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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04.04.2025, avente ad oggetto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Int. 06, elettivamente domiciliato in Perugia Via G. Tilli n. 54, presso l'Avv. Leone Guaragna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso (PEC: ; Fax: 075.5056278) ; Email_1
Ricorrente CONTRO DA , (C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Br ia, Vi ius n. 52, elettivamente domiciliata in Perugia, Viandella Treggia 42/B, presso l'Avv. Luigi Luccarini, (Fax:
PEC: , che la rappresenta e difende P.IVA_1 Email_2 giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta Resistente
Conclusioni delle parti: per : Parte_1
“Nel merito: effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche delle condizioni come sopra indicate, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, modificare le condizioni di divorzio tra e Parte_1 Parte_2
come segue:
[...]
- ridurre l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal sig. a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento della IA a quella Per_1 misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia;
- disporre che il sig. versi l'assegno di mantenimento direttamente in favore Pt_1 della IA , ormai divenuta maggiorenne. Per_1
pagina 1 di 7 - fissare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore stabilendo che il rimborso delle stesse sarà dovuto al coniuge che le ha anticipate solo ove preventivamente concordate e solo se documentate;
- disporre fin d'ora che il mantenimento non sarà più dovuto nel caso in cui la IA
trovi un'occupazione. Per_1
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Per Da : Controparte_1
“l'integr manda spiegata nel ricorso presentato da Parte_1
, con vittoria di spese e competenze professionali.”.
[...]
Sintetica esposizione ragioni della decisione 1.- Il IG. , con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto la modifica Parte_1 delle con di cui alla sentenza n. 583/2015, del 10.03.2014, dep. il 24.03.2015, a mezzo della quale il Tribunale Ordinario di Perugia dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, IG. e IG.ra , disponeva e Pt_1 Pt_2 confermava, in ordine alle condizioni accessorie, uto dell'o presidenziale del 19.11.20214. Per ciò che qui rileva, a mezzo di tale provvedimento, il Tribunale di Perugia statuiva che il dovesse corrispondere mensilmente all'odierna resistente, a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento della IA (all'epoca dei fatti minorenne), la somma di euro Per_1
350,00. Il ricorrente , a fondamento della domanda di revisione delle condizioni di divorzio, ha dedotto che:
- successivamente alla data di deposito della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale, la propria situazione economica sarebbe nettamente peggiorata, a causa della perdita del lavoro che avrebbe determinato una forte contrazione del reddito (v. all.6-7-8 del ricorso). In ragione di ciò, il medesimo non percepirebbe alcun reddito ma unicamente l'indennità mensile di disoccupazione (NASPI), pari a € 900,00 mensili in media (v. all. 9 del ricorso);
- ha dovuto farsi carico delle spese di locazione dell'unità abitativa dove attualmente vive, con un canone mensile da corrispondere pari di € 350,00, oltre le spese condominiali (v. all.5 del ricorso);
- le condizioni economiche della sig.ra sarebbero, invece, mutate in senso Pt_2 migliorativo: la stessa avrebbe contrat matrimonio e vivrebbe stabilmente presso l'abitazione di proprietà dell'odierno coniuge, unitamente alla IA , Per_1 ormai divenuta maggiorenne.Ha esposto che essendo mutate le condizioni coniugi ed essendo divenuta la di loro IA maggiorenne, l'assegno di mantenimento non è più da corrispondersi alla madre convivente ma direttamente alla IA. Ha chiesto, contestualmente, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dalla minor somma di euro 150,00 mensili. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha Parte_2 chiesto il rigetto delle domande. Ha dedotto, in partic upposti per le richieste modifiche sostenendo, quanto alla riduzione del contributo di mantenimento, che l'ex coniuge avrebbe percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente superiore a € 15.000,00, in aumento rispetto a quello degli anni precedenti;
l'assenza di documentazione idonea a a provare la perdita del lavoro e/o comunque le ragioni della perdita stessa (licenziamento da parte del datore di lavoro ovvero dimissioni volontarie). Ha inoltre esposto che : la locazione dell'immobile pagina 2 di 7 presso cui attualmente vive il ricorrente non costituisce circostanza sopravvenuta;
in ogni caso non è dato comprendere se le condizioni economiche del ricorrente siano deteriorate rispetto alla condizione valutata dal Tribunale al momento dell'adozione della sentenza divorzile con determinazione del contributo per il mantenimento della IA pari a € 350,00; la somma da corrispondere a titolo di mantenimento della IA
, aggiornata agli indici Istat, sarebbe pari all'attualità ad euro 420,00, somma Per_1 tavia, il ricorrente non ha mai corrisposto. Ha, inoltre, lamentato che il ricorrente si è reso inadempiente all'obbligo di versamento del contributo di mantenimento costringendola a presentare denuncia – querela per il reato di cui all'art. 570 c.p. da cui ha tratto origine il procedimento penale nr. 6475/2023 RG definito con decreto penale di condanna emesso in data 8.3.2024 a carico dell'ex coniuge alla pena di 6 mesi di reclusione ( convertita in multa) e che solo a seguito della pronuncia penale l'obbligato ha proceduto ai versamenti dovuti. Ha, infine, osservato che la circostanza di aver contratto nuovo matrimonio non costituisce circostanza sopravvenuta rilevante ai fini della determinazione del contributo di mantenimento della IA , Per_1 considerando che la madre svolge attività di casalinga e deve, inoltre, provvedere anche agli altri due figli nati dal nuovo matrimonio. Ha contestato le altre domande e quanto alla domanda di disciplina del regime delle spese straordinarie ha eccepito il difetto di interesse dovendo ritenersi, pur in assenza di espressa disciplina nella sentenza di divorzio, l'applicazione delle disposizioni generali che prevedono una suddivisione “ pro
– quota” al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli tra i genitori. La causa è stata istruita in via documentale e previo deposito di note conclusionali ed acquisizione di documentazione integrativa depositata dalle parti è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di riduzione del contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente va Per_1 rigettata. In via ge ricorda che l'art. 315-bis c.c. disciplina i diritti ed i doveri dei figli, tra cui quello di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.L'art. 316-ter c.c. chiarisce che il dovere di mantenimento deve essere adempiuto da ciascun genitore in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo. Sussistono poi modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne ma non indipendente economicamente (art. 337-septies).La giurisprudenza di legittimità ha esplicitato che il legislatore, nello stabilire il principio del concorso dei genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (cosa che, altrimenti, finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni — in tal senso intese — dei due obbligati (Cass. n. 10901/1991).Dunque, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, n. 32466 del pagina 3 di 7 22/11/2023).Ne consegue che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, n. 2536 del 26/01/2024). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quinquies c.c. il genitore ha diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e delle modalità del contributo: ciò è consentito allorquando vi sia un fatto sopravvenuto giustificativo. Al fine di procedere alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento erogato dal genitore divorziato a favore del proprio figlio maggiorenne è necessario procedere a una valutazione comparativa della situazione economica di entrambi i genitori e non valutare soltanto quella di uno di loro. E' necessario valutare l'equilibrio economico fra gli ex coniugi anche in relazione all'assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni, ma non autosufficienti sotto il profilo economico, il cui importo deve risultare idoneo a garantire ai figli molteplici esigenze non solo sotto il profilo alimentare, ma anche per quanto attiene le necessità abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, in misura adeguata all'età e al tenore di vita della famiglia desumibile dalle risorse economiche di entrambi i genitori (v. Cass. civ., sez.VI, 29.12.2021, n. 41919). Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue. Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della IA l'asserita modifica tanto delle proprie Per_1 condizioni economiche quanto di quelle della ex coniuge idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio ed ha lamentato di fatto un peggioramento della propria situazione finanziaria a fronte di un miglioramento delle condizioni patrimoniali della ex coniuge. Dall'esame della documentazione depositata in giudizio, tuttavia, non emergono elementi dai quali desumere che vi sia stata un'effettiva modifica di fatto dell'assetto patrimoniale delle parti idonea a giustificare l'invocata riduzione. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni omettendo, invece, di fornire qualsivoglia chiarimento su quella che era la sua condizione economica e patrimoniale all'epoca della pronuncia di divorzio e omettendo, dunque, di provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quella valutata dal Tribunale al momento della pronuncia di divorzio. La sola perdita di attività lavorativa non costituisce elemento sufficiente per la modifica del contributo di mantenimento non avendo il ricorrente chiarito le ragioni dello stato di disoccupazione né se, a seguito della perdita del lavoro, si sia attivato per la ricerca di nuova occupazione. Non risulta, inoltre, l'asserito miglioramento delle condizioni economiche e reddituali dell'ex moglie essendosi, sul punto, il ricorrente è limitato ad affermare che la ex coniuge “è andata a vivere nella casa di proprietà dell'attuale marito, noto imprenditore locale, e quindi tale situazione le consente di soddisfare le proprie esigenze e quelle della IA , ormai maggiorenne, che Per_1 abita con la madre” (pag. 2 delle note scritte). La resistente, infatti, è priva di attività lavorativa e dunque di propri redditi e. inoltre, è tenuta a contribuire al mantenimento anche degli altri due figli nati dal nuovo matrimonio senza che, pertanto, la sua mutata pagina 4 di 7 condizione familiare abbia determinato alcun miglioramento delle proprie condizioni economiche da valutarsi rispetto alle esigenze della IA e in rapporto ai redditi Per_1
e capacità economiche dell'ex marito. Ne consegue che l'assenza di un reddito autonomo della è fatto dunque non contestato e la stessa, peraltro, la Pt_2 medesima sta provvedendo al mantenimento della IA in proporzione alle Per_1 proprie disponibilità, ossia assicurando le esigenze alimentari della stessa ed abitative e sostenendo tutte le spese straordinarie nell'inadempienza ( non contestata) dell'ex coniuge. Conclusivamente la domanda di riduzione del contributo di mantenimento per la IA va rigettata. Per_1
3.Il ricorrente ha chiesto che il versamento del contributo di mantenimento a suo carico sia versato direttamente alla IA . La domanda va rigettata in assenza di alcuna Per_1 sopravvenienza idonea a giustificare la modifica, tenuto conto della persistente relazione di convivenza di con la madre , della concorrente legittimazione da Per_1 parte della stessa e dell'as domanda da parte della IA. Si ricorda sul punto che , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.La concorrente legittimazione del genitore coabitante esclude che il genitore obbligato possa scegliere liberamente – in assenza di una richiesta in tal senso del figlio – il soggetto nei cui confronti adempiere, dovendosi presumere che la mancanza di una specifica domanda manifesti l'accettazione da parte del figlio dell'operato del genitore percipiente (cfr.in tale senso Cass. Civ. ord. n. 18008/2018, secondo cui: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”).Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che l'assegno di mantenimento va versato direttamente al figlio maggiorenne solamente in caso di sua esplicita domanda (v. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n. 27308 nella parte in cui dispone che: “Sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.). In applicazione di tali principi la domanda va dunque rigettata con conferma dell'obbligo di versamento del contributo alla signora . Pt_2
pagina 5 di 7 3. Il ricorrente ha chiesto che si provveda alla regolamentazione della spese straordinarie necessarie per la IA tra i due genitori. La domanda è fondata posto che nella sentenza di divorzio nulla è stato disposto sul punto ed è, invece, opportuno, anche al fine di alimentare situazioni di conflittualità provvedervi. Le spese straordinarie di natura scolastica, medica e ricreativa devono essere suddivise al 50% tra i due genitori con rimborso a favore dell'anticipatario solo previa concertazione e successiva documentazione, ad esclusione delle spese straordinarie urgenti e indifferibili che non consentano un preventivo e tempestivo concerto con l'ex coniuge, subordinandosi in tali casi il rimborso alla sola esibizione di idonea documentazione.
4. La domanda formulata dal ricorrente, infine, diretta a stabilire che il contributo di mantenimento per la IA dovrà intendersi revocato in caso di reperimento di Per_1 occupazione lavorativa è inammissibile non potendo statuirsi in via giudiziale su avvenimenti ipotetici e futuri, difettando peraltro l'interesse concreto ed attuale alla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione, dei parametri di cui al DM 147/22 dettati per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, nel rispetto dei minimi tariffari ma in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto dell'attività svolta dalle parti e con liquidazione delle fasi di studio e di trattazione e in assenza di fase decisoria propriamente detta in ragione della semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando così provvede : 1) Rigetta le domande di riduzione del contributo di mantenimento e di versamento diretto in favore della IA e per l'effetto conferma le statuizioni della Per_1 sentenza di divorzio;
2) Dispone – a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio - che le spese straordinarie dovranno ripartirsi secondo il regime ordinario, che comporta la partecipazione di ciascun coniuge nella misura del 50%, con rimborso a favore dell'anticipatario solo previa concertazione e successiva documentazione, ad esclusione delle spese straordinarie urgenti e indifferibili che non consentano un preventivo e tempestivo concerto con l'ex coniuge, subordinandosi in tali casi il rimborso alla sola esibizione di idonea documentazione.
3) Dichiara inammissibile ogni altra domanda
4) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida nella somma complessiva di euro 2000,00 ( euro 900,00 per fase di studio, euro 1100,00 per fase introduttiva) secondo i criteri indicati in motivazione, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.6.2025 – 30.6.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
pagina 6 di 7
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Giovanna Foti
pagina 7 di 7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04.04.2025, avente ad oggetto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Int. 06, elettivamente domiciliato in Perugia Via G. Tilli n. 54, presso l'Avv. Leone Guaragna, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente al ricorso (PEC: ; Fax: 075.5056278) ; Email_1
Ricorrente CONTRO DA , (C.F. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Br ia, Vi ius n. 52, elettivamente domiciliata in Perugia, Viandella Treggia 42/B, presso l'Avv. Luigi Luccarini, (Fax:
PEC: , che la rappresenta e difende P.IVA_1 Email_2 giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta Resistente
Conclusioni delle parti: per : Parte_1
“Nel merito: effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche delle condizioni come sopra indicate, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, modificare le condizioni di divorzio tra e Parte_1 Parte_2
come segue:
[...]
- ridurre l'assegno mensile di mantenimento dovuto dal sig. a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento della IA a quella Per_1 misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia;
- disporre che il sig. versi l'assegno di mantenimento direttamente in favore Pt_1 della IA , ormai divenuta maggiorenne. Per_1
pagina 1 di 7 - fissare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore stabilendo che il rimborso delle stesse sarà dovuto al coniuge che le ha anticipate solo ove preventivamente concordate e solo se documentate;
- disporre fin d'ora che il mantenimento non sarà più dovuto nel caso in cui la IA
trovi un'occupazione. Per_1
- Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Per Da : Controparte_1
“l'integr manda spiegata nel ricorso presentato da Parte_1
, con vittoria di spese e competenze professionali.”.
[...]
Sintetica esposizione ragioni della decisione 1.- Il IG. , con ricorso depositato il 18.11.2024, ha chiesto la modifica Parte_1 delle con di cui alla sentenza n. 583/2015, del 10.03.2014, dep. il 24.03.2015, a mezzo della quale il Tribunale Ordinario di Perugia dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, IG. e IG.ra , disponeva e Pt_1 Pt_2 confermava, in ordine alle condizioni accessorie, uto dell'o presidenziale del 19.11.20214. Per ciò che qui rileva, a mezzo di tale provvedimento, il Tribunale di Perugia statuiva che il dovesse corrispondere mensilmente all'odierna resistente, a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento della IA (all'epoca dei fatti minorenne), la somma di euro Per_1
350,00. Il ricorrente , a fondamento della domanda di revisione delle condizioni di divorzio, ha dedotto che:
- successivamente alla data di deposito della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale, la propria situazione economica sarebbe nettamente peggiorata, a causa della perdita del lavoro che avrebbe determinato una forte contrazione del reddito (v. all.6-7-8 del ricorso). In ragione di ciò, il medesimo non percepirebbe alcun reddito ma unicamente l'indennità mensile di disoccupazione (NASPI), pari a € 900,00 mensili in media (v. all. 9 del ricorso);
- ha dovuto farsi carico delle spese di locazione dell'unità abitativa dove attualmente vive, con un canone mensile da corrispondere pari di € 350,00, oltre le spese condominiali (v. all.5 del ricorso);
- le condizioni economiche della sig.ra sarebbero, invece, mutate in senso Pt_2 migliorativo: la stessa avrebbe contrat matrimonio e vivrebbe stabilmente presso l'abitazione di proprietà dell'odierno coniuge, unitamente alla IA , Per_1 ormai divenuta maggiorenne.Ha esposto che essendo mutate le condizioni coniugi ed essendo divenuta la di loro IA maggiorenne, l'assegno di mantenimento non è più da corrispondersi alla madre convivente ma direttamente alla IA. Ha chiesto, contestualmente, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dalla minor somma di euro 150,00 mensili. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha Parte_2 chiesto il rigetto delle domande. Ha dedotto, in partic upposti per le richieste modifiche sostenendo, quanto alla riduzione del contributo di mantenimento, che l'ex coniuge avrebbe percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente superiore a € 15.000,00, in aumento rispetto a quello degli anni precedenti;
l'assenza di documentazione idonea a a provare la perdita del lavoro e/o comunque le ragioni della perdita stessa (licenziamento da parte del datore di lavoro ovvero dimissioni volontarie). Ha inoltre esposto che : la locazione dell'immobile pagina 2 di 7 presso cui attualmente vive il ricorrente non costituisce circostanza sopravvenuta;
in ogni caso non è dato comprendere se le condizioni economiche del ricorrente siano deteriorate rispetto alla condizione valutata dal Tribunale al momento dell'adozione della sentenza divorzile con determinazione del contributo per il mantenimento della IA pari a € 350,00; la somma da corrispondere a titolo di mantenimento della IA
, aggiornata agli indici Istat, sarebbe pari all'attualità ad euro 420,00, somma Per_1 tavia, il ricorrente non ha mai corrisposto. Ha, inoltre, lamentato che il ricorrente si è reso inadempiente all'obbligo di versamento del contributo di mantenimento costringendola a presentare denuncia – querela per il reato di cui all'art. 570 c.p. da cui ha tratto origine il procedimento penale nr. 6475/2023 RG definito con decreto penale di condanna emesso in data 8.3.2024 a carico dell'ex coniuge alla pena di 6 mesi di reclusione ( convertita in multa) e che solo a seguito della pronuncia penale l'obbligato ha proceduto ai versamenti dovuti. Ha, infine, osservato che la circostanza di aver contratto nuovo matrimonio non costituisce circostanza sopravvenuta rilevante ai fini della determinazione del contributo di mantenimento della IA , Per_1 considerando che la madre svolge attività di casalinga e deve, inoltre, provvedere anche agli altri due figli nati dal nuovo matrimonio. Ha contestato le altre domande e quanto alla domanda di disciplina del regime delle spese straordinarie ha eccepito il difetto di interesse dovendo ritenersi, pur in assenza di espressa disciplina nella sentenza di divorzio, l'applicazione delle disposizioni generali che prevedono una suddivisione “ pro
– quota” al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli tra i genitori. La causa è stata istruita in via documentale e previo deposito di note conclusionali ed acquisizione di documentazione integrativa depositata dalle parti è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di riduzione del contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente va Per_1 rigettata. In via ge ricorda che l'art. 315-bis c.c. disciplina i diritti ed i doveri dei figli, tra cui quello di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.L'art. 316-ter c.c. chiarisce che il dovere di mantenimento deve essere adempiuto da ciascun genitore in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo. Sussistono poi modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minore (art. 337-ter) o un maggiorenne ma non indipendente economicamente (art. 337-septies).La giurisprudenza di legittimità ha esplicitato che il legislatore, nello stabilire il principio del concorso dei genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (cosa che, altrimenti, finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni — in tal senso intese — dei due obbligati (Cass. n. 10901/1991).Dunque, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, n. 32466 del pagina 3 di 7 22/11/2023).Ne consegue che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, n. 2536 del 26/01/2024). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-quinquies c.c. il genitore ha diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e delle modalità del contributo: ciò è consentito allorquando vi sia un fatto sopravvenuto giustificativo. Al fine di procedere alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento erogato dal genitore divorziato a favore del proprio figlio maggiorenne è necessario procedere a una valutazione comparativa della situazione economica di entrambi i genitori e non valutare soltanto quella di uno di loro. E' necessario valutare l'equilibrio economico fra gli ex coniugi anche in relazione all'assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni, ma non autosufficienti sotto il profilo economico, il cui importo deve risultare idoneo a garantire ai figli molteplici esigenze non solo sotto il profilo alimentare, ma anche per quanto attiene le necessità abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, in misura adeguata all'età e al tenore di vita della famiglia desumibile dalle risorse economiche di entrambi i genitori (v. Cass. civ., sez.VI, 29.12.2021, n. 41919). Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue. Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della IA l'asserita modifica tanto delle proprie Per_1 condizioni economiche quanto di quelle della ex coniuge idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la sentenza di divorzio ed ha lamentato di fatto un peggioramento della propria situazione finanziaria a fronte di un miglioramento delle condizioni patrimoniali della ex coniuge. Dall'esame della documentazione depositata in giudizio, tuttavia, non emergono elementi dai quali desumere che vi sia stata un'effettiva modifica di fatto dell'assetto patrimoniale delle parti idonea a giustificare l'invocata riduzione. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni omettendo, invece, di fornire qualsivoglia chiarimento su quella che era la sua condizione economica e patrimoniale all'epoca della pronuncia di divorzio e omettendo, dunque, di provare il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quella valutata dal Tribunale al momento della pronuncia di divorzio. La sola perdita di attività lavorativa non costituisce elemento sufficiente per la modifica del contributo di mantenimento non avendo il ricorrente chiarito le ragioni dello stato di disoccupazione né se, a seguito della perdita del lavoro, si sia attivato per la ricerca di nuova occupazione. Non risulta, inoltre, l'asserito miglioramento delle condizioni economiche e reddituali dell'ex moglie essendosi, sul punto, il ricorrente è limitato ad affermare che la ex coniuge “è andata a vivere nella casa di proprietà dell'attuale marito, noto imprenditore locale, e quindi tale situazione le consente di soddisfare le proprie esigenze e quelle della IA , ormai maggiorenne, che Per_1 abita con la madre” (pag. 2 delle note scritte). La resistente, infatti, è priva di attività lavorativa e dunque di propri redditi e. inoltre, è tenuta a contribuire al mantenimento anche degli altri due figli nati dal nuovo matrimonio senza che, pertanto, la sua mutata pagina 4 di 7 condizione familiare abbia determinato alcun miglioramento delle proprie condizioni economiche da valutarsi rispetto alle esigenze della IA e in rapporto ai redditi Per_1
