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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi Giudice dr.ssa Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al RG n. 12803/2024 promosso da: on l'avv. Daniele Venturi Parte_1
RICORRENTE contro on l'avv. Filippo Neri Serneri CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti precisate all'udienza del 09/04/2024: per il ricorrente: “si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'ammissione della prova per testi e prova contraria in caso di ammissione della prova per testi di controparte”. per la resistente: “insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta e si oppone alla testimonianza della teste indicata da controparte in quanto assolutamente generica poiché riferita a tutte le circostanze del ricorso pieno di elementi valutativi e priva della necessaria indicazione di capitoli di prova specifici in violazione dell'art. 244 c.p.c., impedendo tra l'altro alla difesa della resistente di comprendere i fatti oggetto della prova così da consentire una formulazione di prova contraria;
in caso di denegata ammissione chiede la controprova.”
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11/11/2024, il ricorrente, premesso che dalla convivenza more Per_ uxorio con la resistente sono nati i figli e rispettivamente in data 11.05.2005 e in Per_2
data 02/04/2007, riconosciuti da entrambi i genitori, che la sua relazione sentimentale con la resistente è cessata nel 2012, che il Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del
24.8.2012 ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e posto a carico del l'importo complessivo di Euro 350,00 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento oltre al 50% di spese straordinarie, che all'esito del reclamo proposto dal ricorrente avverso il suddetto decreto, la Corte d'Appello di Firenze con decreto del
28/11/2012, ha confermato le disposizioni del Tribunale per i Minorenni di Firenze e, accogliendo il ricorso incidentale promosso dalla ha disposto che il pagamento della CP_1
somma mensile a titolo di mantenimento dei minori venisse versata dalla società Intellis
Srl, quale datore di lavoro del tutto ciò premesso, ha sostenuto la necessità di Pt_1
modificare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, essendo nel frattempo mutato già dal Febbraio 2020 il collocamento del figlio che a partire da tale periodo Per_2
si è trasferito dal padre.
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo: “-disporre l'affidamento dei figli minori ad Per_ entrambi i genitori con collocamento della figlia presso la madre e del figlio Per_2
presso il padre. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore collocatario mentre quelle di maggiore importanza verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
-disporre che stante l'età raggiunta dai figli questi ultimi potranno vedere i genitori ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo tra i genitori;
-disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio con il medesimo convivente e che le spese straordinarie, preventivamente concordate, vengano ripartite in ragione del
50% ciascuno, con periodico conguaglio tra i genitori;
-in conseguenza della nuova disposizione di contribuzione al mantenimento dei figli revocare l'ordine di pagamento imposto a Intellis Srl della quota oggi gravante sul sig. -disporre la presente Parte_1
previsione a far data dal giorno di effettivo trasferimento di presso il padre e Per_2
precisamente dal febbraio 2020, con diritto del sig. alla ripetizione delle somme Parte_1
medio tempore corrisposte alla sig.ra Il tutto con vittoria di compensi di CP_1 avvocato, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”
pagina 2 di 6 In via istruttoria, ha chiesto disporsi l'audizione del figlio e la prova per testi. Per_2
2. Si è costituita ritualmente la madre, la quale contestando integralmente quanto ex Per_ adverso esposto, ha esposto che la figlia non frequenta il padre, mentre pur Per_2
avendo stabilito un legame più stretto con il padre, si sarebbe stabilito presso di lui soltanto a partire dall'anno 2024 e non dal 2020 come esposto dal ricorrente.
Ha chiesto pertanto, il rigetto di tutte le domande promosse dal ricorrente e quindi la conferma di quanto disposto dalla Corte d'Appello con decreto del 28/11/2012, evidenziando che la richiesta del ricorrente relativa alla restituzione delle somme corrisposte in passato a titolo di contributo al mantenimento dei figli debba essere respinta, atteso che la giurisprudenza consolidata ritiene tali erogazioni irripetibili.
3. Con memoria autorizzata, la resistente si è opposta all'ammissione dei testi formulata dal ricorrente chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale della figlia Per_
Ha inoltre evidenziato che il non ha provveduto al deposito della Pt_1
documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale, adempimento che è stato successivamente regolarizzato dal medesimo con ulteriori memorie.
4. All'udienza del 09/04/2025 il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione, ha interrogato le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, le ha invitate a precisare le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
5. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover rigettare le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto il presente procedimento è maturo per la decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e della documentazione depositata dalle parti.
6. In ordine all'affidamento dei figli, ritiene il Collegio di non dover assumere statuizioni stante la maggiore età raggiunta da entrambi i figli.
7. Quanto al mantenimento economico della prole, va rilevato, quanto alla situazione economica e patrimoniale delle parti, che il padre è un artigiano che gestisce un'azienda di domotica quale amministratore con un guadagno mensile di euro 1200,00; lo stesso abita in casa di proprietà della sua attuale compagna che lavora come impiegata e guadagna la somma di euro 1300,00 al mese;
il medesimo ha dichiarato a titolo di reddito lordo la somma di euro 14.946,00 nell'anno di imposta 2022 e la somma di euro 15.899,00 nell'anno di imposta 2023; la madre lavora come impiegata in un'azienda privata e pagina 3 di 6 guadagna euro 1800,00 al mese nonché abita in casa in affitto dietro pagamento di euro
1284,00 al mese a titolo di canone e paga a titolo di finanziamenti sia per arredi della casa che per i cellulari dei figli la somma di euro 200,00 al mese;
quest'ultima ha dichiarato a titolo di reddito lordo nel 2022 la somma di euro 24.549,00 e nel 2023 la somma di euro
35.812,00.
Atteso il mutato collocamento del figlio che abita prevalentemente presso il padre e Per_2
saltuariamente presso la madre, di solito per il fine settimana (vedi dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale), il Tribunale dispone la revoca del contributo di mantenimento già disposto a carico del padre e a favore della madre e statuisce il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, considerati i tempi di frequentazione genitori-figlio.
Per_ Quanto alla figlia rilevato che questa non ha alcuna frequentazione con il padre, così come riconosciuto da entrambe le parti, il Tribunale dispone che il padre è tenuto a contribuire mensilmente al mantenimento della suddetta figlia nella misura di 200,00 euro, importo che dovrà essere versato alla madre dal datore di lavoro del padre, come già avviene per il maggior contributo in precedenza a carico del padre, e che tiene conto della rivalutazione monetaria già maturata, dato che è onere di ogni genitore contribuire al mantenimento della prole ancorché maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Si ritiene tale importo congruo alla luce delle risorse economiche delle parti sopra riportate.
Va inoltre precisato che l'assegno unico viene percepito direttamente da entrambi i figli divenuti maggiorenni, come da conclusioni concordi delle parti.
8. Con riferimento alla domanda avanzata dal ricorrente volta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'anno 2020 a titolo di mantenimento del figlio il Per_2
Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (vedi
Cass. 10974/2023). Tale principio esclude la ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, per i periodi antecedenti al deposito del ricorso (11.11.2024), evidenziando che gli effetti delle modifiche dei provvedimenti giurisdizionali decorrono unicamente dalla data di deposito del ricorso. Risulta evidente quindi, che non sussistono i presupposti per pagina 4 di 6 accogliere la richiesta di ripetizione formulata dal ricorrente, per i periodi antecedenti al
10.11.2024 perciò la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
9. Visto l'esito del giudizio il Collegio ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze emesso il 24.08.2012 così come revisionato dal decreto della Corte d'Appello di Firenze emesso il 28/11/2012, così provvede in via definitiva:
1) dispone che a partire dal deposito del ricorso, 11.11.2024, il padre è tenuto a contribuire mensilmente al mantenimento della figlia nella misura di 200,00 euro, importo Per_3
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre e conseguentemente statuisce che il pagamento di detta somma debba essere effettuato dalla società Intellis s.r.l., quale datore di lavoro del padre, a favore della madre;
2) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio Per_4 limitatamente al periodo in cui quest'ultimo abiterà presso ciascun genitore, revocando, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo a carico del padre di versare il contributo per il figlio;
3) dispone che le spese straordinarie per i figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura della metà;
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata dal ricorrente volta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'anno 2020 a titolo di mantenimento del figlio Per_2
ad eccezione delle somme corrisposte dalla data di deposito del ricorso;
5) compensa le spese tra le parti
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09/04/2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi Giudice dr.ssa Serena Alinari Giudice rel. pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al RG n. 12803/2024 promosso da: on l'avv. Daniele Venturi Parte_1
RICORRENTE contro on l'avv. Filippo Neri Serneri CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti precisate all'udienza del 09/04/2024: per il ricorrente: “si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'ammissione della prova per testi e prova contraria in caso di ammissione della prova per testi di controparte”. per la resistente: “insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta e si oppone alla testimonianza della teste indicata da controparte in quanto assolutamente generica poiché riferita a tutte le circostanze del ricorso pieno di elementi valutativi e priva della necessaria indicazione di capitoli di prova specifici in violazione dell'art. 244 c.p.c., impedendo tra l'altro alla difesa della resistente di comprendere i fatti oggetto della prova così da consentire una formulazione di prova contraria;
in caso di denegata ammissione chiede la controprova.”
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11/11/2024, il ricorrente, premesso che dalla convivenza more Per_ uxorio con la resistente sono nati i figli e rispettivamente in data 11.05.2005 e in Per_2
data 02/04/2007, riconosciuti da entrambi i genitori, che la sua relazione sentimentale con la resistente è cessata nel 2012, che il Tribunale per i Minorenni di Firenze con decreto del
24.8.2012 ha disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e posto a carico del l'importo complessivo di Euro 350,00 mensili a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento oltre al 50% di spese straordinarie, che all'esito del reclamo proposto dal ricorrente avverso il suddetto decreto, la Corte d'Appello di Firenze con decreto del
28/11/2012, ha confermato le disposizioni del Tribunale per i Minorenni di Firenze e, accogliendo il ricorso incidentale promosso dalla ha disposto che il pagamento della CP_1
somma mensile a titolo di mantenimento dei minori venisse versata dalla società Intellis
Srl, quale datore di lavoro del tutto ciò premesso, ha sostenuto la necessità di Pt_1
modificare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, essendo nel frattempo mutato già dal Febbraio 2020 il collocamento del figlio che a partire da tale periodo Per_2
si è trasferito dal padre.
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo: “-disporre l'affidamento dei figli minori ad Per_ entrambi i genitori con collocamento della figlia presso la madre e del figlio Per_2
presso il padre. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore collocatario mentre quelle di maggiore importanza verranno assunte di comune accordo tra i genitori;
-disporre che stante l'età raggiunta dai figli questi ultimi potranno vedere i genitori ogni qualvolta lo vorranno, previo accordo tra i genitori;
-disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio con il medesimo convivente e che le spese straordinarie, preventivamente concordate, vengano ripartite in ragione del
50% ciascuno, con periodico conguaglio tra i genitori;
-in conseguenza della nuova disposizione di contribuzione al mantenimento dei figli revocare l'ordine di pagamento imposto a Intellis Srl della quota oggi gravante sul sig. -disporre la presente Parte_1
previsione a far data dal giorno di effettivo trasferimento di presso il padre e Per_2
precisamente dal febbraio 2020, con diritto del sig. alla ripetizione delle somme Parte_1
medio tempore corrisposte alla sig.ra Il tutto con vittoria di compensi di CP_1 avvocato, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.”
pagina 2 di 6 In via istruttoria, ha chiesto disporsi l'audizione del figlio e la prova per testi. Per_2
2. Si è costituita ritualmente la madre, la quale contestando integralmente quanto ex Per_ adverso esposto, ha esposto che la figlia non frequenta il padre, mentre pur Per_2
avendo stabilito un legame più stretto con il padre, si sarebbe stabilito presso di lui soltanto a partire dall'anno 2024 e non dal 2020 come esposto dal ricorrente.
Ha chiesto pertanto, il rigetto di tutte le domande promosse dal ricorrente e quindi la conferma di quanto disposto dalla Corte d'Appello con decreto del 28/11/2012, evidenziando che la richiesta del ricorrente relativa alla restituzione delle somme corrisposte in passato a titolo di contributo al mantenimento dei figli debba essere respinta, atteso che la giurisprudenza consolidata ritiene tali erogazioni irripetibili.
3. Con memoria autorizzata, la resistente si è opposta all'ammissione dei testi formulata dal ricorrente chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale della figlia Per_
Ha inoltre evidenziato che il non ha provveduto al deposito della Pt_1
documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale, adempimento che è stato successivamente regolarizzato dal medesimo con ulteriori memorie.
