che siano comunque conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi, ancorché, il relativo accertamento, giurisdizionale o amministrativo sia successivo. (cfr. Ad. Plen. C.d.S. n. 15/2020)
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione, con assorbimento di ogni altro motivo.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità, per violazione del divieto di cui all'art. 248, comma 2, t.u. n. 267/2000 dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'avv.
nei confronti del in forza della sentenza n Controparte_1 Parte_1
1832/2021 compensa le spese tra le parti così deciso in Benevento, il 28.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Paola Basile, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in alla Parte_1
via Annunziata, Palazzo Mosti, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Boccalone ed elettivamente Controparte_1
domiciliato unitamente allo stesso alla via Avellino n. 45, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Maria Rosaria De Simone ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Napoli alla
Piazza Piedigrotta n. 9, giusta mandato in atti;
TERZO PIGNORATO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- il , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi n. 727/2022 intrapresa nei suoi confronti dall'avv. , terzo pignorato Controparte_1 Controparte_2
in forza di sentenza n. 1832/2021 emessa dal Tribunale di Benevento. Allegava, a sostegno della domanda, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248, comma 2, del T.U. N. 267/2000; nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 159, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000; l'impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art. 159, comma 2, d. lgs. N. 267/2000;
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio l'avv. CP_1
il quale chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte da parte dell'opponente in
[...]
quanto infondate in fatto e in diritto, e la -terzo pignorato- nella qualità di Controparte_2 tesoriere dell'ente, la quale allegava di aver correttamente effettuato la dichiarazione di quantità prescritta dall'art. 547 c.p.c. e di averla trasmessa al creditore, si rimetteva, dunque,
a giustizia.
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 02.07.2025 precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Nel merito, con il primo motivo, l'opponente contesta l'ammissibilità e/o l'improcedibilità della proposta opposizione ai sensi dell'art. 248, comma 2, t.u. n. 267/2000.
Il motivo non appare fondato. Lo status di dissesto finanziario dell'ente implica l'applicazione dell'art. 248 comma 2, T.U. 267/2000 che testualmente dispone: “A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.” Con legge di interpretazione autentica all'art. 5 comma 2 d.l. n. 80/2004 convertito in l. n. 140/2004 è stato poi precisato che: “ai fini dell'applicazione degli articoli
252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11”.
Dunque, nei confronti dell'ente in dissesto finanziario è fatto divieto di iniziare azioni esecutive successivamente alla declaratoria di dissesto e ciò importa anche la conseguente estinzione di quelle già in corso.
Premesso il quadro normativo di riferimento, nel caso che ci occupa, il credito azionato, avente ad oggetto una condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. CP_1
-, trova sì la propria fonte nella sentenza n. 1832/2021, ma il fatto generatore di tale
[...]
credito è da ricondurre a data anteriore alla dichiarazione dello stato di dissesto, rientrante, dunque, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, assumendo rilievo “la collocazione nel tempo del fatto che generato l'obbligazione di pagamento, piuttosto che la fonte finale della stessa. (Cass. nn. 17637 del 2007, 16426 del 2007 cit.)” (cfr. Corte di
Appello di Napoli, 22.07.2025)
Ed invero il fatto generatore di tale credito è da ricollegare al momento in cui è stato introdotto il giudizio dal quale è scaturita la sentenza di condanna alle spese di lite, costituente il titolo esecutivo azionato nella opposta procedura esecutiva, ed in particolare si fa riferimento al procedimento R.G. n.3086/2019 che è, però, di riassunzione ex art.392 c.p.c., a seguito della sentenza della Suprema Corte n.8415/2019 (che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2137/2012), dell'originario giudizio R.G. n.2365/2005 promosso dinanzi al Tribunale di Bene-vento da contro il e la Parte_2 Parte_1
Curatela della per il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima Controparte_3
espropriazione di aree di sua proprietà, in , alla C.da Olivola, e nell'ambito di tali Parte_1 procedimenti l'avv. ha difeso la già nel giudizio di appello iscritto nell'anno CP_1 Pt_2
2010,.
Posto che la dichiarazione di dissesto del è intervenuta in data Parte_1
Parte 11.1.2017, il credito de quo rientra, dunque, nei crediti di spettanza dell' la cui competenza, ex art. 252, comma 4, t.u. 267/2000. riguarderebbe fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza anche in materia di procedure concorsuali, ove l'art. 168, c. 1 L. fall., anteriforma, prescrive il divieto di azioni esecutive individuali dal momento della presentazione del ricorso e fino alla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato, è stato interpretato nel senso che esso si estenderebbe anche al recupero delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data di apertura della procedura di concordato, ancorché conclusosi dopo tale data. (cfr. Cass. n. 697/1972; Corte di App. Napoli 22.07.2025;
Corte di App. Napoli 20.03.2025)
Orbene, non vi è quindi dubbio che il credito per cui è causa sia sorto prima della dichiarazione di dissesto, ed in particolare nell'anno 2010, anno di introduzione del giudizio di appello che si è concluso con la sentenza n. 1832/2021, anche se accertato in una sentenza pronunciata successivamente alla dichiarazione di dissesto.
Tale conclusione, aderente al tenore della legge, trova ulteriore conferma in una recente pronuncia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in forza del quale: “"il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima" (C.d.S., n. 4372 del 2023, cit.;
C.G.A.R.S., 29 ottobre 2018, n. 590) e anche se "tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente" (C.d.S., Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141, e C.G.A.R.S., 9 luglio 2018, n. 382).” (cfr. Ad Plen. C.d.S. n. 2039/2025)
Di conseguenza rientrerebbero nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non solo quelle obbligazioni già contabilizzate alla data di dichiarazione del dissesto, ma anche quelle sorte in seguito, ma che siano comunque conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi, ancorché, il relativo accertamento, giurisdizionale o amministrativo sia successivo. (cfr. Ad. Plen. C.d.S. n. 15/2020)
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione, con assorbimento di ogni altro motivo.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità, per violazione del divieto di cui all'art. 248, comma 2, t.u. n. 267/2000 dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'avv.
nei confronti del in forza della sentenza n Controparte_1 Parte_1
1832/2021 compensa le spese tra le parti così deciso in Benevento, il 28.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola