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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13890/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Mazzi come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano, via Pecchio, 9 presso lo studio del difensore ricorrente contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 convenuto
OGGETTO: altre controversie in materia previdenziale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 novembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti dell' le conclusioni di seguito CP_2 riportate:
Voglia il Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con sede
[...] legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale in MILANO, via Savarè,1, a pagare al ricorrente la somma di € 4.649,12 a titolo di TFR, oltre oneri accessori a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla cessazione del rapporto alla data di presentazione del ricorso giudiziario o al soddisfo, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. Ex art. 93 c.pc.,
a favore del sott. Avv. Antistatario.
Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della CP_2
Soc. debitrice comprensive di interessi e rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui non riconosce gli oneri CP_2 accessori sul T.F.R.”
Deduceva parte ricorrente:
-di aver lavorato quale impiegato di III livello alle dipendenze della società Ortofrutta Stomeo dal 1 settembre 1998 al 30 aprile 2007, senza aver percepito, alla fine del rapporto, il pagamento del TFR, salvo alcuni acconti con un residuo credito di €
4649,12;
-di aver, in assenza di un pagamento spontaneo, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (Tribunale di Milano, decreto n. 36/08) contro la società debitrice;
-di aver notificato il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, alla società datrice di lavoro e una richiesta di pignoramento che, tuttavia, il 19 agosto 2008 dava esito negativo;
-che il 24 febbraio 2015, aveva inoltrato domanda di pagamento al Fondo di Garanzia presso l' domanda però rigettata sull'assunto dell'estinzione del credito per CP_2 intervenuta prescrizione;
-di aver presentato ricorso al Comitato provinciale Inps e, in assenza di una risposta, di aver presentato ricorso all'autorità giudiziaria;
-che il Tribunale di Milano prima e poi la locale Corte d'Appello avevano rigettato il ricorso sul presupposto della mancata prova della non assogettabilità a fallimento della società;
-che la Cassazione, invece, accoglieva il ricorso con rinvio alla Corte d'appello che, nuovamente, rigettava il ricorso per le medesime ragioni;
-che aveva poi presentato ricorso per ottenere la liquidazione giudiziale della società debitrice, ricorso rigettato in quanto la società risultava cancellata da otto anni;
-di aver, compiutamente fornito la prova della non assogettabilità della società al fallimento (liquidazione giudiziale) e quindi di aver presentato nuova domanda all' anche questa rigettata. CP_2
In questa sede il sig. chiede la condanna dell' al pagamento del TFR, Pt_1 CP_2 sull'assunto che la società sua datrice di lavoro non fosse assoggettabile alle procedure concorsuali, avesse un patrimonio del tutto incapiente ed il credito non sia prescritto.
Si è costituito l' eccependo il giudicato e, quindi, l'improponibilità del ricorso CP_2 sull'assunto che la sentenza della Corte d'Appello n. 1067/20, resa nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che rigettava la domanda del sig. per il pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, è passata in Pt_1 giudicato;
che, quindi, la domanda del 27.09.24, al Fondo di Garanzia deve ritenersi mera reiterazione di una domanda già esaminata e decisa;
che, per tali ragioni, l' CP_2 ha respinto la domanda presentata in data 27 settembre 2024.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 31 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di giudicato è fondata e, per tale sola ragione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, con la quale veniva disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, il sig. proponendo ricorso per Pt_1 riassunzione, formulava le seguenti conclusioni:
“In totale riforma della sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano in ossequio ai principi della sentenza 11531/2020 della CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, ex art 346 cpc., così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione :
1) condannare l Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con
[...] sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in MILANO, a pagare al sig la somma di € 4649,12 per TFR, oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario.
2) Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze CP_2 della debitrice comprensive di rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui non riconosce gli oneri accessori sul TFR”. CP_2
Il confronto tra le conclusioni rassegnate davanti alla Corte d'appello e sulle quali è stata pronunciata la sentenza n. 1067/20 e quelle portate al cospetto del giudicante con l'odierno ricorso manifesta la totale sovrapponibilità tra i due petita.
Ciò che oggi il sig. domanda con l'odierno ricorso è del tutto identico a quanto Pt_1 dallo stesso domandato nel giudizio conclusosi con la predetta pronuncia già passata in giudicato.
Le identiche conclusioni nascono poi dai medesimi fatti costitutivi;
nel procedimento già definito e nel presente, il sig. ha domandato e domanda la condanna del Pt_1
Fondo di garanzia presso l' al pagamento del TFR residuo maturato in costanza CP_2 del rapporto subordinato intrattenuto con la società Ortofrutta Stomeo s.r.l. e mai pagatogli sull'assunto della non assogettabilità della società alle procedure concorsuali.