4. All'udienza del 09/04/2025 il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione, ha interrogato le parti e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, le ha invitate a precisare le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
5. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover rigettare le richieste istruttorie formulate dalle parti in quanto il presente procedimento è maturo per la decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e della documentazione depositata dalle parti.
6. In ordine all'affidamento dei figli, ritiene il Collegio di non dover assumere statuizioni stante la maggiore età raggiunta da entrambi i figli.
7. Quanto al mantenimento economico della prole, va rilevato, quanto alla situazione economica e patrimoniale delle parti, che il padre è un artigiano che gestisce un'azienda di domotica quale amministratore con un guadagno mensile di euro 1200,00; lo stesso abita in casa di proprietà della sua attuale compagna che lavora come impiegata e guadagna la somma di euro 1300,00 al mese;
il medesimo ha dichiarato a titolo di reddito lordo la somma di euro 14.946,00 nell'anno di imposta 2022 e la somma di euro 15.899,00 nell'anno di imposta 2023; la madre lavora come impiegata in un'azienda privata e pagina 3 di 6 guadagna euro 1800,00 al mese nonché abita in casa in affitto dietro pagamento di euro
1284,00 al mese a titolo di canone e paga a titolo di finanziamenti sia per arredi della casa che per i cellulari dei figli la somma di euro 200,00 al mese;
quest'ultima ha dichiarato a titolo di reddito lordo nel 2022 la somma di euro 24.549,00 e nel 2023 la somma di euro
35.812,00.
Atteso il mutato collocamento del figlio che abita prevalentemente presso il padre e Per_2
saltuariamente presso la madre, di solito per il fine settimana (vedi dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale), il Tribunale dispone la revoca del contributo di mantenimento già disposto a carico del padre e a favore della madre e statuisce il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, considerati i tempi di frequentazione genitori-figlio.
Per_ Quanto alla figlia rilevato che questa non ha alcuna frequentazione con il padre, così come riconosciuto da entrambe le parti, il Tribunale dispone che il padre è tenuto a contribuire mensilmente al mantenimento della suddetta figlia nella misura di 200,00 euro, importo che dovrà essere versato alla madre dal datore di lavoro del padre, come già avviene per il maggior contributo in precedenza a carico del padre, e che tiene conto della rivalutazione monetaria già maturata, dato che è onere di ogni genitore contribuire al mantenimento della prole ancorché maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
Si ritiene tale importo congruo alla luce delle risorse economiche delle parti sopra riportate.
Va inoltre precisato che l'assegno unico viene percepito direttamente da entrambi i figli divenuti maggiorenni, come da conclusioni concordi delle parti.
8. Con riferimento alla domanda avanzata dal ricorrente volta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'anno 2020 a titolo di mantenimento del figlio il Per_2
Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (vedi
Cass. 10974/2023). Tale principio esclude la ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, per i periodi antecedenti al deposito del ricorso (11.11.2024), evidenziando che gli effetti delle modifiche dei provvedimenti giurisdizionali decorrono unicamente dalla data di deposito del ricorso. Risulta evidente quindi, che non sussistono i presupposti per pagina 4 di 6 accogliere la richiesta di ripetizione formulata dal ricorrente, per i periodi antecedenti al
10.11.2024 perciò la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
9. Visto l'esito del giudizio il Collegio ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, a parziale modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze emesso il 24.08.2012 così come revisionato dal decreto della Corte d'Appello di Firenze emesso il 28/11/2012, così provvede in via definitiva:
1) dispone che a partire dal deposito del ricorso, 11.11.2024, il padre è tenuto a contribuire mensilmente al mantenimento della figlia nella misura di 200,00 euro, importo Per_3
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre e conseguentemente statuisce che il pagamento di detta somma debba essere effettuato dalla società Intellis s.r.l., quale datore di lavoro del padre, a favore della madre;
2) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio Per_4 limitatamente al periodo in cui quest'ultimo abiterà presso ciascun genitore, revocando, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo a carico del padre di versare il contributo per il figlio;
3) dispone che le spese straordinarie per i figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura della metà;
4) dichiara inammissibile la domanda avanzata dal ricorrente volta alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'anno 2020 a titolo di mantenimento del figlio Per_2
ad eccezione delle somme corrisposte dalla data di deposito del ricorso;
5) compensa le spese tra le parti
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09/04/2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 5 di 6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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