Ordinanza collegiale 3 luglio 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 04/06/2025, n. 10848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10848 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10848/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6560 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica del 13 maggio 2024, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, nel settore di impiego sicurezza cibernetica, a causa di una «Alterazione della composizione corporea (PBF 26.9%)»;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato nel settore di impiego della sicurezza cibernetica, indetto con decreto del Capo della Polizia del 15 febbraio 2024, a causa dell’ «alterazione della composizione corporea (PBF 26,9%), ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella “A” del D.P.R. n. 207 del 17/12/2015» , rilevata in data 13 maggio 2024.
2. Insorto avverso l’esclusione con contestuale proposizione della domanda cautelare, il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto da questo T.a.r. a verificazione con ordinanza del 3 luglio 2024, n. 13467, all’esito della quale l’indice di massa grassa è risultato pari al 23% e, quindi, compatibile con i valori previsti dall’art. 3 del d.P.R. 207/2015.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
4. Con ordinanza del 7 novembre 2024, n. 5025, il ricorrente è stato, pertanto, ammesso, in via cautelare, alle ulteriori fasi della procedura.
5. In data 3 febbraio 2025 l’amministrazione resistente ha depositato il verbale n. 77 del 9 gennaio 2025, nel quale è attestato il mancato conseguimento dell’idoneità agli accertamenti attitudinali, avverso il quale il sig. -OMISSIS- ha dichiarato, con memoria depositata in data 21 febbraio 2025, di non voler proporre impugnazione, segnalando di non avere più interesse alla decisione del ricorso e insistendo per la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
7. Considerato che la richiesta depositata dal difensore del ricorrente, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Data la pronuncia in rito le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.