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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Cono Corrado, che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1
pagina 1 di 12 - accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non riconducibilità
al portiere dello stabile della sottoscrizione apposta al documento rappresentato dalle ricevute di ritorno
Contr delle raccomandate con le quali asserisce di aver notificato gli avvisi TNN01D100098/2018 e
TNN01D1001100/2018;
- accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non riconducibilità ad alcun impiegato al servizio del sig. della sottoscrizione apposta al Parte_1
Contr documento rappresentato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale asserisce di aver notificato l'avviso TNN01D100193/2019;
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o
Contr annullabile le sottoscrizioni delle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali sostiene di aver notificato gli atti qui impugnati
Contr
- escludere i documenti relativi alle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali sostiene di aver notificato gli atti qui impugnati dalle fonti probatorie introdotte dall' CP_1
nel proprio intervento volontario nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
[...]
di Milano rg. N. 1682/2024 con la quale è stata notificata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nell'interesse della convenuta di Voglia Controparte_1 CP_1
il Tribunale,
In via preliminare: dichiarare nulla la citazione per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici correlati a plurime e scollegate querele di falso;
pagina 2 di 12 Dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c e per mancata notifica dell'atto al Pubblico Ministero territorialmente competente;
Dichiarare inammissibile l'azione per carenza del requisito della procura specifica e per mancata evocatio in ius del Pubblico Ministero;
Nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 ottobre 2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l' proponendo querela di falso Controparte_3
avverso le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n.
TNN01D100193/2019 dell' di cui aveva avuto conoscenza solo nel corso del Controparte_1
successivo giudizio di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (RG
1682/2024) dell'intimazione di pagamento n. 068 2023 90306268, notificatagli in data 05.01.2024
dall' , allorquando i documenti in questione erano stati prodotti con Controparte_4
l'atto di intervento volontario della convenuta. Il giudizio tributario era, poi, stato definito in primo grado con la sentenza n. 3538/2024 depositata in cancelleria in data 04.09.2024.
A fondamento della domanda sosteneva, in particolare, con riferimento agli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative agli accertamenti tributari n. TNN01D100098/2018 e n. TNN01D100110/2018,
pagina 3 di 12 la falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti dal sedicente portiere, dal momento che, come confermato dall'amministratore, sin dal 2011 non era attivo alcun servizio di portineria presso lo stabile di Via Boschetti, n. 7 a Milano.
Con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'accertamento tributario n.
TNN01D100193/2019, sosteneva la falsità della sottoscrizione apposta da un soggetto qualificatosi come “Impiegata”, mentre lui, libero professionista, non aveva mai avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, tantomeno addetto alla ricezione delle notificazioni.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai tre avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n.
TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019, prodotti con l'atto di intervento volontario depositato dall' nel giudizio incardinato dinanzi alla Controparte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (RG 1682/2024).
Nel costituirsi in giudizio di eccepiva, Controparte_1 CP_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità della querela di falso sotto il profilo del difetto di valida procura speciale e della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, parte necessaria del giudizio ai sensi degli art. 221 comma 3 e 70 c.p.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sulla qualificazione di portiere o dipendente del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art.
pagina 4 di 12 2700 c.c., in quanto non sono frutto della diretta percezione dell'agente postale notificatore ma sono tratte dalle dichiarazioni a lui rese dal soggetto al momento della recezione.
Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione di validità delle notificazioni, come tale rimessa alla valutazione del giudice di tributario, riguardando la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto gli atti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda dell'attore.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice istruttore, rilevato che la procura alle liti allegata all'atto di citazione risultava rilasciata solo per il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria e che il riferimento al procedimento per querela di falso non valeva a connotarla come procura speciale ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c. rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale, ordinava il deposito da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di una procura speciale riferita in modo specifico al giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 221
comma 2 c.p.c.
All'udienza di trattazione la difesa dell'attore ha precisato di aver sostenuto sin dall'inizio che nessun soggetto poteva aver sottoscritto le cartoline qualificandosi come portiere o impiegata, trattandosi di figure inesistenti: le notifiche risultavano, infatti, eseguite presso l'abitazione dell'attore, sprovvista del servizio di portineria, e non presso la sede del suo studio professionale, così che nessun impiegato poteva aver ricevuto il plico. Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie dell'attore, tratteneva la causa in decisione.
****
Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito inopinatamente pagina 5 di 12 riproposte dall'ente convenuto al momento della precisazione delle conclusioni senza tener conto della successiva evoluzione degli eventi processuali.
Innanzitutto, può certamente ritenersi superata l'eccezione formulata dall'ente convenuto in ordine al difetto di procura speciale relativa al presente giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c., avendo l'attore sanato il vizio rilevato d'ufficio dal giudice entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 a lui assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 7.1.2025.
Allo stesso modo è superata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio ai sensi degli artt. 221 comma 3 e 70 c.p.c. - dal momento che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente comunicato da parte della cancelleria per il suo intervento necessario al Pubblico Ministero
che, in data 5.11.2024, vi ha apposto il visto.
Priva di fondamento, infine, deve essere ritenuta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. che, come noto, presuppone la mancanza dell'allegazione dei fatti costitutivi dell'azione proposta e non la semplice insufficienza o contraddittorietà della deduzione che, al più, può costituire, ove non sanata con la precisazione dei fatti nella prima memoria di trattazione, motivo di infondatezza della domanda.
Ciò premesso, la querela di falso proposta dall'attore sostenendo la falsità delle tre sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n.
TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019, da soggetti qualificatisi,
rispettivamente, come “portiere” e “impiegata” è inammissibile.
pagina 6 di 12 Come noto, la querela di falso civile ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti ed è ammissibile solo avverso le dichiarazioni o attestazioni del pubblico ufficiale che siano coperte dalla pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La norma richiamata prevede, in particolare, che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti, circostanze, queste, che costituiscono il cosiddetto estrinseco dell'atto pubblico. L'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., quindi, copre solo gli elementi estrinseci dell'atto redatto dal pubblico ufficiale e non il loro contenuto intrinseco, ossia la loro veridicità sostanziale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata
agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del
medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei
limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel
menzionato atto dalle parti” (Cass. 25.7.2019, n. 20214).
Nel caso di specie l'attore ha dedotto, con riferimento agli avvisi di ricevimento delle Parte_1
raccomandate relative agli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018 del 28.9.2018 e n.
TNN01D100110/2018 13.6.2018, la falsità delle sottoscrizioni apposte nella parte dei documenti sottostante alla casella barrata recante la dicitura “Portiere dello stabile in assenza del destinatario e di
persone abilitate”, riferito allo stabile di Via Boschetti n. 7, nello spazio riservato alla “firma del
destinatario o della persona abilitata”, sostenendo, a motivo di falsità, che nessuno avrebbe potuto apporre la sottoscrizione nella qualità di portiere in quanto “l'immobile di via Boschetti, n. 7, alla data
pagina 7 di 12 delle notifiche di cui ai punti 3 a) e 3 b) non era provvisto di servizio di portierato” (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
Con riferimento, invece, all'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'accertamento fiscale n. del 16.9.2019, ha dedotto la falsità della CodiceFiscale_1
sottoscrizione apposta nella parte inferiore del documento impugnato, nello spazio riservato alla “firma
del destinatario o della persona abilitata”, al di sotto della casella barrata relativa al soggetto “Al
servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni ”, qualificata specificamente come
“impiegata”, sostenendo, a motivo di falsità, che nessuno avrebbe potuto apporre la sottoscrizione impugnata in quanto “il dott. titolare di partita iva quale consulente informatico, non ha mai Pt_1
avuto alcuna persona alle proprie dipendenze” (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
Secondo la prospettazione dell'attore, la falsità delle sottoscrizioni impugnate sarebbe desumibile dalla circostanza che presso l'indirizzo del destinatario non esisteva alcun soggetto che rivestiva la qualificazione di “portiere” o “impiegata” indicata dall'agente postale notificatore e che, quindi,
avrebbe potuto apporre la propria firma in tale veste.
Le contestazioni mosse dal in ordine alla falsità dei documenti impugnati, in realtà, non Pt_1
attengono alla paternità delle sottoscrizioni impugnate rispetto al soggetto che le ha apposte - a prescindere da ogni questione di ammissibilità della querela di falso avverso la sottoscrizione di un terzo - ma alla qualificazione soggettiva del consegnatario del plico indicata dal pubblico ufficiale sulla base delle dichiarazioni resegli, coperte da pubblica fede solo con riferimento all'estrinseco della dichiarazione ma non certo con riferimento alla sua veridicità.
Tanto è vero, che l'attore non ha mai neanche allegato l'identità del soggetto che ha in concreto sottoscritto gli avvisi di ricevimento in questione e, in mancanza dell'identificazione del soggetto che pagina 8 di 12 ha apposto la firma, non si vede come possa sostenerne la non autenticità. E l'eventuale erroneità della qualifica spesa dal soggetto che ha indubbiamente apposto la sottoscrizione non è un elemento che necessariamente comporti la falsità della sua firma, ben potendo trattarsi della firma autentica di un soggetto che non riveste la qualifica enunciata.
In sintesi, l'attore senza avere contezza dell'identità del soggetto che indubbiamente esiste ed ha firmato l'avviso di ricevimento, ha essenzialmente tacciato di falsità la firma autentica apposta da un soggetto erroneamente qualificatosi “portiere” o “impiegata” così finendo per contestarne la qualifica.
E, del resto, tale prospettazione risulta inequivocabilmente dalle stesse affermazioni rese dall'attore, il quale ha chiarito, nella propria memoria ex art. 171– ter comma 1, n.1 c.p.c. che “In buona sostanza si
contesta, con il presente giudizio l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto, dal
momento che nel caso di specie (notifica AG) il postino svolge direttamente l'attività di identificazione
di tale soggetto” (v. memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 di parte attrice), precisando all'udienza di trattazione del 13 maggio 2025 “di aver contestato sin dall'inizio che nessuno può aver sottoscritto le
cartoline come portiere o impiegata, trattandosi di soggetti inesistenti”.
L'attore ha così contestato, nella sostanza, la veridicità della qualifica del consegnatario delle missive indicata negli avvisi di ricevimento impugnati dall'agente postale notificatore, che non è coperta da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., ma costituisce questione di validità della notificazione,
rimessa alla valutazione del giudice tributario.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione consegnata al portiere, “la mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l'abitazione
del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia
dell'atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di pagina 9 di 12 notificazione in ordine all'esistenza di tale rapporto non è dotata di quella piena efficacia probatoria
che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso” (v. Cass. 18.1.2017, n.
1197).
Tale principio, in particolare, vale in tutti casi di contestazione della veridicità della qualifica del soggetto ricevente l'atto diverso dal destinatario, e quindi anche del soggetto “al servizio del
destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”.
La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale, la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco e, quindi, non alla loro veridicità
sostanziale.
E in particolare, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'insegnamento secondo cui
“non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione
del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono
frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di
indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere
superata solo con la prova contraria” (cfr. Cass. 20.7.1999, n. 7763; Cass. 11.4.2000, n. 4590; Cass.
28.6.2000, n. 8799).
La qualificazione soggettiva del consegnatario dell'atto non è frutto della diretta percezione dell'agente postale notificatore, il quale si limita, semplicemente, a ricevere la dichiarazione di costui di rivestire quella particolare qualifica e ad indicarla nell'avviso di ricevimento della raccomandata, senza identificare il dichiarante né verificare la corrispondenza al vero delle sue affermazioni. E solo la circostanza del rilascio di tale dichiarazione è coperta da pubblica fede. pagina 10 di 12 Nel caso in esame, quindi, è dotato della particolare efficacia prevista dall'art. 2700 c.c. soltanto l'estrinseco dell'atto, ossia la circostanza che presso l'indirizzo del destinatario qualcuno abbia firmato la recezione del plico raccomandato dichiarando all'agente postale notificatore, che ne ha fatto menzione nell'atto impugnato, di rivestire la qualifica, rispettivamente, di “portiere” e di “impiegata”,
e non anche che tali affermazioni siano intrinsecamente veritiere.
Le censure formulate dall'attore attengono, invece, alla veridicità intrinseca delle attestazioni dell'agente postale notificatore inerenti alla qualificazione del soggetto diverso dal destinatario -
portiere o impiegata - a cui è stato materialmente consegnato l'atto notificato, che non sono coperte dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e possono, quindi, essere contestate con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento. E ogni questione in ordine alla presunta non corretta qualificazione del consegnatario del plico raccomandato inerisce alla validità della notificazione la cui valutazione è rimessa al giudice del merito.
In conclusione, quindi, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019
impugnati dall'attore non recano affatto sottoscrizioni false, ma tre firme autentiche apposte da soggetti non identificati dall'attore, qualificatisi all'agente postale notificatore come “portiere” ed “impiegata”
con affermazioni non coperte da pubblica fede che possono essere contestate con ogni mezzo di prova.
La querela di falso proposta dall'attore deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7616,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 35780/2024 promossa da Parte_1
contro con atto Controparte_1
di citazione notificato il 4.10.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attore
2) condanna l'attore al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che liquida in
€ 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Cono Corrado, che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1
pagina 1 di 12 - accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non riconducibilità
al portiere dello stabile della sottoscrizione apposta al documento rappresentato dalle ricevute di ritorno
Contr delle raccomandate con le quali asserisce di aver notificato gli avvisi TNN01D100098/2018 e
TNN01D1001100/2018;
- accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o la non riconducibilità ad alcun impiegato al servizio del sig. della sottoscrizione apposta al Parte_1
Contr documento rappresentato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale asserisce di aver notificato l'avviso TNN01D100193/2019;
- dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o
Contr annullabile le sottoscrizioni delle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali sostiene di aver notificato gli atti qui impugnati
Contr
- escludere i documenti relativi alle ricevute di ritorno delle raccomandate con le quali sostiene di aver notificato gli atti qui impugnati dalle fonti probatorie introdotte dall' CP_1
nel proprio intervento volontario nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
[...]
di Milano rg. N. 1682/2024 con la quale è stata notificata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nell'interesse della convenuta di Voglia Controparte_1 CP_1
il Tribunale,
In via preliminare: dichiarare nulla la citazione per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici correlati a plurime e scollegate querele di falso;
pagina 2 di 12 Dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c e per mancata notifica dell'atto al Pubblico Ministero territorialmente competente;
Dichiarare inammissibile l'azione per carenza del requisito della procura specifica e per mancata evocatio in ius del Pubblico Ministero;
Nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 ottobre 2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio l' proponendo querela di falso Controparte_3
avverso le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n.
TNN01D100193/2019 dell' di cui aveva avuto conoscenza solo nel corso del Controparte_1
successivo giudizio di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (RG
1682/2024) dell'intimazione di pagamento n. 068 2023 90306268, notificatagli in data 05.01.2024
dall' , allorquando i documenti in questione erano stati prodotti con Controparte_4
l'atto di intervento volontario della convenuta. Il giudizio tributario era, poi, stato definito in primo grado con la sentenza n. 3538/2024 depositata in cancelleria in data 04.09.2024.
