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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3745 /2024 GA
TR
, rappresentato e difeso dall' avv.MELFI MARILENA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI CATO STEFANIA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni,la parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art
445 bis cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento in dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, - che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di ATP , negando le condizioni per ottenere la chiesta prestazione , e che lo stesso CTU non aveva tento conto, così come non aveva tenuto conto della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari,l' venisse condannato al CP_1 riconoscimento dello status dalla domanda amministrativa con accessori come per legge .
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note autorizzate ex art.127 ter cpc.
§§§§
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa l'erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata nelle operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
La relazione della CTU appare infatti ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11).
La relazione del CTU (cfr. fasc. fase ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art.152 disp att.cpc.
PQM
Rigetta la domanda.
Spese irripetibili
Cosenza,14.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino