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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al numero 1007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 24/09/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. IURLO Parte_1 P.IVA_1
IVAN, unitamente all'avv. SPAGNOLO ATTILIO;
impugnante
E
(c.f. ), non costituita, Controparte_1 P.IVA_2 impugnata
OGGETTO: opposizione al lodo arbitrale rituale emesso in Roma il 9 ottobre
2024, dall'arbitro unico avv.Luca Carioti, della Camera Arbitrale “Primavera Forense” con sede in Roma, via Santamaura, 46.
Conclusioni del reclamante: “in accoglimento del presente atto di impugnazione per nullità del lodo rituale e delle ulteriori domande proposte, sentir accogliere, in ragione dei motivi esposti, la presente impugnazione per nullità ex art.828 e ss. c.p.c. e per l'effetto, in sede rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo rituale emesso in data 9 ottobre 2024 dall'arbitro unico, avv. Luca Carioti, tra la
[...]
e la e/o comunque, in sede rescissoria, per Controparte_1 Parte_1 rilevare la radicale nullità del contratto del 22 giugno 2020, l'assenza di domanda notificata;
in subordine per iniquità della domanda di pagamento e conseguente rideterminazione del dovuto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”,
FATTO E DIRITTO
La vicenda sostanziale da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nel lodo impugnato, alle pp.3-5;
Quanto allo svolgimento della vicenda processuale nel giudizio arbitrale si osserva: «a fronte della mancata evasione della richiesta economica da parte
[...] alla per la transazione raggiunta con la Controparte_1 Parte_1 [...] Contro
, la stessa procedeva ad adire la competenza dell'Organismo di Controparte_2
Mediazione “Primavera Forense” in Roma, concluso negativamente e, successivamente, sempre su istanza della resistente, veniva azionata la Camera Arbitrale sempre presso r.g. n. 1 Contro l'Organismo “Primavera Forense” in Roma. Con istanza di nomina d'arbitro la chiede all'Istituzione arbitrale Primavera Forense <che il Consiglio Arbitrale della
Camera Arbitrale di “Primavera Forense” nomini, ai sensi del Regolamento Arbitrale, in forza della convenzione d'arbitrato, l'Arbitro Unico, il quale decida, in via rituale, secondo equità, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI: A. voglia l'Arbitro Unico accertare e dichiarare il mancato puntuale adempimento della società Parte_1 al Secondo Mandato per essersi resa la stessa inadempiente al pagamento
[...] della di euro 81.967,21 oltre IVA e/o comunque voglia, l'Arbitro Unico Parte_2 nominato accertare e dichiarare il diritto della di ottenere il Controparte_1 pagamento della ai sensi del Secondo Mandato;
B. Per l'effetto voglia Parte_2
l'Arbitro Unico adito condannare (CF e P.IVA Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare in favore P.IVA_1 della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore la somma di € 81.967,21 oltre IVA o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002 sulla somma a far data dal
27.07.2023 o dalla data ritenuta di giustizia. C. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio arbitrale, con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
D. Oltre a quanto sopra, si richiede che vengano rimborsate le spese di mediazione civile sostenute pari a complessivi € 854 (Doc 14) e l'assistenza legale prestata dall'avv. Stefano Di Salvatore per € 4.000,00 oltre IVA e CPA (doc.15)
->.
A fronte dell'istanza il Collegio Arbitrale di “Primavera Forense” nominava
Arbitro unico l'avv. Luca Carioti, il quale accettato l'incarico con sua nota del 5.3.2024
(comunicata alle parti da “Primavera Forense” il 5.3.2024), -scaduto il termine per la ricusazione-, costituiva l'organo arbitrale con verbale del 18.3.2024.
Si costituiva nel procedimento la ad officio dell'avv. Iurlo e Parte_1
Contro dell'avv. Fiori, chiedendo respingersi la domanda di in ragione della sua infondatezza, sia per la nullità ed invalidità del contratto 'inter partes' sia, in ogni caso,
Contro per l'inadempimento di metteva in luce aspetti di manifesta nullità del contratto: deduceva infatti la che il contratto era nullo in ragione della estraneità Parte_1
Contro dell'attività contrattuale dall'oggetto sociale della deduceva, altresì, di essere
Contro stata indotta in errore dalla circa i vantaggi economici che Parte_1 avrebbe potuto conseguire con il contratto, lamentando, dunque, anche la sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto. Si deduceva, in particolare, l'inesistenza
Contro della prestazione di e l'assenza di corrispettività del contratto posto che il mandato professionale sottoscritto non poteva <generare un diritto di natura economica in favore di trattandosi nella sostanza di <una sorta di CP_1 remunerativa provvigione per l'accollo di un costo solo eventuale, la cui entità era stata peraltro largamente sovradimensionata>>.
Contro Si eccepiva, in ultimo, anche l'inadempienza della posto che alla transazione si giungeva attraverso altre figure di supporto, anche tecnico.
L'Arbitro, all'udienza del 2 aprile 2024, concedeva alla parte attrice termine fino al 18 aprile 2024 per memoria <contenente la precisazione o modificazione dei quesiti,
r.g. n. 2 eventuali istanze istruttorie e produzione documentale”, concedeva alla parte attrice termine fino al 18 aprile 2024 per memoria <contenente la precisazione o modificazione dei quesiti, eventuali istanze istruttorie e produzione documentale>> e
<termine fino al 3 maggio 2024 alla parte convenuta per il deposito di memorie di replica, nonché per la integrazione delle istanze istruttorie e produzione documentale>>
31) L'arbitro, ancora, con ordinanza pronunziata fuori udienza in data 8.5.2024
<ritenuta la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, concedendo alle stesse termine fino al
21.5.2024 per il deposito ovvero invio telematico di foglio di precisazione delle conclusioni>> e successivi 20 gg. per la conclusionale e 10 gg. per la replica;
Le parti depositavano in termini le loro conclusionali e repliche. La causa era dunque pronta per la decisione già dal maggio 2024.
Tuttavia nonostante il termine di pronunzia del lodo ai sensi dell'art. 36 del regolamento fosse di 180 gg., con scadenza, dunque, al 4 settembre 2024 (180 gg. dalla data di accettazione dell'incarico) od al più al 17 settembre 2024 (data di costituzione dell'Organo arbitrale), il lodo non veniva tempestivamente depositato;
il lodo veniva tardivamente depositato il 9 ottobre 2024.
Il lodo veniva tempestivamente impugnato, pure se depositato tardivamente, munito di 'exequatur' del 23.11.2024 del Tribunale di Roma, ed in pari data notificato, in quanto ritenuto manifestamente nullo per molteplici ragioni di rito e di merito in relazione ai seguenti motivi:
I. NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE ART. 829, CO. 3, C.P.C. - VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'ORDINE PUBBLICO PER RADICALE NULLITÀ' DEL CONTRATTO, il contratto di mandato di gestione di liti in materia bancaria e finanziaria, stipulato tra le parti il 22 giugno 2020;
II. NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE ART.829, CO. 3, C.P.C. -
VIOLAZIONE del PRINCIPIO DELL'ORDINE PUBBLICO PER RADICALE
NULLITÀ E/O INEFFICACIA DEL CONTRATTO EX ART.1322 c.c. - ABUSO
DEL DIRITTO.
III. IN RITO. NULLITA' DEL LODO EX ART.829, co.1, n.12), OMESSA
PRONUNZIA SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' CONTRATTUALE PER
INESISTENZA DI PRESTAZIONE. NULLITA' EX ART.829, co.3, C.P.C.
IV. IN RITO. NULLITA' DEL LODO PER VIOLAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI
CRITERI DI EQUITA' EX ART.829, CO.1, N. 9, C.P.C.
V. IN RITO. NULLITA' DEL LODO EX NN. 1, 4, 9, 10. 11 e 12 DEL CO.1
DELL'ART.829, C.P.C. PER MANCATA APPLICAZIONE DELL'EQUITA', E VIOLAZIONE DELL'ONERE DECISORIO. NULLITA' EX ART.829, co.1, n.4, c.p.c.. MANIFESTA INIQUITA' DEL
LODO
L'esito della transazione per la non era infatti stato positivo come Parte_1 Contro intendeva far credere: sul chiesto risarcimento di oltre € 900.000,00 -sborsati dalla quest'ultima aveva ottenuto un ristoro di soli 225.000,00, per Parte_1 Contro larga parte acquisito dalla r.g. n. 3 VII. IN RITO. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI DEPOSITO. NULLITA'
EX ART.829, CO.1, N.4 E 6 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI
ARTT. 36 E 6 DEL REGOLAMENTO DI PRIMAVERA FORENSE ANCHE IN
RELAZIONE ALL'ART. 821 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO PER GRAVE
SQUILIBRIO TRA LE PARTI.
Le parti avevano stabilito 'per relationem', attraverso il riferimento al regolamento, che il lodo arbitrale dovesse essere emesso in 180 gg. (art.36 regolamento arbitrale)
VIII. IN RITO. NULLITA' DEL LODO EX ART. 829, co.1, n. 4,7,9, C.P.C. -
INESISTENZA DELLA DOMANDA E DELLA 'EDICTIO ACTIONIS'.
Proponeva impugnazione per nullità del lodo rituale e delle ulteriori domande proposte, al fine di sentir accogliere, in ragione dei motivi esposti, la presente impugnazione per nullità ex art.828 e ss. c.p.c. e per l'effetto, in sede rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo rituale emesso in data 9 ottobre 2024 dall'arbitro unico, avv. Luca Carioti, tra la e la Controparte_1 [...]
e/o comunque, in sede rescissoria, per rilevare la radicale nullità del Parte_1 contratto del 22 giugno 2020, l'assenza di domanda notificata;
in subordine per iniquità della domanda di pagamento e conseguente rideterminazione del dovuto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
La opposta società non si costituiva nel giudizio, posto in decisione alla udienza del 24 settembre 2025, nella quale si rilevava la assenza per mancata comparizione anche della parte impugnante, come già avvenuto alla precedente udienza del 16 luglio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che nessuna delle parti è comparsa alle due citate udienze;
che, pertanto, constatata la regolarità delle comunicazioni, va dichiarata ex art.348 c.p.c. la improcedibilità della impugnazione, siccome trattasi di procedimento introdotto successivamente alla novella di cui all'art. 54 della L. 353/90; che non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
1) dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione;
2) nulla per le spese.
Roma, 03.10.2025
il Presidente il consigliere est.
r.g. n. 4