A fondamento della domanda sosteneva, in particolare, con riferimento agli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative agli accertamenti tributari n. TNN01D100098/2018 e n. TNN01D100110/2018,
pagina 3 di 12 la falsità delle sottoscrizioni apposte ai documenti dal sedicente portiere, dal momento che, come confermato dall'amministratore, sin dal 2011 non era attivo alcun servizio di portineria presso lo stabile di Via Boschetti, n. 7 a Milano.
Con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata relativa all'accertamento tributario n.
TNN01D100193/2019, sosteneva la falsità della sottoscrizione apposta da un soggetto qualificatosi come “Impiegata”, mentre lui, libero professionista, non aveva mai avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, tantomeno addetto alla ricezione delle notificazioni.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai tre avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n.
TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019, prodotti con l'atto di intervento volontario depositato dall' nel giudizio incardinato dinanzi alla Controparte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (RG 1682/2024).
Nel costituirsi in giudizio di eccepiva, Controparte_1 CP_1
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Eccepiva, poi, l'inammissibilità della querela di falso sotto il profilo del difetto di valida procura speciale e della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, parte necessaria del giudizio ai sensi degli art. 221 comma 3 e 70 c.p.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sulla qualificazione di portiere o dipendente del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art.
pagina 4 di 12 2700 c.c., in quanto non sono frutto della diretta percezione dell'agente postale notificatore ma sono tratte dalle dichiarazioni a lui rese dal soggetto al momento della recezione.
Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione di validità delle notificazioni, come tale rimessa alla valutazione del giudice di tributario, riguardando la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto gli atti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda dell'attore.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il giudice istruttore, rilevato che la procura alle liti allegata all'atto di citazione risultava rilasciata solo per il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria e che il riferimento al procedimento per querela di falso non valeva a connotarla come procura speciale ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c. rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale, ordinava il deposito da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di una procura speciale riferita in modo specifico al giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 221
comma 2 c.p.c.
All'udienza di trattazione la difesa dell'attore ha precisato di aver sostenuto sin dall'inizio che nessun soggetto poteva aver sottoscritto le cartoline qualificandosi come portiere o impiegata, trattandosi di figure inesistenti: le notifiche risultavano, infatti, eseguite presso l'abitazione dell'attore, sprovvista del servizio di portineria, e non presso la sede del suo studio professionale, così che nessun impiegato poteva aver ricevuto il plico. Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie dell'attore, tratteneva la causa in decisione.
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Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito inopinatamente pagina 5 di 12 riproposte dall'ente convenuto al momento della precisazione delle conclusioni senza tener conto della successiva evoluzione degli eventi processuali.
Innanzitutto, può certamente ritenersi superata l'eccezione formulata dall'ente convenuto in ordine al difetto di procura speciale relativa al presente giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c., avendo l'attore sanato il vizio rilevato d'ufficio dal giudice entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 a lui assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 7.1.2025.
Allo stesso modo è superata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio ai sensi degli artt. 221 comma 3 e 70 c.p.c. - dal momento che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente comunicato da parte della cancelleria per il suo intervento necessario al Pubblico Ministero
che, in data 5.11.2024, vi ha apposto il visto.
Priva di fondamento, infine, deve essere ritenuta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. che, come noto, presuppone la mancanza dell'allegazione dei fatti costitutivi dell'azione proposta e non la semplice insufficienza o contraddittorietà della deduzione che, al più, può costituire, ove non sanata con la precisazione dei fatti nella prima memoria di trattazione, motivo di infondatezza della domanda.
Ciò premesso, la querela di falso proposta dall'attore sostenendo la falsità delle tre sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n.
TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019, da soggetti qualificatisi,
rispettivamente, come “portiere” e “impiegata” è inammissibile.
pagina 6 di 12 Come noto, la querela di falso civile ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti ed è ammissibile solo avverso le dichiarazioni o attestazioni del pubblico ufficiale che siano coperte dalla pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
La norma richiamata prevede, in particolare, che l'atto pubblico o le scritture sotto questo profilo ad esso equiparate, fanno piena prova sino a querela di falso solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni e dei fatti che attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti, circostanze, queste, che costituiscono il cosiddetto estrinseco dell'atto pubblico. L'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., quindi, copre solo gli elementi estrinseci dell'atto redatto dal pubblico ufficiale e non il loro contenuto intrinseco, ossia la loro veridicità sostanziale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata
agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del
medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei
limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel
menzionato atto dalle parti” (Cass. 25.7.2019, n. 20214).
Nel caso di specie l'attore ha dedotto, con riferimento agli avvisi di ricevimento delle Parte_1
raccomandate relative agli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018 del 28.9.2018 e n.
TNN01D100110/2018 13.6.2018, la falsità delle sottoscrizioni apposte nella parte dei documenti sottostante alla casella barrata recante la dicitura “Portiere dello stabile in assenza del destinatario e di
persone abilitate”, riferito allo stabile di Via Boschetti n. 7, nello spazio riservato alla “firma del
destinatario o della persona abilitata”, sostenendo, a motivo di falsità, che nessuno avrebbe potuto apporre la sottoscrizione nella qualità di portiere in quanto “l'immobile di via Boschetti, n. 7, alla data
pagina 7 di 12 delle notifiche di cui ai punti 3 a) e 3 b) non era provvisto di servizio di portierato” (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
Con riferimento, invece, all'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dell'accertamento fiscale n. del 16.9.2019, ha dedotto la falsità della CodiceFiscale_1
sottoscrizione apposta nella parte inferiore del documento impugnato, nello spazio riservato alla “firma
del destinatario o della persona abilitata”, al di sotto della casella barrata relativa al soggetto “Al
servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni ”, qualificata specificamente come
“impiegata”, sostenendo, a motivo di falsità, che nessuno avrebbe potuto apporre la sottoscrizione impugnata in quanto “il dott. titolare di partita iva quale consulente informatico, non ha mai Pt_1
avuto alcuna persona alle proprie dipendenze” (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
Secondo la prospettazione dell'attore, la falsità delle sottoscrizioni impugnate sarebbe desumibile dalla circostanza che presso l'indirizzo del destinatario non esisteva alcun soggetto che rivestiva la qualificazione di “portiere” o “impiegata” indicata dall'agente postale notificatore e che, quindi,
avrebbe potuto apporre la propria firma in tale veste.
Le contestazioni mosse dal in ordine alla falsità dei documenti impugnati, in realtà, non Pt_1
attengono alla paternità delle sottoscrizioni impugnate rispetto al soggetto che le ha apposte - a prescindere da ogni questione di ammissibilità della querela di falso avverso la sottoscrizione di un terzo - ma alla qualificazione soggettiva del consegnatario del plico indicata dal pubblico ufficiale sulla base delle dichiarazioni resegli, coperte da pubblica fede solo con riferimento all'estrinseco della dichiarazione ma non certo con riferimento alla sua veridicità.
Tanto è vero, che l'attore non ha mai neanche allegato l'identità del soggetto che ha in concreto sottoscritto gli avvisi di ricevimento in questione e, in mancanza dell'identificazione del soggetto che pagina 8 di 12 ha apposto la firma, non si vede come possa sostenerne la non autenticità. E l'eventuale erroneità della qualifica spesa dal soggetto che ha indubbiamente apposto la sottoscrizione non è un elemento che necessariamente comporti la falsità della sua firma, ben potendo trattarsi della firma autentica di un soggetto che non riveste la qualifica enunciata.
In sintesi, l'attore senza avere contezza dell'identità del soggetto che indubbiamente esiste ed ha firmato l'avviso di ricevimento, ha essenzialmente tacciato di falsità la firma autentica apposta da un soggetto erroneamente qualificatosi “portiere” o “impiegata” così finendo per contestarne la qualifica.
E, del resto, tale prospettazione risulta inequivocabilmente dalle stesse affermazioni rese dall'attore, il quale ha chiarito, nella propria memoria ex art. 171– ter comma 1, n.1 c.p.c. che “In buona sostanza si
contesta, con il presente giudizio l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto, dal
momento che nel caso di specie (notifica AG) il postino svolge direttamente l'attività di identificazione
di tale soggetto” (v. memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1 di parte attrice), precisando all'udienza di trattazione del 13 maggio 2025 “di aver contestato sin dall'inizio che nessuno può aver sottoscritto le
cartoline come portiere o impiegata, trattandosi di soggetti inesistenti”.
L'attore ha così contestato, nella sostanza, la veridicità della qualifica del consegnatario delle missive indicata negli avvisi di ricevimento impugnati dall'agente postale notificatore, che non è coperta da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., ma costituisce questione di validità della notificazione,
rimessa alla valutazione del giudice tributario.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione consegnata al portiere, “la mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l'abitazione
del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia
dell'atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di pagina 9 di 12 notificazione in ordine all'esistenza di tale rapporto non è dotata di quella piena efficacia probatoria
che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso” (v. Cass. 18.1.2017, n.
1197).
Tale principio, in particolare, vale in tutti casi di contestazione della veridicità della qualifica del soggetto ricevente l'atto diverso dal destinatario, e quindi anche del soggetto “al servizio del
destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”.
La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale, la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco e, quindi, non alla loro veridicità
sostanziale.
E in particolare, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'insegnamento secondo cui
“non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione
del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono
frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di
indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere
superata solo con la prova contraria” (cfr. Cass. 20.7.1999, n. 7763; Cass. 11.4.2000, n. 4590; Cass.
28.6.2000, n. 8799).
La qualificazione soggettiva del consegnatario dell'atto non è frutto della diretta percezione dell'agente postale notificatore, il quale si limita, semplicemente, a ricevere la dichiarazione di costui di rivestire quella particolare qualifica e ad indicarla nell'avviso di ricevimento della raccomandata, senza identificare il dichiarante né verificare la corrispondenza al vero delle sue affermazioni. E solo la circostanza del rilascio di tale dichiarazione è coperta da pubblica fede. pagina 10 di 12 Nel caso in esame, quindi, è dotato della particolare efficacia prevista dall'art. 2700 c.c. soltanto l'estrinseco dell'atto, ossia la circostanza che presso l'indirizzo del destinatario qualcuno abbia firmato la recezione del plico raccomandato dichiarando all'agente postale notificatore, che ne ha fatto menzione nell'atto impugnato, di rivestire la qualifica, rispettivamente, di “portiere” e di “impiegata”,
e non anche che tali affermazioni siano intrinsecamente veritiere.
Le censure formulate dall'attore attengono, invece, alla veridicità intrinseca delle attestazioni dell'agente postale notificatore inerenti alla qualificazione del soggetto diverso dal destinatario -
portiere o impiegata - a cui è stato materialmente consegnato l'atto notificato, che non sono coperte dall'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e possono, quindi, essere contestate con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento. E ogni questione in ordine alla presunta non corretta qualificazione del consegnatario del plico raccomandato inerisce alla validità della notificazione la cui valutazione è rimessa al giudice del merito.
In conclusione, quindi, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica degli accertamenti fiscali n. TNN01D100098/2018, n. TNN01D100110/2018 e n. TNN01D100193/2019
impugnati dall'attore non recano affatto sottoscrizioni false, ma tre firme autentiche apposte da soggetti non identificati dall'attore, qualificatisi all'agente postale notificatore come “portiere” ed “impiegata”
con affermazioni non coperte da pubblica fede che possono essere contestate con ogni mezzo di prova.
La querela di falso proposta dall'attore deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7616,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 35780/2024 promossa da Parte_1
contro con atto Controparte_1
di citazione notificato il 4.10.2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attore
2) condanna l'attore al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che liquida in
€ 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
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