e capacità economiche dell'ex marito. Ne consegue che l'assenza di un reddito autonomo della è fatto dunque non contestato e la stessa, peraltro, la Pt_2 medesima sta provvedendo al mantenimento della IA in proporzione alle Per_1 proprie disponibilità, ossia assicurando le esigenze alimentari della stessa ed abitative e sostenendo tutte le spese straordinarie nell'inadempienza ( non contestata) dell'ex coniuge. Conclusivamente la domanda di riduzione del contributo di mantenimento per la IA va rigettata. Per_1
3.Il ricorrente ha chiesto che il versamento del contributo di mantenimento a suo carico sia versato direttamente alla IA . La domanda va rigettata in assenza di alcuna Per_1 sopravvenienza idonea a giustificare la modifica, tenuto conto della persistente relazione di convivenza di con la madre , della concorrente legittimazione da Per_1 parte della stessa e dell'as domanda da parte della IA. Si ricorda sul punto che , secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione.La concorrente legittimazione del genitore coabitante esclude che il genitore obbligato possa scegliere liberamente – in assenza di una richiesta in tal senso del figlio – il soggetto nei cui confronti adempiere, dovendosi presumere che la mancanza di una specifica domanda manifesti l'accettazione da parte del figlio dell'operato del genitore percipiente (cfr.in tale senso Cass. Civ. ord. n. 18008/2018, secondo cui: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”).Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che l'assegno di mantenimento va versato direttamente al figlio maggiorenne solamente in caso di sua esplicita domanda (v. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n. 27308 nella parte in cui dispone che: “Sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.). In applicazione di tali principi la domanda va dunque rigettata con conferma dell'obbligo di versamento del contributo alla signora . Pt_2
pagina 5 di 7 3. Il ricorrente ha chiesto che si provveda alla regolamentazione della spese straordinarie necessarie per la IA tra i due genitori. La domanda è fondata posto che nella sentenza di divorzio nulla è stato disposto sul punto ed è, invece, opportuno, anche al fine di alimentare situazioni di conflittualità provvedervi. Le spese straordinarie di natura scolastica, medica e ricreativa devono essere suddivise al 50% tra i due genitori con rimborso a favore dell'anticipatario solo previa concertazione e successiva documentazione, ad esclusione delle spese straordinarie urgenti e indifferibili che non consentano un preventivo e tempestivo concerto con l'ex coniuge, subordinandosi in tali casi il rimborso alla sola esibizione di idonea documentazione.
4. La domanda formulata dal ricorrente, infine, diretta a stabilire che il contributo di mantenimento per la IA dovrà intendersi revocato in caso di reperimento di Per_1 occupazione lavorativa è inammissibile non potendo statuirsi in via giudiziale su avvenimenti ipotetici e futuri, difettando peraltro l'interesse concreto ed attuale alla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione, dei parametri di cui al DM 147/22 dettati per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, nel rispetto dei minimi tariffari ma in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto dell'attività svolta dalle parti e con liquidazione delle fasi di studio e di trattazione e in assenza di fase decisoria propriamente detta in ragione della semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando così provvede : 1) Rigetta le domande di riduzione del contributo di mantenimento e di versamento diretto in favore della IA e per l'effetto conferma le statuizioni della Per_1 sentenza di divorzio;
2) Dispone – a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio - che le spese straordinarie dovranno ripartirsi secondo il regime ordinario, che comporta la partecipazione di ciascun coniuge nella misura del 50%, con rimborso a favore dell'anticipatario solo previa concertazione e successiva documentazione, ad esclusione delle spese straordinarie urgenti e indifferibili che non consentano un preventivo e tempestivo concerto con l'ex coniuge, subordinandosi in tali casi il rimborso alla sola esibizione di idonea documentazione.
3) Dichiara inammissibile ogni altra domanda
4) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida nella somma complessiva di euro 2000,00 ( euro 900,00 per fase di studio, euro 1100,00 per fase introduttiva) secondo i criteri indicati in motivazione, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.6.2025 – 30.6.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
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Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.ssa Giovanna Foti
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