Identica la somma pretesa.
Nella consapevolezza che il diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo non nasce dall'interruzione del rapporto, ma dalla sussistenza dei presupposti previsi dall'art 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, va rimarcato come la questione della non assogettabilità della società datrice di lavoro al fallimento (ora liquidazione giudiziale) era già stata oggetto di tutti i gradi del precedente giudizio e finanche della pronuncia della Corte d'appello già richiamata e passata in giudicato.
In quel caso, la Corte aveva rigettato il ricorso sull'assunto che il ricorrente non avesse fornito sufficiente prova di tale presupposto.
Il fatto che, successivamente e precisamente il 18 luglio 2024, il Tribunale Fallimentare di Milano abbia stabilito la non assogettabilità della alla liquidazione Parte_2 giudiziale non vale a superare il limite del giudicato.
Il perimetro dello stesso è dato dagli elementi identificativi della domanda, ovvero il medesimo petitum e la medesima causa petendi, oltre che dalle parti processuali.
Nella fattispecie, pacifica l'identità delle parti coinvolte nei precedenti giudizi e in quello pendente, quanto alla domanda, come si è già detto risulta piena identità tra quanto già domandato e scrutinato e quanto qui chiesto.
L'intervento di una pronuncia che, in via principale e non incidentale, ha stabilito la non assogettabilità della società alla liquidazione giudiziale non vale a mutare ed innovare la domanda, quanto semmai a integrare la prova che la Corte d'appello aveva ritenuto mancante o insufficiente.
Quanto poi al pignoramento, lo stesso risulta risalire a data anteriore al giudizio già definito con autorità di giudicato.
In conclusione, non si ravvedono elementi di discontinuità o di novità tra la domanda qui presentata ed altra domanda già oggetto di precedente giudizio intercorso tra le stesse parti e deciso, con sentenza avente forza di giudicato.
Tale essendo la conclusione alla quale si deve giungere, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-spese compensate
Milano, 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Mazzi come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano, via Pecchio, 9 presso lo studio del difensore ricorrente contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 convenuto
OGGETTO: altre controversie in materia previdenziale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 novembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti dell' le conclusioni di seguito CP_2 riportate:
Voglia il Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis e previe declaratorie tutte di legge, condannare l' Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con sede
[...] legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale in MILANO, via Savarè,1, a pagare al ricorrente la somma di € 4.649,12 a titolo di TFR, oltre oneri accessori a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla cessazione del rapporto alla data di presentazione del ricorso giudiziario o al soddisfo, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. Ex art. 93 c.pc.,
a favore del sott. Avv. Antistatario.
Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della CP_2
Soc. debitrice comprensive di interessi e rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui non riconosce gli oneri CP_2 accessori sul T.F.R.”
Deduceva parte ricorrente:
-di aver lavorato quale impiegato di III livello alle dipendenze della società Ortofrutta Stomeo dal 1 settembre 1998 al 30 aprile 2007, senza aver percepito, alla fine del rapporto, il pagamento del TFR, salvo alcuni acconti con un residuo credito di €
4649,12;
-di aver, in assenza di un pagamento spontaneo, chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (Tribunale di Milano, decreto n. 36/08) contro la società debitrice;
-di aver notificato il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, alla società datrice di lavoro e una richiesta di pignoramento che, tuttavia, il 19 agosto 2008 dava esito negativo;
-che il 24 febbraio 2015, aveva inoltrato domanda di pagamento al Fondo di Garanzia presso l' domanda però rigettata sull'assunto dell'estinzione del credito per CP_2 intervenuta prescrizione;
-di aver presentato ricorso al Comitato provinciale Inps e, in assenza di una risposta, di aver presentato ricorso all'autorità giudiziaria;
-che il Tribunale di Milano prima e poi la locale Corte d'Appello avevano rigettato il ricorso sul presupposto della mancata prova della non assogettabilità a fallimento della società;
-che la Cassazione, invece, accoglieva il ricorso con rinvio alla Corte d'appello che, nuovamente, rigettava il ricorso per le medesime ragioni;
-che aveva poi presentato ricorso per ottenere la liquidazione giudiziale della società debitrice, ricorso rigettato in quanto la società risultava cancellata da otto anni;
-di aver, compiutamente fornito la prova della non assogettabilità della società al fallimento (liquidazione giudiziale) e quindi di aver presentato nuova domanda all' anche questa rigettata. CP_2
In questa sede il sig. chiede la condanna dell' al pagamento del TFR, Pt_1 CP_2 sull'assunto che la società sua datrice di lavoro non fosse assoggettabile alle procedure concorsuali, avesse un patrimonio del tutto incapiente ed il credito non sia prescritto.
Si è costituito l' eccependo il giudicato e, quindi, l'improponibilità del ricorso CP_2 sull'assunto che la sentenza della Corte d'Appello n. 1067/20, resa nel giudizio riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, che rigettava la domanda del sig. per il pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia, è passata in Pt_1 giudicato;
che, quindi, la domanda del 27.09.24, al Fondo di Garanzia deve ritenersi mera reiterazione di una domanda già esaminata e decisa;
che, per tali ragioni, l' CP_2 ha respinto la domanda presentata in data 27 settembre 2024.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 31 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di giudicato è fondata e, per tale sola ragione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, con la quale veniva disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, il sig. proponendo ricorso per Pt_1 riassunzione, formulava le seguenti conclusioni:
“In totale riforma della sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano in ossequio ai principi della sentenza 11531/2020 della CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, ex art 346 cpc., così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione :
1) condannare l Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te pro tempore Presidente in carica, con
[...] sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 e sede provinciale competente in MILANO, a pagare al sig la somma di € 4649,12 per TFR, oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto alla data di pagamento, o di quella diversa ,più esatta somma, anche maggiore, che risultasse dovuta , oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese., diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario.
2) Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze CP_2 della debitrice comprensive di rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento nella parte in cui non riconosce gli oneri accessori sul TFR”. CP_2
Il confronto tra le conclusioni rassegnate davanti alla Corte d'appello e sulle quali è stata pronunciata la sentenza n. 1067/20 e quelle portate al cospetto del giudicante con l'odierno ricorso manifesta la totale sovrapponibilità tra i due petita.
Ciò che oggi il sig. domanda con l'odierno ricorso è del tutto identico a quanto Pt_1 dallo stesso domandato nel giudizio conclusosi con la predetta pronuncia già passata in giudicato.
Le identiche conclusioni nascono poi dai medesimi fatti costitutivi;
nel procedimento già definito e nel presente, il sig. ha domandato e domanda la condanna del Pt_1
Fondo di garanzia presso l' al pagamento del TFR residuo maturato in costanza CP_2 del rapporto subordinato intrattenuto con la società Ortofrutta Stomeo s.r.l. e mai pagatogli sull'assunto della non assogettabilità della società alle procedure concorsuali.
Identica la somma pretesa.
Nella consapevolezza che il diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo non nasce dall'interruzione del rapporto, ma dalla sussistenza dei presupposti previsi dall'art 2 legge 29 maggio 1982 n. 297, va rimarcato come la questione della non assogettabilità della società datrice di lavoro al fallimento (ora liquidazione giudiziale) era già stata oggetto di tutti i gradi del precedente giudizio e finanche della pronuncia della Corte d'appello già richiamata e passata in giudicato.
In quel caso, la Corte aveva rigettato il ricorso sull'assunto che il ricorrente non avesse fornito sufficiente prova di tale presupposto.
Il fatto che, successivamente e precisamente il 18 luglio 2024, il Tribunale Fallimentare di Milano abbia stabilito la non assogettabilità della alla liquidazione Parte_2 giudiziale non vale a superare il limite del giudicato.
Il perimetro dello stesso è dato dagli elementi identificativi della domanda, ovvero il medesimo petitum e la medesima causa petendi, oltre che dalle parti processuali.
Nella fattispecie, pacifica l'identità delle parti coinvolte nei precedenti giudizi e in quello pendente, quanto alla domanda, come si è già detto risulta piena identità tra quanto già domandato e scrutinato e quanto qui chiesto.
L'intervento di una pronuncia che, in via principale e non incidentale, ha stabilito la non assogettabilità della società alla liquidazione giudiziale non vale a mutare ed innovare la domanda, quanto semmai a integrare la prova che la Corte d'appello aveva ritenuto mancante o insufficiente.
Quanto poi al pignoramento, lo stesso risulta risalire a data anteriore al giudizio già definito con autorità di giudicato.
In conclusione, non si ravvedono elementi di discontinuità o di novità tra la domanda qui presentata ed altra domanda già oggetto di precedente giudizio intercorso tra le stesse parti e deciso, con sentenza avente forza di giudicato.
Tale essendo la conclusione alla quale si deve giungere, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara l'inammissibilità del ricorso;
-spese compensate
Milano, 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia